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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 798 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 798/2024 V.G. promosso da:
(c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/10/1972, elettivamente domiciliata ad Avezzano in Via A. Diaz, 49, presso e nello studio dell'avv. Luigi De Meis dal quale è rappresentata e difesa in virtù della procura apposta in calce al ricorso introduttivo;
e
(c.f. nato il [...] a [...], residente ad Pt_2 C.F._2
Avezzano in Via Luigi Einaudi n. 5 Sc. A Int. 6, elettivamente domiciliato ad Avezzano in Via Monte Grappa n.7, presso e nello studio dell'avv. Silvia Tiburzi dalla quale è rappresentato e difeso in virtù della procura apposta in calce al ricorso congiunto.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 13.11.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) omologare la separazione dei coniugi ricorrenti alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
B) Il sig. sarà onerato al versamento alla sig.ra di un mantenimento Pt_2 Parte_1 personale mensile pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 05 di ogni mese da corrispondere sulla Carta PostPay n. 5333171206479400, intestata alla sig.ra Parte_1
La sig.ra si impegna a presentare, senza ritardo, la domanda amministrativa per Pt_1
l'ottenimento del reddito di inclusione e/o altra forma di reddito messa a disposizione per gli inoccupati e, una volta ottenuta la misura di sostentamento, si impegna a comunicarlo al sig. Par l fine di revisionare (in base al quantum da lei percepito) il contributo di mantenimento del coniuge in questa sede pattuito.
C) I coniugi danno atto di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pretesa e/o pendenza economica.”
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capistrello di annotare l'emanando provvedimento nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Capistrello, Anno 2019, n. 1,
Parte I S.
3) compensare tra le parti le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 13.11.2024,
[...]
E hanno adìto congiuntamente il Tribunale per ivi sentir Parte_1 Pt_2
dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di
Capistrello in data 14.12.2019 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 1, parte I, s., anno 2019, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
2 Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
come sopra meglio generalizzati.
OMOLOGA la condizione relativa al mantenimento della moglie:
B) Il sig. sarà onerato al versamento alla sig.ra di un mantenimento Pt_2 Parte_1 personale mensile pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 05 di ogni mese da corrispondere sulla Carta PostPay n. 5333171206479400, intestata alla sig.ra Parte_1
PRENDE ATTO di tutte le ulteriori condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Capistrello (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 1, parte I, serie, dell'anno 2019.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 798/2024 V.G. promosso da:
(c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/10/1972, elettivamente domiciliata ad Avezzano in Via A. Diaz, 49, presso e nello studio dell'avv. Luigi De Meis dal quale è rappresentata e difesa in virtù della procura apposta in calce al ricorso introduttivo;
e
(c.f. nato il [...] a [...], residente ad Pt_2 C.F._2
Avezzano in Via Luigi Einaudi n. 5 Sc. A Int. 6, elettivamente domiciliato ad Avezzano in Via Monte Grappa n.7, presso e nello studio dell'avv. Silvia Tiburzi dalla quale è rappresentato e difeso in virtù della procura apposta in calce al ricorso congiunto.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 13.11.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) omologare la separazione dei coniugi ricorrenti alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
B) Il sig. sarà onerato al versamento alla sig.ra di un mantenimento Pt_2 Parte_1 personale mensile pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 05 di ogni mese da corrispondere sulla Carta PostPay n. 5333171206479400, intestata alla sig.ra Parte_1
La sig.ra si impegna a presentare, senza ritardo, la domanda amministrativa per Pt_1
l'ottenimento del reddito di inclusione e/o altra forma di reddito messa a disposizione per gli inoccupati e, una volta ottenuta la misura di sostentamento, si impegna a comunicarlo al sig. Par l fine di revisionare (in base al quantum da lei percepito) il contributo di mantenimento del coniuge in questa sede pattuito.
C) I coniugi danno atto di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pretesa e/o pendenza economica.”
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capistrello di annotare l'emanando provvedimento nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Capistrello, Anno 2019, n. 1,
Parte I S.
3) compensare tra le parti le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 13.11.2024,
[...]
E hanno adìto congiuntamente il Tribunale per ivi sentir Parte_1 Pt_2
dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di
Capistrello in data 14.12.2019 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 1, parte I, s., anno 2019, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
2 Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
come sopra meglio generalizzati.
OMOLOGA la condizione relativa al mantenimento della moglie:
B) Il sig. sarà onerato al versamento alla sig.ra di un mantenimento Pt_2 Parte_1 personale mensile pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 05 di ogni mese da corrispondere sulla Carta PostPay n. 5333171206479400, intestata alla sig.ra Parte_1
PRENDE ATTO di tutte le ulteriori condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Capistrello (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 1, parte I, serie, dell'anno 2019.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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