Articolo 1 della Legge 29 aprile 1950, n. 229
Articolo 2
Versione
21 maggio 1950
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 1 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 , modificato dal secondo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1940, n. 288 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' raggruppato nei seguenti ruoli:
ruolo del personale di gruppo A, comprendente un quadro del personale direttivo amministrativo e assimilato, e un quadro degli ingegneri specializzati;
ruolo del personale di gruppo B, comprendente un quadro normale e un quadro transitorio;
ruolo del personale di gruppo C, comprendente un quadro dei capi di ufficio, un quadro del personale esecutivo e un quadro del personale tecnico speciale, distinto in personale delle officine telegrafiche e personale delle stazioni radiotelegrafiche;
ruolo del personale subalterno, comprendente un quadro speciale e un quadro comune".
L'ispettore generale delle telecomunicazioni, al quale, a norma dell' art. 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432 , spettano anche, nell'ambito dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, i poteri e le attribuzioni conferite al direttore generale dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, lettere a) , b) , c) , d) , i) , l) e m) e successive modificazioni, e' classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e assume la qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.
Le tabelle risultanti dall'allegato 1 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345 e successive modificazioni, la tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376 , e le tabelle numeri 1 e 2 annesse al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 , sono sostituite da quelle annesse alla presente legge, vistate dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.
Entrata in vigore il 21 maggio 1950