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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 16173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16173 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 6228-2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa NT NA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies 3° co. c.p.c.) nella controversia iscritta al n. 6228/2025 del R.G.A.C., vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliata in Altamura (BA) alla via Rodi n. 28 presso lo studio dell'avv. Filippo Barone, dal quale è rappresentata e difesa in giudizio in virtù di procura in atti
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: domanda di accertamento del diritto ai contributi previsti dal Regolamento UE n. 2021/2115
CONCLUSIONI: la causa è stata discussa all'udienza del 12.11.2025 all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° co. c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.01.2025, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare, per i titoli e le ragioni in narrativa, in favore dell'attrice, il diritto alle spettanze ed ai benefici, così come previste e disciplinate dal Regolamento UE n. 2021/2115;
2. Per l'effetto, condannare l' , c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 10.833,96 a titolo di premio relativo alla misura ES5.6 (Superficie a seminativo con culture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del Dm 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nella zona Natura 2000) quadro ES 5 “Eco Schema
5 Misure Specifiche Per Gli Impollinatori Ai Sensi Dell'art. 21 Del Dm 23 Dicembre 2022 N. 660087” per la domanda unica relativa alla Campagna 2023 n. 30261311242, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Il tutto con vittoria di spese e competenze”. Parte attrice deduceva che: -era titolare di omonima azienda agricola, ubicata interamente in agro di Spinazzola
(BA), - in virtù del Regolamento UE n. 2021/2115 aveva presentato domanda unica relativa alla Campagna 2023,
n. 30261311242, in quanto era proprietaria di una superficie ammissibile e richiesta per l'attivazione dei diritti pari ad ettari 13,70 su 17,43 ettari complessivi;
- che aveva “compilato l'apposito Quadro “E4” della domanda unica sopraindicata per la richiesta di pagamento diretto “PD 05- ES4 – ECO – SCHEMA 4 SISTEMI
FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO ai sensi dell'art. 20 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087”, aderendo alla misura ES4.3 per ettari 13,70, nonché “il Quadro “E5” della domanda unica sopraindicata relativo alla richiesta di pagamento diretto “SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI PD 05 – ES 5 – ECO SCHEMA 5
MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI ai sensi dell'art. 21 del DM 23 Dicembre 2022 N. 660087”, aderendo in particolare alla misura ES5.6 (Superficie a seminativo con culture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del Dm 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nella zona Natura 2000) per ettari 13,70”; - tuttavia per la misura ES5.6 (Superficie a seminativo con culture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del CP_1
Dm 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nella zona Natura 2000) non aveva inteso riconoscere il relativo premio di € 10.833,96, ritenendo tutti gli ettari presentati inammissibili;
- la decurtazione non era affatto giustificata, atteso che la stessa aveva omesso di comunicare i motivi del diniego, limitandosi a riportare una generica CP_1 anomalia con la seguente dicitura: “eseguite operazioni sfalcio trinciatura sfibratura su seminativi di interesse apistico”; - tuttavia la sig.ra non aveva mai compiuto tali operazioni;
- nessun riscontro aveva fornito Parte_1 alle osservazioni e richieste di chiarimento provenienti da parte attrice (la quale continuava a non CP_1 comprendere i motivi del mancato pagamento del premio di € 10.833,96 spettante per la Campagna in virtù Pt_2 della domanda unica n. 30261311242).
Parte convenuta sceglieva la contumacia.
Con le memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., depositate in data 03.10.2025, parte attrice comunicava che dopo la notifica dell'atto di citazione e dopo l'avvenuta iscrizione a ruolo, la convenuta aveva “provveduto, in CP_1 data 29.04.2025, all'integrale riconoscimento e alla liquidazione (data valuta 30.09.2025) del premio oggetto della domanda giudiziale ammettendo tutti i 13,70 ettari richiesti con domanda unica n. 30261311242 relativa alla campagna , così come da allegate schermate del (all.to 1) e del fascicolo aziendale (all.to 2). Pt_2 CP_2
Pertanto, non avendo l provveduto al pagamento delle spese e delle competenze legali del presente CP_1 giudizio, vorrà l'Ill.ma Giudice provvedere in ordine alle suddette spese e competenze legali”.
All'udienza del 12.11.2025, parte attrice chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, stante l'evidente soccombenza virtuale di . CP_1
Nel merito deve osservarsi che, a fronte del pacifico riconoscimento da parte di degli importi pretesi da CP_1 parte attrice con la domanda proposta nell'odierno giudizio è venuta a cessare la materia del contendere.
Le spese - liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di cui al dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022 (scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e tenuto conto dell'attività in concreto svolta (esclusa l'attività istruttoria non espletata e in considerazione della minima attività svolta nella fase decisionale) - seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico di che ha decurtato senza alcun documentato CP_1 motivo gli importi spettanti alla parte attrice, provvedendo a riconoscere gli importi dovuti solo nell'aprile del
2025, dopo l'instaurazione del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in euro 1.700,00, CP_1 oltre al rimborso delle spese versate per contributo unificato di euro 237,00, spese generali e accessori come per legge.
Roma 18.11.2025
Il Giudice
NT NA
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa NT NA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies 3° co. c.p.c.) nella controversia iscritta al n. 6228/2025 del R.G.A.C., vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliata in Altamura (BA) alla via Rodi n. 28 presso lo studio dell'avv. Filippo Barone, dal quale è rappresentata e difesa in giudizio in virtù di procura in atti
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: domanda di accertamento del diritto ai contributi previsti dal Regolamento UE n. 2021/2115
CONCLUSIONI: la causa è stata discussa all'udienza del 12.11.2025 all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° co. c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.01.2025, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare, per i titoli e le ragioni in narrativa, in favore dell'attrice, il diritto alle spettanze ed ai benefici, così come previste e disciplinate dal Regolamento UE n. 2021/2115;
2. Per l'effetto, condannare l' , c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 10.833,96 a titolo di premio relativo alla misura ES5.6 (Superficie a seminativo con culture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del Dm 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nella zona Natura 2000) quadro ES 5 “Eco Schema
5 Misure Specifiche Per Gli Impollinatori Ai Sensi Dell'art. 21 Del Dm 23 Dicembre 2022 N. 660087” per la domanda unica relativa alla Campagna 2023 n. 30261311242, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Il tutto con vittoria di spese e competenze”. Parte attrice deduceva che: -era titolare di omonima azienda agricola, ubicata interamente in agro di Spinazzola
(BA), - in virtù del Regolamento UE n. 2021/2115 aveva presentato domanda unica relativa alla Campagna 2023,
n. 30261311242, in quanto era proprietaria di una superficie ammissibile e richiesta per l'attivazione dei diritti pari ad ettari 13,70 su 17,43 ettari complessivi;
- che aveva “compilato l'apposito Quadro “E4” della domanda unica sopraindicata per la richiesta di pagamento diretto “PD 05- ES4 – ECO – SCHEMA 4 SISTEMI
FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO ai sensi dell'art. 20 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087”, aderendo alla misura ES4.3 per ettari 13,70, nonché “il Quadro “E5” della domanda unica sopraindicata relativo alla richiesta di pagamento diretto “SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI PD 05 – ES 5 – ECO SCHEMA 5
MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI ai sensi dell'art. 21 del DM 23 Dicembre 2022 N. 660087”, aderendo in particolare alla misura ES5.6 (Superficie a seminativo con culture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del Dm 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nella zona Natura 2000) per ettari 13,70”; - tuttavia per la misura ES5.6 (Superficie a seminativo con culture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del CP_1
Dm 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nella zona Natura 2000) non aveva inteso riconoscere il relativo premio di € 10.833,96, ritenendo tutti gli ettari presentati inammissibili;
- la decurtazione non era affatto giustificata, atteso che la stessa aveva omesso di comunicare i motivi del diniego, limitandosi a riportare una generica CP_1 anomalia con la seguente dicitura: “eseguite operazioni sfalcio trinciatura sfibratura su seminativi di interesse apistico”; - tuttavia la sig.ra non aveva mai compiuto tali operazioni;
- nessun riscontro aveva fornito Parte_1 alle osservazioni e richieste di chiarimento provenienti da parte attrice (la quale continuava a non CP_1 comprendere i motivi del mancato pagamento del premio di € 10.833,96 spettante per la Campagna in virtù Pt_2 della domanda unica n. 30261311242).
Parte convenuta sceglieva la contumacia.
Con le memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., depositate in data 03.10.2025, parte attrice comunicava che dopo la notifica dell'atto di citazione e dopo l'avvenuta iscrizione a ruolo, la convenuta aveva “provveduto, in CP_1 data 29.04.2025, all'integrale riconoscimento e alla liquidazione (data valuta 30.09.2025) del premio oggetto della domanda giudiziale ammettendo tutti i 13,70 ettari richiesti con domanda unica n. 30261311242 relativa alla campagna , così come da allegate schermate del (all.to 1) e del fascicolo aziendale (all.to 2). Pt_2 CP_2
Pertanto, non avendo l provveduto al pagamento delle spese e delle competenze legali del presente CP_1 giudizio, vorrà l'Ill.ma Giudice provvedere in ordine alle suddette spese e competenze legali”.
All'udienza del 12.11.2025, parte attrice chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, stante l'evidente soccombenza virtuale di . CP_1
Nel merito deve osservarsi che, a fronte del pacifico riconoscimento da parte di degli importi pretesi da CP_1 parte attrice con la domanda proposta nell'odierno giudizio è venuta a cessare la materia del contendere.
Le spese - liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di cui al dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022 (scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e tenuto conto dell'attività in concreto svolta (esclusa l'attività istruttoria non espletata e in considerazione della minima attività svolta nella fase decisionale) - seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico di che ha decurtato senza alcun documentato CP_1 motivo gli importi spettanti alla parte attrice, provvedendo a riconoscere gli importi dovuti solo nell'aprile del
2025, dopo l'instaurazione del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in euro 1.700,00, CP_1 oltre al rimborso delle spese versate per contributo unificato di euro 237,00, spese generali e accessori come per legge.
Roma 18.11.2025
Il Giudice
NT NA