Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 199 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 199 / 2023 promossa da:
(C.F. ), in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Immobiliare
Centralsud s.r.l. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Ida P.IVA_1
Bigerna, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
Spoleto (PG), Via Flaminia, 33
APPELLANTE
Contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. e C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovan Paolo Ruggeri, C.F._5 elettivamente domiciliate presso lo studio del procuratore, in Terni, Corso del Popolo, 37
APPELLATE
e contro
(C.F. , Controparte_5 P.IVA_2 in persona del procuratore speciale, dott. con il CP_6 patrocinio degli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori in Roma, Viale Regina
Margherita, 278
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti pagina 1 di 15
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Pt_1
, in proprio ed in qualità di Amministratore Unico e Legale
[...]
Rappresentante della Società Immobiliare Centralsud S.r.l., ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 156/2023 emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 07.03.2023, pubblicata il 08.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 971/2020, con la quale era stata rigetta la domanda di risarcimento del danno dalle medesime proposte avverso il convenuto, notaio e riassunta nei confronti delle eredi, Persona_1
e per aver Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 redatto, in qualità di notaio rogante, testamento pubblico di Per_2
datato 26.01.2009, rep. N. 167, procura generale rilasciata da
[...] in favore della moglie, in data Persona_2 CP_7
28.01.2010, rep. N. 174497, e contratto di mutuo, rep, n. 175122, stipulato in data 17.03.2010 da Immobiliare Centralsud S.r.l.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi della sussistenza di un obbligo di specifica valutazione della capacità d'intendere e di volere del testatore in capo al notaio, ai sensi degli artt. 47 e 67 legge notarile, dell'art. 37 del
Codice Deontologico dei Notai Italiani nonché in forza del generale obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale;
dell'omessa valutazione delle circostanze dedotte dalle attrici al fine di comprovare la palmare evidenza di segni d'incapacità di intendere e di volere in capo al testatore;
di aver correttamente provato il danno patrimoniale sofferto;
dell'erroneo rigetto delle istanze di prova orale articolate e dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite, in favore sia delle convenute principali che della terza chiamata in causa, nei confronti della quale è Controparte_5 stata erroneamente liquidata anche la fase di istruttoria e/o trattazione, benché questa si sia costituita in giudizio solo in prossimità della fase decisionale, in prossimità dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
3. In data 25.07.2023 si è costituita Controparte_5
mediante comparsa di costituzione e risposta in
[...] appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando tutti i motivi d'impugnazione e reiterando le eccezioni di polizza già avanzate nel giudizio di primo grado. pagina 2 di 15 In data 31.08.2023 si sono costituite Controparte_1 CP_4
e mediante comparsa di costituzione e CP_3 CP_2 risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando tutti i motivi d'impugnazione e reiterando domanda di manleva nei confronti di
[...]
CP_5
4. Con ordinanza del 11.10.2023 ha rigettato le istanze di prova testimoniale, di ammissione di consulenza tecnica medico-legale nonché di consulenza grafologica avanzate da parte appellante.
Con ordinanza del 14.10.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 12.03.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
5. L'appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto, limitatamente all'erronea liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio relative alla fase istruttoria e/o di trattazione in favore della terza chiamata in causa, Controparte_5
Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante si duole dell'omessa valutazione dell'obbligo di specifica valutazione della capacità d'intendere e di volere del testatore gravante sul notaio in forza degli artt. 47 e 67 legge notarile, dell'art. 37 del
Codice Deontologico dei Notai Italiani nonché dell'obbligo di assicurare il conseguimento dello scopo pratico perseguito dalle parti derivante dal generale obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale. Il Giudice di prime cure ha, nondimeno, correttamente rilevato che la responsabilità professionale del notaio non discende dal solo fatto del vizio di volontà di una delle parti dell'atto rogato, ma può derivare soltanto dall'inadempimento delle obbligazioni gravanti sul medesimo notaio, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito a mente della quale l'art. 47 della legge notarile (l. n.
89/1913) non pone a capo del notaio un obbligo di valutazione specialistica della capacità d'intendere e di volere del contraente, onerandolo unicamente di indagare la volontà delle parti sul contenuto delle pattuizioni (Cassazione civile sez. I, 03/11/2021, n. 31510).
Ebbene, in primo luogo occorre premettersi che la responsabilità del notaio per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di prestazione professionale non discende, per ciò solo, dall'accertamento dell'incapacità naturale del testatore e dall'annullamento dell'atto pubblico, occorrendo la prova che il notaio abbia negligentemente ignorato dei segni evidenti di pagina 3 di 15 manifesta e palese incapacità naturale del testatore, che, in deroga al generale obbligo di prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto, gli avrebbero al contrario imposto di rifiutare la rogazione dell'atto. Da tanto consegue l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio ed il giudizio iscritto dinanzi alla medesima Corte d'Appello di Perugia con n.r.g. 306/2022, avente ad oggetto l'autenticità del testamento olografo redatto nel dicembre del 2008 dal medesimo e, conseguentemente, l'eventuale indegnità a Persona_2 succedere della moglie, nonché l'annullamento del testamento CP_7 pubblico di redatto dal notaio in data Persona_2 Persona_1
26.01.2009, rep. N. 167 per incapacità naturale del testatore, ben potendo la Corte, all'esito del giudizio con n.r.g. 306/2022, accertare l'incapacità naturale del testatore al momento della redazione del testamento pubblico del 26.01.2009 ovvero la falsità del testamento olografo redatto nel dicembre del 2008 e la conseguente indegnità a succedere degli eredi che se ne siano avvalsi senza che, per ciò solo, possa desumersene la responsabilità da inadempimento contrattuale del notaio nel difetto di prova di una palese evidenza agli Persona_1 occhi di qualunque soggetto privo di competenze medico-psichiatriche, di comune avvedutezza e prudenza, dell'incapacità naturale del de cuius al momento del testamento. Da tanto consegue, pure, il rigetto della domanda di ammissione di C.T.U. medico-legale finalizzata ad accertare le condizioni psichiche del Sig. all'epoca della Persona_2 sottoscrizione degli atti per cui è causa – peraltro superflua alla luce delle Consulenze tecniche medico-legali espletate in altri giudizi nonché della documentazione clinica relativa al Sig. correttamente Per_2 allegate dalla medesima parte attrice – e di perizia grafologica relativa alla sottoscrizione apposta sugli atti medesimi, non vertendosi in materia di annullamento dei suddetti atti quanto di accertamento della responsabilità da inadempimento del notaio.
5.1 Ferma, dunque, l'estraneità al thema decidendum del presente giudizio della validità del testamento pubblico di redatto dal Persona_2 notaio in data 26.01.2009, rep. N. 167, gli obblighi di Persona_1 indagine circa la capacità naturale del testatore gravanti sul notaio devono nondimeno essere parametrati alla natura ed alla consistenza dell'incapacità richiesta, ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3) c.c. ai fini dell'invalidità del testamento. In primo luogo, occorre evidenziare pagina 4 di 15 che, secondo giurisprudenza consolidata, l'invalidità del testamento pubblico per incapacità naturale del testatore ex art. 591, comma 2, n. 3)
c.c. postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi. D'altro canto, come noto, la capacità costituisce la regola, mentre l'incapacità ha lo statuto proprio della situazione eccezionale, che in quanto tale deve essere rigorosamente provata (Cass. civ., 24 ottobre 1998, n. 10571, cit.; Cass. civ., 6 dicembre 2001, n. 15480; Cass. civ., 30 gennaio 2003, n. 1444;
Cass. civ., 18 aprile 2005, n. 8079; Cass. n. 9081/2010; Cass. n.
27351/2014; Cass. n. 3934/2018). Ne consegue che lo stato di incapacità naturale, rilevante ai sensi dell'art. 591 c.c., deve essere provato in modo rigoroso e con specifico riferimento temporale all'atto di redazione del testamento, e non può essere sbrigativamente desunto su mera base congetturale dal quadro d'insieme della vita del testatore come un portato dell'asserita costante e irrimediabile instabilità di quest'ultimo
(Cassazione civile, sez. II, 04/03/2020, n. 6079). Non necessariamente, dunque, il testamento deve ritenersi invalido ex art. 591 c.c., anche allorquando le condizioni di salute del testatore, sebbene connotate da una patologia potenzialmente idonea a determinarne un'incapacità naturale, non siano però a carattere permanente, non potendosi, per ciò solo, ritenere che la capacità di autodeterminazione al momento del testamento sia del tutto elisa, sicché, in applicazione della suddetta regola di riparto dell'onere della prova, nell'azione di cui all'art. 591 c.c. incombe su colui che agisca per l'annullamento dell'atto la dimostrazione che, al momento del testamento, le capacità psico-intellettive del testatore fossero tali da escludere del tutto la capacità di autodeterminazione mentre, con riguardo all'azione di responsabilità del notaio, incombe sull'attore la prova, non solo dell'incapacità del testatore, ma anche della palmare evidenza dell'incapacità naturale del de cuius al momento del testamento.
In secondo luogo, deve considerarsi che, ex art. 27 l. notarile, incombe sul notaio il generale dovere istituzionale di “prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto” e che l'obbligo del notaio di prestare il pagina 5 di 15 suo ministero in tema di rogazione mortis causa risulta preordinato al soddisfacimento di un diritto della persona di rilevanza costituzionale alla libera espressione dell'autonomia testamentaria. Perché il notaio possa (e, sotto il profilo della sua responsabilità, debba) rifiutarsi di redigere il testamento, dunque, egli deve avere maturato l'intima convinzione della radicale impossibilità per il testatore di avere coscienza dei propri atti e della sua completa inattitudine a ogni determinazione cosciente e libera. Non è sufficiente ad esimerlo dall'obbligo posto dall'art. 27 l. notarile un decadimento delle condizioni psico-fisiche del testatore che non si risolva nella radicale incapacità di rappresentarsi le conseguenze giuridiche del testamento e di volerle al momento del testamento. Né al pubblico ufficiale può imporsi di effettuare anticipatamente un'indagine tecnico-specialistica implicante valutazioni complesse su questioni che esulano del tutto dalle competenze notarili, che, nella logica ordinamentale, spetta solo in via successiva all'autorità giudiziaria, e solo se essa sia investita della questione della validità del testamento da chi vi abbia interesse, con ciò dovendosi dapprima assicurare il diritto costituzionalmente garantito del testatore - allorquando non palesemente incapace - di rilasciare le proprie intime, libere ed autonome disposizioni di ultima volontà e, solo in seguito ed in via eventuale, indagare la capacità naturale del medesimo al momento dell'atto. La rogazione di testamento pubblico annullabile ovvero annullato dall'autorità giudiziaria per incapacità naturale del testatore può dunque integrare una violazione da parte del notaio dei suoi doveri professionali solo se, secondo le circostanze del caso, la mancanza di capacità di testare al momento del testamento dovesse apparire con manifesta e sicura evidenza agli occhi di qualunque soggetto privo di competenze medico- psichiatriche, di comune avvedutezza e prudenza.
Inoltre, occorre evidenziarsi che, per giurisprudenza consolidata, anche nell'ipotesi in cui le disposizioni di ultima volontà siano contrarie alla legge, al buon costume o nulle, il pubblico ufficiale, avendo il primario dovere istituzionale di prestare il suo ministero ogni qual volta ne sia richiesto (art. 27, legge notarile), deve astenersi dall'assolvere tale funzione, ai sensi dell'art. 28, legge notarile, − che gli fa divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico" − solo se l'atto rogando appaia invalido ad un preliminare scrutinio e senza la necessità di pagina 6 di 15 indagini troppo complesse o difficoltose. Solo in ipotesi di questo genere il dovere di rogare viene meno ed è sostituito dall'opposto dovere di non rogare. Quando invece il notaio, in relazione ad attività riconducibili all'adempimento dell'ufficio pubblico, si trova dinanzi a questioni che presentano margini di dubbio e di opinabilità, oppure quando non è comunque disponibile il quadro completo degli elementi di fatto necessari per poter giudicare celermente e senza compromettere l'interesse delle parti alla stipulazione, un rifiuto equivarrebbe ad un'inammissibile abdicazione all'esercizio del ministero. Il contegno doveroso del notaio è allora quello di rogare, riservando l'approfondito sindacato sulla validità dell'atto all'autorità giudiziaria, eventualmente adita dal soggetto munito del relativo interesse. Dunque, anche in relazione ai casi di nullità per contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, il notaio non può essere ritenuto responsabile della violazione dell'art. 28, legge notarile, allorquando tali atti implichino complesse valutazioni di natura giuridica o attinenti a elementi in fatto. Anzi, il suo operato è allora incensurabile e doveroso, non sussistendo una valida giustificazione a fondamento del rifiuto di ricevere l'atto. I medesimi principi si impongono, a maggior ragione, quando l'ipotetico difetto genetico è suscettibile di provocare non già la nullità, cioè la fattispecie di invalidità che sanziona il grado massimo di contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento, bensì investe profili di annullabilità.
Né dall'obbligo di indagine della volontà delle parti di cui all'art. 37 dei Principi di Deontologia professionale dei Notai ovvero dall'obbligo di assicurare che l'atto rogato sia idoneo a soddisfare lo scopo pratico perseguito dalle parti mediante la stipulazione dell'atto desumibile dall'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale può farsi derivare un obbligo del notaio di rifiutarsi di rogare l'atto richiesto nel difetto di una palmare e sicura incapacità d'intendere e di volere del testatore al momento dell'atto, configurandosi altrimenti un'illecita violazione dell'obbligo istituzionale di cui all'art. 27 L. notarile nonché del diritto costituzionale di libera espressione dell'autonomia testamentaria del testatore. Conclusivamente, dunque, come già correttamente statuito dal
Giudice di prime cure, solo in presenza di una palmare evidenza di segni d'incapacità del testatore il notaio deve approfondire la questione, effettuando una valutazione sommaria, necessariamente contingente e non pagina 7 di 15 specialistica della capacità naturale del testatore, rifiutandosi di redigere il testamento solo il presenza di circostanze che rendano chiara l'assenza di una volontà di conferma del contenuto dell'atto da parte del testatore medesimo, incombendo altrimenti sul notaio l'obbligo di soddisfare la prioritaria esigenza di dare seguito alla volontà testamentaria.
6. Tanto premesso, il secondo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato. L'appellante si duole dell'omessa valutazione delle circostanze dedotte dall'attrice al fine di comprovare la palmare evidenza di segni d'incapacità di intendere e di volere del Sig. al momento Per_2 della redazione del testamento pubblico del 26.01.2009 a cura del notaio deducendo peculiarmente che sarebbero idonee a comprovare Persona_1
l'incapacità naturale del testatore: le evidenti difformità riscontrate tra il testamento pubblico redatto in data 26.01.2009 e registrato in data
12.04.2012, la copia conforme all'originale di tale testamento rilasciata in data 31.03.2009 per uso personale del testatore e la bozza prodotta dal notaio in sede di sommarie informazioni testimoniali rilasciate in data
01.03.2009 alla Questura di Terni;
la presenza dell'avv. Persona_3 al momento del testamento, come riferita dal medesimo notaio nelle Per_1 summenzionate s.i.t., ancorché non menzionata nell'atto; il ricovero subito dal Sig. nel novembre 2008 per ischemia;
la perizia Persona_2 elaborata dalla dott.ssa nella causa civile RG. N. Persona_4
1103/2012, la perizia medico-legale redatta dal Prof. su Persona_5 incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di e per CP_7 Controparte_8 circonvenzione di incapace (RG. N.r. 27/2011), la perizia grafologica redatta dal dott. (all. 19 parte attrice), la perizia Persona_6 medico-legale redatta dal dott. (all. 20) e la perizia Persona_7 grafologica collegiale redatta dal dott. e dal dott. Persona_6 [...]
(all. 21), le risultanze dell'esame neuropsicologico eseguito dalla Per_8 dott.ssa (all. 24), le relazioni mediche del dott. Persona_9 Per_10
(all. 25) ed il verbale della testimonianza resa dallo stesso
[...] [...] in data 23.06.2016 nella causa civile RG. N. 1103/2012 (all. 26) Per_10 nonché nel procedimento penale a carico di per Controparte_8 circonvenzione di incapace (RG. N.r. 27/2011) (all. 27); il rilascio di procura generale in favore della seconda moglie del Sig. Persona_2
con atto del 28.01.2010, ed il contratto di mutuo stipulato CP_7 pagina 8 di 15 in data 17.03.2010 tra Società Immobiliare Centralsud s.r.l. ed il Monte dei Paschi di Siena, per il complessivo importo di € 2.250.000,00, ancorché la mutuataria non necessitasse affatto di finanziamento di importo tanto ingente.
Nondimeno, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che parte attrice non ha fornito la prova della palmare evidenza di segni d'incapacità del testatore al momento della redazione degli atti in questione, tale da consentire al notaio di rifiutarsi di rogare gli atti.
Come già correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, infatti, le difformità riscontrate tra il testamento pubblico redatto in data
26.01.2009 e registrato in data 12.04.2012, la copia conforme all'originale di tale testamento rilasciata in data 31.03.2009 per uso personale del testatore e la bozza prodotta dal notaio in sede di sommarie informazioni testimoniali rilasciate in data 01.03.2009 alla Questura di Terni non sono in alcun modo idonee, già in punto di allegazione, a comprovare la chiara e palmare presenza di segni d'incapacità del testatore idonei a consentire al notaio di rifiutarsi legittimamente di redigere il testamento pubblico de quo. Tali difformità, infatti, devono essere ricondotte a refusi od errori materiali del notaio che ha redatto gli atti in questione, assolutamente indipendenti dalla capacità naturale del testatore. Del pari, la mera presenza dell'avvocato di fiducia del testatore, al Persona_3 momento della redazione del testamento pubblico e l'omessa menzione dello stesso quale testimone nell'atto pubblico sono circostanze prive di qualsivoglia valenza indiziaria, già in punto di allegazione, circa l'asserita evidenza di segni d'incapacità del testatore: per un verso, infatti, il fatto che il testatore si faccia accompagnare dal proprio legale di fiducia costituisce circostanza assolutamente neutra con riguardo alla sua capacità d'intendere e di volere;
per altro verso, il fatto che l'avv. non sia stato indicato quale testimone risulta Per_3 assolutamente giustificato dalla presenza di altri testimoni in numero sufficiente a soddisfare i requisiti di legge ai fini della validità del testamento pubblico. Né vi è stata alcuna disposizione in favore del medesimo procuratore legale idonea a legittimare il notaio a dubitare della capacità naturale del testatore ovvero che il procuratore legale volesse profittarne. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo alla consulenza tecnica redatta nella causa civile RG. N. 1103/2012 dalla specialista Neurologa, dott.ssa la quale ha già Persona_4 pagina 9 di 15 esaustivamente valutato tutta la documentazione clinica in atti, tenendo debitamente del ricovero subito dal Sig. nel novembre Persona_2
2008 per patologia cardiovascolare e della valutazione specialistica resa dal dott. nel 2010. In particolare, la dott.ssa ha Per_10 Per_4 ritenuto che “la documentazione clinica fornita, pur evidenziando che il de cuius all'epoca del testamento pubblico, presentasse sicuro quadro di deterioramento misto, di tipo degenerativo e vascolare, non consente, come già sottolineato, di fornire anche un dato quantitativo su tale deterioramento, la cui evoluzione nel tempo è stata poi rapidamente progressiva, tanto che nel gennaio 2011 il dottor così si Per_10 esprimeva: “Compromissione delle capacità analitiche e sintetiche e danno conseguente delle possibilità di critica e di giudizio. Si conclude per una demenza multinfartuale a rapida evoluzione”. Sicuramente rimangono dubbi sulla piena capacità da parte del di intendere il valore economico Per_2 dell'atto testamentale, di valutare le conseguenze morali e giuridiche dello stesso, di esprimere una scelta ragionata e coerente con le proprie motivazioni e le proprie valenze affettive. La stessa formula testamento appare contraddittoria e poco lineare, espressione di un uomo confuso e affetto da una patologia che ne poteva aver compromesso le funzioni intellettive e volitive. La documentazione sanitaria e gli atti di causa a disposizione, tuttavia, non consentono di stabilire se al momento della redazione dell'atto di ultima volontà il signor fosse Persona_2 privato in maniera assoluta della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi”. Se, persino lo specialista Neurologo, all'esito di valutazione medica specialistica, ha ritenuto che, pur sussistendo dei dubbi sulla piena capacità naturale del al momento Per_2 della redazione del testamento pubblico, la documentazione sanitaria agli atti non consenta di stabilire se al momento della redazione dell'atto di ultima volontà il signor fosse assolutamente privo della Persona_2 capacità di autodeterminarsi, non può certamente addebitarsi al notaio privo delle competenze specialistiche necessarie ad Persona_1 eseguire una dettagliata analisi della capacità d'intendere e di volere del testatore nonché della documentazione clinica analizzata dallo specialista
Neurologo, di non essersi rifiutato di rogare l'atto, non essendovi prova della palmare evidenza di segni d'incapacità naturale del testatore.
Peraltro, la documentazione clinica richiamata dalla dott.ssa (pag. Per_4
55 C.T.U.) comprova che, alla visita neurofisiologica del 13.11.2008 il pagina 10 di 15 Sig. apparisse “lucido, orientato, mnesico, collaborante, Non Per_2 deficit stenici, non deficit sensitivi. Non segni meningei, non deficit dei nervi cranici”, con ciò ampiamente corroborando la possibile insussistenza di segni palesi di incapacità naturale alla data del 26.01.2009. Medesime considerazioni devono svolgersi con riguardo alla perizia medico-legale redatta dal Prof. su incarico della Procura della Repubblica Persona_5 presso il Tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di
[...]
e per circonvenzione di incapace (RG. N.r. CP_7 Controparte_8
27/2011), il quale ha accertato che “a partire dal mese di gennaio 2009
a causa dell'infermità posta in diagnosi si trovava in Persona_2 uno stato di mente che determinava una significativa labilità di critica che non poteva garantire una libera capacità di autodeterminarsi nelle scelte. Queste ultime erano influenzate dalla infermità che era chiaramente visibile e interpretabile da tutte le persone che, a qualunque titolo, lo potevano frequentare assiduamente. Pertanto, tenuto conto della documentazione sanitaria esaminata da cui si ricava la gravità e la irreversibilità delle patologie di cui era portatore si Persona_2 può ragionevolmente ipotizzare che, a partire dal mese di gennaio 2009, la capacità di autodeterminarsi sia stata sempre marcatamente ridotta e progressivamente abolita”. Ebbene, ferma ogni e più ampia valutazione della effettiva capacità d'intendere e di volere del testatore al momento della redazione dell'atto – estranea al thema decidendum del presente giudizio – neppure tali conclusioni sono idonee a fondare la prova della palmare evidenza di segni d'incapacità naturale del testatore al momento della redazione dell'atto idonee a fondare un giudizio di negligente inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di prestazione d'opera professionale del notaio. Ciò in quanto il medesimo Consulente incaricato ha specificato che l'infermità di mente del fosse “chiaramente Per_2 visibile e interpretabile da tutte le persone che, a qualunque titolo, lo potevano frequentare assiduamente”. Nel difetto di prova di tale assidua frequentazione – risultando meramente provato che lo fosse notaio Per_1 di fiducia del e, non già, che i due intrattenessero un'assidua Per_2 frequentazione – non può, dunque, accertarsi la presenza di evidenti segni di incapacità del testatore e l'omessa, negligente, valutazione degli stessi a cura del notaio. Assolutamente inidonea a comprovare la sussistenza di tali segni evidenti risulta, inoltre, la perizia medico- legale redatta dal C.T.P., dott. (all. 20), che, limitandosi Persona_7 pagina 11 di 15 ad accennare alle conclusioni rassegnate dalla dott.ssa e Persona_11 dal Prof. ha affermato che “riassumendo quanto fin qui riportato Per_5 sono senza dubbio molteplici gli elementi di giudizio che depongono per una pressoché certa compromissione della capacità d'intendere e volere del Sig.
a far data verosimilmente dall'anno 2008, con certezza Persona_2 dalla seconda metà dello stesso anno, tenuto conto in particolare delle conclusioni cui sono giunti i Consulenti nominati dal Tribunale Penale e
Civile di Terni nei corso dei vari procedimenti giudiziari che si sono succeduti. I loro giudizi sono stati informati dallo studio di ampia documentazione specialistica che ha consentito loro di formulare un giudizio assolutamente corretto ed adeguato fondato su documentazione sanitaria attendibile sia dal punto di vista scientifico che circostanziale”. Le conclusioni dei Consulenti sono state, infatti, già esaustivamente analizzate dalla Corte e, come detto, non consentono di ritenere la sussistenza di palmari segni d'incapacità naturale del Per_2 al momento della rogazione dell'atto, mentre la valutazione compiuta dal dott. nulla aggiunge sul punto. La perizia grafologica redatta dal Per_7 dott. (all. 19 parte attrice) e la perizia grafologica Persona_6 collegiale redatta dal dott. e dal dott. (all. Persona_6 Persona_8
21), risultano, invece, del tutto inconferenti, in quanto inerenti l'autenticità della sottoscrizione apposta al testamento olografo redatto dal in data 03.11.2008, del tutto estranea all'oggetto Persona_2 del giudizio ed inidonea, già in punto di allegazione, a comprovare la sussistenza di palesi segni d'incapacità naturale del testatore al momento della redazione del testamento pubblico del 26.01.2009. Se, infine, le risultanze dell'esame neuropsicologico eseguito dalla dott.ssa Persona_9
(all. 24), la relazione medica del dott. Specialista in Persona_10
Neurologia e Psichiatria (all. 25) ed il verbale della testimonianza resa dallo stesso in data 23.06.2016 nella causa civile RG. N. Per_10
1103/2012 (all. 26) nonché nel procedimento penale a carico di
[...]
per circonvenzione di incapace (RG. N.r. 27/2011 (all. 27) CP_8 comprovano che il fosse senz'altro affetto da un significativo Per_2 deterioramento delle capacità psichiche all'epoca dei fatti, nondimeno danno parimenti conto di “attenzione immediata nella norma”, “linguaggio spontaneo fluente e informativo”, dell'assenza di deficit di tipo afasico, circostanze che ben avrebbero potuto offrire al notaio la parvenza della capacità naturale del testatore. Né, infine, può di per sé desumersi la pagina 12 di 15 palese incapacità naturale del Sig. dal rilascio di procura Per_2 generale in favore della seconda moglie dello stesso, Sig.ra CP_7 con atto del 28.01.2010, ovvero dal contratto di mutuo stipulato in data
17.03.2010 tra Società Immobiliare Centralsud s.r.l. ed il Monte dei Paschi di Siena, per il complessivo importo di € 2.250.000,00, ancorché, asseritamente, la mutuataria non necessitasse affatto di finanziamento di importo tanto ingente. L'appellante asserisce che “il rilascio della procura avrebbe già di per sé dovuto ingenerare nel Notaio rogante dubbi sulla effettiva capacità di autodeterminazione del Sig. Persona_2 visto che lo stesso, da sempre, aveva provveduto autonomamente alla gestione dei propri affari” e che “la scelleratezza [del contratto di mutuo fosse] frutto evidente del patologico stato di salute psico-fisico del disponente”. Non è consentito, tuttavia, desumere dalla mera natura dell'atto rogato (rispettivamente una procura ed un contratto di mutuo) la palmare evidenza di segni d'incapacità naturale del testatore, costituendo al contrario degli strumenti perfettamente leciti offerti dall'ordinamento al fine di soddisfare le più disparate motivazioni personali, alla cui rogazione il notaio non avrebbe potuto sottrarsi, se non in presenza di palesi segni d'incapacità naturale, non comprovati nel caso di specie.
Conclusivamente, dunque, benché le risultanze istruttorie diano conto di un progressivo deterioramento delle capacità cognitive del Sig. a Per_2 partire dal dicembre del 2008 e sino alla sua morte, non risulta comprovata la presenza di palmari segni di tale incapacità, al momento della rogazione degli atti per cui è causa, idonea a fondare un giudizio di responsabilità del notaio rogante.
7. Il quarto motivo d'impugnazione deve essere trattato anticipatamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse, è infondato e deve essere rigettato. Correttamente, il Giudice di prime cure ha rigettato le istanze di prova testimoniale articolate nella memoria ex art. 183, comma
6, n.2) c.p.c. di parte attrice in quanto valutative ovvero superflue, poiché dirette a comprovare il progressivo deterioramento delle facoltà psichiche del Sig. a partire dal 2007 – peraltro già Per_2 documentalmente comprovato – ma inidonee a comprovare la presenza di palmari segni d'incapacità del testatore al momento della rogazione dell'atto. Conclusivamente, la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale avanzata nei confronti del notaio e, Per_1
pagina 13 di 15 successivamente, delle eredi ed ivi riassunta è infondata, già in punto di an, e deve essere rigettata.
8. Il terzo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
Fermo l'assorbente rigetto della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in punto di an, correttamente il Giudice di prime cure - con motivazione da intendersi ivi integralmente richiamata
(pag. 6) - ha ritenuto che parte attrice neppure ha provato l'effettivo pregiudizio economico derivatole dagli atti rogati dal notaio né Per_1 può ritenersi, come asserito dall'appellante, che il danno patrimoniale derivante dall'inadempimento del notaio sia un danno in re ipsa, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. Ordinariamente, infatti, il danno patrimoniale deve essere puntualmente allegato e provato nella sua esistenza e consistenza ed il potere del giudice di valutazione equitativa del danno non può supplire al mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti sull'istante.
9. Il quinto motivo d'impugnazione è parzialmente fondato e deve essere accolto. Pur avendo correttamente condannato parte attrice alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della convenuta e della terza chiamata – la cui chiamata in causa non può ritenersi arbitraria né manifestamente infondata -, in ossequio al principio della soccombenza, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della lite, il Giudice di prime cure ha, nondimeno, erroneamente liquidato le spese di lite relative alla fase di istruttoria e/o di trattazione in favore della terza chiamata, nonostante la terza chiamata si sia costituita in Controparte_5 giudizio successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n.
3) c.p.c., a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, pertanto, in prossimità della sola fase decisionale. Ferma, dunque, la condanna delle attrici, soccombenti, al pagamento delle spese di lite, dalla somma complessivamente liquidata dal Giudice di prime cure a ristoro delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di CP_9 dev'essere espunta la somma liquidata a ristoro della fase di
[...] istruttoria e/o trattazione.
10. Il rigetto della domanda di parte attrice è assorbente della domanda di garanzia ivi riproposta dalle eredi del notaio nei confronti di Per_1 [...]
e delle relative eccezioni di polizza sollevate dalla compagnia CP_5 assicurativa. pagina 14 di 15 11. Conclusivamente, l'appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'erronea condanna al pagamento delle spese di lite relative alla fase di trattazione in favore della terza chiamata in causa,
Controparte_5
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi di cui ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della esigua complessità della lite e della sostanziale reiterazione delle medesime doglianze.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, sentenza n. 156/2023 emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 07.03.2023, pubblicata il 08.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 971/2020;
1. Condanna e Immobiliare Centralsud S.r.l., in solido Parte_1 tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di Controparte_5 che si liquidano nella somma di € 11.000,00, oltre accessori di legge;
2. Condanna alla Controparte_5 refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e Immobiliare Centralsud S.r.l., liquidate in € Parte_1
12.033,00 oltre accessori di legge;
3. Condanna e Immobiliare Centralsud S.r.l., in solido Parte_1 tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e che, tenuto conto della maggiorazione per la difesa CP_4 svolta nell'interesse di più parti, si liquidano nella somma di €
15.000,00, oltre accessori di legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 19.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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