Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n° 28/2025
Tribunale di Prato
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale,
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 05/02/2025, lette le note depositate dalle parti in data 17/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che con ricorso depositato ai sensi degli artt. 703 e ss. c.p.c. e 1170 c.c.,
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 ordinare alla società l'immediata cessazione delle turbative o molestie Parte_2 al godimento della ricorrente e, per l'effetto, la rimessa in pristino dello status quo ante dei luoghi, con esecuzione dei lavori all'uopo necessari a cura e spese della resistente;
che a sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto: (1) di essere proprietaria del fondo commerciale dislocato al piano terra dell'edificio sito in Prato, viale Montegrappa n. 220/222, distinto al CEU del
Comune di Prato in Fg. 64 – Mapp. 424 – Sub. 500, attuale sede di un'attività commerciale di vendita di prodotti di profumeria;
(2) che l'immobile in questione fa parte del complesso immobiliare che da Viale Montegrappa si sviluppa fino a Via Campolmi ed è delimitato, sulla destra, da una stradina pedonale che collega le due anzidette vie, posta a confine col muro di cinta perimetrale comune dell'intero fabbricato condominiale;
(3) che il muro de quo costituisce, in parte, muro perimetrale esterno degli immobili di cui al Condominio – tra cui quello di proprietà della ricorrente – e, in parte, muro a retta di cinta e di confine del complesso immobiliare, tra cui taluni immobili di proprietà della società convenuta (4) che, nel mese di luglio 2024, la Parte_2 società (di seguito, per brevità, solo ) ha verificato che la ditta Parte_1 Pt_1 [...]
(di seguito, per brevità, solo ) aveva completamente tagliato e demolito una Parte_2 Parte_2
parte del predetto muro perimetrale di confine a comune senza aver richiesto ed ottenuto alcuna preventiva autorizzazione da parte degli altri comproprietari, provocando, altresì, una modifica strutturale e sostanziale all'estetica del fabbricato condominiale;
(5) che i lavori effettuati sul muro de quo hanno comportato una modifica in peius alla sua conformazione originaria, creandovi un varco, così da facilitare l'accesso illecito da parte di terzi malintenzionati alla corte interna su cui si affaccia una porzione dell'immobile di proprietà della e su cui prima insisteva la parte di Pt_1
muro perimetrale ora abbattuta;
(6) che, con comunicazione datata 01/08/2024, rimasta inevasa, la
[..
[...]
(7) che la Pt_1 ha, dunque, instaurato la procedura di mediazione n. 315/2024 innanzi all'Organismo di
Conciliazione forense di Prato, a cui la non ha partecipato, con conseguente esito Parte_2
negativo al primo incontro;
che, respinta l'istanza di emissione del decreto inaudita altera parte e fissata udienza di comparizione delle parti, con memoria di costituzione si è costituita in giudizio la società
[...]
la quale ha chiesto il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in Parte_2
diritto, con vittoria delle spese di lite e dei compensi del giudizio;
che a sostegno delle proprie ragioni la resistente ha dedotto: (1) che la domanda avversaria difetta dei presupposti per l'esperimento dell'azione possessoria di cui all'art. 1170 c.c. in quanto la porzione di muro asseritamente danneggiata dalla non ha le caratteristiche funzionali di Parte_2
bene comune, né la ricorrente ne ha mai avuto il possesso poiché la parte del muro abbattuta delimita solo la proprietà della corte interna di esclusiva pertinenza dell'immobile di cui il sig.
è l'attuale proprietario;
(2) che, inoltre, non sussiste alcun condominio, ma gli immobili Parte_4
fanno parte di un complesso di fabbricati attigui ed indipendenti ed il muro perimetrale di cui è causa è a confine dell'esclusiva proprietà del sig. acquistata in data 29/07/2024 dalla società Pt_4
e del Condominio LI;
(3) che non è stata realizzata alcuna modifica strutturale o Parte_2 sostanziale all'assetto del “fabbricato condominiale” – peraltro inesistente - poiché, essendo un muro libero ed isolato su entrambe le facciate, non è un muro portante e, in ogni caso, l'intervento della non ha comportato l'apertura di un varco nel muro de quo, bensì soltanto il suo Parte_2
abbassamento; (4) che, ad ogni modo, la proprietà della ricorrente non gode di alcun accesso né affaccio sulla corte interna di pertinenza del sig. in quanto anche la parte a vetri della parete Pt_4 di confine dell'immobile della ricorrente si trova a circa 4/5 metri di altezza da terra ed è delimitata da inferriate;
(5) che, al contrario, è stata la ricorrente ad aver cagionato un pregiudizio all'estetica del complesso immobiliare in questione a seguito dell'installazione di due condizionatori sulla tettoia prospiciente la corte privata anzi citata, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte della società resistente, che col getto continuo di aria calda rendono insalubre l'aria nella corte privata del
Pt_4 che all'udienza del 05/02/2025, la ricorrente ha contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate da controparte nella memoria difensiva, adducendo che nel 2018/2019 il muro in questione è stato rimbiancato e le relative spese sono state sostenute anche dalla ricorrente essendo il muro a comune, chiedendo termine per integrare documentalmente la causa a supporto delle proprie argomentazioni;
2 che, alla medesima udienza, la resistente ha eccepito che, al momento della manutenzione, le spese tra le parti sono state suddivise al 50% poiché metà della proprietà del muro in questione è della mentre l'altra metà della in quanto si estende su una superficie di cui entrambe Pt_1 Parte_2
le parti sono esclusive proprietarie per la metà; che, con nota di deposito autorizzata del 17/02/2025, la società ha contestato le dichiarazioni Pt_1
rese da controparte confermando di aver partecipato alle spese di manutenzione del muro nella misura del 50% ritenendolo muro comune e non certo muro di esclusiva proprietà dell'una o dell'altra parte, poiché, in caso contrario, avrebbe proceduto all'esatta misurazione della quota ad essa spettante in forza della superficie di delimitazione della rispettiva proprietà, essendo la porzione di muro delimitante la proprietà molto inferiore rispetto a quello già della Pt_1 Pt_2
che la ha utilizzato il muro de quo in forza del cavo di alimentazione della fibra
[...] Pt_1 destinato all'immobile della sua società, che ora risulta sospeso in corrispondenza della porzione abbattuta e che, in mancanza dei lavori di ripristino del muro, dovrà essere riposizionato;
che anche in occasione della presentazione della pratica di condono del 1995, il complesso immobiliare in questione è stato considerato nella sua unicità, indipendentemente dal fatto che all'epoca gli immobili che ne facevano parte fossero già suddivisi in singole proprietà; che, con nota autorizzata depositata in pari data, la ha depositato l'atto di provenienza Parte_2 della proprietà da cui si evince che l'immobile con accesso dal civico 7 di Parte_2 via Campolmi è stato acquistato dalla medesima in data 15/02/2017 unitamente all'immobile di cui al civico 220/I di Viale Montegrappa;
che le spese indicate nella fattura n. 8 del 28/04/2020, prodotta sub doc. 7), sono state ripartite al 50% tra la ricorrente e la resistente poiché quest'ultima era all'epoca proprietaria degli immobili siti al primo piano del medesimo fabbricato in cui si trova il negozio di parte ricorrente e da ciò si ricava anche che non si tratta di un unico fabbricato condominiale perché altrimenti avrebbero partecipato alle spese dei lavori di tinteggiatura della facciata laterale anche i condomini con accesso da Via Campolmi;
che infine, dalla relazione tecnica prodotta sub doc. 8), si ricaverebbe che i due fabbricati “sono stati costruiti in epoche diverse con titoli edilizi diversi ed anche i successivi interventi di ampliamento e sopraelevazione hanno titoli abilitativi diversi” e, dunque, il muro di cui è causa non è a comunione con il
Condominio LI né con la in quanto non è neppure muro di confine tra le due proprietà; Pt_1 che, in realtà, la struttura del muro dopo l'intervento eseguito dalla resistente ha avuto un miglioramento in quanto ha ridotto il rischio di crollo in caso di evento sismico ed ha garantito la salubrità degli ambienti, favorendo l'areazione dei luoghi e l'accesso alla luce;
tanto premesso in fatto si osserva quanto segue.
3 La tutela richiesta dalla società ricorrente deve essere inquadrata giuridicamente nell'ambito dell'azione di manutenzione, predisposta per reagire agli atti di molestia del possesso.
In particolare, tale azione, anche con finalità eventualmente preventiva, ha il compito di far cessare le turbative che attentino all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione del modo del suo precedente esercizio. L'azione de qua consente, in altri termini, al possessore che abbia subito – o tema di subire – molestia di conseguire pieno ripristino nella situazione anteriore di sicuro pacifico possesso, con repressione o prevenzione dell'attività lesiva ed eliminazione di ogni suo effetto di danno.
Secondo la giurisprudenza formatasi in merito la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo;
la qualificazione della fattispecie concreta costituisce, poi, un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, da effettuarsi in base alle prove acquisite nel processo e sottratto al sindacato di legittimità ove scevro da vizi logici e di diritto (cfr. Cass.
19586/2016).
Presupposto oggettivo dell'azione di manutenzione, dunque, è per il possessore l'aver subito una turbativa o molestia nei confronti del possesso esercitato su di un bene.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità sostiene che costituiscono molestia quelle turbative che attentino all'integrità del possesso con un'apprezzabile modificazione o limitazione del suo precedente esercizio (cfr. Cass. 20581/2018) precisando che non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia, ma questa sussiste soltanto qualora si riscontri un congruo ed apprezzabile disturbo del possesso tale da rende impossibile, gravosa oppure notevolmente difficoltosa la manifestazione del potere di fatto, con la conseguenza che rimarrebbero fuori dall'ambito di applicazione della norma i comportamenti compatibili in quanto non apprezzabilmente limitativi dell'esercizio del potere (cfr. Cass.
11036/2003; Cass. 1578/2002; Cass. 10819/2001).
Nel caso di specie, la ricorrente ha lamentato che dalla condotta ascritta alla società resistente, ossia la rimozione di parte delle muro perimetrale di confine a comune, sia derivata una limitazione nel possesso del fondo di proprietà della stessa sul quale viene esercitata la propria attività commerciale, determinata dal danno estetico e strutturale del fabbricato nonché dalla possibilità di accedere alla corte interna sui cui affaccia il proprio immobile con conseguente minor tutela e sicurezza del medesimo.
4 Tuttavia, all'esito del giudizio questo giudice ritiene che non vi sia prova di quanto lamentato da parte ricorrente, la quale non ha assolto al proprio onere probatorio.
Al di là di tutte le questioni prospettate circa la proprietà dei beni e la qualificazione dei medesimi come beni condominiali o meno, questioni che non hanno rilievo nel presente giudizio possessorio, era onere della ricorrente dimostrare che il comportamento di controparte abbia effettivamente alterato, in modo apprezzabile, l'esercizio del suo possesso.
Tuttavia, dalle fotografie allegate in atti si vede esclusivamente la porzione di muro prima e dopo l'abbattimento, in nessuna delle foto prodotte si vede l'immobile di proprietà della società ricorrente né si riesce a comprendere se effettivamente tale abbattimento abbia determinato un'alterazione dello stato dei luoghi tali da compromettere la sicurezza dell'immobile di proprietà della Pt_1
medesima.
Neppure dall'esame della planimetria è possibile fare chiarezza sul punto. Anzi, al contrario, parrebbe che vi sia la sussistenza di una distanza significativa tra il punto in cui il muro è stato abbassato e la particella di proprietà della ricorrente (sub. 500).
In assenza di tali elementi e tenuto conto che la ricorrente non ha formulato istanze istruttorie orali non è possibile affermare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1170 c.c. dovendo, conseguentemente, rigettarsi il presente ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte resistente che si liquidano in euro 2.299,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Prato, 04/04/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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