CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3179/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13849/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000300400.2022 TASSA AUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.07.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso avverso l'atto di accertamento e contestuale irrogazione sanzioni n. 000000300400/2022 notificato in data
08.07.2025, emesso dalla Regione Campania-Direzione generale risorse finanziarie, per un importo complessivo dell'atto pari ad €.146,74 a titolo di Tassa Automobilistica per l'anno 2022 in relazione al motociclo identificato con la targa Targa_1, eccependone la illegittimità per l'assorbente motivo che lo stesso era stato oggetto di vendita in data 16.09.2020, con contestuale trascrizione dell'atto nel Pubblico Registro
Automobilistico (PRA); pertanto, su tale veicolo non gravava alcun onere tributario mancandone il presupposto impositivo.
Aggiungeva che al ricorrente era stato in precedenza notificato analogo avviso di accertamento per l'anno
2021 tempestivamente impugnato innanzi a Codesta Corte, e deciso con la cessata materia del contendere
(sentenza n. 806/2025) in virtù dell'annullamento operato dallo stesso attuale resistente.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato provvedendo all'annullamento dello stesso, con vittoria di spese e onorari.
La Regione Campania no si costituiva in giudizio, seppur regolarmente citata.
Sulle rassegnate conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tassa automobilistica, o bollo auto, in precedenza denominata anche "tassa di circolazione", è un tributo locale, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è
a favore delle Regioni d'Italia di residenza.
Il possesso si presume dall'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo (vendita del veicolo), dei contratti per i quali la legge stabilisce che il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso (a seguito di un furto) o radiazione del mezzo (auto, moto, ecc.) ovverosia per tutti quei casi in cui è prevista e obbligatoria la registrazione nel
PRA e, normalmente, ammessa anche in ritardo.
Nel caso in esame il ricorrente ha provato, col deposito della documentazione di trascrizione dell'atto di vendita di aver ceduto, fin dal 16/09/2020, il motociclo per cui viene richiesto il pagamento della tassa di possesso, sicchè alla scadenza del termine ultimo stabilito per il pagamento, il ricorrente non risulta proprietario del bene e pertanto non è soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.
Conseguentemente il ricorso va accolto e gli atti impugnati vanno annullati, cui segue la Condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annullando per l'effetto l'accertamento impugnato e condanna l'Ente impositore alla refusione delle spese di lite che si liquidano in €uro 100,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13849/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000300400.2022 TASSA AUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.07.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso avverso l'atto di accertamento e contestuale irrogazione sanzioni n. 000000300400/2022 notificato in data
08.07.2025, emesso dalla Regione Campania-Direzione generale risorse finanziarie, per un importo complessivo dell'atto pari ad €.146,74 a titolo di Tassa Automobilistica per l'anno 2022 in relazione al motociclo identificato con la targa Targa_1, eccependone la illegittimità per l'assorbente motivo che lo stesso era stato oggetto di vendita in data 16.09.2020, con contestuale trascrizione dell'atto nel Pubblico Registro
Automobilistico (PRA); pertanto, su tale veicolo non gravava alcun onere tributario mancandone il presupposto impositivo.
Aggiungeva che al ricorrente era stato in precedenza notificato analogo avviso di accertamento per l'anno
2021 tempestivamente impugnato innanzi a Codesta Corte, e deciso con la cessata materia del contendere
(sentenza n. 806/2025) in virtù dell'annullamento operato dallo stesso attuale resistente.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato provvedendo all'annullamento dello stesso, con vittoria di spese e onorari.
La Regione Campania no si costituiva in giudizio, seppur regolarmente citata.
Sulle rassegnate conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tassa automobilistica, o bollo auto, in precedenza denominata anche "tassa di circolazione", è un tributo locale, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è
a favore delle Regioni d'Italia di residenza.
Il possesso si presume dall'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo (vendita del veicolo), dei contratti per i quali la legge stabilisce che il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso (a seguito di un furto) o radiazione del mezzo (auto, moto, ecc.) ovverosia per tutti quei casi in cui è prevista e obbligatoria la registrazione nel
PRA e, normalmente, ammessa anche in ritardo.
Nel caso in esame il ricorrente ha provato, col deposito della documentazione di trascrizione dell'atto di vendita di aver ceduto, fin dal 16/09/2020, il motociclo per cui viene richiesto il pagamento della tassa di possesso, sicchè alla scadenza del termine ultimo stabilito per il pagamento, il ricorrente non risulta proprietario del bene e pertanto non è soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.
Conseguentemente il ricorso va accolto e gli atti impugnati vanno annullati, cui segue la Condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annullando per l'effetto l'accertamento impugnato e condanna l'Ente impositore alla refusione delle spese di lite che si liquidano in €uro 100,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge, se dovuti.