Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 806/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Collegiale
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. Elvira Bellantoni Presidente dott. Marianna Frangiosa Giudice dott. Carmine Esposito Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 806/2021, avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio” e vertente tra (C.F. ), luogo di nascita: Parte_1 C.F._1
A), data di nascita: 19/02/1978, col ministero/assistenza dell'avv. Parte_2
DEL VERME ANGELA, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio,
- ricorrente -
e (C.F. , luogo di nascita: Controparte_1 C.F._2
(SA), data di nascita: 11/04/1987, col ministero/assistenza CP_2 dell'avv. CAPRIO ANNAMARIA, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,
- resistente - nonchè con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario - CONCLUSIONI Le parti concludevano come in atti
Parte ricorrente, : Parte_1
- la dichiarazione cessazione effetti civili del matrimonio,
- la modifica delle statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione,
- il tutto con vittoria di spese ed onorari, Parte resistente, : Controparte_1
1
- la dichiarazione cessazione effetti civili del matrimonio,
- la conferma delle statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione,
- il tutto con vittoria di spese ed onorari, Pubblico Ministero: come in atti. MOTIVAZIONE Fatti rilevanti della causa Le parti contraevano in data 02/12/2010 matrimonio concordatario, costituendo, quale regime patrimoniale della famiglia, quello legale della comunione dei beni. Dal matrimonio nasceva il figlio: 1. , nato ad [...] Persona_1 Pt_2
15.12.2011, ancora minorenne. Omologata la separazione consensuale fra i coniugi (v. decreto di cui in atti), introduceva il presente procedimento contenzioso nei Parte_1 confronti di , per ottenere la dichiarazione di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio celebrato. Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, pronunziati i provvedimenti presidenziali provvisori, veniva, previo invio degli atti al Pubblico Ministero, pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio Disposta la continuazione del processo per la determinazione dell'assegno e le ulteriori questioni patrimoniali, espletata l'istruttoria, la causa, previo invio degli atti al Pubblico Ministero, veniva assegnata a sentenza. Ragioni giuridiche della decisione Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio Nulla deve disporsi in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, già oggetto della sentenza non definitiva resa in corso di causa (v. sentenza in atti). L'affidamento dei figli minori Il decreto di omologa della separazione ha disposto l'affidamento condiviso del minore, con prevalente collocazione presso la madre, prescrizione confermata con provvedimenti provvisori e urgenti in data 8.3.2023, emessi in questa sede. Nel corso dell'udienza del 26.11.2024 le parti hanno ulteriormente specificato le modalità del diritto di visita del padre, anche alla presenza del curatore speciale del minore avv. Mainente, nei termini seguenti: “…Il sig. si obbliga a Pt_1 comunicare alla sig.ra con cadenza settimanale e, comunque con un preavviso non CP_1 inferiore a 24 ore, i giorni in cui esercitare il diritto di visita infrasettimanale, fermi i weekend alternati. In ipotesi di eventuale reperibilità lavorativa del sig. le parti provvederanno a Pt_1 rimodulare l'orario di comune accordo. Il sig. si obbliga a comunicare con un preavviso Pt_1 non inferiore a 10 giorni il calendario delle festività in cui esercitare il diritto di visita con termine a ritroso dalla data alla quale corrisponde la festività stessa (in via alternata Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì in 2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 806/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Albis); Il sig. si obbliga a comunicare con un preavviso non inferiore a 7 giorni, il Pt_1 periodo in cui tenere il figlio per le vacanze estive, le quali solitamente vengono concesse dal suo datore di lavoro per la seconda settimana di Giugno o la seconda settimana di settembre, con termine a ritroso dalla data alla quale corrisponde il decorso del periodo feriale, purchè compatibile con la frequenza scolastica;
Ogni variazione o impedimento per le previsioni di cui al punto 1) andrà comunicato con un preavviso di almeno 24 ore mediante contatto diretto tra i genitori;
Ogni variazione o impedimento per le previsioni di cui ai punto 2) e 3) andrà comunicato con un preavviso di almeno 7 giorni mediante contatto diretto tra i genitori…”. Il Curatore Speciale del minore ha così concluso: “…nella qualità di curatore speciale del minore nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, ribadisce che, da Persona_1 quanto ha avuto modo di constatare, appare sereno e ben integrato anche nella famiglia Per_1 allargata del padre, avendo rapporti col fratellino nato, appunto, da una seconda relazione del padre. Entrambi i genitori di proseguono il percorso di sostegno alla genitorialità Per_1 disposto dall'Ill.mo ed i rapporti tra gli ex coniugi appaiono di gran lunga distesi CP_3 rispetto all'inizio della terapia, essendo rientrati quasi del tutto le problematiche di conflittualità tra gli stessi. Rimettendosi alla decisione di codesto Giudicante, l'auspicio è che i genitori possano continuare, sempre nell'interesse del minore, a mantenere, anche a seguito del divorzio, un rapporto disteso e collaborativo. A parere dello scrivente e sempre nell'interesse preminente del minore è consigliabile che continui il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali…”. Il Tribunale ritiene di ratificare integralmente queste conclusioni.
Sulle condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni economiche delle parti, dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata emerge una non autentica coincidenza delle rispettive situazioni reddituali. Parte ricorrente ha chiesto una riduzione dell'assegno di mantenimento dai prescritti 300,00 euro, ad euro 200,00, affermando un peggioramento delle sue condizioni economiche, segnatamente per aver instaurato un nuovo nucleo familiare e di essere genitore di un altro figlio. Il Collegio ritiene di non accogliere tale richiesta e di confermare, anche sul punto il decreto di omologa della separazione;
va ulteriormente precisato, invero, che tale istanza era già stata rigettata con il decreto contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti in data 8.3.2022, ove si legge: “…Conferma le condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Vallo della Lucania del 29.5.2019 nr 327/2019 R.G….. ha chiesto una modifica degli aspetti economici della separazione;
in Parte_1 particolare, chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio, dagli attuali euro 300,00 ad euro 200,00, motivata da un peggioramento della sua situazione economica, anche dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed alla circostanza di essere genitore di
, nato il [...] da una nuova relazione;
ed anche in considerazione che il piccolo _2
, per problemi di salute, necessita di cure con conseguente aggravamento delle sue spese;
_2 parte resistente si è opposta, riferendo di svolgere solo lavori del tutto occasionali, che paga 200 euro di affitto, per essere la casa coniugale assegnata al coniuge, che quest'ultimo, peraltro, è 3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 806/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
sempre in ritardo sia nella corresponsione dell'assegno per il figlio, che in ordine alla contribuzione nelle spese straordinarie (chiede emissione di ordine di pagamento al datore di lavoro, con distrazione a suo favore dello stipendio). Ritiene il Giudice che le doglianze del ricorrente siano destituite di fondamento, attesa la evidente disparità della situazione economica dei coniugi, come riportate nelle condizioni allegate all'omologa della separazione consensuale, situazione di fatto immutata;
invero se anche il ricorrente ha un altro figlio nato dall'attuale relazione, parte resistente ha affermato che la convivente del marito è economicamente autosufficiente, circostanza non contestata….”. Alla luce delle risultanze in atti si ritiene di dover confermare anche il mantenimento previsto per il figlio minore.
Alla stregua di quanto precede, respinta o assorbita deve considerarsi ogni altra domanda, deduzione, istanza o eccezione proposta. Sulle spese
Le ragioni della decisione, il comune comportamento processuale delle parti, non indenne da profili dilatori, unitamente alla peculiarità e delicatezza della materia trattata, impongono una compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- conferma i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale in data 8.3.2022, da intendersi qui integralmente ribaditi e richiamati;
quanto al diritto di visita di con il figlio minore conferma i Parte_1 Persona_1 provvedimenti in data 26.11.2024; dispone che i genitori ed il minore siano monitorati dai Servi Sociali competenti per territorio;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di procedere, all'esito del passaggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza. Così deciso in Vallo della Lucania, 17/1/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Carmine Esposito dott. Elvira Bellantoni
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