Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott. ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4112/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
VIRGILI TULLIO,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAGNI CP_2 C.F._2
GIULIANA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
08/10/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 09/02/2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 6360/2021 omologata con decreto del
16/02/2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, di tal Per_1
ché gli stessi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale cosicché le decisioni di maggiore interesse riguardanti educazione, istruzione,
salute ed impegni ricreativi del figlio dovranno essere assunte congiuntamente dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità ed inclinazioni ed aspirazioni naturali del minore La responsabilità genitoriale, in ordine alle decisioni relative all'ordinaria pagina 2 di 6 conduzione della vita del figlio, sarà esercitata in via esclusiva dalla madre durante i periodi di convivenza del figlio con la stessa, così come la eserciterà in via esclusiva il padre durante i periodi di convivenza del minore con lui.
2)Le parti si impegnano a collaborare nella gestione ed educazione del figlio Per_1
tenuto conto prioritariamente degli interessi di questi ed, altresì, degli impegni derivanti dall'attività lavorativa svolta da essi genitori.
3)Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio durante la settimana Controparte_1
nelle serate di mercoledì e giovedì, sino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà
a scuola, ovvero dalla madre nei periodi di vacanza scolastica. Il padre, inoltre, avrà diritto di tenere con sé il figlio tutti i fine settimana dal sabato alle ore 16.00 sino all'ora di cena della domenica. E' facoltà dei genitori accordarsi in modo diverso rispetto a quanto sopra previsto, in base alle esigenze degli stessi ed alle necessità del figlio minore. Per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali, il figlio rimarrà con i genitori per periodi di tempo equivalenti che i genitori vorranno concordare entro il mese di novembre;
l'anno che il figlio passerà il Natale col padre, il Capodanno sarà con la madre e viceversa l'anno successivo e, così, di seguito. Lo stesso dicasi, per le festività pasquali. E' facoltà dei genitori accordarsi in modo diverso, così come è in facoltà di ogni genitore in qualsiasi periodo, purché non coincidente con la frequenza scolastica, portare con sé il figlio per brevi vacanze, concordando il periodo con congruo preavviso. Per quanto riguarda le ferie estive, i coniugi concordano che possa trascorrere il periodo di due settimane Per_1
anche non consecutive con il padre, così pure con la madre;
il periodo verrà concordato entro il mese di maggio di ogni anno, sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche e ludiche del figlio, tenendo conto delle esigenze lavorative pagina 3 di 6 di ciascun genitore. In proposito, i genitori precisano che il padre avrà facoltà, e non obbligo, di organizzare periodi di vacanza con il figlio, stante la maggiore intensità della sua attività lavorativa in periodo estivo.
I coniugi sono tenuti a comunicarsi l'indirizzo ed il recapito telefonico della località di villeggiatura nella quale trascorreranno separatamente le vacanze con il minore.
4)Il Sig si obbliga a corrispondere e a versare alla madre Sig.ra Controparte_1 CP_2
a titolo di concorso al mantenimento dei figli e la somma
[...] Per_1 Per_2
mensile di euro 200,00= per ciascun figlio e, così, la somma complessiva di € 400,00=
(euro quattrocento/00) che verserà entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente n° [...] 10000 340799 intestato
; CP_2
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la cura e l'educazione e la crescita dei figli saranno assunte dai genitori nella misura del 50% intendendosi per tali:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di pagina 4 di 6 corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5)I coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro in quanto economicamente autosufficienti, occupati ed abili al lavoro, e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento a titolo personale.
6)Entrambi i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio e si obbligano ad adempiere in qualsiasi momento presente e futuro ad ogni formalità necessaria per rendere operativo tale consenso.
pagina 5 di 6 7)I coniugi dichiarano di avere definito ogni rapporto patrimoniale tra di loro in essere e di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per ogni qualsivoglia ragione o titolo
8)Le spese della presente procedura saranno interamente compensate fra i coniugi, nel senso che ognuno provvederà al pagamento del professionista dal quale è assistito.
9)Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire i coniugi si impegnano reciprocamente a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse dei figli. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CONCORDIA
S/S (MO) il 27/04/2003 fra nato a [...] il Controparte_1
17/11/1975 e nata a [...] il [...] alle CP_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CONCORDIA S/S (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2003 Atto n. 4 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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