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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8802/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI ST e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI
DEL '99 N.3/E 40133 BOLOGNApresso il difensore avv. NI ST
ATTORE/I
contro pagina 1 di 5
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSANELLI
[...] P.IVA_1
TO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI 20
MODENApresso il difensore avv. CASSANELLI TO
CONVENUTO/I
e nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RO CP_2 P.IVA_2
EN e dell'avv. ZOPPI ANDREA ( ) VIA MELEGARI C.F._2
N. 1 MILANO;
( ) via Melegari 1 Parte_2 C.F._3
MILANO; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
RO EN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHIONE Controparte_3
FR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BEMBO 22
MODENApresso il difensore avv. MARCHIONE FR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMBELLI Controparte_4 P.IVA_3
NA e dell'avv. MONE ANDREA ( VIA DELLA C.F._4
MARINA 2/11 SENIGALLIA;
, elettivamente domiciliato in STRADA DELLA
MARINA, 2/11 60019 SENIGALLIApresso il difensore avv. ZAMBELLI
NA
TE MA
pagina 2 di 5 …oooOooo…
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 4 dicembre 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
FATTO E DIRITTO
Trattasi di causa con pluralità di parti.
Con nota 14 novembre 2025 (e relativi allegati) vi è stata una rinuncia riguardante solo due parti, la convenuta/chiamante ed una sola delle chiamate.
In particolare, la parte convenuta
[...]
ha rinunciato Controparte_1
alla chiamata, non nei confronti di tutti i chiamati;
bensì nei confronti solo di
. CP_2
La causa non è dunque matura per la decisione. Occorre tuttavia provvedere su tale rinuncia, al fine di consentire la fuoriuscita dal processo di una parte, che verrà
sgravata dunque dal relativo carico di spese. Occorre, dunque, semplicemente dichiarare la estinzione del processo, limitatamente al rapporto giuridico processuale fra
la convenuta/chiamante e . In sede di rinuncia, le parti hanno CP_2
espressamente optato per la compensazione delle spese di lite;
così si provvede al punto 3 del dispositivo.
Poiché non vi erano altre domande contro , tale parte esce CP_2
definitivamente dal processo (nel gergo dei pratici, si parla impropriamente di pagina 3 di 5 estromissione, che è istituto diverso regolato dagli artt. 108 e 109 c.p.c.; in ogni caso,
il senso è che tale parte esce dal processo). Si provvede come da punto 4 del dispositivo.
La chiamante rimane in giudizio, sia come convenuta (attore il sig. ) sia Pt_1
come chiamante (di altre parti).
Il provvedimento di estinzione può essere dato con ordinanza che, nel caso di giudice monocratico, ha valore di sentenza. In questo caso, come da discussione in udienza,
si dà anche veste formale di sentenza a questa estinzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
8802/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. PRENDE ATTO della rinuncia della domanda, come in motivazione.
2. DICHIARA ESTINTO PARZIALMENTE IL PROCESSO, limitatamente al rapporto giuridico processuale intercorrente fra la convenuta/chiamante
Controparte_1
la chiamata
[...] Controparte_5
3. SPESE COMPENSATE, esclusivamente in relazione al rapporto giuridico
[...]
processuale fra le parti di cui al punto 2 del dispositivo che immediatamente precede.
4. DICHIARA che non è più parte di questo processo. CP_2
5. DICHIARA che la causa non è matura per la sentenza definitiva.
6. RIMETTE la causa in ruolo, come da separata ordinanza.
pagina 4 di 5 7. SI BL.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno
5 dicembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8802/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI ST e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI
DEL '99 N.3/E 40133 BOLOGNApresso il difensore avv. NI ST
ATTORE/I
contro pagina 1 di 5
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSANELLI
[...] P.IVA_1
TO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI 20
MODENApresso il difensore avv. CASSANELLI TO
CONVENUTO/I
e nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RO CP_2 P.IVA_2
EN e dell'avv. ZOPPI ANDREA ( ) VIA MELEGARI C.F._2
N. 1 MILANO;
( ) via Melegari 1 Parte_2 C.F._3
MILANO; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
RO EN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHIONE Controparte_3
FR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BEMBO 22
MODENApresso il difensore avv. MARCHIONE FR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMBELLI Controparte_4 P.IVA_3
NA e dell'avv. MONE ANDREA ( VIA DELLA C.F._4
MARINA 2/11 SENIGALLIA;
, elettivamente domiciliato in STRADA DELLA
MARINA, 2/11 60019 SENIGALLIApresso il difensore avv. ZAMBELLI
NA
TE MA
pagina 2 di 5 …oooOooo…
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 4 dicembre 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
FATTO E DIRITTO
Trattasi di causa con pluralità di parti.
Con nota 14 novembre 2025 (e relativi allegati) vi è stata una rinuncia riguardante solo due parti, la convenuta/chiamante ed una sola delle chiamate.
In particolare, la parte convenuta
[...]
ha rinunciato Controparte_1
alla chiamata, non nei confronti di tutti i chiamati;
bensì nei confronti solo di
. CP_2
La causa non è dunque matura per la decisione. Occorre tuttavia provvedere su tale rinuncia, al fine di consentire la fuoriuscita dal processo di una parte, che verrà
sgravata dunque dal relativo carico di spese. Occorre, dunque, semplicemente dichiarare la estinzione del processo, limitatamente al rapporto giuridico processuale fra
la convenuta/chiamante e . In sede di rinuncia, le parti hanno CP_2
espressamente optato per la compensazione delle spese di lite;
così si provvede al punto 3 del dispositivo.
Poiché non vi erano altre domande contro , tale parte esce CP_2
definitivamente dal processo (nel gergo dei pratici, si parla impropriamente di pagina 3 di 5 estromissione, che è istituto diverso regolato dagli artt. 108 e 109 c.p.c.; in ogni caso,
il senso è che tale parte esce dal processo). Si provvede come da punto 4 del dispositivo.
La chiamante rimane in giudizio, sia come convenuta (attore il sig. ) sia Pt_1
come chiamante (di altre parti).
Il provvedimento di estinzione può essere dato con ordinanza che, nel caso di giudice monocratico, ha valore di sentenza. In questo caso, come da discussione in udienza,
si dà anche veste formale di sentenza a questa estinzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
8802/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. PRENDE ATTO della rinuncia della domanda, come in motivazione.
2. DICHIARA ESTINTO PARZIALMENTE IL PROCESSO, limitatamente al rapporto giuridico processuale intercorrente fra la convenuta/chiamante
Controparte_1
la chiamata
[...] Controparte_5
3. SPESE COMPENSATE, esclusivamente in relazione al rapporto giuridico
[...]
processuale fra le parti di cui al punto 2 del dispositivo che immediatamente precede.
4. DICHIARA che non è più parte di questo processo. CP_2
5. DICHIARA che la causa non è matura per la sentenza definitiva.
6. RIMETTE la causa in ruolo, come da separata ordinanza.
pagina 4 di 5 7. SI BL.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno
5 dicembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 5 di 5