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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/12/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 19 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3972/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI FI, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, in via del Torrione n. 42, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30 luglio 2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202000000203000, notificata da Controparte_2
in data 29.07.2024, con riferimento all'avviso di addebito
[...]
39420220004696026000; avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi IVS dovuti, per un totale di € 3.270,02. Nello specifico, deduceva l'illegittimità della comunicazione opposta per omessa notifica dell'avviso presupposto. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “Accertare e dichiarare nulla, CP_1 illegittima e, in ogni caso, priva di efficacia nei confronti della sig.ra la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202000000203000, con riguardo all'avviso di addebito n. 39420220004696026000, per le ragioni esposte in ricorso”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' rilevando -in via preliminare- il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità e la tardività del ricorso. Nel merito, eccepiva la corretta notifica dell'avviso di addebito impugnato. Deduceva, in ogni caso, di aver adottato un provvedimento di annullamento in autotutela dell'opposto avviso di addebito, per cessazione dell'attività. Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Parte ricorrente, con note del 05.111.2025, aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' alla CP_1 refusione delle spese di lite. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In ragione dell'annullamento dell'avviso di addebito n.39420220004696026000, così come dedotto dall' deve essere dichiarata CP_1 la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 1048/2000) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. n. 486/1998). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav. n. 5593/1999). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. S.U. n. 368/2000; Cass. S.U. n. 1048/2000). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cfr. ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
1.1 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte si rileva, nel caso di specie, il totale sgravio del credito contributivo portato all'avviso di addebito impugnato (cfr. all. . CP_1
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2. Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 11494/2004). Nel caso de quo risulta che l'annullamento dell'avviso in oggetto sia stato disposto da parte dell con atto recante data 15.01.2024 e per motivazioni CP_1 diverse (cessazione attività) da quelle riportate in ricorso dal ricorrente, attinenti vizi relativi alla regolarità della procedura esecutiva intrapresa. Orbene, l' non dimostra la prova dell'avvenuta comunicazione del CP_1 citato annullamento al Concessionario e al ricorrente. Inoltre, per l'avviso di addebito, presuntivamente notificato per compiuta giacenza secondo non è stata fornita la prova della regolarità della CP_1 notifica effettuata direttamente a mezzo posta, in quanto l'avviso di ricevimento risulta sprovvisto di alcuna indicazione e non rinvenendo in atti la prova della comunicazione della raccomandata informativa. In ogni caso, la correttezza del comportamento della parte convenuta che ha annullato l'avviso opposto, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua metà, liquidata CP_1 nella misura di cui al dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, considerata equa in assenza di qualsivoglia attività istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della metà delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 443,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa tra le parti la residua metà. Reggio Calabria, 19 dicembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano