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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4367/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4367/2022 promossa da
, in persona del Direttore p.t., rappr e difeso dall' avv Raho Marcello Pt_1
opponente contro rappresenta e difesa dall' avv. Maria Rosaria Valerio Controparte_1 come da mandato in atti
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 277/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.04.2022 l' proponeva opposizione Pt_1 avverso il D.I. n.277/2022 del Tribunale di Lecce con il quale, su richiesta dell' odierna parte opposta (erede di , gli si ingiungeva Persona_1 il pagamento della complessiva somma di € 534,72 (oltre accessori e spese della fase monitoria) a titolo di ratei maturati e non riscossi sulla pensione VO di . Persona_1
A sostegno dell'opposizione, parte opponente rilevava che la somma di euro 534,72 non era stata liquidata in quanto era titolare Controparte_1 di un indebito riferito (coniuge deceduto di Persona_2 [...]
) di importo superiore (euro 2901,36) alla somma richiesta. CP_1
Sulla scorta di tanto, chiedeva, revocarsi il predetto D.I.
Parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell' opposizione. All'udienza del 29.10.2025 il Tribunale decideva con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
Nel caso di specie emerge pacificamente dagli atti che in data 6.2.2020
riceveva dall' Istituto una comunicazione di liquidazione Controparte_1 di ratei maturati e non riscossi sulla pensione VO intestata a Per_1
dalla quale risultava un credito in favore dell' odierna parte
[...] opposta, nella sua qualità di erede di , di euro 534,72. Persona_1
Dal predetto documento si evince altresì che l' aveva trattenuto il Pt_1 predetto credito compensandolo con altro indebito del dante causa.
Successivamente al ricorso amministrativo proposto dalla NC l' Pt_1 rispondeva che il debito del defunto era stato estinto nel 2012.
La sussistenza del diritto di al pagamento della somma Controparte_1 di euro 534,72 risulta pertanto confermata dalla documentazione in atti.
Con la presente opposizione l' ha tuttavia evidenziato di non Pt_1 aver provveduto alla liquidazione della somma richiesta in quanto la stessa era stata compensata con un indebito di cui era titolare Controparte_1 nella sua qualità di erede del coniuge defunto (v. Persona_2 relazione amministrativa dove si legge “in fase di liquidazione delle Pt_1 prestazioni dovute all' erede, e da un controllo effettuato, si evince che
l' erede beneficiaria era titolare di un indebito n 42699 Controparte_1
e che tale indebito non è riferito al padre defunto ) ma Persona_1
è riferito a (coniuge deceduto di . Persona_2 Controparte_1
A fronte di tale eccezione tuttavia l' non ha provato di aver CP_2 notificato a l' ulteriore indebito richiamato nel proprio Controparte_1 atto di opposizione sicchè in mancanza di previa contestazione dello stesso nessuna somma poteva essere oggetto di recupero e/o compensazione.
Ed invero l' si è limitato a depositare una raccomandata CP_2 restituita al mittente per compiuta giacenza senza produrre alcun provvedimento o nota di indebito dal quale evincere la causale e il periodo dell' indebito opposto in compensazione.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, dovendosi invece confermare l'esistenza del credito nella misura indicata nel D.I. opposto.
Quanto al regime delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 450,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, le stesse seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico dell' opponente con il beneficio della distrazione ex art.93 c.p.c. in favore Pt_1 del procuratore costituito di parte opposta dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 15.04.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n.277/2022 emesso in data 30.03.2022 dal Tribunale di
Lecce;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio di Pt_1 opposizione, liquidate in complessivi € 450,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distarsi in favore del procuratore costituito di parte opposta ai sensi dell'art.93 c.p.c.
Lecce, 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4367/2022 promossa da
, in persona del Direttore p.t., rappr e difeso dall' avv Raho Marcello Pt_1
opponente contro rappresenta e difesa dall' avv. Maria Rosaria Valerio Controparte_1 come da mandato in atti
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 277/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.04.2022 l' proponeva opposizione Pt_1 avverso il D.I. n.277/2022 del Tribunale di Lecce con il quale, su richiesta dell' odierna parte opposta (erede di , gli si ingiungeva Persona_1 il pagamento della complessiva somma di € 534,72 (oltre accessori e spese della fase monitoria) a titolo di ratei maturati e non riscossi sulla pensione VO di . Persona_1
A sostegno dell'opposizione, parte opponente rilevava che la somma di euro 534,72 non era stata liquidata in quanto era titolare Controparte_1 di un indebito riferito (coniuge deceduto di Persona_2 [...]
) di importo superiore (euro 2901,36) alla somma richiesta. CP_1
Sulla scorta di tanto, chiedeva, revocarsi il predetto D.I.
Parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell' opposizione. All'udienza del 29.10.2025 il Tribunale decideva con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
Nel caso di specie emerge pacificamente dagli atti che in data 6.2.2020
riceveva dall' Istituto una comunicazione di liquidazione Controparte_1 di ratei maturati e non riscossi sulla pensione VO intestata a Per_1
dalla quale risultava un credito in favore dell' odierna parte
[...] opposta, nella sua qualità di erede di , di euro 534,72. Persona_1
Dal predetto documento si evince altresì che l' aveva trattenuto il Pt_1 predetto credito compensandolo con altro indebito del dante causa.
Successivamente al ricorso amministrativo proposto dalla NC l' Pt_1 rispondeva che il debito del defunto era stato estinto nel 2012.
La sussistenza del diritto di al pagamento della somma Controparte_1 di euro 534,72 risulta pertanto confermata dalla documentazione in atti.
Con la presente opposizione l' ha tuttavia evidenziato di non Pt_1 aver provveduto alla liquidazione della somma richiesta in quanto la stessa era stata compensata con un indebito di cui era titolare Controparte_1 nella sua qualità di erede del coniuge defunto (v. Persona_2 relazione amministrativa dove si legge “in fase di liquidazione delle Pt_1 prestazioni dovute all' erede, e da un controllo effettuato, si evince che
l' erede beneficiaria era titolare di un indebito n 42699 Controparte_1
e che tale indebito non è riferito al padre defunto ) ma Persona_1
è riferito a (coniuge deceduto di . Persona_2 Controparte_1
A fronte di tale eccezione tuttavia l' non ha provato di aver CP_2 notificato a l' ulteriore indebito richiamato nel proprio Controparte_1 atto di opposizione sicchè in mancanza di previa contestazione dello stesso nessuna somma poteva essere oggetto di recupero e/o compensazione.
Ed invero l' si è limitato a depositare una raccomandata CP_2 restituita al mittente per compiuta giacenza senza produrre alcun provvedimento o nota di indebito dal quale evincere la causale e il periodo dell' indebito opposto in compensazione.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, dovendosi invece confermare l'esistenza del credito nella misura indicata nel D.I. opposto.
Quanto al regime delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 450,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, le stesse seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico dell' opponente con il beneficio della distrazione ex art.93 c.p.c. in favore Pt_1 del procuratore costituito di parte opposta dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 15.04.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n.277/2022 emesso in data 30.03.2022 dal Tribunale di
Lecce;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio di Pt_1 opposizione, liquidate in complessivi € 450,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distarsi in favore del procuratore costituito di parte opposta ai sensi dell'art.93 c.p.c.
Lecce, 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Costa