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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12004 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21203/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 21203/2023 R.G.,
e vertente tra
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
residente in [...], e C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 [...]
, residente in [...], rappresentati e C.F._2
difesi o dall'avv. Claudio Orabona CF , con studio in Na- C.F._3
poli via Manzoni n. 132, ove elett.te domiciliano, giusta procura come in atti;
- Opponenti
contro società a responsabilità limitata con unico so- Controparte_1
cio, con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fi-
scale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso P.IVA_1
1
e P. IVA di gruppo n. iscritta al numero 35660.0 dell'elenco delle P.IVA_2
Cont società veicolo di cartolarizzazione ) tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 (in seguito anche
“ ), e per essa (C.F., P. IVA e Iscrizione nel CP_1 Controparte_2
Registro delle Imprese di Roma n. con sede in Roma, Via Gino P.IVA_3
Nais 16, in persona in persona dei legali rappresentanti Dott. Controparte_3
(C.F.: ) e del Dott. (C.F.: C.F._4 Persona_1
), ivi domiciliati per la carica e muniti degli occorrenti C.F._5
poteri in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione di del 26 CP_2
settembre 2022, del 22 novembre 2022 e del 06 dicembre 2022, quale mandataria con rappresentanza giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscri-
zioni dal Notaio Dott. di Pordenone del 20 dicembre 2022 rep. Persona_2
312209/42021 di società Controparte_4
per azioni con unico socio, con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio
Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 e capogruppo del P.IVA_4
Gruppo bancario “ ”, quest'ultima Controparte_4
incorporante – a seguito di atto del Notaio Dott. di Conegliano Persona_3
del 26 ottobre 2020, rep. n. 54597/30824, registrato a Treviso il 26 ottobre 2020
n. 29243 serie 1T – la “ , già avente sede Controparte_5
in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro Im-
prese di Treviso n. quest'ultima, a propria volta, mandataria con P.IVA_5
rappresentanza di “ , giusta procura autenticata nella firma Controparte_1
per atto a rogito del notaio di Milano in data 9.12.2019 (Rep n. Persona_4
28365/12029, registrata a Milano 1 il 9.12.2019 al n. 50268/1T) rappresentata e
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difesa dall'Avv. Giovan Battista Santangelo (C.F.: ), giu- C.F._6
sta procura speciale del 05/12/2023 a ministero del Dott. Notaio Persona_5
in LB Laziale (RM), Rep. n. 5529 Racc. n. 3784, , nonché dall'Avv. Mario
LB (C.F. ), come da procura in atti, ed elettivamente C.F._7
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Marano di Napoli (NA) Parco
Poggio Vallesana Pal Camelia Scala B;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in atti.
Per e , “si riporta ai propri scritti di- Parte_1 Parte_2
fensivi, verbali di causa e comparsa conclusionale e, pertanto, chiede che la causa venga decisa...”
Per e per essa .: “si riporta- Controparte_1 Controparte_2
no a tutti i propri atti difensivi, in uno ai documenti di causa ed alle conclusioni rassegnate, di cui chiedono l'integrale accoglimento..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 4779/2023 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 22.7.23, e notificata in data 27.7.23, su ricorso di Controparte_2
(nel prosieguo “ ”), in qualità di mandataria con rappresentanza di CP_2 [...]
(nel prosieguo ”), a sua volta procuratrice e Controparte_6 CP_5
servicer di (nel prosieguo ”) con il quale è stato in- Controparte_1 CP_1
giunto a di pagare entro 40 giorni dalla notifica la somma di € Parte_1
3
14.248,61, oltre interessi legali al tasso legale e sino al soddisfo, ed a Parte_2
in via solidale per la somma di € 8.140,34 oltre interessi al tasso legale e
[...]
sino al soddisfo, nonché ad entrambe di pagare le spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 567,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali
(15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di carta di credito revolving n. 01800278 stipula-
to da con in data 1.12.10 (all. 5 fasc. monitorio) e Pt_1 CP_7
dall'inadempimento al contratto di finanziamento n. 045933603 stipulato tra le stesse parti in data 11.5.12 con garanzia di (all. 6 fasc. monitorio). Il Parte_2
credito è stato oggetto di cessione in blocco sino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, e hanno eccepito Pt_1 Parte_2
l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbliga-
torio e la carenza di legittimazione attiva dell'opposta. Hanno impugnato la do-
cumentazione prodotta e contestato l'esistenza ed ammontare del credito, ecce-
pendo la carenza probatoria. In merito alla garanzia rilasciata da per Parte_2
il rapporto di finanziamento del 15/05/2012, hanno eccepito la decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c., posto che dalla revoca degli affidamenti (2015) nes-
suna azione è stata esperita nei confronti dei debitori. Su tale scorta, hanno do-
mandato l'accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto opposto;
in via gradata, hanno chiesto di revocare il decreto nei confronti della garante in virtù
dell'estinzione della garanzia. Con vittoria di spese e competenze di lite da di-
strarre in favore del procuratore antistatario avv. Orabona Claudio.
Nel costituirsi in giudizio, , e per essa ha chiesto rigettarsi CP_1 CP_2
l'opposizione ed, in ogni caso, la condanna degli opponenti al pagamento , in so-
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lido, della somma di € 8.140,34, e al pagamento della complessiva Pt_1
somma di € 14.248,64, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione antici-
pata dei contratti per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzio-
nale contrattualmente pattuiti, oltre alla concessione della provvisoria esecutorie-
tà. Ha respinto le censure relative al difetto di legittimazione ricostruendo e pro-
vando le vicende circolatorie del credito. Quanto alla posizione di , Parte_2
l'opposta ha escluso la qualifica in termini di fideiussore, sul presupposto che qualora la creditrice avesse voluto garantire le obbligazioni nascenti da un con-
tratto di finanziamento con una fideiussione personale, avrebbe predisposto un'apposita e separata modulistica da far sottoscrivere al cliente, trattandosi di una garanzia accessoria e distinta del credito. Il tutto con vittoria di spese e com-
petenze di lite.
All'udienza del 2.7.24 il giudice invitava le parti a trattare sulla questione rilevata d'ufficio della eventuale abusività e quindi nullità delle clausole deter-
minative dell'interesse moratorio e della penale, ai sensi dell'art. 33 codice del consumo, assegnando termine di gironi 15 per la procedura di mediazione (verb.
negativo depositato in data 1.4.25).
Istruita con scambio di memorie, all'udienza del 2.12.25 la causa è stata assegnata in decisione.
L'opposizione è parzialmente accolta, alla luce dell'esito complessivo del-
la lite, e il decreto deve essere revocato. deve essere condannato al pa- Pt_1
gamento del diverso importo emerso in corso di causa. Nulla è dovuto da CP_8
, stante la decadenza della creditrice dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ.
[...]
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione at-
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tiva e titolarità.
È ormai pacifico che, in tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individua-
re senza incertezze i rapporti oggetti della cessione (Cass. n. 31188/2017; Cass.
n. 4277/2023). Si è aggiunto che, quando non sia contestata l'esistenza del con-
tratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e con-
sentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, dovendosi in ogni caso procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto,
nell'ambito del quale, la notificazione può rivestire un valore indiziario, special-
mente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. n.
17944/2023; Cass. n. 27915/2025).
Risultano depositati agli atti: copia contratto di cessione 20/12/2016 tra e Marte (all. 6 fasc. opposta) ed estratto G.U. n. 152 del 27/12/2016 (all. 7), CP_7
comunicazione della cedente del 30.1.17 (doc. 10.1 fasc. monitorio); copia CP_7
contratto di cessione del 01/08/2019 tra Marte e (all. 8) ed estratto CP_9
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della G.U. n. 93 del 08/08/2019 (all. 9); copia contratto di cessione del
22/11/2019 tra e (all. 10) ed estratto della G.U. n. 141 CP_9 CP_1
del 30/11/2019 (all. 11); estratto G.U. n. 141 del 30.11.19 (doc. 12 fasc. monito-
rio) e comunicazione della cedente Marte in favore di TA (doc. 12.1 fasc.
monitorio).
Alla luce di un accertamento complessivo della documentazione agli atti,
si evince inequivocabilmente che: il credito relativo al finanziamento, origina-
riamente sorto in capo ad OS DU SP (nel prosieguo “ ) è stato dap- CP_7
prima ceduto in favore di nel prosieguo “Marte”), e da questa in Parte_3
favore di (nel prosieguo “ ”) per essere infine acquisito CP_10 CP_9
dall'opposta; mentre, il credito derivante dal contratto di carta revolving è stato acquisito da Marte e ceduto direttamente in favore di (doc. 12 e 12.1 CP_1
fasc. monitorio). Non sussistono dubbi sulla legittimazione e titolarità
dell'opposta.
Venendo al merito, giova premettere che nel giudizio di opposizione a de-
creto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posi-
zione di attore e l'opposto quella di convenuto: è il creditore ad assumere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Di conseguenza, le difese dell'opponente funzionali ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso sono da qualificare alla stregua di eccezione, non collocandosi sul versante della domanda (Cass. n. 6421/2003;
Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass. n.
6091/2020). Tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probato-
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rio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass. n.
826/2015; Cass. n. 98/2019; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 22244/2022).
L'opposta, in aggiunta alla documentazione sopra menzionata, ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante mediante produzione di: copia del con-
tratto di carta di credito revolving n. 01800278 del 1.12.10 (all. 5 fasc. monito-
rio); estratto conto (all. 7); comunicazione di decadenza e costituzione in mora del 7.1.15 relativamente alla carta di credito (all. 9); comunicazione di decadenza e costituzione in mora del 7.1.15 relativamente al finanziamento (all. 9); copia del contratto di finanziamento n. 045933603 (all. 6); estratto conto finanziamento
(all. 8). Alla luce della documentazione prodotta, sono infondate le censure volte a denunciare la carenza probatoria, avendo l'opposta compiutamente provato l'esistenza ed ammontare del credito.
Prima di procedere nell'esame, è opportuno precisare, in quanto discussa tra le parti, quale sia la posizione assunta da , che figura nel negozio Parte_2
in veste di “coobbligato” (all. 6 fasc. monitorio). L'opposta ne ha sostenuto la na-
tura di obbligato in solido, ponendola sullo stesso piano del debitore principale.
Al contrario, gli opponenti hanno eccepito la decadenza ex art. 1957 cod. civ., sul presupposto che si tratti di garanzia fideiussoria.
Come noto, la solidarietà passiva di cui all'art. 1292 ss cod. civ. altro non
è che un regime giuridico relativo alle obbligazioni plurisoggettive (dal lato pas-
sivo), che ha lo scopo di rafforzare la posizione creditoria e che nulla dice in or-
dine al titolo in forza del quale il soggetto è chiamato a rispondere nei confronti
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del creditore. I coobbligati, infatti, possono essere tali sia in forza di uno stesso titolo – legale o negoziale – sia in forza di titoli differenti, come accade nel caso della fideiussione, ove il soggetto coobbligato è tale in forza di rapporto diverso da quello garantito. Per cui, occorre individuare quale sia la fonte (legale o nego-
ziale) in forza della quale l'opponente ha assunto l'obbligazione.
Pacifico che unico richiedente, e debitore principale, è non può Pt_1
dubitarsi della veste di garante assunta da (ad ulteriore riprova, anche Parte_2
dal testo contrattuale, v. punto 2 caratteristiche del contratto in cui espressamente
è previsto “Garanzie richieste – garanzie che il consumatore deve prestare per ot-
tenere il credito – coobbligato”). La fideiussione è negozio a forma libera, che può essere prestata anche mediante negozio unilaterale, non occorrendo né la par-
tecipazione del debitore (che potrebbe essere anche all'oscuro dell'intervento del garante) né l'adesione del creditore (essendo sufficiente che non intervenga il suo rifiuto). Ciò induce a ritenere che il termine “coobbligato”, in assenza di altra e diversa indicazione, faccia riferimento a quella figura. Sottoscrivendo il negozio nell'apposito SPzio, ha inequivocabilmente manifestato la sua vo- Parte_2
lontà di costituirsi come fideiussore in favore di per il credito oggetto del CP_7
finanziamento.
Così inquadrata la posizione di in assenza di diversa disposi- Parte_2
zione delle parti sul punto, trova applicazione la disciplina codicistica, e, con es-
sa, l'art. 1957 cod. civ., risultando così fondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia formulata dagli opponenti.
L'art. 1957 cod. civ. ha la funzione di tutelare la posizione del fideiussore il quale, a causa della lunga mora del creditore nell'agire a tutela del suo credito,
potrebbe risultare pregiudicato ove, costretto ad adempiere in luogo del debitore
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principale, e quest'ultimo risulti essere poi insolvente (Cass., n. 15902/2014).
L'istanza , oltre a dover intervenire nel termine indicato, deve necessariamente essere “giudiziale”, ossia consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela proces-
suale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese del credito-
re (Cass., n. 2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass., n. 1724/2016).
Nel caso di specie, l'opposta non ha provato di aver tempestivamente e di-
ligentemente coltivato le sue istanze nei confronti del debitore, in quanto il primo atto a venire in rilievo è costituito dalla notifica del ricorso e decreto (2023), a fronte di decadenza dal beneficio del termine risalente al 28.5.15. Conseguente-
mente, deve dichiararsi la decadenza di ogni diritto vantato dall'opponente nei confronti di la quale nulla deve, residuando quale unico obbligato il Parte_2
debitore principale.
Sebbene siano infondate le censure spiegate da avverso i negozi, Pt_1
in entrambi è stata rilevata la presenza di clausole vessatorie. La questione era stata rilevata d'ufficio e sottoposta al contraddittorio delle parti in sede di prima udienza, in conformità all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovra-
nazionale (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite
C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja CP_11
Banco Sa, in causa C-725/19 Io e in causa C-869/19 L. c. Uni- Controparte_12
caja Banco).
Non vi è dubbio, infatti, che rivesta la qualifica di consumatore, Pt_1
da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disci-
plina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che,
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pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività,
mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti-
lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumato-
re può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
La rilevabilità d'ufficio della natura vessatoria della clausola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata rispetto al profes-
sionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì anche in sede processuale.
Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap informativo è colmabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rilevare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust. UE, sez. IX, sent. 22 settembre
2022, C-335/21, . Ciò ha indotto a sottoporre la questione al contraddit- Per_6
torio tra le parti, giusto quanto previsto dall'art. 101, secondo comma, cod. proc.
civ..
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n.
93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è
necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti.
L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazio-
ne ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare
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“se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consu-
matore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14
marzo 2013, C-415/11, . Si noti, inoltre, come tale indagine può Persona_7
condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fe-
de” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il con-
tratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodica-
mente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 29 settembre 2010 e dm 26 marzo 2012 appli-
cabile ratione temporis – possa essere utile parametro per valutare la probabilità
di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale con-
dotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pat-
tuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà
ed equità che deve informare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superio-
re a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così
gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigi-
do automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affer-
mato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora-
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torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della Banca
d'Italia (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La
diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e fi-
nanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, ES SA contro. Parte_4
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto inter-
no in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni re-
lative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività della clausola n. 16 del contratto di carta di credito revolving n. 01800278 (all. 5 fasc. monitorio) e la clausola n. 10
del contratto di finanziamento n. 045933603.
Quanto al credito derivante dall'inadempimento al contratto di carta di
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credito revolving n. 01800278, giuste le previsioni generali di contratto, in caso di inesatto o ritardato pagamento delle rate per due mensilità consecutive, la con-
cedente “ha la facoltà di modificare le modalità di pagamento in rateale, appli-
cando il tasso indicato in frontespizio e una rata di rimborso mensile a partire dal
3% del fido, se non specificato in frontespizio. Il cliente ha inoltre l'obbligo di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti postali o telefonici, nella mi-
sura di € 15,49 e per eventuali interventi domiciliari svolti nella misura del 10%
dello scaduto per apertura di credito revolving nonché per eventuali spese legali sostenute” (pag. 6). Se ne desume che, al momento di stipula, il cliente non fosse pienamente in grado di conoscere quali sarebbero state le condizioni applicate in caso di inadempimento. L'incalcolabilità delle conseguenze economiche prodotte dal ritardo o mancato pagamento, alla luce della formulazione della clausola
(“una rata di rimborso mensile a partire dal 3% del fido”), induco a ritenere che essa sia il frutto di una contrattazione squilibrata a vantaggio esclusivo del pro-
fessionista. Nel tenore complessivo della previsione, concorre a determinare la vessatorietà l'addebito delle spese di recupero credito: la clausola prevede l'addebito di plurime voci di costo a danno del cliente pur a fronte del verificarsi di un unico evento (mancato pagamento); inoltre, l'ampliarsi di tale voce è ri-
messo alla sola iniziativa del professionista. Dall'esame condotto non può rite-
nersi che in una contrattazione equa ed improntata a canoni di lealtà e correttez-
za, il professionista potesse legittimamente attendersi che il consumatore prestas-
se il proprio consenso alla stipula.
Di conseguenza, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., il credito deve essere rideterminato e limi-
tato al solo capitale dovuto, pari ad € 5.250,75 (all. 7 fasc. monitorio) su cui de-
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corrono interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso (18.7.23) e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dal-
la costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in
C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il con-
tratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020,
Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò
perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumato-
re di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di uti-
lizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti
(sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69
nonché giurisprudenza ivi citata).
Quanto al credito derivante dall'inadempimento al contratto di finanzia-
mento, giusto quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, in caso di ri-
tardo o mancato pagamento, sono addebitati al cliente “un importo pari all'1,5%
mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata. Resta inteso che se al momento della conclusione del contratto tale tasso fosse superiore a quello de-
terminato ex art. 2 L. 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente con-
venuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge. Il cliente ha inoltre l'obbligo di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti postali o telefonici nella misura di € 15,49 per ogni intervento
15
e per eventuali interventi domiciliari svolti nella misura di € 50,00 per € 500,00 o frazione di € 500,00 di importo dovuto […]” (all. 6 fasc. monitorio).
Tenuto conto che nel trimestre aprile-giugno 2012 la maggiorazione stabi-
lita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento era pari a 2,1 punti per-
centuali, è certamente vessatorio il tasso moratorio contrattualmente stabilito nel-
la misura del 18% annuo. A concludere per l'abusività della pattuizione è altresì
la precisazione per cui, in caso di eventuale superamento del tasso soglia , esso s'intende fissato nella misura massima consentita dalla legge.
Concorrono a determinare la vessatorietà delle condizioni praticate in caso di ritardo o mancato pagamento anche le ulteriori voci di spesa addossate al cliente per eventuali solleciti a mezzo posta o telefono. Al pari di quanto detto circa il negozio di carta di credito revolving, per come formulata, oltre che per la misura eccessiva e predeterminata delle stesse, la previsione si ritiene essere il frutto di una contrattazione abusiva ai danni del cliente.
Di conseguenza, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., il credito deve essere rideterminato e limi-
tato al solo capitale ancora dovuto, pari a € 7.197,82, (all. 8 fasc. monitorio) su cui decorrono interessi al tasso legali dalla data di deposito del ricorso (18.7.23) e sino al soddisfo, per le ragioni sopra esposte.
In conclusione, l'opposizione è parzialmente accolta alla luce dell'esito complessivo della lite, essendosi accertata la vessatorietà delle clausole dei nego-
zi per cui è causa e la decadenza dell'opposta della garanzia ex art. 1957 cod. civ.
Conseguentemente, il decreto deve essere revocato ed il solo condanna- Pt_1
to al pagamento di € 12.448,57 (€ 5.250,75+€ 7.197,82) oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso (18.7.23) e sino al soddisfo.
16
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il princi-
pio di soccombenza, occorre considerare il risultato finale della lite e sono poste a carico del solo le spese sostenute dall'opposta, che si liquidano, se- Pt_1
condo i valori minimi per la natura solo documentale della controversia, in €
2.540,00 per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali, e spese della mediazione obbligatoria se affrontate;
sono poste a carico di CP_2
nella sua qualità, le spese sostenute da che si liquidano, secondo i Parte_2
parametri minimi, in € 2.540,00, per compensi, da distrarre in favore del procura-
tore antistatario avv. Claudio Orabona, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. n. 4779/2023 emesso nei confronti di e Parte_1 Parte_2
- Dichiara l'estinzione della garanzia prestata da Parte_2
relativamente al contratto di finanziamento n. 045933603 ex art. 1957 cod. civ.;
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola n. 16 del con-
tratto di carta di credito revolving n. 01800278 e della clausola n. 10 del contratto di finanziamento n. 045933603;
- Condanna al pagamento in favore di , Parte_1 CP_2
in qualità di mandataria con rappresentanza di , a sua Controparte_5
volta procuratrice e servicer di dell'importo di € 12.448,57, Controparte_1
sul quale decorrono interessi legali di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ.
17
dalla data del deposito del ricorso (18.7.23) e sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favo- Parte_1
re dell'opposta che liquida in € 2.540,00, per compensi oltre IVA e CPA se dovu-
ti e rimborso di spese generali, e spese della mediazione obbligatoria se affronta-
te;
- condanna nella sua qualità, alla refusione delle spese di lite CP_2
in favore di che liquida in € 2.540,00, per compensi, da di- Parte_2
strarsi in favore del procuratore antistatario avv. Orabona Claudio, oltre IVA e
CPA se dovuti e rimborso di spese generali oltre euro 146,00 per spese.
- Napoli 17.12.25
Il Giudice
IE IN
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 21203/2023 R.G.,
e vertente tra
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
residente in [...], e C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 [...]
, residente in [...], rappresentati e C.F._2
difesi o dall'avv. Claudio Orabona CF , con studio in Na- C.F._3
poli via Manzoni n. 132, ove elett.te domiciliano, giusta procura come in atti;
- Opponenti
contro società a responsabilità limitata con unico so- Controparte_1
cio, con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fi-
scale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso P.IVA_1
1
e P. IVA di gruppo n. iscritta al numero 35660.0 dell'elenco delle P.IVA_2
Cont società veicolo di cartolarizzazione ) tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 (in seguito anche
“ ), e per essa (C.F., P. IVA e Iscrizione nel CP_1 Controparte_2
Registro delle Imprese di Roma n. con sede in Roma, Via Gino P.IVA_3
Nais 16, in persona in persona dei legali rappresentanti Dott. Controparte_3
(C.F.: ) e del Dott. (C.F.: C.F._4 Persona_1
), ivi domiciliati per la carica e muniti degli occorrenti C.F._5
poteri in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione di del 26 CP_2
settembre 2022, del 22 novembre 2022 e del 06 dicembre 2022, quale mandataria con rappresentanza giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscri-
zioni dal Notaio Dott. di Pordenone del 20 dicembre 2022 rep. Persona_2
312209/42021 di società Controparte_4
per azioni con unico socio, con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio
Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 e capogruppo del P.IVA_4
Gruppo bancario “ ”, quest'ultima Controparte_4
incorporante – a seguito di atto del Notaio Dott. di Conegliano Persona_3
del 26 ottobre 2020, rep. n. 54597/30824, registrato a Treviso il 26 ottobre 2020
n. 29243 serie 1T – la “ , già avente sede Controparte_5
in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro Im-
prese di Treviso n. quest'ultima, a propria volta, mandataria con P.IVA_5
rappresentanza di “ , giusta procura autenticata nella firma Controparte_1
per atto a rogito del notaio di Milano in data 9.12.2019 (Rep n. Persona_4
28365/12029, registrata a Milano 1 il 9.12.2019 al n. 50268/1T) rappresentata e
2
difesa dall'Avv. Giovan Battista Santangelo (C.F.: ), giu- C.F._6
sta procura speciale del 05/12/2023 a ministero del Dott. Notaio Persona_5
in LB Laziale (RM), Rep. n. 5529 Racc. n. 3784, , nonché dall'Avv. Mario
LB (C.F. ), come da procura in atti, ed elettivamente C.F._7
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Marano di Napoli (NA) Parco
Poggio Vallesana Pal Camelia Scala B;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in atti.
Per e , “si riporta ai propri scritti di- Parte_1 Parte_2
fensivi, verbali di causa e comparsa conclusionale e, pertanto, chiede che la causa venga decisa...”
Per e per essa .: “si riporta- Controparte_1 Controparte_2
no a tutti i propri atti difensivi, in uno ai documenti di causa ed alle conclusioni rassegnate, di cui chiedono l'integrale accoglimento..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 4779/2023 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 22.7.23, e notificata in data 27.7.23, su ricorso di Controparte_2
(nel prosieguo “ ”), in qualità di mandataria con rappresentanza di CP_2 [...]
(nel prosieguo ”), a sua volta procuratrice e Controparte_6 CP_5
servicer di (nel prosieguo ”) con il quale è stato in- Controparte_1 CP_1
giunto a di pagare entro 40 giorni dalla notifica la somma di € Parte_1
3
14.248,61, oltre interessi legali al tasso legale e sino al soddisfo, ed a Parte_2
in via solidale per la somma di € 8.140,34 oltre interessi al tasso legale e
[...]
sino al soddisfo, nonché ad entrambe di pagare le spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 567,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali
(15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di carta di credito revolving n. 01800278 stipula-
to da con in data 1.12.10 (all. 5 fasc. monitorio) e Pt_1 CP_7
dall'inadempimento al contratto di finanziamento n. 045933603 stipulato tra le stesse parti in data 11.5.12 con garanzia di (all. 6 fasc. monitorio). Il Parte_2
credito è stato oggetto di cessione in blocco sino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, e hanno eccepito Pt_1 Parte_2
l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbliga-
torio e la carenza di legittimazione attiva dell'opposta. Hanno impugnato la do-
cumentazione prodotta e contestato l'esistenza ed ammontare del credito, ecce-
pendo la carenza probatoria. In merito alla garanzia rilasciata da per Parte_2
il rapporto di finanziamento del 15/05/2012, hanno eccepito la decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c., posto che dalla revoca degli affidamenti (2015) nes-
suna azione è stata esperita nei confronti dei debitori. Su tale scorta, hanno do-
mandato l'accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto opposto;
in via gradata, hanno chiesto di revocare il decreto nei confronti della garante in virtù
dell'estinzione della garanzia. Con vittoria di spese e competenze di lite da di-
strarre in favore del procuratore antistatario avv. Orabona Claudio.
Nel costituirsi in giudizio, , e per essa ha chiesto rigettarsi CP_1 CP_2
l'opposizione ed, in ogni caso, la condanna degli opponenti al pagamento , in so-
4
lido, della somma di € 8.140,34, e al pagamento della complessiva Pt_1
somma di € 14.248,64, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione antici-
pata dei contratti per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzio-
nale contrattualmente pattuiti, oltre alla concessione della provvisoria esecutorie-
tà. Ha respinto le censure relative al difetto di legittimazione ricostruendo e pro-
vando le vicende circolatorie del credito. Quanto alla posizione di , Parte_2
l'opposta ha escluso la qualifica in termini di fideiussore, sul presupposto che qualora la creditrice avesse voluto garantire le obbligazioni nascenti da un con-
tratto di finanziamento con una fideiussione personale, avrebbe predisposto un'apposita e separata modulistica da far sottoscrivere al cliente, trattandosi di una garanzia accessoria e distinta del credito. Il tutto con vittoria di spese e com-
petenze di lite.
All'udienza del 2.7.24 il giudice invitava le parti a trattare sulla questione rilevata d'ufficio della eventuale abusività e quindi nullità delle clausole deter-
minative dell'interesse moratorio e della penale, ai sensi dell'art. 33 codice del consumo, assegnando termine di gironi 15 per la procedura di mediazione (verb.
negativo depositato in data 1.4.25).
Istruita con scambio di memorie, all'udienza del 2.12.25 la causa è stata assegnata in decisione.
L'opposizione è parzialmente accolta, alla luce dell'esito complessivo del-
la lite, e il decreto deve essere revocato. deve essere condannato al pa- Pt_1
gamento del diverso importo emerso in corso di causa. Nulla è dovuto da CP_8
, stante la decadenza della creditrice dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ.
[...]
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione at-
5
tiva e titolarità.
È ormai pacifico che, in tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individua-
re senza incertezze i rapporti oggetti della cessione (Cass. n. 31188/2017; Cass.
n. 4277/2023). Si è aggiunto che, quando non sia contestata l'esistenza del con-
tratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e con-
sentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, dovendosi in ogni caso procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto,
nell'ambito del quale, la notificazione può rivestire un valore indiziario, special-
mente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. n.
17944/2023; Cass. n. 27915/2025).
Risultano depositati agli atti: copia contratto di cessione 20/12/2016 tra e Marte (all. 6 fasc. opposta) ed estratto G.U. n. 152 del 27/12/2016 (all. 7), CP_7
comunicazione della cedente del 30.1.17 (doc. 10.1 fasc. monitorio); copia CP_7
contratto di cessione del 01/08/2019 tra Marte e (all. 8) ed estratto CP_9
6
della G.U. n. 93 del 08/08/2019 (all. 9); copia contratto di cessione del
22/11/2019 tra e (all. 10) ed estratto della G.U. n. 141 CP_9 CP_1
del 30/11/2019 (all. 11); estratto G.U. n. 141 del 30.11.19 (doc. 12 fasc. monito-
rio) e comunicazione della cedente Marte in favore di TA (doc. 12.1 fasc.
monitorio).
Alla luce di un accertamento complessivo della documentazione agli atti,
si evince inequivocabilmente che: il credito relativo al finanziamento, origina-
riamente sorto in capo ad OS DU SP (nel prosieguo “ ) è stato dap- CP_7
prima ceduto in favore di nel prosieguo “Marte”), e da questa in Parte_3
favore di (nel prosieguo “ ”) per essere infine acquisito CP_10 CP_9
dall'opposta; mentre, il credito derivante dal contratto di carta revolving è stato acquisito da Marte e ceduto direttamente in favore di (doc. 12 e 12.1 CP_1
fasc. monitorio). Non sussistono dubbi sulla legittimazione e titolarità
dell'opposta.
Venendo al merito, giova premettere che nel giudizio di opposizione a de-
creto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posi-
zione di attore e l'opposto quella di convenuto: è il creditore ad assumere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Di conseguenza, le difese dell'opponente funzionali ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso sono da qualificare alla stregua di eccezione, non collocandosi sul versante della domanda (Cass. n. 6421/2003;
Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass. n.
6091/2020). Tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probato-
7
rio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass. n.
826/2015; Cass. n. 98/2019; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 22244/2022).
L'opposta, in aggiunta alla documentazione sopra menzionata, ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante mediante produzione di: copia del con-
tratto di carta di credito revolving n. 01800278 del 1.12.10 (all. 5 fasc. monito-
rio); estratto conto (all. 7); comunicazione di decadenza e costituzione in mora del 7.1.15 relativamente alla carta di credito (all. 9); comunicazione di decadenza e costituzione in mora del 7.1.15 relativamente al finanziamento (all. 9); copia del contratto di finanziamento n. 045933603 (all. 6); estratto conto finanziamento
(all. 8). Alla luce della documentazione prodotta, sono infondate le censure volte a denunciare la carenza probatoria, avendo l'opposta compiutamente provato l'esistenza ed ammontare del credito.
Prima di procedere nell'esame, è opportuno precisare, in quanto discussa tra le parti, quale sia la posizione assunta da , che figura nel negozio Parte_2
in veste di “coobbligato” (all. 6 fasc. monitorio). L'opposta ne ha sostenuto la na-
tura di obbligato in solido, ponendola sullo stesso piano del debitore principale.
Al contrario, gli opponenti hanno eccepito la decadenza ex art. 1957 cod. civ., sul presupposto che si tratti di garanzia fideiussoria.
Come noto, la solidarietà passiva di cui all'art. 1292 ss cod. civ. altro non
è che un regime giuridico relativo alle obbligazioni plurisoggettive (dal lato pas-
sivo), che ha lo scopo di rafforzare la posizione creditoria e che nulla dice in or-
dine al titolo in forza del quale il soggetto è chiamato a rispondere nei confronti
8
del creditore. I coobbligati, infatti, possono essere tali sia in forza di uno stesso titolo – legale o negoziale – sia in forza di titoli differenti, come accade nel caso della fideiussione, ove il soggetto coobbligato è tale in forza di rapporto diverso da quello garantito. Per cui, occorre individuare quale sia la fonte (legale o nego-
ziale) in forza della quale l'opponente ha assunto l'obbligazione.
Pacifico che unico richiedente, e debitore principale, è non può Pt_1
dubitarsi della veste di garante assunta da (ad ulteriore riprova, anche Parte_2
dal testo contrattuale, v. punto 2 caratteristiche del contratto in cui espressamente
è previsto “Garanzie richieste – garanzie che il consumatore deve prestare per ot-
tenere il credito – coobbligato”). La fideiussione è negozio a forma libera, che può essere prestata anche mediante negozio unilaterale, non occorrendo né la par-
tecipazione del debitore (che potrebbe essere anche all'oscuro dell'intervento del garante) né l'adesione del creditore (essendo sufficiente che non intervenga il suo rifiuto). Ciò induce a ritenere che il termine “coobbligato”, in assenza di altra e diversa indicazione, faccia riferimento a quella figura. Sottoscrivendo il negozio nell'apposito SPzio, ha inequivocabilmente manifestato la sua vo- Parte_2
lontà di costituirsi come fideiussore in favore di per il credito oggetto del CP_7
finanziamento.
Così inquadrata la posizione di in assenza di diversa disposi- Parte_2
zione delle parti sul punto, trova applicazione la disciplina codicistica, e, con es-
sa, l'art. 1957 cod. civ., risultando così fondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia formulata dagli opponenti.
L'art. 1957 cod. civ. ha la funzione di tutelare la posizione del fideiussore il quale, a causa della lunga mora del creditore nell'agire a tutela del suo credito,
potrebbe risultare pregiudicato ove, costretto ad adempiere in luogo del debitore
9
principale, e quest'ultimo risulti essere poi insolvente (Cass., n. 15902/2014).
L'istanza , oltre a dover intervenire nel termine indicato, deve necessariamente essere “giudiziale”, ossia consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela proces-
suale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese del credito-
re (Cass., n. 2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass., n. 1724/2016).
Nel caso di specie, l'opposta non ha provato di aver tempestivamente e di-
ligentemente coltivato le sue istanze nei confronti del debitore, in quanto il primo atto a venire in rilievo è costituito dalla notifica del ricorso e decreto (2023), a fronte di decadenza dal beneficio del termine risalente al 28.5.15. Conseguente-
mente, deve dichiararsi la decadenza di ogni diritto vantato dall'opponente nei confronti di la quale nulla deve, residuando quale unico obbligato il Parte_2
debitore principale.
Sebbene siano infondate le censure spiegate da avverso i negozi, Pt_1
in entrambi è stata rilevata la presenza di clausole vessatorie. La questione era stata rilevata d'ufficio e sottoposta al contraddittorio delle parti in sede di prima udienza, in conformità all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovra-
nazionale (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite
C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja CP_11
Banco Sa, in causa C-725/19 Io e in causa C-869/19 L. c. Uni- Controparte_12
caja Banco).
Non vi è dubbio, infatti, che rivesta la qualifica di consumatore, Pt_1
da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disci-
plina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che,
10
pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività,
mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti-
lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumato-
re può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
La rilevabilità d'ufficio della natura vessatoria della clausola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata rispetto al profes-
sionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì anche in sede processuale.
Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap informativo è colmabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rilevare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust. UE, sez. IX, sent. 22 settembre
2022, C-335/21, . Ciò ha indotto a sottoporre la questione al contraddit- Per_6
torio tra le parti, giusto quanto previsto dall'art. 101, secondo comma, cod. proc.
civ..
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n.
93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è
necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti.
L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazio-
ne ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare
11
“se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consu-
matore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14
marzo 2013, C-415/11, . Si noti, inoltre, come tale indagine può Persona_7
condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fe-
de” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il con-
tratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodica-
mente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 29 settembre 2010 e dm 26 marzo 2012 appli-
cabile ratione temporis – possa essere utile parametro per valutare la probabilità
di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale con-
dotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pat-
tuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà
ed equità che deve informare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superio-
re a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così
gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigi-
do automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affer-
mato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora-
12
torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della Banca
d'Italia (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La
diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e fi-
nanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, ES SA contro. Parte_4
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto inter-
no in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni re-
lative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività della clausola n. 16 del contratto di carta di credito revolving n. 01800278 (all. 5 fasc. monitorio) e la clausola n. 10
del contratto di finanziamento n. 045933603.
Quanto al credito derivante dall'inadempimento al contratto di carta di
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credito revolving n. 01800278, giuste le previsioni generali di contratto, in caso di inesatto o ritardato pagamento delle rate per due mensilità consecutive, la con-
cedente “ha la facoltà di modificare le modalità di pagamento in rateale, appli-
cando il tasso indicato in frontespizio e una rata di rimborso mensile a partire dal
3% del fido, se non specificato in frontespizio. Il cliente ha inoltre l'obbligo di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti postali o telefonici, nella mi-
sura di € 15,49 e per eventuali interventi domiciliari svolti nella misura del 10%
dello scaduto per apertura di credito revolving nonché per eventuali spese legali sostenute” (pag. 6). Se ne desume che, al momento di stipula, il cliente non fosse pienamente in grado di conoscere quali sarebbero state le condizioni applicate in caso di inadempimento. L'incalcolabilità delle conseguenze economiche prodotte dal ritardo o mancato pagamento, alla luce della formulazione della clausola
(“una rata di rimborso mensile a partire dal 3% del fido”), induco a ritenere che essa sia il frutto di una contrattazione squilibrata a vantaggio esclusivo del pro-
fessionista. Nel tenore complessivo della previsione, concorre a determinare la vessatorietà l'addebito delle spese di recupero credito: la clausola prevede l'addebito di plurime voci di costo a danno del cliente pur a fronte del verificarsi di un unico evento (mancato pagamento); inoltre, l'ampliarsi di tale voce è ri-
messo alla sola iniziativa del professionista. Dall'esame condotto non può rite-
nersi che in una contrattazione equa ed improntata a canoni di lealtà e correttez-
za, il professionista potesse legittimamente attendersi che il consumatore prestas-
se il proprio consenso alla stipula.
Di conseguenza, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., il credito deve essere rideterminato e limi-
tato al solo capitale dovuto, pari ad € 5.250,75 (all. 7 fasc. monitorio) su cui de-
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corrono interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso (18.7.23) e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dal-
la costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in
C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il con-
tratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020,
Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò
perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumato-
re di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di uti-
lizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti
(sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69
nonché giurisprudenza ivi citata).
Quanto al credito derivante dall'inadempimento al contratto di finanzia-
mento, giusto quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, in caso di ri-
tardo o mancato pagamento, sono addebitati al cliente “un importo pari all'1,5%
mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata. Resta inteso che se al momento della conclusione del contratto tale tasso fosse superiore a quello de-
terminato ex art. 2 L. 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente con-
venuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge. Il cliente ha inoltre l'obbligo di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti postali o telefonici nella misura di € 15,49 per ogni intervento
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e per eventuali interventi domiciliari svolti nella misura di € 50,00 per € 500,00 o frazione di € 500,00 di importo dovuto […]” (all. 6 fasc. monitorio).
Tenuto conto che nel trimestre aprile-giugno 2012 la maggiorazione stabi-
lita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento era pari a 2,1 punti per-
centuali, è certamente vessatorio il tasso moratorio contrattualmente stabilito nel-
la misura del 18% annuo. A concludere per l'abusività della pattuizione è altresì
la precisazione per cui, in caso di eventuale superamento del tasso soglia , esso s'intende fissato nella misura massima consentita dalla legge.
Concorrono a determinare la vessatorietà delle condizioni praticate in caso di ritardo o mancato pagamento anche le ulteriori voci di spesa addossate al cliente per eventuali solleciti a mezzo posta o telefono. Al pari di quanto detto circa il negozio di carta di credito revolving, per come formulata, oltre che per la misura eccessiva e predeterminata delle stesse, la previsione si ritiene essere il frutto di una contrattazione abusiva ai danni del cliente.
Di conseguenza, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., il credito deve essere rideterminato e limi-
tato al solo capitale ancora dovuto, pari a € 7.197,82, (all. 8 fasc. monitorio) su cui decorrono interessi al tasso legali dalla data di deposito del ricorso (18.7.23) e sino al soddisfo, per le ragioni sopra esposte.
In conclusione, l'opposizione è parzialmente accolta alla luce dell'esito complessivo della lite, essendosi accertata la vessatorietà delle clausole dei nego-
zi per cui è causa e la decadenza dell'opposta della garanzia ex art. 1957 cod. civ.
Conseguentemente, il decreto deve essere revocato ed il solo condanna- Pt_1
to al pagamento di € 12.448,57 (€ 5.250,75+€ 7.197,82) oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso (18.7.23) e sino al soddisfo.
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Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il princi-
pio di soccombenza, occorre considerare il risultato finale della lite e sono poste a carico del solo le spese sostenute dall'opposta, che si liquidano, se- Pt_1
condo i valori minimi per la natura solo documentale della controversia, in €
2.540,00 per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali, e spese della mediazione obbligatoria se affrontate;
sono poste a carico di CP_2
nella sua qualità, le spese sostenute da che si liquidano, secondo i Parte_2
parametri minimi, in € 2.540,00, per compensi, da distrarre in favore del procura-
tore antistatario avv. Claudio Orabona, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. n. 4779/2023 emesso nei confronti di e Parte_1 Parte_2
- Dichiara l'estinzione della garanzia prestata da Parte_2
relativamente al contratto di finanziamento n. 045933603 ex art. 1957 cod. civ.;
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola n. 16 del con-
tratto di carta di credito revolving n. 01800278 e della clausola n. 10 del contratto di finanziamento n. 045933603;
- Condanna al pagamento in favore di , Parte_1 CP_2
in qualità di mandataria con rappresentanza di , a sua Controparte_5
volta procuratrice e servicer di dell'importo di € 12.448,57, Controparte_1
sul quale decorrono interessi legali di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ.
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dalla data del deposito del ricorso (18.7.23) e sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favo- Parte_1
re dell'opposta che liquida in € 2.540,00, per compensi oltre IVA e CPA se dovu-
ti e rimborso di spese generali, e spese della mediazione obbligatoria se affronta-
te;
- condanna nella sua qualità, alla refusione delle spese di lite CP_2
in favore di che liquida in € 2.540,00, per compensi, da di- Parte_2
strarsi in favore del procuratore antistatario avv. Orabona Claudio, oltre IVA e
CPA se dovuti e rimborso di spese generali oltre euro 146,00 per spese.
- Napoli 17.12.25
Il Giudice
IE IN
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