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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/07/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4115/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4115/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dalle avv.te LUCIA Parte_1 C.F._1
ELENA LEPRI e ELISA FRANCISCI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Panicale (PG), Loc. Tavernelle, Piazza Marx n. 8 presso le avv.te LUCIA ELENA LEPRI e ELISA FRANCISCI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ELEONORA TORTOLINI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. ELEONORA TORTOLINI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.3.2025 le parti concludevano congiuntamente come da istanza depositata il 18.3.2025, nei termini che di seguito integralmente si riportano: «l'Ill.mo
Tribunale adito Voglia, ai sensi degli artt. 337ter ss. cod. civ., nonché 473bis ss. cod. proc. civ., in modifica del provvedimento assunto all'esito del procedimento n. 6069/2016 R.G. innanzi il Tribunale Ordinario di Perugia, disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...]4, ai seguenti PATTI E CONDIZIONI Persona_1
A) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL MINORE
Il minore viene posto in affidamento condiviso tra i genitori e collocato Persona_1 prevalentemente presso l'abitazione materna in Perugia, loc. Castel del Piano, Via Mistigliano n. 4, Int. 6.
Pagina 1 B) FREQUENTAZIONE PADRE/FIGLIO
Tenuto conto della distanza esistente tra i luoghi di vita dei genitori che imporrebbe al minore di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne la frequentazione della scuola, il riposo e la vita di relazione, per assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena, il padre, salvo diverso accordo tra i genitori che tenga conto degli impegni, delle eSIenze e dei desideri del minore, terrà il figlio con sé:
● fine settimana alternati: qualora il bambino continui a non andare a scuola il sabato, dal venerdì dalle ore 19,00 sino al lunedì all'entrata di scuola. La SI.ra provvederà, nei venerdì di Pt_1 spettanza del SI. e sempre salvo diverso accordo tra i due personalmente (o per tramite Per_1 di delegato/a) ad accompagnare il figlio all'uscita dell'autostrada in Loc. Fabro (Tr) affinché il padre (o suo delegato/a) lo prelevi. Il lunedì mattina sarà il padre (o suo delegato/a) a premurarsi di accompagnare il bambino presso l'Istituto scolastico da questi frequentato, in alternativa il padre, quando per eSIenze lavorative o personali non potrà accompagnare il figlio a scuola, accompagnerà presso Tavernelle di Panicale entro le 19,00 di domenica. Quando il bambino frequenterà Per_1 la scuola secondaria di primo grado di Castel del Piano il padre prenderà il figlio di venerdì entro le ore 19,00 a Fabro ed accompagnerà a Tavernelle di Panicale entro le 19.00 di domenica. Per_1
Qualora il bambino dovesse frequentare la scuola il sabato, le parti si impegnano sin da ora a stabilire un orario compatibile con le eSIenze di anche in ordine alla consumazione del
Per_1 pranzo post-scuola, per il prelevamento del medesimo presso Loc. Fabro. Durante il periodo di permanenza con il padre, il SI. compatibilmente con le eSIenze lavorative e personali di
Per_1 quest'ultimo, cercherà di far rispettare al bambino gli eventuali impegni di quest'ultimo ricadenti in detto periodo. Qualora gli impegni lavorativi del padre gli permettessero di poter raggiungere il figlio durante la settimana, terrà con sé il bambino un pomeriggio a settimana, da
Per_1 concordarsi preventivamente con la madre (in un luogo adeguato al minore). Dette modalità di visita resteranno valide anche nel periodo estivo quando il bambino non andrà a scuola. In tale periodo però il SI. al rientro del week-end di sua spettanza, accompagnerà presso
Per_1 Per_1
Tavernelle di Panicale entro le ore 19,00 di domenica. Stante la distanza e compatibilmente con gli orari lavorativi gli orari indicati sia per prendere che per portare saranno soggetti a Per_1 elasticità.
● festività del 1° novembre, 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1°e 6 gennaio, la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, il 25 Aprile, il 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, salvo diverso loro accordo, il bambino li trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei due genitori., anche in queste occasioni la madre (o un suo delegato/a) provvederà ad accompagnare il figlio all'uscita dell'autostrada in Loc. Fabro
(Tr) affinché il padre (o suo delegato/a) lo prelevi;
ed il padre accompagnerà presso Per_1
Tavernelle di Panicale.
● durante le vacanze estive, il padre terrà il figlio con sé per 15 giorni, di cui almeno 7 consecutivi, previa comunicazione alla madre del periodo preciso entro Giugno di ogni anno, con obbligo reciproco di informazione sul luogo di vacanza e comunicazione dei relativi recapiti telefonici. Le modalità ed i tempi di permanenza del padre come indicati potranno, nell'interesse del minore, consensualmente essere modificati di volta in volta in relazione ai bisogni dello stesso. Durante il periodo di permanenza con l'uno o l'altro genitore quest' ultimo dovrà sempre garantire all'altro di poter giornalmente contattare telefonicamente e/o tramite video chiamate il figlio. Il padre, al fine di garantire un rapporto continuativo con il figlio, nonostante le limitazioni imposte dalla distanza tra le abitazioni genitoriali, contatterà quotidianamente, anche per mezzo di video-chiamate, Per_1 preferibilmente il tardo pomeriggio e compatibilmente con gli orari del bambino.
C) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Stanti le modalità di permanenza del bambino presso il padre così come sopra descritte, imposte anche dalla distanza tra le abitazioni, il SI. corrisponderà, entro e non oltre il 1° di ogni Per_1 mese successivo, alla SI.ra , la somma di € 350,00 mensili oltre a rivalutazione ISTAT, a Pt_1
Pagina 2 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Detta somma è comprensiva delle spese per la mensa ed il trasporto scolastico. Le spese straordinarie così come individuate nel Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Perugia saranno concordate e sostenute al 50% da ciascun genitore e saranno rimborsate in favore del genitore che le abbia sostenute, a semplice richiesta, previa esibizione di comprovante documentazione d'acquisto/fiscale. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SI.ra . Pt_1
D) ISCRIZIONE DEL FIGLIO MINORE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Il SI. presta il proprio assenso alla iscrizione di a decorrere dall'anno scolastico Per_1 Per_1
2025/2026, alla scuola secondaria di primo grado di Castel del Piano (PG) presso l'Istituto
Comprensivo Perugia 6 Castel del Piano – Fontignano – Mugnano, ratificando l'iscrizione effettuata».
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 21.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato in data 21.10.2024, - premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con da cui il 19.09.2014 era nato il figlio Controparte_1
– conveniva in giudizio esponendo: che con decreto n. 8376/2016 del Per_1 Controparte_1
4.11.2016 il tribunale di Perugia disponeva l'affidamento del minore ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, regolamentazione della frequentazione padre-figlio, contributo paterno di mantenimento pari a € 300,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie e percezione integrale da parte della madre dell'assegno familiare;
che il Tribunale per i Minorenni nel procedimento n. 611/2017 P.P. aveva, dapprima, sospeso la responsabilità genitoriale del padre e poi emesso provvedimento di reintegro;
che il SI. aveva contratto matrimonio Per_1 con altra donna, trasferendosi a Porano (Tr); che a seguito del trasferimento, la frequentazione padre- figlio era limitata a due fine settimana al mese dal venerdì alle ore 19,00 sino alla domenica alle ore 14/15, mentre per quanto riguarda il contributo di mantenimento, il resistente versava la somma di €
250,00, senza contribuire alle spese straordinarie. Sotto il profilo economico aggiungeva di essere dipendente part-time con un reddito mensile di circa 900,00 euro e di trovarsi in cassa integrazione.
Chiedeva pertanto disporsi – fermo l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre – la modifica dei tempi di permanenza del figlio presso il padre, tenuto conto della distanza esistente tra i luoghi di vita dei genitori, nonché l'aumento del contributo paterno di mantenimento fino a € 400,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie e ferma la percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre), confermando per il resto il decreto n.
8376/2016 del 4.11.2016 emesso dal Tribunale Civile di Perugia.
Con provvedimento del 15.1.2025, veniva rigettata l'istanza di adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti presentata da parte ricorrente. si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione avversaria. Ha riferito che da Controparte_1 aprile 2024 trascorreva con il figlio tre fine settimana al mese, mentre prima di quella data frequentava il figlio tutti i fine settimana;
di versare regolarmente il contributo di mantenimento stabilito nel provvedimento emesso dal tribunale di Perugia;
di aver versato la minore somma di € 250,00 mensili solo nel periodo da maggio 2024 a settembre 2024 a seguito di difficoltà economiche.
Ha aggiunto che la ricorrente si comportava come se avesse l'affidamento esclusivo del minore, assumendo tutte le decisioni sulla vita del figlio senza consultare il padre, coinvolto solo nelle richieste di pagamento. Ha riferito infatti: di essere stato messo al corrente da terze persone del trasferimento del minore insieme alla madre presso altra abitazione in Pila;
di aver ricevuto dalla madre il modulo per ottenere il nulla osta al trasferimento del minore presso una scuola primaria di
Pagina 3 Castel del Piano durante l'anno scolastico e di non essere d'accordo con tale trasferimento;
di essere stato informato dalla madre dell'intenzione di iscrivere il minore presso una scuola media di Castel del Piano solo a ridosso della scadenza dei termini per l'iscrizione e nonostante egli avesse già manifestato il proprio il dissenso. Sotto il profilo economico ha dichiarato di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni, con una riduzione di circa € 700,00 dello stipendio, pari a € 1.670,00, e di essere proprietario di un bene immobile sottoposto a esecuzione immobiliare;
ha dedotto inoltre che risultava invece migliorata la posizione della ricorrente che percepiva uno stipendio di € 1.264,00 mensili, oltre all'assegno unico. Ha quindi concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre, ripartizione al 50% delle spese straordinarie, percezione da parte del padre dell'assegno unico;
in subordine, respingere la richiesta di aumento del contributo paterno di mantenimento, confermando la somma di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentazione del diritto di visita padre-figlio, con conferma per il resto del decreto n. 8376/2016 del 4.11.2016 emesso dal Tribunale Civile di Perugia.
All'udienza del 19.3.2025 le procuratrici delle parti davano atto del raggiungimento dell'accordo sulla modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore, come da nota scritta precedentemente depositata, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal collegio, in quanto esse non contrastano con norme imperative o di ordine pubblico familiare.
Osserva il collegio come l'accordo complessivamente raggiunto tra le parti risulti non solo conforme alla legge ed ai principi di ordine pubblico vigenti in materia di rapporti familiari, ma anche congruo e rispondente al prevalente interesse del minore.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, a modifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia in data 4.11.2016 pubblicata in pari data (Cron. n. 8376/2016 - RG 6069/2016), sulle conclusioni precisate dalle parti e dal
Pubblico Ministero:
1) provvede in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub
“Conclusioni delle parti”;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 25 luglio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4115/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dalle avv.te LUCIA Parte_1 C.F._1
ELENA LEPRI e ELISA FRANCISCI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Panicale (PG), Loc. Tavernelle, Piazza Marx n. 8 presso le avv.te LUCIA ELENA LEPRI e ELISA FRANCISCI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ELEONORA TORTOLINI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. ELEONORA TORTOLINI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.3.2025 le parti concludevano congiuntamente come da istanza depositata il 18.3.2025, nei termini che di seguito integralmente si riportano: «l'Ill.mo
Tribunale adito Voglia, ai sensi degli artt. 337ter ss. cod. civ., nonché 473bis ss. cod. proc. civ., in modifica del provvedimento assunto all'esito del procedimento n. 6069/2016 R.G. innanzi il Tribunale Ordinario di Perugia, disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...]4, ai seguenti PATTI E CONDIZIONI Persona_1
A) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL MINORE
Il minore viene posto in affidamento condiviso tra i genitori e collocato Persona_1 prevalentemente presso l'abitazione materna in Perugia, loc. Castel del Piano, Via Mistigliano n. 4, Int. 6.
Pagina 1 B) FREQUENTAZIONE PADRE/FIGLIO
Tenuto conto della distanza esistente tra i luoghi di vita dei genitori che imporrebbe al minore di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne la frequentazione della scuola, il riposo e la vita di relazione, per assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena, il padre, salvo diverso accordo tra i genitori che tenga conto degli impegni, delle eSIenze e dei desideri del minore, terrà il figlio con sé:
● fine settimana alternati: qualora il bambino continui a non andare a scuola il sabato, dal venerdì dalle ore 19,00 sino al lunedì all'entrata di scuola. La SI.ra provvederà, nei venerdì di Pt_1 spettanza del SI. e sempre salvo diverso accordo tra i due personalmente (o per tramite Per_1 di delegato/a) ad accompagnare il figlio all'uscita dell'autostrada in Loc. Fabro (Tr) affinché il padre (o suo delegato/a) lo prelevi. Il lunedì mattina sarà il padre (o suo delegato/a) a premurarsi di accompagnare il bambino presso l'Istituto scolastico da questi frequentato, in alternativa il padre, quando per eSIenze lavorative o personali non potrà accompagnare il figlio a scuola, accompagnerà presso Tavernelle di Panicale entro le 19,00 di domenica. Quando il bambino frequenterà Per_1 la scuola secondaria di primo grado di Castel del Piano il padre prenderà il figlio di venerdì entro le ore 19,00 a Fabro ed accompagnerà a Tavernelle di Panicale entro le 19.00 di domenica. Per_1
Qualora il bambino dovesse frequentare la scuola il sabato, le parti si impegnano sin da ora a stabilire un orario compatibile con le eSIenze di anche in ordine alla consumazione del
Per_1 pranzo post-scuola, per il prelevamento del medesimo presso Loc. Fabro. Durante il periodo di permanenza con il padre, il SI. compatibilmente con le eSIenze lavorative e personali di
Per_1 quest'ultimo, cercherà di far rispettare al bambino gli eventuali impegni di quest'ultimo ricadenti in detto periodo. Qualora gli impegni lavorativi del padre gli permettessero di poter raggiungere il figlio durante la settimana, terrà con sé il bambino un pomeriggio a settimana, da
Per_1 concordarsi preventivamente con la madre (in un luogo adeguato al minore). Dette modalità di visita resteranno valide anche nel periodo estivo quando il bambino non andrà a scuola. In tale periodo però il SI. al rientro del week-end di sua spettanza, accompagnerà presso
Per_1 Per_1
Tavernelle di Panicale entro le ore 19,00 di domenica. Stante la distanza e compatibilmente con gli orari lavorativi gli orari indicati sia per prendere che per portare saranno soggetti a Per_1 elasticità.
● festività del 1° novembre, 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1°e 6 gennaio, la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, il 25 Aprile, il 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, salvo diverso loro accordo, il bambino li trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei due genitori., anche in queste occasioni la madre (o un suo delegato/a) provvederà ad accompagnare il figlio all'uscita dell'autostrada in Loc. Fabro
(Tr) affinché il padre (o suo delegato/a) lo prelevi;
ed il padre accompagnerà presso Per_1
Tavernelle di Panicale.
● durante le vacanze estive, il padre terrà il figlio con sé per 15 giorni, di cui almeno 7 consecutivi, previa comunicazione alla madre del periodo preciso entro Giugno di ogni anno, con obbligo reciproco di informazione sul luogo di vacanza e comunicazione dei relativi recapiti telefonici. Le modalità ed i tempi di permanenza del padre come indicati potranno, nell'interesse del minore, consensualmente essere modificati di volta in volta in relazione ai bisogni dello stesso. Durante il periodo di permanenza con l'uno o l'altro genitore quest' ultimo dovrà sempre garantire all'altro di poter giornalmente contattare telefonicamente e/o tramite video chiamate il figlio. Il padre, al fine di garantire un rapporto continuativo con il figlio, nonostante le limitazioni imposte dalla distanza tra le abitazioni genitoriali, contatterà quotidianamente, anche per mezzo di video-chiamate, Per_1 preferibilmente il tardo pomeriggio e compatibilmente con gli orari del bambino.
C) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Stanti le modalità di permanenza del bambino presso il padre così come sopra descritte, imposte anche dalla distanza tra le abitazioni, il SI. corrisponderà, entro e non oltre il 1° di ogni Per_1 mese successivo, alla SI.ra , la somma di € 350,00 mensili oltre a rivalutazione ISTAT, a Pt_1
Pagina 2 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Detta somma è comprensiva delle spese per la mensa ed il trasporto scolastico. Le spese straordinarie così come individuate nel Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Perugia saranno concordate e sostenute al 50% da ciascun genitore e saranno rimborsate in favore del genitore che le abbia sostenute, a semplice richiesta, previa esibizione di comprovante documentazione d'acquisto/fiscale. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SI.ra . Pt_1
D) ISCRIZIONE DEL FIGLIO MINORE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Il SI. presta il proprio assenso alla iscrizione di a decorrere dall'anno scolastico Per_1 Per_1
2025/2026, alla scuola secondaria di primo grado di Castel del Piano (PG) presso l'Istituto
Comprensivo Perugia 6 Castel del Piano – Fontignano – Mugnano, ratificando l'iscrizione effettuata».
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 21.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato in data 21.10.2024, - premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con da cui il 19.09.2014 era nato il figlio Controparte_1
– conveniva in giudizio esponendo: che con decreto n. 8376/2016 del Per_1 Controparte_1
4.11.2016 il tribunale di Perugia disponeva l'affidamento del minore ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, regolamentazione della frequentazione padre-figlio, contributo paterno di mantenimento pari a € 300,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie e percezione integrale da parte della madre dell'assegno familiare;
che il Tribunale per i Minorenni nel procedimento n. 611/2017 P.P. aveva, dapprima, sospeso la responsabilità genitoriale del padre e poi emesso provvedimento di reintegro;
che il SI. aveva contratto matrimonio Per_1 con altra donna, trasferendosi a Porano (Tr); che a seguito del trasferimento, la frequentazione padre- figlio era limitata a due fine settimana al mese dal venerdì alle ore 19,00 sino alla domenica alle ore 14/15, mentre per quanto riguarda il contributo di mantenimento, il resistente versava la somma di €
250,00, senza contribuire alle spese straordinarie. Sotto il profilo economico aggiungeva di essere dipendente part-time con un reddito mensile di circa 900,00 euro e di trovarsi in cassa integrazione.
Chiedeva pertanto disporsi – fermo l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre – la modifica dei tempi di permanenza del figlio presso il padre, tenuto conto della distanza esistente tra i luoghi di vita dei genitori, nonché l'aumento del contributo paterno di mantenimento fino a € 400,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie e ferma la percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre), confermando per il resto il decreto n.
8376/2016 del 4.11.2016 emesso dal Tribunale Civile di Perugia.
Con provvedimento del 15.1.2025, veniva rigettata l'istanza di adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti presentata da parte ricorrente. si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione avversaria. Ha riferito che da Controparte_1 aprile 2024 trascorreva con il figlio tre fine settimana al mese, mentre prima di quella data frequentava il figlio tutti i fine settimana;
di versare regolarmente il contributo di mantenimento stabilito nel provvedimento emesso dal tribunale di Perugia;
di aver versato la minore somma di € 250,00 mensili solo nel periodo da maggio 2024 a settembre 2024 a seguito di difficoltà economiche.
Ha aggiunto che la ricorrente si comportava come se avesse l'affidamento esclusivo del minore, assumendo tutte le decisioni sulla vita del figlio senza consultare il padre, coinvolto solo nelle richieste di pagamento. Ha riferito infatti: di essere stato messo al corrente da terze persone del trasferimento del minore insieme alla madre presso altra abitazione in Pila;
di aver ricevuto dalla madre il modulo per ottenere il nulla osta al trasferimento del minore presso una scuola primaria di
Pagina 3 Castel del Piano durante l'anno scolastico e di non essere d'accordo con tale trasferimento;
di essere stato informato dalla madre dell'intenzione di iscrivere il minore presso una scuola media di Castel del Piano solo a ridosso della scadenza dei termini per l'iscrizione e nonostante egli avesse già manifestato il proprio il dissenso. Sotto il profilo economico ha dichiarato di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni, con una riduzione di circa € 700,00 dello stipendio, pari a € 1.670,00, e di essere proprietario di un bene immobile sottoposto a esecuzione immobiliare;
ha dedotto inoltre che risultava invece migliorata la posizione della ricorrente che percepiva uno stipendio di € 1.264,00 mensili, oltre all'assegno unico. Ha quindi concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre, ripartizione al 50% delle spese straordinarie, percezione da parte del padre dell'assegno unico;
in subordine, respingere la richiesta di aumento del contributo paterno di mantenimento, confermando la somma di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentazione del diritto di visita padre-figlio, con conferma per il resto del decreto n. 8376/2016 del 4.11.2016 emesso dal Tribunale Civile di Perugia.
All'udienza del 19.3.2025 le procuratrici delle parti davano atto del raggiungimento dell'accordo sulla modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore, come da nota scritta precedentemente depositata, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal collegio, in quanto esse non contrastano con norme imperative o di ordine pubblico familiare.
Osserva il collegio come l'accordo complessivamente raggiunto tra le parti risulti non solo conforme alla legge ed ai principi di ordine pubblico vigenti in materia di rapporti familiari, ma anche congruo e rispondente al prevalente interesse del minore.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, a modifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia in data 4.11.2016 pubblicata in pari data (Cron. n. 8376/2016 - RG 6069/2016), sulle conclusioni precisate dalle parti e dal
Pubblico Ministero:
1) provvede in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub
“Conclusioni delle parti”;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 25 luglio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
Pagina 4