Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.- dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22129 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GUARINO EMANUELE
ATTORE
E
), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. SORRENTINO MICHELE FRANCESCO
CONVENUTO
E
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
Nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28 c.p.c. sia l'attore che la convenuta hanno concluso riportandosi agli atti introduttivi;
il PM ha concluso per l'accoglimento della domanda di status.
Con ricorso depositato il 25/10/2023 premesso: Parte_1
che in data 20/06/1997 avevano contratto matrimonio concordatario;
nata a [...] il [...]; che con sentenza n. 8727/2010 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e posto a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, un assegno di € 500,00 (di cui
€ 350,00 per e € 150,00 per;
Per_2 Per_1
che nel caso di specie il progetto educativo e il percorso di formazione non potevano che ritenersi raggiunti, data l'età anagrafica delle due giovani donne;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
revocare l'obbligo di mantenimento per le figlie.
Si costituiva la convenuta aderendo alla domanda di divorzio e allegando che: alle figlie e è da sempre mancata la figura di un padre, ma non per loro volere, Per_1 Per_2
quanto piuttosto per la costante assenza del genitore nella loro vita.
Sin da prima del 2004, quando è stato avviato il procedimento di separazione, il si era Pt_1
allontanato dalla casa coniugale e aveva interrotto ogni contatto con le figlie, che all'epoca avevano
15 anni e 11 anni . Per_1 Per_2
Durante il processo di separazione e altresì dopo la pronuncia della sentenza nel 2010, il Pt_1
ha perseverato a non curarsi e a non interessarsi delle figlie, nonostante i tentativi unilaterali di queste ultime di frequentare il padre e di instaurare con lui un qualche tipo di rapporto.
e hanno da sempre manifestato la volontà di incontrare il padre, gli hanno scritto Per_1 Per_2
delle lettere alle quali non ha mai risposto e in più occasioni si sono presentate sotto casa Parte_1 del ma lui non c'era o non le ha ospitate in casa. Pt_1
L'assenza di tale importante figura genitoriale ha provocato evidenti ripercussioni in e Per_1
, le quali erano entrambe ancora minorenni quando il genitore ha abbandonato il tetto Per_2
coniugale andando a vivere a Saviano, lontano oltre 45 Km dalla casa coniugale di Napoli.
Le sorelle, durante la crescita, a causa della mancanza della figura paterna, hanno riscontrato difficoltà di socializzazione e hanno subito rallentamenti negli studi. SP , che a tutt'oggi è Per_2
in cura presso uno psicoterapeuta per le carenze affettive prodotte dalla mancanza del padre (doc.
3).
Le figlie si sono ormai rassegnate a non poter avere rapporti con il proprio genitore, che ormai
Part non riescono neppure a chiamare “papà”, appellandolo semplicemente con il nome di “ .
Questi, infatti, è stato assente:
- quando si è diplomata;
Per_1
- quando si è diplomata;
Per_2 - quando e hanno festeggiato i compleanni, anche il 18esimo, i natali, le pasque e Per_1 Per_2
le feste comandate senza il padre e hanno trascorso le estati e le vacanze sempre e solo in compagnia della madre, presso la cui abitazione a tutt'oggi vivono in Napoli (NA) alla Via Luigi Palmieri n. 29
(doc. 4, 5, 6);
- quando ha conseguito la Laurea breve in “Psicologia” e poi quella magistrale sempre Per_1 in “Psicologia” (doc. 7);
- quando ha conseguito la Laurea breve in “Psicologia” (doc. 8); Per_2
- quando entrambe hanno riscontrato problemi negli studi e oggi incontrano difficoltà, anche in ragione del momento storico che viviamo, ad affacciarsi al mondo del lavoro, specie che sta Per_2 ancora frequentando l'Università.
In definitiva, non risponde al vero che le figlie si sarebbero allontanate dal padre, ma è vero esattamente il contrario.
Ad ogni modo, può considerarsi senz'altro un fallimento nel ruolo genitoriale quello di un padre che non vede più le sue figlie da immemore tempo, tanto da dichiarare egli stesso di non avere più notizie sulla loro istruzione, formazione e salute sin dal lontano 2014 (allorquando afferma di aver appreso alcuni dati sulle proprie figlie per mezzo di un decreto ingiuntivo che gli veniva notificato per le spese straordinarie rimaste insolute), senza allegare di aver mai provato a mettersi in contatto con le ragazze. ………
Tuttavia, alcuno dei casi richiamati si attaglia alla fattispecie in esame. Infatti, ha Parte_2 ultimato il percorso di Laurea in “Psicologia” (cfr. doc. 7) e sta ora studiando per i concorsi pubblici
(doc. 9). La sua ambizione è quella di entrare nella Corpo di Polizia Municipale e ha presentato di recente domanda per il “Concorso pubblico, per esami, per n. 50 unità di personale non dirigenziale,
a tempo e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli con profilo di Agente di
Polizia Municipale” (doc. 10). Al riguardo, è noto come ciò imponga notevoli sforzi intellettuali ed economici, costanza nello studio e sopportazione di una condizione di dipendenza economica fintanto che non venga superato il concorso. Tuttavia, la ha anche tracciato un “piano B”. Parte_2
Laddove non dovesse riuscire a superare il concorso, ha intenzione di inserirsi nell'ambito dell'insegnamento e, a tal fine, si è iscritta all'Università per il conseguimento di esami e crediti necessari ad entrare in graduatoria (doc. 11). , invece, ha conseguito la Laurea breve in Parte_3
“Psicologia” (cfr. doc. 8) e attualmente è iscritta al corso di Laurea magistrale (doc. 12). La stessa ha sofferto enormemente la lontananza del padre, anche perché aveva solo 11 anni quando il genitore ha abbandonato il tetto coniugale andando a vivere a Saviano, lontano oltre 45 Km dalla casa coniugale di Napoli, interrompendo da allora ogni tipo di rapporto con le proprie figlie. Tant'è che a tutt'oggi è in cura presso uno psicoterapeuta per le carenze affettive prodotte dalla mancanza Per_2 del padre (cfr. doc. 3). Ciononostante, segue con profitto l'Università e deve affrontare altri 5 Per_2
esami, oltre la tesi, per conseguire la Laurea magistrale. Il suo sogno è quello di diventare una psicoterapeuta. A questo punto, appare il caso di richiamare la consolidata, pertinente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. 8049/2022), secondo cui non ha diritto al mantenimento soltanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e che non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente. Al contrario, conservano il diritto al mantenimento i figli che siano iscritti all'Università con profitto e non abbiano ancora conseguito la Laurea (come il caso di ), oppure i figli che, ultimato il percorso Per_2
di studi, si trovino ad affrontare il momento più duro che li vede impegnati nella formazione post- universitaria per avviarsi al mondo del lavoro (come il caso di ). Per_1
La circostanza, invece, che le due sorelle abbiano svolto per pochissimi mesi un'attività lavorativa part-time, come si evince dall'estratto contributivo versato in atti dalla controparte, avvalora la loro volontà di rendersi autonome quantomeno per pagarsi gli studi e conferma che il mantenimento ad oggi è assolutamente dovuto.
Tutto ciò premesso concludeva per il rigetto della domanda di revoca del mantenimento in favore delle figlie ovvero, in subordine, per la riduzione dell'assegno di mantenimento per Per_2
equiparandolo a quello previsto in favore dell'altra figlia e quindi in misura non inferiore a Per_1
€ 150,00.
In data 04.06.2024 era celebrata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., comparivano le parti che erano liberamente interrogate;
fallita ogni possibilità di una soluzione conciliativa, le parti insistevano per l'accoglimento delle loro richieste.
Sciogliendo la riserva il Presidente delegato adottava i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
vista la richiesta dell'attore di revocare l'obbligo di mantenimento, previsto a suo carico, delle figlie maggiorenni;
rilevato che ha 36 anni ed è laureata in psicologia in data 07.03.2016; Per_1 rilevato, pertanto, che ha completato l'intero percorso formativo da oltre otto anni;
preso atto che secondo la madre si starebbe preparando per superare concorsi pubblici;
ritenuto che
si tratti di un tempo così lungo da rendere, nonostante le note difficoltà legate al mercato del lavoro, esigibile dalla figlia il raggiungimento dell'autosufficienza economica mediante un'occupazione (grazie anche al titolo di studio), rilevato che ha 30 anni (31 a dicembre) e ha conseguito la laurea triennale nel 2017; Per_2 considerata la sua colpevole inerzia nel proseguimento del percorso formativo in quanto a sette anni dalla laurea triennale non ha ancora conseguito la laurea magistrale: secondo la convenuta, che in ogni caso non lo prova, le mancherebbero ancora alcuni esami è al quarto anno fuori corso;
lette le istanze istruttorie avanzate dalla convenuta nella memoria di costituzione;
ritenuta la prova inammissibile: infatti, considerata la maggiore età delle figlie, è superflua ogni indagine sulla relazione avuta con il padre;
in secondo luogo, altri capi più che avere ad oggetto circostanze di fatto sono valutazioni non demandabili a testi;
e non ammetteva le istanze istruttorie;
all'esito rimetteva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 30.07.2010, passata in giudicato.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e,
d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'unica questione controversa tra le parti riguarda l'assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni.
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità afferma che l'onere probatorio del genitore che chiede la prosecuzione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne è tanto più stringente quanto maggiore è l'età del figlio.
Nella fattispecie, come già evidenziato, ha ben 36 anni ed è laureata in psicologia sin dal Per_1
2016 avendo, pertanto, completato l'intero percorso formativo da oltre otto anni.
Anche ad ammettere quanto allegato dalla convenuta, ovvero che si starebbe preparando per superare concorsi pubblici, in un lasso di tempo così lungo, nonostante le note difficoltà legate al mercato del lavoro, è esigibile dalla figlia il raggiungimento dell'autosufficienza economica mediante un'occupazione grazie al titolo di studio ovvero anche non conforme allo stesso.
Ragionando diversamente, il difficile inserimento nel mondo del lavoro si scaricherebbe sul genitore senza alcun limite temporale.
Quanto a ha 31 anni alla data della decisione e per affermazione della convenuta ha Per_2
conseguito la laurea triennale nel 2017. Ciò posto, non può non essere messa in luce la sua colpevole inerzia nel proseguimento del percorso formativo: infatti, a ben sette anni dalla laurea triennale non ha ancora conseguito la laurea magistrale.
In conclusione, fermo restando che il Collegio condivide la valutazione di inammissibilità delle istanze istruttorie della convenuta effettuata dal giudice relatore, va revocato per entrambe l'obbligo di mantenimento.
La complessiva vicenda (l'inadempimento dell'attore nell'obbligo di mantenimento;
la distanza dalle figlie) permette di ritenere sussistenti le ragioni per la integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato il Parte_1
08/03/1956 a NAPOLI (NA), e , nata a NAPOLI (NA) il [...], in [...]
SORRENTO in data 20/06/1987; ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del comune di SORRENTO per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 81, parte II, serie A, anno 1987); revoca l'obbligo di mantenimento a carico di Parte_1
dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17/01/2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino