CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5089/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 5089 R.G. degli affari contenziosi del
2023, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16.4.2025
TRA
GIUDIZIALE N. 108/2023 DELLA Parte_1
SOCIETÀ (cf. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Marone (CF
) e Assunta di Stefano (CF ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
N. 674/2014 (cf. ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Pendenza (CF
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3
1 Roma, Via Fabio Massimo 88;
APPELLATA
E già Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello
Pecorari
APPELLATA
E
CP_5
[...]
Controparte_6
quale socio unico Bieffe s.r.l. Controparte_7
quale socio di IMMOBILIARE TILLY S.R.L. CP_8 [...]
CP
Controparte_9
quale socio di CP0 Controparte_11
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. - Appello avverso la sentenza n. 3766/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata l'8.3.2023;
Conclusioni: All'udienza le parti hanno discusso oralmente la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questi, in sintesi, i fatti di causa.
In primo grado la ha agito innanzi al Tribunale di Avellino nei Parte_2
confronti della della della Controparte_2 Controparte_6 [...]
della della Controparte_6 Controparte_9 Controparte_12
[...] della della
[...] Controparte_13 [...]
della e del sig. Controparte_14 CP5 CP_5
Oggetto del giudizio è l'azione revocatoria promossa dalla quale Parte_2
creditrice della in bonis, sul rilievo che attraverso i numerosi Controparte_2
atti dispositivi posti in essere nei confronti degli altri convenuti, la Controparte_2
aveva disposto dei propri beni immobili per sottrarre ai creditori la garanzia
[...]
patrimoniale.
Con atto di citazione per la riassunzione del giudizio, conseguente alla declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Avellino, il Parte_3
(fall. 674/2014 del Tribunale di Roma), ha riassunto, dinanzi al
[...]
Tribunale ordinario di Roma territorialmente competente il procedimento di revocatoria dalla cui era subentrato, ex art. 66 L.F. Parte_2
In relazione alla posizione che interessa (posto che la sentenza è stata impugnata solo dalla , la domanda di revocatoria promossa nei confronti di ha avuto CP CP
ad oggetto l'atto pubblico del 7 agosto 2012 concluso tra la allora Controparte_2
ancora in bonis, e l'odierna appellante con la quale, aveva CP Controparte_2
trasferito appartamenti e posti auto;
le parti avevano hanno pattuito un prezzo di €
2.339.500.00, di cui € 1.090.739,14 compensati con il credito vantato da in CP
forza del contratto di appalto stipulato nel 2009, ed € 1.482.710,86 corrisposti da mediante accollo delle quote di mutuo gravanti sulle unità immobiliari. CP
Con sentenza n. 3766/2023, pubblicata in data 8.3.2023, il Tribunale di Roma, per la posizione oggetto del presente giudizio, ha accolto la domanda del Controparte_16
e così deciso: “- dichiara l'inefficacia della vendita sub 10 i) nei confronti
[...]
di (già spa) e condanna la stessa alla restituzione del bene in favore del CP
; -condanna e (già CP_2 CP_6 Controparte_6 CP
SPA) al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_2
che liquida, a carico delle suddette convenute, in solido, in euro € 30.000,00 per compenso professionale ed in € 545,00 per spese vive oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
”.
3 La ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe. CP
Con nota depositata in data 20.2.2024, il difensore della ha dichiarato CP
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società; pertanto la Corte di
Appello di Roma, con provvedimento del 21.2.2024, ha dichiarato l'interruzione del processo;
la procedura di liquidazione giudiziale della società ha riassunto CP
il processo ex art. 302 c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 3766/2023, pubblicata in data 8 marzo 2023 dal
Tribunale Ordinario di Roma, non notificata, previa declaratoria di inibitoria, ex art.
283 e 351 c.p.c. - inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza cautelare:
1. IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione dei disposti di cui agli artt. 111 Cost., 101 e 102 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 300 e 301 c.p.c., per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti;
2. Sempre IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per apparente motivazione per la posizione di per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi CP
integralmente riportati e trascritti e, per l'effetto, rimettere la causa giudice di I grado ex art. 354 c.p.c.; 3. NEL MERITO, accogliere le conclusioni di parte appellante, formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti che, di seguito, si trascrivono “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 1) Verificato, per le ragioni meglio esposte in narrativa che la scrittura privata autenticata a rogito Notaio Persona_1
del 07/08/2012 tra e 12978, Racc. 8924, non è CP5 Controparte_17
assoggettabile a revocatoria atteso che la parziale compensazione del prezzo di compravendita costituisce adempimento di un debito scaduto della Controparte_2
nei confronti di , dichiarare ex art. 2901 c. 3° c.c. la
[...] Controparte_18
inammissibilità dell'azione spiegata con rigetto della medesima e con tutte le pronunce di legge consequenziali. 2) Accertata, per le ragioni meglio espresse in narrativa, la radicale infondatezza degli assunti dedotti da parte attrice a sostegno della azione
4 Cont revocatoria promossa in danno di già con riferimento alla scrittura CP
privata autenticata a rogito Notaio del 07/08/2012 tra e Persona_1 CP5
Rep. 12978- Racc. 8924, verificata, in particolare, la intervenuta Controparte_2
cancellazione, in data21/02/2012,del sequestro conservativo di cui al RGAC 1832/11 del Tribunale di Terni, riscontrata, in ogni caso, la totale insussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. per l'esperimento della detta azione revocatoria, rigettare la domanda in tal senso spiegata in danno di e la accessoria istanza di restituzione degli CP
immobili oggetto della richiamata compravendita o del loro equivalente pecuniario dichiarando, in particolare, con riferimento a tale ultima domanda, la integrale inammissibilità della stessa per essere stata formulata per la prima volta nel giudizio pre riassunzione avanti al Tribunale di Avellino, in sede di prime memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc e pertanto tardivamente non costituendo una precisazione e/o integrazione delle istanze conclusive della comparsa. “IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento della istanza di revocatoria spiegata dalla curatela della in relazione alla scrittura privata autenticata a rogito Controparte_2
Notaio del 07/08/2012 tra e Rep. Persona_1 CP5 Controparte_2
12978, Racc. 8924 e della correlata accessoria istanza di restituzione degli immobili ivi compravenduti o del loro equivalente pecuniario, escludere in ogni caso, stante la intervenuta alienazione a terzi da parte di la restituzione materiale dei beni CP
immobili di cui trattasi e dichiarare in ogni caso la integrale compensazione dell'eventuale credito riconosciuto con il maggior credito vantato da nei CP
confronti di per il quale era depositata insinuazione al passivo Controparte_2
fallimentare pari ad euro 2.730.652,29 di cui euro 1300.000,00 già ammessi giusto decreto di esecutività dello stato passivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Si è costituita la , nel giudizio riassunto, richiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa, previo rigetto dell'avversa istanza di inibitoria della sentenza impugnata, a) rigettare l'appello proposto dalla
[...]
[...] e e proseguito dalla Liquidazione Giudiziale della stessa, in quanto Parte_4
infondato, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costrizione e risposta e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata in quanto esente da vizi ed errori;
b) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, inclusi accessori e spese generali, del presente procedimento”.
Si è costituita la nel giudizio riassunto rassegnando Controparte_3
le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo rigetto dell'avversa istanza di inibitoria della sentenza impugnata, rigettare
l'atto di appello promosso da unitamente a tutte le Controparte_1
eccezioni preliminari, domande, richieste, istanze e conclusioni ivi formulate, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n.3766/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 07/03/2023 all'esito del giudizio di primo grado iscritto al n.27558/2017 R.G. e pubblicata in data
08/03/2023. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali gravati d'Iva,
Cap e 15% a titolo di Rimborso Forfettario come per legge per il presente grado di giudizio”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.4.2025 a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante denunzia la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del giusto processo.
L'appellante ha rilevato che, nel giudizio di primo grado, la curatela fallimentare è subentrata anche nelle ragioni promosse da con domanda riconvenzionale CP
trasversale nei confronti di tutti i convenuti. Pertanto, il Tribunale di Roma avrebbe dovuto disporre la notificazione di tale domanda a tutti i convenuti contumaci ex art. 292 c.p.c.
Inoltre, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per la mancata interruzione del giudizio a seguito del decesso dell'Avv. Matrundola, unico procuratore costituito del e per la dichiarazione di contumacia di Controparte_2
6 nonostante la sua cancellazione dal registro delle imprese, senza previa CP1
rinnovazione della notifica.
Il motivo è infondato.
Per ciò che concerne la mancata notificazione ai convenuti contumaci della domanda riconvenzionale, proposta da e fatta propria dalla curatela fallimentare in primo CP
grado, occorre evidenziare che nell'atto di riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Roma, notificato a tutte le parti, la curatela fallimentare ha ribadito il subentro anche nella domanda riconvenzionale in oggetto. La doglianza in questione appare priva di fondamento a maggior ragione ove si consideri che la domanda riconvenzionale è stata oggetto di rinuncia da parte dell'odierna appellante.
Parimenti infondata è la questione della mancata interruzione del giudizio a seguito del decesso dell'unico difensore del , in quanto lo stesso è Parte_3
avvenuto successivamente all'espletamento di tutte le attività difensive, quando già la causa era stata trattenuta in decisione. La Corte di Cassazione in più di una occasione ha affermato che il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 29195 del 12/11/2024). Pregiudizio che evidentemente non sussiste posto che l'evento è intervenuto dopo la conclusione delle attività difensive e peraltro non ha interessato la CP
Infine, nessun rilievo ha la contestazione dell'appellante in ordine alla mancata interruzione del processo per l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese di una delle società convenute in primo grado. Infatti, la posizione dell'appellante è estranea ai fatti di causa che coinvolgono i cancellati.
La Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 19/08/2016) ha affermato che le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la
7 mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.
2.Con il secondo motivo l'appellante denunzia la nullità della sentenza per apparente motivazione.
L'appellante ha dedotto che il Tribunale di Roma, pur avendo disposto consulenza tecnica d'ufficio, si è discostato dalle risultanze in essa fornite;
in particolare, il consulente tecnico nominato ha affermato la congruità del prezzo dell'atto di compravendita del 7 agosto 2012. Ciononostante, il giudice di prime cure ha concluso per l'irrilevanza di tale elemento ai fini della valutazione dell'elemento oggettivo ex art. 2901 c.c., non fornendo compiuta motivazione sul punto. Pertanto, la sentenza dovrebbe considerarsi nulla, affetta da error in procedendo, poiché non risulterebbe percepibile il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Riservata la trattazione del merito al prosieguo, la Corte ritiene compiutamente motivata la pronuncia di primo grado nella parte in cui, pur considerando le conclusioni del consulente tecnico, ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.. Il Tribunale ha spiegato ampiamente e secondo un compiuto iter logico- giuridico le ragioni per cui nel caso di specie ricorrerebbe l'VE NI, nonostante l'alienazione in oggetto sia stata realizzata ad un prezzo congruo. Infatti, si legge
“Occorre innanzi tutto sgomberare il campo della valutazione del requisito del prezzo, tanto singolare quanto complessivo, poiché sulla base della valutazione peritale del
CTU, dott.ssa , il prezzo è stato ritenuto congruo in ragione del valore Persona_2
di mercato al tempo della vendita. Per altro, non v'è sul punto una particolare contestazione da parte della Curatela che, in linea con il criterio giurisprudenziale già riferito, evidenzia che il prezzo di vendita costituisce uno dei tanti indicatori del fatto illecito che concorre (ma non definisce), insieme agli altri requisiti, all'integrazione della fattispecie. Nella valutazione generale dell'VE NI, ovvero del pregiudizio
8 arrecato alla massa creditoria, il nocumento è palese con riferimento all'atto dispositivo complessivamente inteso. Dalle allegazioni attoree risulta la preesistenza di ragioni di credito, anteriori rispetto al compimento degli atti dispositivi. (…).”
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la pronuncia di primo grado per aver erroneamente riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 67 l.f. e dell'art. 2901 c.c. e per aver omesso di attivare i poteri istruttori ex officio.
L'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente vagliato, in via esclusiva, gli elementi costitutivi della revocatoria ex art. 67 l.f., disattendendo l'originaria domanda di revocatoria ordinaria. Non solo, dunque, sarebbe ravvisabile una mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma vi sarebbe anche stata un'erronea applicazione dei presupposti sanciti dall'art. 67 l.f..
Con riguardo alla consapevolezza da parte del venditore del suo stato di decozione,
l'appellante ha osservato che l'operazione compiuta da nei confronti Controparte_2
di non ha avuto la finalità di sottrarre garanzie patrimoniali ai creditori, quanto CP
quella di indurre a non avvedersi dello stato di decozione, così da eliminare il CP
sequestro conservativo ottenuto sulle unità immobiliari e indurla a terminare le opere previste dal contratto di appalto.
Quanto alla consapevolezza da parte di invece, l'appellante ha dedotto che CP
l'insolvenza della sarebbe emersa solo nel 2014, momento nel quale Controparte_2
si erano manifestati nella loro effettività gravi indici di decozione e fraudolente operazioni di sottrazione di garanzie patrimoniali a danno dei creditori.
Da ultimo, per ciò che concerne la qualificazione dell'atto come pagamento anomalo, ha dedotto che il Tribunale non avrebbe considerato né la valutazione di congruità realizzata dal ctu, né la circostanza che quella modalità di adempimento (comunque mezzo comunemente accettato come estintivo dell'obbligazione) era stata originariamente prevista dalle parti come possibile alternativa.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
Occorre rilevare che l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, è stata introdotta e proseguita come revocatoria
9 ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., nonostante il subentro del curatore fallimentare della Infatti, l'art. 66 l.fall. prevede la possibilità che lo stesso possa Controparte_2
domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile. Dunque, occorre esclusivamente far riferimento ai requisiti richiesti in materia di revocatoria ordinaria, anche nel caso in cui essa sia proposta dal curatore fallimentare.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell'VE NI, la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore (Cass. n. 28286/2023).
L'esame relativo alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo sarà oggetto di analisi specifica nella trattazione dei motivi quarto e quinto.
4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneo riconoscimento da parte del Tribunale di Roma del requisito oggettivo di cui all'art. 2901 c.c..
Il Tribunale avrebbe qualificato la compravendita del 7 agosto 2012 come pagamento anomalo, erroneamente ritenendo la forma della datio in solutum una modalità di pagamento anomala rispetto a quella comunemente accettata ovvero difforme rispetto a quanto pattuito dalle parti nel contratto. Quanto sopra a causa di travisamento dei fatti e dell'omesso esame della documentazione prodotta in primo grado.
L'atto avrebbe dovuto essere invece ricondotto nell'alveo dell'adempimento di un debito scaduto che, in quanto atto dovuto, non è soggetto ad azione revocatoria per espressa previsione dell'art. 2901, comma 3, c.c..
Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover condividere la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che l'operazione economica intercorsa tra e la CP Controparte_2
(all'epoca ancora in bonis) “deve essere concepita come “un pagamento anomalo” oggettivamente revocabile, posto che le pattuizioni risultanti dai preliminari di vendita
e dal definivo, rientrano nel concetto di atto volontario, o quantomeno nella fattispecie di datio in solutum”.
10 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901 c.c., comma 3, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, “purché però essa rappresenti il solo mezzo per tale preciso scopo, ponendosi in tale ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto. Incombe quindi sull'acquirente, il quale deduca l'irrevocabilità a norma dell'art. 2901 c.c., comma 3, l'onere di provare che
l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento solo di debiti scaduti così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass., 07/06/2013, n. 14420, Cass., 19/04/2016,
n. 7747” (Cass. 8992/2020); incombe quindi sull'acquirente, il quale deduca l'irrevocabilità a norma dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ., l'onere di provare che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento solo di debiti scaduti.
Per i giudici di legittimità, inoltre, la regola della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissata dall'art. 2901, comma 3, c.c.,
“trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico, e non con riguardo a negozi riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto in senso proprio, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto: onde, se l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto” (ex multis, Cass. 26927/2017).
Per tali ragioni, considerate le modalità con le quali nel secondo preliminare le parti hanno, volontariamente, da un lato stabilito di aumentare considerevolmente il numero di appartamenti da trasferire (cambiando così radicalmente il rapporto tra il valore degli
11 immobili trasferiti e il valore del debito) e dall'altro hanno previsto il pagamento tramite compensazione, si deve ritenere la vendita oggetto di controversia idonea ad essere revocata, in quanto estranea alla fattispecie dell'art. 2901 c.c., comma 3, c.c. e costituente, invece, un pagamento anomalo.
Né è possibile dubitare del fatto che la fosse consapevole della propria situazione CP_2
debitoria e della incapacità di provvedere alle obbligazioni gravanti;
tanto emerge in realtà dalle stesse dichiarazioni della che ha affermato che lo scopo delle CP
operazioni compiute dalla era esattamente quello di mascherare il proprio stato CP_2
di decozione.
Inoltre, la quantità di operazioni immobiliari poste in essere dalla oggetto del CP_2
giudizio di primo grado, evidenzia proprio l'impossibilità di far fronte con mezzi ordinari alle obbligazioni.
Il Tribunale, quindi, a fondamento della propria decisione, ha posto dati oggettivi e inconfutabili quali l'esame dello stato passivo dal quale è emerso un debito pregresso
(comprensivo anche di quello vantato da pari a circa 6.000.000 di euro CP
formatosi in epoca anteriore agli atti dispositivi.
Infine, la modifica della consistenza qualitativa del patrimonio mediante cessione di beni immobili che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, integra, secondo la giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3 - , Ordinanza
n. 20232 del 14/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 26151 del 12/12/2014) il requisito dell'VE NI (e sotto questo profilo la congruità del prezzo perde rilevanza).
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decotionis. ritenendo impossibile la non conoscenza da parte di dello stato di CP
decozione della Controparte_2
La difesa dell'appellante ha sostenuto che nessun elemento, neanche indiziario, è stato fornito dalla curatela fallimentare sul punto. Al contrario, diverse le circostanze da cui risulterebbe dimostrata l'assoluta buona fede della società.
12 Il quinto motivo è infondato e deve essere respinto.
Questa Corte ritiene che dalla ricostruzione (incontestata) della vicenda in fatto emerga con chiarezza la consapevolezza della società dello stato di decozione in cui versava la controparte;
Appare opportuno richiamare la sequenza dei fatti come ricostruita in sentenza sulla base di elementi di fatto pacifici e non contestati.
I rapporti negoziali della con la originano, per quanto CP Controparte_2
interessa il presente giudizio, da un contratto di appalto del valore di euro 8.500.000,00 con cui la era stata incaricata di completare e riqualificare un presso CP
immobiliare.
In collegamento con detto contratto, le parti, in data 16.03.2009 hanno stipulato un primo preliminare di vendita con il quale la (in bonis) si obbligava a trasferire la CP_2
proprietà di n.6 immobili in corso di costruzione per un prezzo di vendita di euro
839.500,00, pagato dalla promissaria acquirente mediante versamento volta per volta della somma corrispondente al 10% di tutti i SAL, contestualmente all'incasso di questi.
La stessa ha esposto che la società appaltatrice, dopo un'iniziale puntualità CP
negli adempimenti accordati “si rendeva colposamente morosa” arrivando a maturare un'esposizione debitoria di diversi milioni di euro.
La ha inviato, pertanto, una serie di missive a e con quella del 10.11.2010 CP CP_2
ha comunicato la sospensione di tutte le lavorazioni e la chiusura del cantiere, a causa di ciò che la definisce “una posizione debitoria insostenibile”. CP
La successivamente ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente CP
esecutivo per un importo di €. 3.538.361,20 cui ha fatto seguito la richiesta di un sequestro conservativo, depositata in data 21.06.2011; sequestro ottenuto e convalidato il 19.12.2011 e trascritto il 18.01.2012 per l'importo di euro 1.000.000.
Le parti, nel medesimo contesto temporale, hanno sottoscritto il secondo preliminare recante data 03.08.2011, nel quale sono stati aumentati il numero degli immobili già oggetto del preliminare del 30.07.2009, che diventano 27 unità (in luogo di 6) al prezzo
13 di euro 2.339.500,00 da saldare con la parziale compensazione del credito vantato nei confronti della il cui debito sarebbe stato ridotto del Controparte_2
corrispondente importo, sul totale residuo di euro 4.512.754,00.
La ricostruzione dei fatti rende evidente che la fosse consapevole dello stato CP
di chiara difficoltà economica della CP_2
Non può, infatti, non darsi rilievo al fatto che le parti hanno stipulato due contratti preliminari di compravendita, ragionevolmente al fine di controllare le sopravvenienze legate alla capienza del patrimonio della e che il secondo negozio Controparte_2
abbia avuto ad oggetto un numero di immobili sensibilmente superiore rispetto al primo preliminare (da 6 a 27 immobili) e modalità di pagamento anomale (mediante compensazione del credito rilevante maturato fino ad allora).
La conoscenza dello stato di decozione in cui versava la appare Controparte_2
evidente se solo si considerano le iniziative portante avanti da nei confronti CP
della società prima della stipula del secondo contratto preliminare (quali lettere di messa in mora, avvio di procedimento monitorio e richiesta di un sequestro conservativo), tutte fondate sul pericolo di perdere la garanzia patrimoniale del proprio credito.
Conclusivamente, si deve ritenere che l'odierno appellante, consapevole dello stato di insolvenza della ha provveduto a stipulare un contratto di Controparte_2
compravendita per assicurare il soddisfacimento del proprio credito, in pregiudizio dei creditori rimasti insoddisfatti.
Pertanto, la vendita deve essere dichiarata inefficace.
Alla luce di quanto esposto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Infine, va valutata la posizione di ritualmente Controparte_3
costituita in giudizio.
La società è estranea alle vicende contrattuali intercorse tra la e la e i capi CP_2 CP
della sentenza riguardanti l' non sono stati impugnati. La convocazione in giudizio CP_3
è stata dettata dalla necessità di non violare la regola del litisconsorzio processuale.
14 Poiché nessuna domanda è stata avanzata nei confronti della questa non aveva CP_3
interesse alla costituzione in giudizio, ragione per la quale le spese di lite nei suoi confronti possono essere integralmente compensate.
Per il resto, le spese processuali del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore per lo scaglione di valore da 2 milioni a 4 milioni di euro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla procedura di liquidazione giudiziale n. 108/2023 della società avverso Controparte_1
la sentenza n. 3766/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data l'8.3.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_2
N. 674/2014 delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 26.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) compensa le spese di lite nei confronti di;
Controparte_3
4) nulla per le spese nei confronti degli altri appellati contumaci;
5) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21/5/25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 5089 R.G. degli affari contenziosi del
2023, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16.4.2025
TRA
GIUDIZIALE N. 108/2023 DELLA Parte_1
SOCIETÀ (cf. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Marone (CF
) e Assunta di Stefano (CF ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
N. 674/2014 (cf. ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Pendenza (CF
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3
1 Roma, Via Fabio Massimo 88;
APPELLATA
E già Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello
Pecorari
APPELLATA
E
CP_5
[...]
Controparte_6
quale socio unico Bieffe s.r.l. Controparte_7
quale socio di IMMOBILIARE TILLY S.R.L. CP_8 [...]
CP
Controparte_9
quale socio di CP0 Controparte_11
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. - Appello avverso la sentenza n. 3766/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata l'8.3.2023;
Conclusioni: All'udienza le parti hanno discusso oralmente la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questi, in sintesi, i fatti di causa.
In primo grado la ha agito innanzi al Tribunale di Avellino nei Parte_2
confronti della della della Controparte_2 Controparte_6 [...]
della della Controparte_6 Controparte_9 Controparte_12
[...] della della
[...] Controparte_13 [...]
della e del sig. Controparte_14 CP5 CP_5
Oggetto del giudizio è l'azione revocatoria promossa dalla quale Parte_2
creditrice della in bonis, sul rilievo che attraverso i numerosi Controparte_2
atti dispositivi posti in essere nei confronti degli altri convenuti, la Controparte_2
aveva disposto dei propri beni immobili per sottrarre ai creditori la garanzia
[...]
patrimoniale.
Con atto di citazione per la riassunzione del giudizio, conseguente alla declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Avellino, il Parte_3
(fall. 674/2014 del Tribunale di Roma), ha riassunto, dinanzi al
[...]
Tribunale ordinario di Roma territorialmente competente il procedimento di revocatoria dalla cui era subentrato, ex art. 66 L.F. Parte_2
In relazione alla posizione che interessa (posto che la sentenza è stata impugnata solo dalla , la domanda di revocatoria promossa nei confronti di ha avuto CP CP
ad oggetto l'atto pubblico del 7 agosto 2012 concluso tra la allora Controparte_2
ancora in bonis, e l'odierna appellante con la quale, aveva CP Controparte_2
trasferito appartamenti e posti auto;
le parti avevano hanno pattuito un prezzo di €
2.339.500.00, di cui € 1.090.739,14 compensati con il credito vantato da in CP
forza del contratto di appalto stipulato nel 2009, ed € 1.482.710,86 corrisposti da mediante accollo delle quote di mutuo gravanti sulle unità immobiliari. CP
Con sentenza n. 3766/2023, pubblicata in data 8.3.2023, il Tribunale di Roma, per la posizione oggetto del presente giudizio, ha accolto la domanda del Controparte_16
e così deciso: “- dichiara l'inefficacia della vendita sub 10 i) nei confronti
[...]
di (già spa) e condanna la stessa alla restituzione del bene in favore del CP
; -condanna e (già CP_2 CP_6 Controparte_6 CP
SPA) al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_2
che liquida, a carico delle suddette convenute, in solido, in euro € 30.000,00 per compenso professionale ed in € 545,00 per spese vive oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
”.
3 La ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe. CP
Con nota depositata in data 20.2.2024, il difensore della ha dichiarato CP
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società; pertanto la Corte di
Appello di Roma, con provvedimento del 21.2.2024, ha dichiarato l'interruzione del processo;
la procedura di liquidazione giudiziale della società ha riassunto CP
il processo ex art. 302 c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 3766/2023, pubblicata in data 8 marzo 2023 dal
Tribunale Ordinario di Roma, non notificata, previa declaratoria di inibitoria, ex art.
283 e 351 c.p.c. - inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza cautelare:
1. IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione dei disposti di cui agli artt. 111 Cost., 101 e 102 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 300 e 301 c.p.c., per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti;
2. Sempre IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per apparente motivazione per la posizione di per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi CP
integralmente riportati e trascritti e, per l'effetto, rimettere la causa giudice di I grado ex art. 354 c.p.c.; 3. NEL MERITO, accogliere le conclusioni di parte appellante, formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti che, di seguito, si trascrivono “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 1) Verificato, per le ragioni meglio esposte in narrativa che la scrittura privata autenticata a rogito Notaio Persona_1
del 07/08/2012 tra e 12978, Racc. 8924, non è CP5 Controparte_17
assoggettabile a revocatoria atteso che la parziale compensazione del prezzo di compravendita costituisce adempimento di un debito scaduto della Controparte_2
nei confronti di , dichiarare ex art. 2901 c. 3° c.c. la
[...] Controparte_18
inammissibilità dell'azione spiegata con rigetto della medesima e con tutte le pronunce di legge consequenziali. 2) Accertata, per le ragioni meglio espresse in narrativa, la radicale infondatezza degli assunti dedotti da parte attrice a sostegno della azione
4 Cont revocatoria promossa in danno di già con riferimento alla scrittura CP
privata autenticata a rogito Notaio del 07/08/2012 tra e Persona_1 CP5
Rep. 12978- Racc. 8924, verificata, in particolare, la intervenuta Controparte_2
cancellazione, in data21/02/2012,del sequestro conservativo di cui al RGAC 1832/11 del Tribunale di Terni, riscontrata, in ogni caso, la totale insussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. per l'esperimento della detta azione revocatoria, rigettare la domanda in tal senso spiegata in danno di e la accessoria istanza di restituzione degli CP
immobili oggetto della richiamata compravendita o del loro equivalente pecuniario dichiarando, in particolare, con riferimento a tale ultima domanda, la integrale inammissibilità della stessa per essere stata formulata per la prima volta nel giudizio pre riassunzione avanti al Tribunale di Avellino, in sede di prime memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc e pertanto tardivamente non costituendo una precisazione e/o integrazione delle istanze conclusive della comparsa. “IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento della istanza di revocatoria spiegata dalla curatela della in relazione alla scrittura privata autenticata a rogito Controparte_2
Notaio del 07/08/2012 tra e Rep. Persona_1 CP5 Controparte_2
12978, Racc. 8924 e della correlata accessoria istanza di restituzione degli immobili ivi compravenduti o del loro equivalente pecuniario, escludere in ogni caso, stante la intervenuta alienazione a terzi da parte di la restituzione materiale dei beni CP
immobili di cui trattasi e dichiarare in ogni caso la integrale compensazione dell'eventuale credito riconosciuto con il maggior credito vantato da nei CP
confronti di per il quale era depositata insinuazione al passivo Controparte_2
fallimentare pari ad euro 2.730.652,29 di cui euro 1300.000,00 già ammessi giusto decreto di esecutività dello stato passivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Si è costituita la , nel giudizio riassunto, richiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa, previo rigetto dell'avversa istanza di inibitoria della sentenza impugnata, a) rigettare l'appello proposto dalla
[...]
[...] e e proseguito dalla Liquidazione Giudiziale della stessa, in quanto Parte_4
infondato, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costrizione e risposta e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata in quanto esente da vizi ed errori;
b) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, inclusi accessori e spese generali, del presente procedimento”.
Si è costituita la nel giudizio riassunto rassegnando Controparte_3
le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo rigetto dell'avversa istanza di inibitoria della sentenza impugnata, rigettare
l'atto di appello promosso da unitamente a tutte le Controparte_1
eccezioni preliminari, domande, richieste, istanze e conclusioni ivi formulate, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n.3766/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 07/03/2023 all'esito del giudizio di primo grado iscritto al n.27558/2017 R.G. e pubblicata in data
08/03/2023. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali gravati d'Iva,
Cap e 15% a titolo di Rimborso Forfettario come per legge per il presente grado di giudizio”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.4.2025 a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante denunzia la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del giusto processo.
L'appellante ha rilevato che, nel giudizio di primo grado, la curatela fallimentare è subentrata anche nelle ragioni promosse da con domanda riconvenzionale CP
trasversale nei confronti di tutti i convenuti. Pertanto, il Tribunale di Roma avrebbe dovuto disporre la notificazione di tale domanda a tutti i convenuti contumaci ex art. 292 c.p.c.
Inoltre, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per la mancata interruzione del giudizio a seguito del decesso dell'Avv. Matrundola, unico procuratore costituito del e per la dichiarazione di contumacia di Controparte_2
6 nonostante la sua cancellazione dal registro delle imprese, senza previa CP1
rinnovazione della notifica.
Il motivo è infondato.
Per ciò che concerne la mancata notificazione ai convenuti contumaci della domanda riconvenzionale, proposta da e fatta propria dalla curatela fallimentare in primo CP
grado, occorre evidenziare che nell'atto di riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Roma, notificato a tutte le parti, la curatela fallimentare ha ribadito il subentro anche nella domanda riconvenzionale in oggetto. La doglianza in questione appare priva di fondamento a maggior ragione ove si consideri che la domanda riconvenzionale è stata oggetto di rinuncia da parte dell'odierna appellante.
Parimenti infondata è la questione della mancata interruzione del giudizio a seguito del decesso dell'unico difensore del , in quanto lo stesso è Parte_3
avvenuto successivamente all'espletamento di tutte le attività difensive, quando già la causa era stata trattenuta in decisione. La Corte di Cassazione in più di una occasione ha affermato che il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 29195 del 12/11/2024). Pregiudizio che evidentemente non sussiste posto che l'evento è intervenuto dopo la conclusione delle attività difensive e peraltro non ha interessato la CP
Infine, nessun rilievo ha la contestazione dell'appellante in ordine alla mancata interruzione del processo per l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese di una delle società convenute in primo grado. Infatti, la posizione dell'appellante è estranea ai fatti di causa che coinvolgono i cancellati.
La Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 19/08/2016) ha affermato che le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la
7 mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.
2.Con il secondo motivo l'appellante denunzia la nullità della sentenza per apparente motivazione.
L'appellante ha dedotto che il Tribunale di Roma, pur avendo disposto consulenza tecnica d'ufficio, si è discostato dalle risultanze in essa fornite;
in particolare, il consulente tecnico nominato ha affermato la congruità del prezzo dell'atto di compravendita del 7 agosto 2012. Ciononostante, il giudice di prime cure ha concluso per l'irrilevanza di tale elemento ai fini della valutazione dell'elemento oggettivo ex art. 2901 c.c., non fornendo compiuta motivazione sul punto. Pertanto, la sentenza dovrebbe considerarsi nulla, affetta da error in procedendo, poiché non risulterebbe percepibile il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Riservata la trattazione del merito al prosieguo, la Corte ritiene compiutamente motivata la pronuncia di primo grado nella parte in cui, pur considerando le conclusioni del consulente tecnico, ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.. Il Tribunale ha spiegato ampiamente e secondo un compiuto iter logico- giuridico le ragioni per cui nel caso di specie ricorrerebbe l'VE NI, nonostante l'alienazione in oggetto sia stata realizzata ad un prezzo congruo. Infatti, si legge
“Occorre innanzi tutto sgomberare il campo della valutazione del requisito del prezzo, tanto singolare quanto complessivo, poiché sulla base della valutazione peritale del
CTU, dott.ssa , il prezzo è stato ritenuto congruo in ragione del valore Persona_2
di mercato al tempo della vendita. Per altro, non v'è sul punto una particolare contestazione da parte della Curatela che, in linea con il criterio giurisprudenziale già riferito, evidenzia che il prezzo di vendita costituisce uno dei tanti indicatori del fatto illecito che concorre (ma non definisce), insieme agli altri requisiti, all'integrazione della fattispecie. Nella valutazione generale dell'VE NI, ovvero del pregiudizio
8 arrecato alla massa creditoria, il nocumento è palese con riferimento all'atto dispositivo complessivamente inteso. Dalle allegazioni attoree risulta la preesistenza di ragioni di credito, anteriori rispetto al compimento degli atti dispositivi. (…).”
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la pronuncia di primo grado per aver erroneamente riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 67 l.f. e dell'art. 2901 c.c. e per aver omesso di attivare i poteri istruttori ex officio.
L'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente vagliato, in via esclusiva, gli elementi costitutivi della revocatoria ex art. 67 l.f., disattendendo l'originaria domanda di revocatoria ordinaria. Non solo, dunque, sarebbe ravvisabile una mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma vi sarebbe anche stata un'erronea applicazione dei presupposti sanciti dall'art. 67 l.f..
Con riguardo alla consapevolezza da parte del venditore del suo stato di decozione,
l'appellante ha osservato che l'operazione compiuta da nei confronti Controparte_2
di non ha avuto la finalità di sottrarre garanzie patrimoniali ai creditori, quanto CP
quella di indurre a non avvedersi dello stato di decozione, così da eliminare il CP
sequestro conservativo ottenuto sulle unità immobiliari e indurla a terminare le opere previste dal contratto di appalto.
Quanto alla consapevolezza da parte di invece, l'appellante ha dedotto che CP
l'insolvenza della sarebbe emersa solo nel 2014, momento nel quale Controparte_2
si erano manifestati nella loro effettività gravi indici di decozione e fraudolente operazioni di sottrazione di garanzie patrimoniali a danno dei creditori.
Da ultimo, per ciò che concerne la qualificazione dell'atto come pagamento anomalo, ha dedotto che il Tribunale non avrebbe considerato né la valutazione di congruità realizzata dal ctu, né la circostanza che quella modalità di adempimento (comunque mezzo comunemente accettato come estintivo dell'obbligazione) era stata originariamente prevista dalle parti come possibile alternativa.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
Occorre rilevare che l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, è stata introdotta e proseguita come revocatoria
9 ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., nonostante il subentro del curatore fallimentare della Infatti, l'art. 66 l.fall. prevede la possibilità che lo stesso possa Controparte_2
domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile. Dunque, occorre esclusivamente far riferimento ai requisiti richiesti in materia di revocatoria ordinaria, anche nel caso in cui essa sia proposta dal curatore fallimentare.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell'VE NI, la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore (Cass. n. 28286/2023).
L'esame relativo alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo sarà oggetto di analisi specifica nella trattazione dei motivi quarto e quinto.
4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneo riconoscimento da parte del Tribunale di Roma del requisito oggettivo di cui all'art. 2901 c.c..
Il Tribunale avrebbe qualificato la compravendita del 7 agosto 2012 come pagamento anomalo, erroneamente ritenendo la forma della datio in solutum una modalità di pagamento anomala rispetto a quella comunemente accettata ovvero difforme rispetto a quanto pattuito dalle parti nel contratto. Quanto sopra a causa di travisamento dei fatti e dell'omesso esame della documentazione prodotta in primo grado.
L'atto avrebbe dovuto essere invece ricondotto nell'alveo dell'adempimento di un debito scaduto che, in quanto atto dovuto, non è soggetto ad azione revocatoria per espressa previsione dell'art. 2901, comma 3, c.c..
Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover condividere la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che l'operazione economica intercorsa tra e la CP Controparte_2
(all'epoca ancora in bonis) “deve essere concepita come “un pagamento anomalo” oggettivamente revocabile, posto che le pattuizioni risultanti dai preliminari di vendita
e dal definivo, rientrano nel concetto di atto volontario, o quantomeno nella fattispecie di datio in solutum”.
10 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901 c.c., comma 3, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, “purché però essa rappresenti il solo mezzo per tale preciso scopo, ponendosi in tale ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto. Incombe quindi sull'acquirente, il quale deduca l'irrevocabilità a norma dell'art. 2901 c.c., comma 3, l'onere di provare che
l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento solo di debiti scaduti così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass., 07/06/2013, n. 14420, Cass., 19/04/2016,
n. 7747” (Cass. 8992/2020); incombe quindi sull'acquirente, il quale deduca l'irrevocabilità a norma dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ., l'onere di provare che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento solo di debiti scaduti.
Per i giudici di legittimità, inoltre, la regola della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissata dall'art. 2901, comma 3, c.c.,
“trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico, e non con riguardo a negozi riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto in senso proprio, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto: onde, se l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto” (ex multis, Cass. 26927/2017).
Per tali ragioni, considerate le modalità con le quali nel secondo preliminare le parti hanno, volontariamente, da un lato stabilito di aumentare considerevolmente il numero di appartamenti da trasferire (cambiando così radicalmente il rapporto tra il valore degli
11 immobili trasferiti e il valore del debito) e dall'altro hanno previsto il pagamento tramite compensazione, si deve ritenere la vendita oggetto di controversia idonea ad essere revocata, in quanto estranea alla fattispecie dell'art. 2901 c.c., comma 3, c.c. e costituente, invece, un pagamento anomalo.
Né è possibile dubitare del fatto che la fosse consapevole della propria situazione CP_2
debitoria e della incapacità di provvedere alle obbligazioni gravanti;
tanto emerge in realtà dalle stesse dichiarazioni della che ha affermato che lo scopo delle CP
operazioni compiute dalla era esattamente quello di mascherare il proprio stato CP_2
di decozione.
Inoltre, la quantità di operazioni immobiliari poste in essere dalla oggetto del CP_2
giudizio di primo grado, evidenzia proprio l'impossibilità di far fronte con mezzi ordinari alle obbligazioni.
Il Tribunale, quindi, a fondamento della propria decisione, ha posto dati oggettivi e inconfutabili quali l'esame dello stato passivo dal quale è emerso un debito pregresso
(comprensivo anche di quello vantato da pari a circa 6.000.000 di euro CP
formatosi in epoca anteriore agli atti dispositivi.
Infine, la modifica della consistenza qualitativa del patrimonio mediante cessione di beni immobili che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, integra, secondo la giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3 - , Ordinanza
n. 20232 del 14/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 26151 del 12/12/2014) il requisito dell'VE NI (e sotto questo profilo la congruità del prezzo perde rilevanza).
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decotionis. ritenendo impossibile la non conoscenza da parte di dello stato di CP
decozione della Controparte_2
La difesa dell'appellante ha sostenuto che nessun elemento, neanche indiziario, è stato fornito dalla curatela fallimentare sul punto. Al contrario, diverse le circostanze da cui risulterebbe dimostrata l'assoluta buona fede della società.
12 Il quinto motivo è infondato e deve essere respinto.
Questa Corte ritiene che dalla ricostruzione (incontestata) della vicenda in fatto emerga con chiarezza la consapevolezza della società dello stato di decozione in cui versava la controparte;
Appare opportuno richiamare la sequenza dei fatti come ricostruita in sentenza sulla base di elementi di fatto pacifici e non contestati.
I rapporti negoziali della con la originano, per quanto CP Controparte_2
interessa il presente giudizio, da un contratto di appalto del valore di euro 8.500.000,00 con cui la era stata incaricata di completare e riqualificare un presso CP
immobiliare.
In collegamento con detto contratto, le parti, in data 16.03.2009 hanno stipulato un primo preliminare di vendita con il quale la (in bonis) si obbligava a trasferire la CP_2
proprietà di n.6 immobili in corso di costruzione per un prezzo di vendita di euro
839.500,00, pagato dalla promissaria acquirente mediante versamento volta per volta della somma corrispondente al 10% di tutti i SAL, contestualmente all'incasso di questi.
La stessa ha esposto che la società appaltatrice, dopo un'iniziale puntualità CP
negli adempimenti accordati “si rendeva colposamente morosa” arrivando a maturare un'esposizione debitoria di diversi milioni di euro.
La ha inviato, pertanto, una serie di missive a e con quella del 10.11.2010 CP CP_2
ha comunicato la sospensione di tutte le lavorazioni e la chiusura del cantiere, a causa di ciò che la definisce “una posizione debitoria insostenibile”. CP
La successivamente ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente CP
esecutivo per un importo di €. 3.538.361,20 cui ha fatto seguito la richiesta di un sequestro conservativo, depositata in data 21.06.2011; sequestro ottenuto e convalidato il 19.12.2011 e trascritto il 18.01.2012 per l'importo di euro 1.000.000.
Le parti, nel medesimo contesto temporale, hanno sottoscritto il secondo preliminare recante data 03.08.2011, nel quale sono stati aumentati il numero degli immobili già oggetto del preliminare del 30.07.2009, che diventano 27 unità (in luogo di 6) al prezzo
13 di euro 2.339.500,00 da saldare con la parziale compensazione del credito vantato nei confronti della il cui debito sarebbe stato ridotto del Controparte_2
corrispondente importo, sul totale residuo di euro 4.512.754,00.
La ricostruzione dei fatti rende evidente che la fosse consapevole dello stato CP
di chiara difficoltà economica della CP_2
Non può, infatti, non darsi rilievo al fatto che le parti hanno stipulato due contratti preliminari di compravendita, ragionevolmente al fine di controllare le sopravvenienze legate alla capienza del patrimonio della e che il secondo negozio Controparte_2
abbia avuto ad oggetto un numero di immobili sensibilmente superiore rispetto al primo preliminare (da 6 a 27 immobili) e modalità di pagamento anomale (mediante compensazione del credito rilevante maturato fino ad allora).
La conoscenza dello stato di decozione in cui versava la appare Controparte_2
evidente se solo si considerano le iniziative portante avanti da nei confronti CP
della società prima della stipula del secondo contratto preliminare (quali lettere di messa in mora, avvio di procedimento monitorio e richiesta di un sequestro conservativo), tutte fondate sul pericolo di perdere la garanzia patrimoniale del proprio credito.
Conclusivamente, si deve ritenere che l'odierno appellante, consapevole dello stato di insolvenza della ha provveduto a stipulare un contratto di Controparte_2
compravendita per assicurare il soddisfacimento del proprio credito, in pregiudizio dei creditori rimasti insoddisfatti.
Pertanto, la vendita deve essere dichiarata inefficace.
Alla luce di quanto esposto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Infine, va valutata la posizione di ritualmente Controparte_3
costituita in giudizio.
La società è estranea alle vicende contrattuali intercorse tra la e la e i capi CP_2 CP
della sentenza riguardanti l' non sono stati impugnati. La convocazione in giudizio CP_3
è stata dettata dalla necessità di non violare la regola del litisconsorzio processuale.
14 Poiché nessuna domanda è stata avanzata nei confronti della questa non aveva CP_3
interesse alla costituzione in giudizio, ragione per la quale le spese di lite nei suoi confronti possono essere integralmente compensate.
Per il resto, le spese processuali del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore per lo scaglione di valore da 2 milioni a 4 milioni di euro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla procedura di liquidazione giudiziale n. 108/2023 della società avverso Controparte_1
la sentenza n. 3766/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data l'8.3.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_2
N. 674/2014 delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 26.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) compensa le spese di lite nei confronti di;
Controparte_3
4) nulla per le spese nei confronti degli altri appellati contumaci;
5) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21/5/25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
15