Art. 22. Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale 1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all' articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15 , sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale ((, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge l° luglio 2021, n. 101)) . L'eventuale accertamento di gravi irregolarita' gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, e' immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilita' dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell' articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potesta' regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.
2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potesta' regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.