Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8847/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Diego Corapi, Fabrizio Parte_1 C.F._1
Fioravanti e Oronzo De Donno, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Milano, Viale Bianca
Maria 13
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Giuseppe Avino, PA P.IVA_1 con domicilio eletto in Milano, Via Peroni Valvassori 76
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 15/07/2024,
ha convenuto in giudizio Parte_1 PA
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
a) accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti la nullità e/o invalidità ai sensi dell'art. 2125 cod. civ. del suddetto patto di non concorrenza datato 10 giugno 2019 e sottoscritto il 13 giugno 2019 per tutti i motivi in precedenza illustrati, o comunque la sua inefficacia nei confronti del ricorrente anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., respingendo ogni eventuale istanza della ivi incluse eventuali istanze proposte in via PA cautelare, avente la finalità di impedire al ricorrente lo svolgimento di una attività lavorativa in concorrenza con la resistente in quanto contraria al contenuto del suddetto patto di non concorrenza;
Con espressa riserva di ogni ulteriore diritto, ed in particolare con espressa riserva di agire in separato giudizio per ottenere il pagamento del TFR e di tutte le competenze di fine rapporto, indennità, emolumenti, premi e gratifiche di spettanza del lavoratore.
Con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Cassa Avvocati ed IVA, come per legge.
Si è ritualmente costituita in giudizio PA contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
in via riconvenzionale ha richiesto di:
a) Accertare la violazione, da parte del sig. del patto di non concorrenza stipulato il 13 giugno Parte_1
2019, previa declaratoria di validità/efficacia dello stesso;
b) conseguentemente inibire al sig. lo svolgimento e la prosecuzione dell'attività concorrenziale Parte_1 illegittima e contrattualmente vietata, ordinandogli, in particolare, di cessare di svolgere attività di acquisizione diretta o indiretta per conto proprio o di terzi, di clienti da lei precedentemente acquisiti o gestiti in attività riconducibile a quella svolta alle dipendenze della Banca ed ancora inibendogli di prestare la sua opera nei settori della Gestione
Patrimoniale, delle Assicurazioni, delle Banche e delle Sim di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria nonché nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale, della intermediazione finanziaria, o comunque in attività in concorrenza con la ricorrente in CP_1 favore di qualsivoglia terzo e, in particolare della Società del Gruppo Intesa Sanpaolo in favore della quale presta attività lavorativa sin dai giorni successivi alle dimissioni;
ed in ogni caso, di contattare o comunque intrattenere rapporti professionali, a qualsiasi titolo, con la clientela della ricorrente, ovvero, e comunque, di svolgere qualsiasi attività vietata dal patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 13 giugno 2019, nell'ambito territoriale di vigenza del patto (Regione Lombardia e provincie 'fuori Regione' entro il raggio di 250 Km) e sino alla naturale scadenza (29 giugno 2025) dello stesso, o sino alla diversa data ritenuta di giustizia;
c) in ogni caso condannare la parte convenuta in riconvenzionale al pagamento in favore della
[...] della penale pattuita per la violazione del patto di non concorrenza del 13 giugno 2019, pari ad PA
€ 132.104,00, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione, con ogni riserva, per la Banca, di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
d) in via subordinata rispetto alla domanda sub b) - previa eventuale declaratoria di inadempimento della convenuta in riconvenzionale agli obblighi discendenti dal patto di non concorrenza del 13 giugno 2019, e di risoluzione, scioglimento o caducazione o comunque cessazione del patto stesso, anche ove dovesse intervenire in corso di causa
- condannare il sig. al pagamento in favore della dell'ulteriore Parte_1 PA importo di € 37.438,70, a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza, obblighi rispetto ai quali il sig. si è reso inadempiente;
il tutto oltre interessi (con la Parte_1 maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
e) in via meramente gradata – e condizionata alla denegatissima ipotesi in cui dovesse dichiararsi la nullità del patto del 13 giugno 2019 – condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 PA dell'ulteriore importo di € 37.438,70, a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti
[...]
2 | 10 con il patto di non concorrenza, il tutto oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
f) In ogni caso, condannare il sig. al pagamento di € 20.000,00 per l'inadempimento all'obbligo di Parte_1 informare la Banca circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto, oltre interessi (con la maggiorazione ex art. 1284 c.c., penultimo comma, dal giorno della domanda) e rivalutazione;
con condanna alla refusione delle spese di lite.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato, laddove vanno accolte le domande riconvenzionali della parte convenuta.
***
Per quanto di interesse è pacifico e documentale che il ricorrente ha lavorato presso la Banca
Cariplo, poi Banca Intesa, dal 1° luglio 1991 al 2 dicembre 2007; dal successivo 3 dicembre 2007 veniva assunto da con sede di lavoro presso la filiale di Rozzano;
il Controparte_2 rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità con la PA
a seguito di incorporazione della da ultimo l'attività era
[...] Controparte_2 quella di private banker presso la filiale di Buccinasco;
in data 24.6.24 si dimetteva.
Il ricorrente ha esposto di aver sottoscritto con la convenuta dei patti di non concorrenza (a suo dire imposti quali condizione per il mantenimento delle funzioni di gestore senza poter negoziare i termini dell'accordo) e, nel presente giudizio, agisce al fine di accertarne la nullità o invalidità.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Il patto di non concorrenza oggetto del presente giudizio così disponeva: “Patto di non concorrenza – art. 2125 c.c.. Ad integrazione dei patti e delle condizioni che regolano il Suo rapporto di lavoro, ed in sostituzione del patto di non concorrenza attualmente in vigore, con riferimento alle intese intercorse ed all'adesione da Lei al riguardo espressamente manifestata, Ella in qualità di si impegna, fermo Parte_2 restando l'obbligo di fedeltà a Suo carico come per legge e per contratto per tutta la durata del Suo rapporto di lavoro, con la sottoscrizione della presente, anche dopo la cessazione di detto rapporto (per qualunque causa intervenuta), per un periodo di dodici mesi da tale cessazione, a non svolgere alcuna attività – direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto proprio e/o di terzi – a favore di
Società di Gestione, di Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinata o funzionale alla intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale
(ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli) e comunque in tale ambito in concorrenza con la nostra Società. Ella s'impegna altresì, anche al di fuori dei limiti territoriali di seguito
3 | 10 specificati, e sempre per predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del Suo rapporto di lavoro, a non svolgere a favore dei soggetti di cui sopra, né personalmente né per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la Banca ovvero di masse, patrimoni, strumenti finanziari di qualunque tipo ovvero liquidità e/o qualunque altro valore alla stessa clientela facenti capo. Infine Ella non potrà sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del Suo rapporto di lavoro, favorire in alcun modo l'assunzione, ingaggio o comunque
l'acquisizione di dipendenti o collaboratori della nostra Banca, da parte di azienda concorrente. L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'area geografica della Regione Lombardia, ovvero a quelle della diversa
Regione ove risulti ubicata la sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno. In ogni caso
l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza deve ritenersi comunque estesa a province “fuori Regione” se rientranti nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro. Per tutto il periodo di durata del patto (dodici mesi dalla cessazione del Suo rapporto di lavoro) Ella sarà tenuta a fornirci – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: / Servizio Amm.ne RU / Settore Serv. Amm.vi ai Dip. – PA
Piazzetta Turati 2 – 35121 Padova (PD) o mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: it – informazioni complete e documentate circa la Email_1
Sua effettiva attività lavorativa ed ogni variazione successiva onde poter verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente patto. Ella si impegna altresì ad informare i soggetti in favore dei quali presterà eventualmente la Sua attività lavorativa nel corso del periodo di durata del suo obbligo di non concorrenza in merito all'esistenza ed ai contenuti del presente patto di non concorrenza. A fronte di detto vincolo, Le verrà riconosciuto, per l'intera durata del Suo rapporto di lavoro con la nostra Società, un corrispettivo annuale lordo pari a € 6.561,00 (Euro seimilacinquecentosessantuno/00). Premesso ciò, Le sarà riconosciuto un importo lordo di €6.561,00 (Euro seimilacinquecentosessantuno/00), suddiviso in 12 mensilità di pari importo, sotto la voce “indennità patto di non concorrenza”. Resta inteso che per l'anno in corso il corrispettivo Le verrà riconosciuto pro-quota dalla data di sottoscrizione della presente. Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare a qualunque titolo prima che siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del presente patto, unicamente al fine di correlare la congruità dei reciproci impegni, Le verrà comunque riconosciuto a titolo di “indennità patto di non concorrenza” un importo calcolato sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo moltiplicato per il numero di mesi rimanenti al completamento del triennio. Tale importo Le verrà versato decorsi dodici mesi dalla cessazione del Suo rapporto di lavoro a condizione che Lei abbia, fino a quel momento, integralmente rispettato gli obblighi da Lei assunti in forza del patto. In caso di inadempimento del solo obbligo di informativa sopra specificato (circa la sua effettiva attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto con la Lei sarà tenuta al pagamento in ns. favore CP_1
4 | 10 di una penale pari ad € 20.000,00 (Euro ventimila/00). Per il caso di inadempimento delle altre obbligazioni di cui al presente patto Lei sarà tenuto a pagare alla nostra a titolo di penale, un importo pari ad € CP_1
132.104,00 con espressa salvezza della risarcibilità del danno ulteriore, ove comprovato, e con salvezza altresì del rispetto del patto stesso fino alla scadenza del termine pattuito, nonché di ogni altro nostro diritto. Resta sin d'ora inteso che in caso di mancato rispetto da parte Sua del presente patto, l'importo di cui alle penali convenute potrà essere recuperato dalla Banca, anche trattenendo, come da Lei sin d'ora espressamente autorizzato, il relativo importo delle competenze e trattamento di fine rapporto. Poiché il presente patto viene stipulato nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni da noi espresse al riguardo, la si riserva di recedere in ogni CP_1 momento entro la fine del rapporto di lavoro dal presente patto di non concorrenza con il periodo di preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti rimarranno vincolate alle rispettive obbligazioni in esso previste, ferma l'acquisizione da parte sua di quanto già percepito a titolo di corrispettivo del patto. In caso di mutamento delle Sue mansioni nel corso del rapporto di lavoro con la nostra Società ci riserviamo di recedere dal presente patto di non concorrenza con il preavviso ridotto di 6 mesi. Da tale momento, ovvero decorsi i 6 mesi, non le sarà più dovuto il corrispettivo, resterà invece a Lei acquisito il corrispettivo già incassato. Lei si obbliga infine ad osservare la più stretta riservatezza in merito al presente accordo ed a non divulgare o comunicare in alcun modo a terzi il suo contenuto.
L'erogazione del corrispettivo avverrà in conformità con le disposizioni di vigilanza in materia di remunerazione variabile e le previsione al riguardo contenute nelle Politiche di Remunerazione tempo per tempo vigenti, restando inteso tuttavia che tali previsioni non troveranno applicazione sin tanto che la somma dei corrispettivi annui erogatiLe ai sensi del presente accordo non ecceda il limite di un'annualità della Sua remunerazione fissa
(franchigia prevista dal par. 2.2.3, terzo capoverso, della Sezione III del titolo IV – Capitolo 2 della Circolare
285/2013 di Banca d'Italia).
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In relazione ai plurimi profili di nullità dedotti dalla parte ricorrente, si osserva preliminarmente che, in diritto, come noto, l'articolo 2125 c.c. prevede la validità del patto di non concorrenza a condizione che lo stesso risulti da atto scritto, con previsione di un corrispettivo in favore del prestatore di lavoro e sempre che il vincolo sia contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo, per una durata del vincolo che non può essere superiore, per quanto di interesse, ai tre anni.
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Tanto detto, ad avviso del giudicante il patto in commento risulta rispettoso delle previsioni di legge.
5 | 10 Innanzitutto, l'accordo risulta territorialmente limitato alla Regione di adibizione del dipendente.
Né può fondatamente censurarsi tale (invero davvero contenuta) estensione territoriale sul presupposto che l'attività del convenuto sarebbe fortemente legata al territorio e al rapporto fiduciario che nel tempo avrebbe intessuto con i clienti e che, pertanto, la limitazione ad una zona ove da anni aveva radicato la propria attività lavorativa ne pregiudicherebbe la possibilità di creare tale rete al di fuori del proprio territorio.
Difatti, tale profilo è certamente estraneo alla valutazione sulla legittimità del patto ma attiene a ragioni di opportunità sul vincolarsi o meno a quest'ultimo; è evidente che il lavoratore, all'epoca aveva ponderato pro e contro della propria scelta decidendo comunque di sottoscrivere l'accordo.
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Il divieto di concorrenza, inoltre, era di fatto relativo allo svolgimento (quale che ne fosse la forma) di attività in concorrenza per le mansioni disimpegnate e, quindi, correttamente contenuto in relazione alle mansioni svolte nel tempo in favore di PA
.
[...]
L'ampia formula utilizzata nel patto è chiaramente finalizzata ad evitare che il lavoratore, attraverso escamotage, possa comunque (anche se non formalmente dipendente di una società in concorrenza) violare il patto stesso, il cui contenuto è assolutamente intelleggibile ovvero quello di vietare attività di private banker (nei limiti territoriali concordati) sotto qualunque forma.
La censura del ricorrente secondo cui l'oggetto del patto ne annullerebbe le possibilità di impiegare le proprie competenze nel settore professionale di riferimento non può essere positivamente apprezzata, per quanto visto circa la limitazione territoriale che gli consentiva di reimpiegararsi seppur al di fuori della stessa.
Diversamente opinando, qualunque patto di non concorrenza, per quanto con una lecita delimitazione territoriale, dovrebbe essere ritenuto invalido.
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Inoltre, il corrispettivo appare congruo in relazione alla RAL del dipendente, dovendosi avere riguardo non già all'ammontare annuo del corrispettivo, ma alla previsione di un minimo garantito (dato dalla differenza fra quanto già percepito e l'ammontare pari a tre volte l'annualità lorda appena richiamata) nel caso in cui il rapporto fosse cessato prima del decorso di tre anni dalla stipula.
6 | 10 È pertanto erronea l'argomentazione di parte ricorrente, atteso che l'ammontare (peraltro minimo) del patto ammontava ad euro 19.683, ovvero quasi il 30% della RAL, quindi una somma assolutamente congrua anche rispetto ai parametri della giurisprudenza richiamata nello stesso ricorso.
Pertanto, il dipendente era assolutamente in condizioni di valutare, anche nell'ottica delle proprie scelte lavorative nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con
[...]
, quale fosse l'ammontare degli importi che avrebbe percepito nel PA caso di cessazione del rapporto antecedente il triennio dalla sottoscrizione del patto, avendo comunque la consapevolezza che, al perdurare del rapporto con la banca, il corrispettivo si sarebbe significativamente incrementato di anno in anno.
Né valga eccepire la nullità del patto in quanto i relativi importi sarebbero stati erogati in costanza di rapporto e non alla sua cessazione, giacché nessuna norma esclude tale eventualità, che, anzi, a ben vedere consente al dipendente una valutazione preventiva della convenienza circa il perdurare del rapporto di lavoro e soprattutto un incremento significativo degli importi di anno in anno.
D'altra parte, il corrispettivo del patto di concorrenza può ritenersi conforme alle previsioni dell'articolo 2125 c.c. allorquando sia determinato o comunque determinabile al momento della stipula di detto patto, tanto più in una circostanza quale quella in esame ove la previsione di un minimo garantito, determinato a prescindere dalla durata del rapporto, fornisca un parametro certo dei relativi importi.
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Del pari, non si ritiene fondatamente censurabile l'accordo nella parte in cui veniva previsto il divieto di porre in essere (in questo caso nell'ambito del territorio nazionale) attività di acquisizione/segnalazione/presentazione/gestione di Clientela già in precedenza seguita o gestita dal lavoratore, in quanto comunque riferita alle mansioni disimpegnate nel corso del rapporto e in ogni caso tale da non inibire minimamente la possibilità di svolgere, al di fuori dell'ambito territoriale dedotto in contratto, mansioni e attività già svolte in favore di
[...]
essendovi l'unico (e comprensibile) limite di non porre in essere atti di PA concorrenza specificamente indirizzati nei confronti di detta clientela.
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Per quanto concerne l'eccepita nullità del patto in previsione del potere del datore di lavoro di recedere dal contratto in ogni momento entro la fine del rapporto di lavoro, si osserva
7 | 10 innanzitutto che la previsione non pregiudicava il diritto del lavoratore a trattenere le somme fino ad allora comunque corrispostegli.
Inoltre, era comunque previsto un periodo di preavviso di nove mesi, durante il quale, quindi, il lavoratore avrebbe continuato a percepire gli importi mensili dell'accordo, fermo restando che la banca non ha mai esercitato tale diritto e, soprattutto, non vi sono elementi nemmeno dedotti dalla parte in forza dei quali possa effettivamente ritenersi che, ove anche la clausola in commento sia dichiarata nulla, detta nullità debba estendersi all'intero accordo.
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Deve, poi, escludersi che nel caso di specie sia ravvisabile una violazione delle previsioni degli articoli 1340-1341 c.c. non potendosi vertere in tema di clausole vessatorie che per loro natura vanno inquadrate all'interno di un più ampio contesto contrattuale, laddove il patto di non concorrenza è un accordo unico che non può essere relegato, ove anche ad esso il datore di lavoro faccia ricorso con tutti i propri private banker, al rango di condizione generale del contratto.
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Per quanto concerne, infine, le argomentazioni del ricorrente che lasciano intendere una sorta di violenza morale nella sottoscrizione dell'accordo, sia sufficiente evidenziare che la parte non ha nemmeno esercitato la relativa azione di annullamento dell'accordo negoziale, fermo restando che ove anche fosse vero che la banca gli abbia rappresentato la necessità di sottoscrivere il patto di non concorrenza per continuare a svolgere l'attività di private banker, trattasi di una condizione non certo imposta ma accettata pur sempre dal lavoratore che, evidentemente, aveva ponderato i pro e i contro di tale accordo.
Per quanto detto, il patto in commento è valido e privo dei vizi dedotti dal ricorrente.
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Per il resto, si osserva che il ricorrente non ha nemmeno contestato che, subito dopo le dimissioni da , iniziava a svolgere attività di PA private banker in favore di intesa SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA, peraltro nella zona della Lombardia.
Tale circostanza è già, di per sé, idonea ad integrare la violazione del patto.
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Per quanto concerne le condotte di sviamento della clientela sia sufficiente evidenziare che la convenuta ha documentato che, a strettissimo giro di posta dalle dimissioni del ricorrente (come
8 | 10 visto intervenute in data 28 giugno 2024) già dal 4 luglio intervenivano i primi atti di disinvestimento della clientela.
Trattasi di disinvestimenti significativi, e non è francamente credibile che tali operazioni non siano state comunque il frutto della iniziativa dell'ex dipendente;
vero che non v'è dubbio che il cliente abbia assoluta libertà di scegliere a chi affidare la gestione del proprio patrimonio, ma è quantomeno inverosimile che, addirittura pochi giorni dopo le dimissioni del lavoratore, un così elevato numero di clienti del suo portafoglio abbia improvvisamente deciso di dismettere l'investimento presso la convenuta.
Peraltro, è documentale che le lettere dei clienti sono identiche nel format e nel contenuto, a dimostrare come vi sia stata una regia a monte riconducibile all'unico soggetto in possesso delle informazioni rilevanti dei clienti (contatti, misura degli investimenti e condizioni), ovvero l'odierno ricorrente.
L'inadempimento di quest'ultimo risulta, quindi, assolutamente provato ed evidente.
***
Dei pari, risulta altrettanto evidente l'ulteriore inadempimento relativo alla violazione degli obblighi informativi, nemmeno contestata dalla parte, a riprova della consapevolezza non solo del fatto che le proprie condotte integravano la violazione del patto di non concorrenza ma altresì dell'intendimento di rallentare qualunque azione dell'odierna convenuta per massimizzare lo storno di dipendenti.
***
Per quanto detto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento della penale concordata che, come visto, ammonta ad euro 132.104,00.
La richiesta di riduzione formulata dalla parte ricorrente secondo le previsioni dell'articolo
1384 c.c. sul mero presupposto che il suo ammontare sarebbe pari al doppio della retribuzione annua lorda del lavoratore non coglie nel segno, non essendo questo il parametro di valutazione ma, semmai, l'interesse della banca anche in relazione al portafoglio gestito dal lavoratore e alla natura stessa dell'attività di private banker, come noto inserita in un contesto di concorrenza rilevantissimo, ove il portafoglio del cliente assume un valore al di là del suo ammontare.
Così come l'ammontare della penale per il caso di violazione degli obblighi di informativa pari ad euro 20.000 deve valutarsi con il medesimo criterio.
9 | 10 Né valga l'argomentazione del ricorrente che invoca il provvedimento di inibitoria del
Tribunale di Siena, che di certo non vale ad offrire una diversa valutazione dell'ammontare della penale, ma semmai ha evitato ulteriori e deteriori conseguenze risarcitorie per la banca.
Non vi sono, quindi, motivi per ritenere che dette penali vadano ridotte.
***
Il ricorso deve, quindi, essere respinto, laddove vanno integralmente accolte le domande riconvenzionali della banca convenuta, con condanna del ricorrente al pagamento delle penali sopra indicate, oltre interessi dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
i) respinge il ricorso;
ii) in accoglimento delle domande riconvenzionali di PA
, accerta e dichiara la violazione da parte di del patto di
[...] Parte_1 non concorrenza sottoscritto tra le parti in data 13 giugno 2019;
iii) per l'effetto: a) inibisce a lo svolgimento o la prosecuzione di Parte_1 attività in concorrenza con nei limiti di PA oggetto, temporali e territoriali di cui al citato patto di non concorrenza;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 PA
della penale pattuita per complessivi euro 132.104,00 nonché al pagamento di euro
[...]
20.000,00 per inadempimento dell'obbligo di informativa prevista nel medesimo patto, oltre interessi dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo;
iv) condanna a rimborsare a Parte_1 PA
le spese di lite che liquida in complessivi euro 9.257,00 oltre spese generali e
[...] accessori di legge riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 09/01/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
10 | 10