Articolo 1 della Legge 11 luglio 1967, n. 574
Articolo 2
Versione
12 agosto 1967
Art. 1.
L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per eta' ovvero per ferite, lesioni od infermita' e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'articolo 42 della legge 29 marzo 1956, n. 288 , ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , relativi al periodo suddetto.
Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata di permanenza nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia trovato applicazione il secondo comma del citato articolo 42.
Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo, l'ufficiale e' assoggettato alla ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate a causa di guerra, nel qual caso la ritenuta e' del 2 per cento.
Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia cessato dal servizio permanente, il pagamento della ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata.
Entrata in vigore il 12 agosto 1967