Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 430/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
15.01.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 430/2024, avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Livia Parte_1
Di Cola e Peppino Russo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo sito in
Cosenza, alla Piazza I° Maggio n. 18
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone, funzionari in servizio presso l'USR Calabria, A.T. di Cosenza, con domicilio eletto in
Cosenza, via Romualdo Montagna 13,
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
§ 1. Con ricorso depositato il 12.03.2024, parte ricorrente indicata in epigrafe, ha dedotto: di aver svolto l'ultimo rapporto di lavoro presso l'IC di CE (CS) al momento dell'introduzione della lite;
di aver di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti di Controparte_1
lavoro a tempo determinato nei periodi meglio indicati nella tabella esplicativa del ricorso per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; di non avere, durante il periodo di servizio prestato, percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15-3-2001 siccome il corrisponde tale emolumento soltanto ai docenti di ruolo e a quelli che stipulano CP_1
contratti a termine con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e non anche ai docenti che svolgono, come ella ricorrente, supplenze brevi e saltuarie;
che, quindi, vi sarebbe una violazione da parte del del principio di non discriminazione nonché del principio di parità di trattamento CP_1
retributivo, che le amministrazioni pubbliche devono garantire ai propri dipendenti.
Alla luce di quanto innanzi esposto chiedeva, previo accertamento del suo diritto alla retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, la condanna del al pagamento in suo favore della complessiva Controparte_1
somma di euro 2.706,62 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Costituitosi tempestivamente, il ha chiesto il rigetto del ricorso siccome Controparte_1
infondato, con vittoria delle spese di lite.
La causa è quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Premesso che è dedotto e comprovato che parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del n forza di contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo CP_2
per ragioni sostitutive (si vedano i contratti di lavoro versati in atti), il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Sulla vicenda oggetto di causa (spettanza della "retribuzione professionale docenti" prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15-3-2001 anche ai supplenti temporanei) è intervenuta la Suprema
Corte che, con sentenza n. 20015/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: L'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
In parte motiva, la S.C. (le cui motivazioni sono pienamente condivise dal giudicante) ha così affermato: “ (…) l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Tale disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per
i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017). Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio, in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può Per_1
essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento 3 può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione
(fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
Tale orientamento è stato, di recente, confermato da Cass. n. 6293/2020 che ha inteso dare continuità all'orientamento espresso da Cass. n. 20015/2018, richiamata espressamente.
Ritiene, pertanto, il giudice che la domanda attorea è fondata, sussistendo il diritto alla pretesa voce retributiva, non legittimandosi, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, d.lgs. n.
297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione;
che, per come statuito da ultimo dalla SC, risulta conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato
"non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.
§ 3. Alla luce di tali condivisi principi, così autorevolmente posti, il ricorso deve essere accolto siccome fondato e, per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento Controparte_1
della somma di euro 2.706,62 a titolo di retribuzione professionale docenti relativamente ai periodi di servizio prestati;
per la relativa quantificazione, può farsi utile riferimento al conteggio elaborato dalla parte ricorrente siccome formalmente corretto, in applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva ed in aderenza alle risultanze probatorie in ordine ai giorni di servizio prestati. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 – 5.200,00), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore degli Avv.ti Peppino Russo e Livia Di Cola, dichiaratisi anticipatari, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di per il titolo di cui in motivazione, della complessiva somma di euro Parte_1
2.706,62, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1
ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.030,00 per compenso professionale ed euro 50,00 per spese vive, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Peppino Russo e
Livia Di Cola, dichiaratisi anticipatari ex art 93 c.p.c.
Si comunichi.
Paola, il 16.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso