Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
5024 / 2023 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 55002244 //22002233 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 44..88..2233 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CATTAPAN MARIA CRISTINA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso come da fogli allegati alle note per l'udienza del 23.1.25 tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 9
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 08/11/2012 in TI e che dal matrimonio era nato il figlio (n. a TI Persona_1
07/06/2013), ancora minore. Si soffermava in particolare sul venir meno di ogni comunione sentimentale tra i coniugi soffermandosi sul crescente e progressivo disinteresse del marito e della disaffezione dello stesso che aveva altresì lasciato la casa coniugale data 30.6.2023 consegnandole € 50,00 ogni tanto a titolo di contributo, del tutto indifferente alla situazione lavorativa non regolare caratterizzata da soli lavoretti saltuari della stessa. Ricordava come il marito lavorasse come receptionist a tempo indeterminato part-time in un albergo a Milano con un reddito di € 1300,00 mensile. Concludeva con la richiesta della pronuncia della separazione coniugale con la declaratoria di addebito a carico del marito, chiedeva l0'affido esclusivo del minore con la previsione del diritto di visita per il padre e un mantenimento ordinario di € 350,00 al mese e del 70% delle spese straordinarie.
Non si costituiva il resistente nonostante la regolare notifica.
Alla prima udienza, rinviata più volta anche per un tentativo delle parti di riconciliarsi, il
Giudice delegato, dopo aver autorizzato il procuratore a richiedere al datore di lavoro la dichiarazione dei redditi e/o il cedolino dello stipendio del resistente, autorizzava le parti a vivere separatamente , affidava in via condivisa il figlio minore con collocamento presso la madre e visite libere con il padre, ponendo a carico di quest'ultimo l'onere di versare un assegno di € 350,00 mensili per il mantenimento ordinario ed il 60% delle spese straordinarie.
In assenza di richieste istruttorie la causa veniva immediatamente rinviata per la rimessione al Collegio, con l'assegnazione dei termini ex art. 473bis-28 cpc
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno alla prima udienza questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di pagina 2 di 9 vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
- Sulla richiesta dell'addebito
La ricorrente chiede l'addebito della separazione al marito assumendo che la causa della crisi familiare sia da rinvenire nel comportamento di disinteresse dello stesso, comportamento cui imputa altresì il dato per cui , dopo aver abbandonato la casa coniugale, lo stesso abbia di fatto del tutto non considerato le esigenze anche basilari della famiglia lasciando, in modo sporadico somme irrisorie per il figlio.
L'assenza tuttavia di riscontro, anche solo indiziario di quanto riportato prima in ricorso e poi nella conclusionale non consente alcun tipo di serio vaglio da parte di questo
Giudicante : l'intera vicenda, infatti appare solo meramente allegata e come tale non può essere posta a fondamento della richiesta declaratoria .
La domanda di addebito a carico del resistente deve pertanto essere respinta.
- Sull'affido del figlio minore
La coppia ha un figlio nato il [...]. La ricorrente invoca l'affido esclusivo. Per_1
Ritiene il Collegio che unico elemento a corroborare tale richiesta è dato dall'abbandono della casa coniugale nel giugno 2023, sebbene successivamente e all'epoca dell'udienza giudiziale le parti avevano ripreso a convivere. Né vi è prova, come detto sopra del mancato versamento del mantenimento nel periodo in cui il padre non era a casa in familgia.
Da ciò la conferma dell'affido condiviso come già individuato in seno ai provvedimenti urgenti e provvisori, con collocamento presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale.
Si conferma altresì il diritto di visita tra padre e figlio libero , lasciato all'accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche e non del minore stesso.
- Sull'assegno per il mantenimento della prole pagina 3 di 9 Il resistente lavora presso “La Certosa srl” dal 2021, a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di operaio di 5° livello CCNL Turismo-Sistema Impresa: dalla certificazione della datrice di lavoro si ha contezza del fatto che lo stesso percepisca una retribuzione oraria netta di € 7,18709 e, considerando una media di 130 ore mensili, un guadagno mensile netto di € 934,32.
La ricorrente ha dichiarato di percepire, sebbene con contratto a tempo, un reddito mensile di € 800,00.
Applicando il principio contributivo allora può effettivamente confermarsi quanto indicato in € 350,00 mensili e 60% di spese straordinarie, come da Protocollo che si riporta in seno al dispositivo.
Considerando che le domande di addebito e di affido esclusivo sono state rigettate, non si ritiene di avere una soccombenza reale a carico del resistente e le spese di lite, alla luce della contumacia, si danno per irripetibili.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] (atto n. 94, Controparte_1
parte I registro del Comune di TI , Atti di Matrimonio dell'anno 2012)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TI per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- Rigetta la domanda di declaratoria di addebito a carico del resistente pagina 4 di 9 - Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che le visite tra padre e il figlio avvengano liberamente, previo accordo con la ricorrente e compatibilmente con gli impegni scolastici e non del minore stesso;
- obbliga il resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo € 350,00, oltre rivalutazione annuale Istat
- La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente, unitamente agli arredi, suppellettili e corredi che la compongono;
- obbliga ciascun genitore a concorrere, il padre nella misura del 60% e la madre del
40%, nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 5 di 9 - tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da pagina 6 di 9 contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 7 di 9 - Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- Nulla sulle spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 23.1.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
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