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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/12/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1740/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AR De MU Presidente
Luisa Bettio Giudice
RI Di PA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1740/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Trivellato Fulvio Parte_1
Parte Attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Rubini Sabina e dell'avvocato Melandri Mariella Controparte_1
Parte Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) l'immobile in Via Vasari 1 in SE EN resterà assegnato alla Sig.ra affinché Controparte_1
ci abiti con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
3) il Sig. verserà alla Sig.ra , quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Controparte_1
, la somma di € 300,00 con cadenza mensile anticipata, entro il giorno 10 del mese, sul conto Per_1
corrente indicato dalla Sig.ra ; CP_1
4) revocarsi l'assegno versato quale contributo per il mantenimento del figlio;
Persona_2
pagina 1 di 10 5) nessun assegno di divorzio andrà versato alla Sig.ra ”. CP_1
Per parte convenuta:
“Nel merito:
- Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1 Parte_1
- disporsi a carico di un assegno di mantenimento in favore di pari ad €. Parte_1 Controparte_1
1.100,00 mensili, aggiornabile Istat dalla data della sentenza;
- disporsi a carico di un assegno di mantenimento di €. 815,50, pari a quanto attualmente Parte_1
versato, aggiornabile Istat dalla data della sentenza, in favore del figlio oltre al 50% Parte_2
delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Padova;
- darsi atto che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica e per l'effetto Persona_3 disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio medesimo;
- spese di lite rifuse –
In subordine nel merito: - disporsi a carico di un assegno di mantenimento in favore di Parte_1
nella misura di €. 800,00 mensili, aggiornabile Istat dalla data della sentenza;
Controparte_1
- disporsi a carico di un assegno di mantenimento di €. 700,00, aggiornabile Istat dalla Parte_1
data della sentenza, in favore del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Parte_2
protocollo del Tribunale di Padova.
- spese di lite rifuse
- In via Istruttoria: 1) ordinarsi a la produzione in giudizio dei conti correnti bancari e/o Parte_1
postali dell'ultimo triennio a lui intestati o cointestati o sui quali detiene delega, nonché di estratti conto relativi a depositi di titoli e all'utilizzo di carte di credito;
in subordine, ordinarsi direttamente al terzo
Unicredit NC, NC RI e NC LA di produrre la predetta documentazione;
2) disporsi CTU al fine di accertare la reale capacità di reddito del ricorrente.
3) disporsi indagine patrimoniale, avvalendosi della polizia tributaria, al fine di accertare la capacità di reddito del ricorrente. Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che si reca tre volte la settimana presso l'abitazione della madre , in Controparte_1 Parte_3
Padova in Via Martiri della Libertà 1, rimanendovi almeno 4 ore al fine di prestarle assistenza;
testi:
[...]
di Padova. Tes_1
A prova contraria, si chiede di poter provare a mezzo testi le seguenti circostanze: 2) Vero che il signor
in data 16 settembre 2022, ha pagato alla ditta , utilizzando il proprio Bancomat, Parte_1 Pt_4 la somma di €. 300,00, contestualmente alla firma del doc. 53 di parte ricorrente che si rammostra;
pagina 2 di 10 3) Vero che nel mese di dicembre 2022 il signor ha chiesto che il motociclo Honda meglio Parte_1
descritto nel doc. 53 di parte ricorrente, che si rammostra, venisse a lui intestato;
4) Vero che nel mese di aprile 2023 il signor ha chiesto che il motociclo Honda meglio Parte_1
descritto nel doc. 53 di parte ricorrente, che si rammostra, venisse intestato al figlio Parte_2
5) Vero che il signor ha corrisposto a la somma di €. Parte_1 Parte_5
7.000,00 in contanti il giorno 18 maggio 2023; 6) Si indicano quali testi di Bassano del Tes_2
Grappa e . Parte_5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.3.2022 premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in Padova in data 23.6.1993 con , che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
(il 9.5.1997) e (il 25.6.2003) e che, con sentenza n. 2249 del 2018, era stata Persona_2 Parte_2
pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, chiedendo a sua volta la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio e concludendo, quanto al resto, come da memoria di costituzione.
All'udienza presidenziale fissata per il 22.10.2022 il Presidente delegato sentiva le parti ed esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione;
con ordinanza del 14.11.2022, a seguito di instaurazione del contraddittorio su documenti sopravvenuti, confermava le condizioni vigenti stabilite con decreto del
Tribunale di Padova del 14.12.21, che, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Padova n. 2249/2018, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.
5385/2019, aveva assegnato l'abitazione di via Vasari n.1, SE EN (Padova) a Controparte_1
affinché vi abitasse con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e aveva ridotto l'assegno di mantenimento dovuto da a favore di , originariamente quantificato in € Parte_1 Controparte_1
1.000,00, ad € 600,00 mensili, lasciando immutato quello per i figli di € 700,00 mensili ciascuno.
Transitata la causa avanti al Giudice istruttore e assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 17.7.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie di parte convenuta e veniva disposta integrazione documentale sulla documentazione economica di (dichiarazioni dei redditi Parte_1
relative agli anni di imposta 2021 e 2022, CU relative all'anno 2023); contestualmente, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Rimessa la causa al Collegio e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., con istanza depositata in data 11.2.2025, chiedeva la rimessione della causa in istruttoria, allegando il peggioramento della propria Parte_6
pagina 3 di 10 situazione economica, dovuta al fatto che la ditta Cav. preponente esclusivo dell'attore, aveva CP_2
comunicato il recesso dal rapporto di agenzia in essere con preavviso di tre mesi, per cui a far data dal
16.5.2025 non sarebbe più stato in grado di provvedere al mantenimento né della moglie né dei figli.
Il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, disponendo la comparizione personale delle parti davanti al
Giudice istruttore e assegnando a parte convenuta termine per il deposito di memoria autorizzata con cui prendere posizione sui fatti sopravvenuti allegati dall'attore.
All'udienza del 22.5.2025 le parti davano atto che il figlio era divenuto economicamente Per_2
autosufficiente e faceva presente di aver reperito nel frattempo un altro incarico presso Parte_1
una diversa società. Il Giudice istruttore, quindi, formulava la seguente proposta conciliativa sulle condizioni di divorzio: “
1. Revoca del contributo al mantenimento di a carico di di € 700,00 Per_2 Parte_1
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie a carico del padre, con decorrenza dal mese di giugno 2025.;
2. assegno divorzile a carico di a favore di di € 800,00 mensili Parte_1 Controparte_1 annualmente rivalutabili secondo indici Istat;
3. contributo al mantenimento per di € Parte_2
700,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat”.
La proposta veniva accettata dalla sola parte convenuta.
Fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
1.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata da entrambe le parti, merita accoglimento.
Invero, dagli atti introduttivi del giudizio, nonché da quelli successivi depositati dalle parti, risulta il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono, pertanto, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n.898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
2. ha chiesto che nulla venga riconosciuto alla convenuta a titolo di assegno divorzile, Parte_1 ripercorrendo in particolare la propria storia lavorativa, quale agente monomandatario dell'azienda della propria famiglia d'origine Ska Italia Srl, che aveva subito gli effetti della crisi del settore tessile nel quale pagina 4 di 10 operava, nonché i numerosi debiti contratti per i pagamenti di fornitori, ex agenti e dipendenti, nonché
Agenzia delle Entrate e INPS;
ha dedotto di detenere a titolo fiduciario quote di minoranza in società immobiliari, costituite con conferimenti di immobili dei propri genitori da ben prima del matrimonio, ovvero di immobili acquistati con proventi derivanti dalla vendita di immobili degli stessi genitori.
Nel corso del giudizio, l'attore ha dedotto di essersi trovato in difficoltà sin dal 2018 nel sostenere gli obblighi di mantenimento, le spese di trasloco, di mediazione, fiscali e di ristrutturazione da lui integralmente sostenute in seguito alla vendita della casa coniugale e al contestuale acquisto dell'attuale casa di abitazione.
L'attore ha dedotto, in ogni caso, che la disparità patrimoniale e reddituale tra i coniugi è precedente al matrimonio e nel corso della vita coniugale non vi sono stati incrementi patrimoniali;
la convenuta è laureata in farmacia e ha lavorato come farmacista nei primi anni di matrimonio, è proprietaria per la quota di 1/6 di una villa in Teolo (PD), unitamente alla madre e alla sorella e, dopo la separazione, aveva acquistato anche un'autovettura di valore (Audi A3 del valore di circa € 30.000,00).
Da ultimo, l'attore ha allegato che la ditta Cav. preponente esclusivo, aveva comunicato il CP_2
recesso dal rapporto di agenzia in essere con pec del 16.2.2025 con preavviso di tre mesi, deducendo che per tale ragione egli non sarebbe più stato in grado di provvedere al mantenimento della moglie e dei figli;
all'udienza del 22.5.2025, peraltro, ha dedotto di aver trovato un altro incarico presso diversa società e le sue condizioni lavorative e reddituali sono rimaste invariate.
ha chiesto, invece, il riconoscimento di un assegno divorzile di € 1.100,00 mensili, ovvero, Controparte_1 in subordine, di € 800,00 mensili, come da proposta conciliativa del giudice istruttore, contestando quanto dedotto dall'attore e allegando di non avere altre fonti di sostentamento diverse dall'assegno divorzile;
ha dedotto, inoltre, che sin dalla separazione lamentava la situazione di crisi della SKA Italia Parte_1
Srl, nonché di aver contratto svariati debiti, ciò che non ha comunque impedito, nella sentenza di separazione confermata in grado d'appello, il riconoscimento di un assegno di mantenimento di € 1.000,00 mensili (poi ridotto ad € 600,00 mensili in sede di modifiche, con decreto anch'esso confermato in sede di reclamo).
Secondo la convenuta, sussistono numerosi indici presuntivi di una capacità economica dell'attore superiore a quella risultane dalle dichiarazioni dei redditi (acquisto di una casa, acquisto dell'auto e della motocicletta per i figli, il pagamento di una vacanza studio in Inghilterra per l'utilizzo della Parte_2 autovettura Jaguar prima intestata a SKA Italia Srl ed ora alla l'utilizzo della barca di Controparte_3 famiglia); l'attore, unitamente alla sorella e ai genitori, è inoltre socio della S.IM.PA s.s., società intestataria di vari immobili, tra cui una villetta a schiera in Lignano Sabbiadoro in località Terra Mare, un complesso costituito da costruzioni terra - cielo con annesso posto barca.
pagina 5 di 10 Quanto alla propria situazione economica, la convenuta ha ritenuto che la propria laurea in farmacia non sia utile a ottenere un impiego a causa della sua età, della pochissima esperienza maturata e dell'assenza dal mondo del lavoro da troppi anni, essendosi occupata della famiglia e dei figli nel corso del matrimonio su scelta condivisa dei coniugi.
Il Collegio, premesso di condividere, anche in punto motivazione, l'ordinanza istruttoria del 17.7.2024, ritiene fondata la domanda di nei termini che seguono. Controparte_1
Innanzitutto, va dato conto che tra le parti vi è un'evidente disparità sia patrimoniale, sia reddituale.
Quanto alla prima, risulta proprietario esclusivo dell'abitazione e relativo garage siti in Parte_1
SE EN (PD) assegnati alla convenuta e della abitazione e relativo garage siti in Saonara ove abita l'attore, nonché nudo proprietario della quota indivisa di un ½ di una pluralità di immobili in Padova (doc.17 di parte convenuta); lo stesso è inoltre titolare del 40% delle quote della (doc. 19 di parte Controparte_3
convenuta) e socio della S.IM.PA s.s. (doc. 6 di parte convenuta) società intestataria di vari immobili (doc. 7
a, 7 b e 7 c di parte convenuta).
è, invece, proprietaria – secondo quanto allegato da entrambe le parti – solamente della Controparte_1 quota indivisa di 1/6 di un immobile sito in Teolo (PD), nonché di un'autovettura Audi (doc.37 di parte attrice) ed è intestataria di fondi esteri per € 54.049,68 (doc.16 di parte convenuta).
Quanto alla disparità reddituale, va premesso che molte delle allegazioni di volte a Parte_1
dimostrare che nel tempo le sue condizioni economiche fossero peggiorate, sono già state a più riprese valutate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, sia in sede di separazione, sia in sede di modifiche delle relative condizioni (cfr. docc. 2, 9 e 54 parte attrice).
Ed infatti, il decreto del 12.12.2022 della Corte d'Appello aveva già rilevato, nonostante l'allegato peggioramento delle condizioni economiche del sig. che la sua situazione fosse rimasta invariata Parte_1 sulla base dei seguenti elementi: “-Il ha dichiarato di non essere più né agente, né socio, né Parte_1
componente del CdA della ditta Ska Italia srl in liquidazione, ma di avere iniziato una collaborazione quale agente con partita IVA con la ditta di cui la madre è socio di capitale e di minoranza;
-Il CP_2
non ha allegato/fornito la prova di avere subito, a seguito di tale variazione, un peggioramento Parte_1
delle proprie condizioni economico/reddituali: in particolare, nulla ha dedotto/provato in merito ad una sopravvenuta variazione in peius dei compensi provvigionali derivanti dallo svolgimento del mandato agenziale con la nuova preponente;
-Il ha dato atto di avere incassato, con il ricavato della CP_4 vendita della villa familiare, un residuo di € 218.750,00, a suo dire utilizzate in parte (€ 83.418,56) per il pagamento di spese sostenute (doc. 45), ma manca la prova della riferibilità di tutte le predette spese ad
pagina 6 di 10 esigenze familiari e non strettamente personali;
-Il non ha contestato quanto accertato dal Parte_1
Tribunale, secondo cui il marito nel 2020 ha acquistato una nuova autovettura ed un nuovo motociclo per i figli, usufruendo di finanziamenti che comportano rate di circa € 300,00 mensili. Alla luce delle circostanze che precedono, non vi sono elementi da cui desumere un sopravvenuto peggioramento delle capacità economico-reddituali del . Parte_1
Rispetto a quanto valutato in quella sede, la difesa del sig. ha dato atto della interruzione del Parte_1 contratto di agenzia con la . (come da pec prodotta dall'attore in data 11.2.2025), CP_5 CP_6
nonché della sottoscrizione di un nuovo contratto di agenzia in data 1.4.5025 con altra società spagnola
(documento prodotto in data 20.6.2025), deducendo che la propria situazione economica è rimasta invariata.
Ciò premesso, risulta che negli anni 2021, 2022 e 2023 ha percepito redditi pari Parte_1 rispettivamente a € 27.630,00, € 39.468,00 ed € 43.162,00 (cfr. documenti prodotti in data 11.9.2024).
Quanto alle spese, l'attore è gravato da una rata mensile di circa € 500,00 in forza del contratto di mutuo sottoscritto per l'acquisto della casa di Saonara ove abita (doc.12 e 13 di parte attrice), nonché dalle rate per l'estinzione di un finanziamento contratto nel 2017 per € 570,00 mensili, mentre non si può considerare il finanziamento di cui al doc. 16, in quanto il documento non prova l'erogazione di alcuna somma.
non percepisce redditi. Controparte_1
Richiamato quanto già esposto nei provvedimenti dei giudizi di separazione e delle relative modifiche, si osserva che, anche a limitare l'analisi alla sola documentazione citata, emerge chiaramente uno squilibrio economico tra le situazioni delle parti.
Tale squilibrio deve ritenersi effettivamente connesso allo svolgimento della vita matrimoniale, durante la quale si è effettivamente occupata, in via del tutto prevalente, delle esigenze della famiglia Controparte_1
e dei figli, e ciò in accordo con il marito.
Trattasi di una circostanza che è stata oggetto di accertamento nel giudizio di separazione e sulla quale si è formato il giudicato, come già rilevato dal decreto 14.12.2021 adottato dal Tribunale in sede di ricorso per la modifica delle condizioni di separazione (doc.9 di parte attrice: “Sul punto, nel confermare la decisione di primo grado, la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del novembre 2019 aveva rilevato che, in costanza di matrimonio, la ebbe ad occuparsi esclusivamente della prole in virtù di un accordo CP_1
endo-familiare,..).
Ad abundantiam, si rileva che la Suprema Corte ha comunque precisato che “L'assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge
pagina 7 di 10 economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”
(Cass.n.18693/2025; Cass. Civ. n. 4328/2024).
La ricostruzione della vita matrimoniale sopra esposta induce a ritenere che non avesse Controparte_1
mantenuto, durante il matrimonio, una capacità reddituale consona alla professionalità e all'esperienza sino ad allora maturate, per occuparsi in misura prevalente della famiglia e così contribuendo alla formazione dell'attuale situazione reddituale e patrimoniale dell'attore.
Deve dunque ritenersi, alla luce della lunga durata del matrimonio (i coniugi si sono sposati nel 1993 e si sono separati nel 2018) che l'attore, anche per effetto delle scelte della moglie, ha potuto dedicare le proprie energie all'attività lavorativa, incrementando la propria situazione economica.
Pertanto, l'assegno divorzile spetta nella sua componente compensativa perequativa (“Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, la funzione compensativo-perequativa impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti tenendo conto del contributo fornito dal coniuge richiedente alla vita familiare. Tale contributo rileva anche in assenza di una rinuncia espressa a opportunità professionali, qualora lo squilibrio patrimoniale risulti causalmente riconducibile a scelte condivise nella gestione del matrimonio e nella ripartizione dei ruoli”; cfr. Cass.n.18693/2025).
Quanto, invece, alla componente assistenziale, occorre tenere in considerazione anche il principio di autodeterminazione e responsabilità, per cui “nella determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge rilevano la capacità dello stesso di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative” (Cass. Civ. n. 3661/2020).
Sotto tale profilo, risulta fondata l'eccezione dell'attore, secondo cui la convenuta non ha offerto prova di essersi attivata, dopo la separazione (avvenuta nel 2018), per reperire un'attività lavorativa.
ha infatti prodotto, ancora con la comparsa di costituzione, soltanto una lettera risalente al Controparte_1
10.3.2019 (doc.9), con la quale veniva comunicato l'esito negativo di un colloquio presso Allianz Bank.
La convenuta non ha nemmeno allegato circostanze idonee ad escludere in radice la sua possibilità di trovare un'occupazione.
È ben vero che la convenuta non ha maturato una lunga esperienza specifica nel suo settore di formazione
(avendo lavorato pochi anni prima di lasciare il lavoro nel 1994, come si evince dall'estratto contributivo pagina 8 di 10 INPS prodotto dalla sua difesa), ma è altrettanto vero che, all'epoca della separazione, la stessa aveva 52 anni e conviveva con i figli che, allora, avevano rispettivamente 21 e 15 anni e, pertanto, non necessitavano di essere costantemente accuditi dalla madre.
Si ritiene, di conseguenza, che l'assegno divorzile non possa compensare anche quel minimo reddito che la richiedente potrebbe comunque percepire autonomamente, non avendo fornito elementi idonei a giustificare la propria inerzia, né avendo allegato impedimenti oggettivi alla ricerca e reperimento di un lavoro.
Per quanto sopra e tenuto conto della circostanza che è venuto meno l'obbligo di di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio nonché del valore economico dell'assegnazione della Persona_2
casa familiare (cfr. Cass. 7961/2024), nonché della durata del matrimonio (32 anni, atteso che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “ai fini della durata del matrimonio deve farsi riferimento all'intera durata del vincolo che si esaurisce con la pronuncia del divorzio e non con la separazione personale..”; cfr. Cass.21805/2006), il Collegio ritiene congruo riconoscere a un assegno Controparte_1 divorzile di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi alla convenuta entro il giorno 10 di ogni mese.
3.
L'assegnazione della casa sita in SE EN Via Vasari n.1, acquistata - come concordemente allegato dalle parti - da in seguito alla vendita della casa familiare, già assegnata a parte Parte_1
convenuta in sede di separazione, va disposta a favore di;
è circostanza pacifica in atti che Controparte_1
il figlio non ancora economicamente autosufficiente, continui a vivere presso tale Parte_2 abitazione con la madre, ciò che costituisce il fondamento dell'assegnazione a quest'ultima ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
4.
Con riguardo al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non Parte_2
autosufficiente, il Collegio, alla luce di quanto sopra rilevato in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, in accoglimento della domanda di parte convenuta, conferma l'obbligo di Parte_1
di versare a , entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo di € 700,00 mensili,
[...] Controparte_1
annualmente rivalutabili secondi gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Padova.
Va confermata la revoca del contributo al mantenimento del figlio in quanto divenuto Persona_2
pacificamente autosufficiente in corso di causa, secondo le concordi allegazioni delle parti.
5.
pagina 9 di 10 Attesa la soccombenza dell'attore, quest'ultimo va condannato a rifondere a le spese del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano, tenendo conto dei criteri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022, in complessivi € 7.616,00, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n.364, parte II, serie A,
[...]
anno 1993;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone a carico di a titolo di assegno divorzile. l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese, a la somma mensile di € 600,00, rivalutabili annualmente in base agli indici Controparte_1
ISTAT;
4) assegna l'abitazione di via Vasari n.1, SE EN (Padova) a affinché ci abiti Controparte_1
con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Parte_2
5) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 Parte_2
l'obbligo di versare a , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di €
[...] Controparte_1
700,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova;
6) revoca il contributo a carico di per il mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 Per_2
[...]
7) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di , liquidate Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 7.616,00, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
RI Di PA
Il Presidente
AR De MU
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AR De MU Presidente
Luisa Bettio Giudice
RI Di PA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1740/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Trivellato Fulvio Parte_1
Parte Attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Rubini Sabina e dell'avvocato Melandri Mariella Controparte_1
Parte Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) l'immobile in Via Vasari 1 in SE EN resterà assegnato alla Sig.ra affinché Controparte_1
ci abiti con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
3) il Sig. verserà alla Sig.ra , quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Controparte_1
, la somma di € 300,00 con cadenza mensile anticipata, entro il giorno 10 del mese, sul conto Per_1
corrente indicato dalla Sig.ra ; CP_1
4) revocarsi l'assegno versato quale contributo per il mantenimento del figlio;
Persona_2
pagina 1 di 10 5) nessun assegno di divorzio andrà versato alla Sig.ra ”. CP_1
Per parte convenuta:
“Nel merito:
- Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1 Parte_1
- disporsi a carico di un assegno di mantenimento in favore di pari ad €. Parte_1 Controparte_1
1.100,00 mensili, aggiornabile Istat dalla data della sentenza;
- disporsi a carico di un assegno di mantenimento di €. 815,50, pari a quanto attualmente Parte_1
versato, aggiornabile Istat dalla data della sentenza, in favore del figlio oltre al 50% Parte_2
delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Padova;
- darsi atto che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica e per l'effetto Persona_3 disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio medesimo;
- spese di lite rifuse –
In subordine nel merito: - disporsi a carico di un assegno di mantenimento in favore di Parte_1
nella misura di €. 800,00 mensili, aggiornabile Istat dalla data della sentenza;
Controparte_1
- disporsi a carico di un assegno di mantenimento di €. 700,00, aggiornabile Istat dalla Parte_1
data della sentenza, in favore del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Parte_2
protocollo del Tribunale di Padova.
- spese di lite rifuse
- In via Istruttoria: 1) ordinarsi a la produzione in giudizio dei conti correnti bancari e/o Parte_1
postali dell'ultimo triennio a lui intestati o cointestati o sui quali detiene delega, nonché di estratti conto relativi a depositi di titoli e all'utilizzo di carte di credito;
in subordine, ordinarsi direttamente al terzo
Unicredit NC, NC RI e NC LA di produrre la predetta documentazione;
2) disporsi CTU al fine di accertare la reale capacità di reddito del ricorrente.
3) disporsi indagine patrimoniale, avvalendosi della polizia tributaria, al fine di accertare la capacità di reddito del ricorrente. Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che si reca tre volte la settimana presso l'abitazione della madre , in Controparte_1 Parte_3
Padova in Via Martiri della Libertà 1, rimanendovi almeno 4 ore al fine di prestarle assistenza;
testi:
[...]
di Padova. Tes_1
A prova contraria, si chiede di poter provare a mezzo testi le seguenti circostanze: 2) Vero che il signor
in data 16 settembre 2022, ha pagato alla ditta , utilizzando il proprio Bancomat, Parte_1 Pt_4 la somma di €. 300,00, contestualmente alla firma del doc. 53 di parte ricorrente che si rammostra;
pagina 2 di 10 3) Vero che nel mese di dicembre 2022 il signor ha chiesto che il motociclo Honda meglio Parte_1
descritto nel doc. 53 di parte ricorrente, che si rammostra, venisse a lui intestato;
4) Vero che nel mese di aprile 2023 il signor ha chiesto che il motociclo Honda meglio Parte_1
descritto nel doc. 53 di parte ricorrente, che si rammostra, venisse intestato al figlio Parte_2
5) Vero che il signor ha corrisposto a la somma di €. Parte_1 Parte_5
7.000,00 in contanti il giorno 18 maggio 2023; 6) Si indicano quali testi di Bassano del Tes_2
Grappa e . Parte_5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.3.2022 premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in Padova in data 23.6.1993 con , che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
(il 9.5.1997) e (il 25.6.2003) e che, con sentenza n. 2249 del 2018, era stata Persona_2 Parte_2
pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, chiedendo a sua volta la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio e concludendo, quanto al resto, come da memoria di costituzione.
All'udienza presidenziale fissata per il 22.10.2022 il Presidente delegato sentiva le parti ed esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione;
con ordinanza del 14.11.2022, a seguito di instaurazione del contraddittorio su documenti sopravvenuti, confermava le condizioni vigenti stabilite con decreto del
Tribunale di Padova del 14.12.21, che, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Padova n. 2249/2018, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.
5385/2019, aveva assegnato l'abitazione di via Vasari n.1, SE EN (Padova) a Controparte_1
affinché vi abitasse con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e aveva ridotto l'assegno di mantenimento dovuto da a favore di , originariamente quantificato in € Parte_1 Controparte_1
1.000,00, ad € 600,00 mensili, lasciando immutato quello per i figli di € 700,00 mensili ciascuno.
Transitata la causa avanti al Giudice istruttore e assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 17.7.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie di parte convenuta e veniva disposta integrazione documentale sulla documentazione economica di (dichiarazioni dei redditi Parte_1
relative agli anni di imposta 2021 e 2022, CU relative all'anno 2023); contestualmente, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Rimessa la causa al Collegio e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., con istanza depositata in data 11.2.2025, chiedeva la rimessione della causa in istruttoria, allegando il peggioramento della propria Parte_6
pagina 3 di 10 situazione economica, dovuta al fatto che la ditta Cav. preponente esclusivo dell'attore, aveva CP_2
comunicato il recesso dal rapporto di agenzia in essere con preavviso di tre mesi, per cui a far data dal
16.5.2025 non sarebbe più stato in grado di provvedere al mantenimento né della moglie né dei figli.
Il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, disponendo la comparizione personale delle parti davanti al
Giudice istruttore e assegnando a parte convenuta termine per il deposito di memoria autorizzata con cui prendere posizione sui fatti sopravvenuti allegati dall'attore.
All'udienza del 22.5.2025 le parti davano atto che il figlio era divenuto economicamente Per_2
autosufficiente e faceva presente di aver reperito nel frattempo un altro incarico presso Parte_1
una diversa società. Il Giudice istruttore, quindi, formulava la seguente proposta conciliativa sulle condizioni di divorzio: “
1. Revoca del contributo al mantenimento di a carico di di € 700,00 Per_2 Parte_1
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie a carico del padre, con decorrenza dal mese di giugno 2025.;
2. assegno divorzile a carico di a favore di di € 800,00 mensili Parte_1 Controparte_1 annualmente rivalutabili secondo indici Istat;
3. contributo al mantenimento per di € Parte_2
700,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat”.
La proposta veniva accettata dalla sola parte convenuta.
Fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
1.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata da entrambe le parti, merita accoglimento.
Invero, dagli atti introduttivi del giudizio, nonché da quelli successivi depositati dalle parti, risulta il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono, pertanto, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n.898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
2. ha chiesto che nulla venga riconosciuto alla convenuta a titolo di assegno divorzile, Parte_1 ripercorrendo in particolare la propria storia lavorativa, quale agente monomandatario dell'azienda della propria famiglia d'origine Ska Italia Srl, che aveva subito gli effetti della crisi del settore tessile nel quale pagina 4 di 10 operava, nonché i numerosi debiti contratti per i pagamenti di fornitori, ex agenti e dipendenti, nonché
Agenzia delle Entrate e INPS;
ha dedotto di detenere a titolo fiduciario quote di minoranza in società immobiliari, costituite con conferimenti di immobili dei propri genitori da ben prima del matrimonio, ovvero di immobili acquistati con proventi derivanti dalla vendita di immobili degli stessi genitori.
Nel corso del giudizio, l'attore ha dedotto di essersi trovato in difficoltà sin dal 2018 nel sostenere gli obblighi di mantenimento, le spese di trasloco, di mediazione, fiscali e di ristrutturazione da lui integralmente sostenute in seguito alla vendita della casa coniugale e al contestuale acquisto dell'attuale casa di abitazione.
L'attore ha dedotto, in ogni caso, che la disparità patrimoniale e reddituale tra i coniugi è precedente al matrimonio e nel corso della vita coniugale non vi sono stati incrementi patrimoniali;
la convenuta è laureata in farmacia e ha lavorato come farmacista nei primi anni di matrimonio, è proprietaria per la quota di 1/6 di una villa in Teolo (PD), unitamente alla madre e alla sorella e, dopo la separazione, aveva acquistato anche un'autovettura di valore (Audi A3 del valore di circa € 30.000,00).
Da ultimo, l'attore ha allegato che la ditta Cav. preponente esclusivo, aveva comunicato il CP_2
recesso dal rapporto di agenzia in essere con pec del 16.2.2025 con preavviso di tre mesi, deducendo che per tale ragione egli non sarebbe più stato in grado di provvedere al mantenimento della moglie e dei figli;
all'udienza del 22.5.2025, peraltro, ha dedotto di aver trovato un altro incarico presso diversa società e le sue condizioni lavorative e reddituali sono rimaste invariate.
ha chiesto, invece, il riconoscimento di un assegno divorzile di € 1.100,00 mensili, ovvero, Controparte_1 in subordine, di € 800,00 mensili, come da proposta conciliativa del giudice istruttore, contestando quanto dedotto dall'attore e allegando di non avere altre fonti di sostentamento diverse dall'assegno divorzile;
ha dedotto, inoltre, che sin dalla separazione lamentava la situazione di crisi della SKA Italia Parte_1
Srl, nonché di aver contratto svariati debiti, ciò che non ha comunque impedito, nella sentenza di separazione confermata in grado d'appello, il riconoscimento di un assegno di mantenimento di € 1.000,00 mensili (poi ridotto ad € 600,00 mensili in sede di modifiche, con decreto anch'esso confermato in sede di reclamo).
Secondo la convenuta, sussistono numerosi indici presuntivi di una capacità economica dell'attore superiore a quella risultane dalle dichiarazioni dei redditi (acquisto di una casa, acquisto dell'auto e della motocicletta per i figli, il pagamento di una vacanza studio in Inghilterra per l'utilizzo della Parte_2 autovettura Jaguar prima intestata a SKA Italia Srl ed ora alla l'utilizzo della barca di Controparte_3 famiglia); l'attore, unitamente alla sorella e ai genitori, è inoltre socio della S.IM.PA s.s., società intestataria di vari immobili, tra cui una villetta a schiera in Lignano Sabbiadoro in località Terra Mare, un complesso costituito da costruzioni terra - cielo con annesso posto barca.
pagina 5 di 10 Quanto alla propria situazione economica, la convenuta ha ritenuto che la propria laurea in farmacia non sia utile a ottenere un impiego a causa della sua età, della pochissima esperienza maturata e dell'assenza dal mondo del lavoro da troppi anni, essendosi occupata della famiglia e dei figli nel corso del matrimonio su scelta condivisa dei coniugi.
Il Collegio, premesso di condividere, anche in punto motivazione, l'ordinanza istruttoria del 17.7.2024, ritiene fondata la domanda di nei termini che seguono. Controparte_1
Innanzitutto, va dato conto che tra le parti vi è un'evidente disparità sia patrimoniale, sia reddituale.
Quanto alla prima, risulta proprietario esclusivo dell'abitazione e relativo garage siti in Parte_1
SE EN (PD) assegnati alla convenuta e della abitazione e relativo garage siti in Saonara ove abita l'attore, nonché nudo proprietario della quota indivisa di un ½ di una pluralità di immobili in Padova (doc.17 di parte convenuta); lo stesso è inoltre titolare del 40% delle quote della (doc. 19 di parte Controparte_3
convenuta) e socio della S.IM.PA s.s. (doc. 6 di parte convenuta) società intestataria di vari immobili (doc. 7
a, 7 b e 7 c di parte convenuta).
è, invece, proprietaria – secondo quanto allegato da entrambe le parti – solamente della Controparte_1 quota indivisa di 1/6 di un immobile sito in Teolo (PD), nonché di un'autovettura Audi (doc.37 di parte attrice) ed è intestataria di fondi esteri per € 54.049,68 (doc.16 di parte convenuta).
Quanto alla disparità reddituale, va premesso che molte delle allegazioni di volte a Parte_1
dimostrare che nel tempo le sue condizioni economiche fossero peggiorate, sono già state a più riprese valutate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, sia in sede di separazione, sia in sede di modifiche delle relative condizioni (cfr. docc. 2, 9 e 54 parte attrice).
Ed infatti, il decreto del 12.12.2022 della Corte d'Appello aveva già rilevato, nonostante l'allegato peggioramento delle condizioni economiche del sig. che la sua situazione fosse rimasta invariata Parte_1 sulla base dei seguenti elementi: “-Il ha dichiarato di non essere più né agente, né socio, né Parte_1
componente del CdA della ditta Ska Italia srl in liquidazione, ma di avere iniziato una collaborazione quale agente con partita IVA con la ditta di cui la madre è socio di capitale e di minoranza;
-Il CP_2
non ha allegato/fornito la prova di avere subito, a seguito di tale variazione, un peggioramento Parte_1
delle proprie condizioni economico/reddituali: in particolare, nulla ha dedotto/provato in merito ad una sopravvenuta variazione in peius dei compensi provvigionali derivanti dallo svolgimento del mandato agenziale con la nuova preponente;
-Il ha dato atto di avere incassato, con il ricavato della CP_4 vendita della villa familiare, un residuo di € 218.750,00, a suo dire utilizzate in parte (€ 83.418,56) per il pagamento di spese sostenute (doc. 45), ma manca la prova della riferibilità di tutte le predette spese ad
pagina 6 di 10 esigenze familiari e non strettamente personali;
-Il non ha contestato quanto accertato dal Parte_1
Tribunale, secondo cui il marito nel 2020 ha acquistato una nuova autovettura ed un nuovo motociclo per i figli, usufruendo di finanziamenti che comportano rate di circa € 300,00 mensili. Alla luce delle circostanze che precedono, non vi sono elementi da cui desumere un sopravvenuto peggioramento delle capacità economico-reddituali del . Parte_1
Rispetto a quanto valutato in quella sede, la difesa del sig. ha dato atto della interruzione del Parte_1 contratto di agenzia con la . (come da pec prodotta dall'attore in data 11.2.2025), CP_5 CP_6
nonché della sottoscrizione di un nuovo contratto di agenzia in data 1.4.5025 con altra società spagnola
(documento prodotto in data 20.6.2025), deducendo che la propria situazione economica è rimasta invariata.
Ciò premesso, risulta che negli anni 2021, 2022 e 2023 ha percepito redditi pari Parte_1 rispettivamente a € 27.630,00, € 39.468,00 ed € 43.162,00 (cfr. documenti prodotti in data 11.9.2024).
Quanto alle spese, l'attore è gravato da una rata mensile di circa € 500,00 in forza del contratto di mutuo sottoscritto per l'acquisto della casa di Saonara ove abita (doc.12 e 13 di parte attrice), nonché dalle rate per l'estinzione di un finanziamento contratto nel 2017 per € 570,00 mensili, mentre non si può considerare il finanziamento di cui al doc. 16, in quanto il documento non prova l'erogazione di alcuna somma.
non percepisce redditi. Controparte_1
Richiamato quanto già esposto nei provvedimenti dei giudizi di separazione e delle relative modifiche, si osserva che, anche a limitare l'analisi alla sola documentazione citata, emerge chiaramente uno squilibrio economico tra le situazioni delle parti.
Tale squilibrio deve ritenersi effettivamente connesso allo svolgimento della vita matrimoniale, durante la quale si è effettivamente occupata, in via del tutto prevalente, delle esigenze della famiglia Controparte_1
e dei figli, e ciò in accordo con il marito.
Trattasi di una circostanza che è stata oggetto di accertamento nel giudizio di separazione e sulla quale si è formato il giudicato, come già rilevato dal decreto 14.12.2021 adottato dal Tribunale in sede di ricorso per la modifica delle condizioni di separazione (doc.9 di parte attrice: “Sul punto, nel confermare la decisione di primo grado, la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del novembre 2019 aveva rilevato che, in costanza di matrimonio, la ebbe ad occuparsi esclusivamente della prole in virtù di un accordo CP_1
endo-familiare,..).
Ad abundantiam, si rileva che la Suprema Corte ha comunque precisato che “L'assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge
pagina 7 di 10 economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”
(Cass.n.18693/2025; Cass. Civ. n. 4328/2024).
La ricostruzione della vita matrimoniale sopra esposta induce a ritenere che non avesse Controparte_1
mantenuto, durante il matrimonio, una capacità reddituale consona alla professionalità e all'esperienza sino ad allora maturate, per occuparsi in misura prevalente della famiglia e così contribuendo alla formazione dell'attuale situazione reddituale e patrimoniale dell'attore.
Deve dunque ritenersi, alla luce della lunga durata del matrimonio (i coniugi si sono sposati nel 1993 e si sono separati nel 2018) che l'attore, anche per effetto delle scelte della moglie, ha potuto dedicare le proprie energie all'attività lavorativa, incrementando la propria situazione economica.
Pertanto, l'assegno divorzile spetta nella sua componente compensativa perequativa (“Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, la funzione compensativo-perequativa impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti tenendo conto del contributo fornito dal coniuge richiedente alla vita familiare. Tale contributo rileva anche in assenza di una rinuncia espressa a opportunità professionali, qualora lo squilibrio patrimoniale risulti causalmente riconducibile a scelte condivise nella gestione del matrimonio e nella ripartizione dei ruoli”; cfr. Cass.n.18693/2025).
Quanto, invece, alla componente assistenziale, occorre tenere in considerazione anche il principio di autodeterminazione e responsabilità, per cui “nella determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge rilevano la capacità dello stesso di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative” (Cass. Civ. n. 3661/2020).
Sotto tale profilo, risulta fondata l'eccezione dell'attore, secondo cui la convenuta non ha offerto prova di essersi attivata, dopo la separazione (avvenuta nel 2018), per reperire un'attività lavorativa.
ha infatti prodotto, ancora con la comparsa di costituzione, soltanto una lettera risalente al Controparte_1
10.3.2019 (doc.9), con la quale veniva comunicato l'esito negativo di un colloquio presso Allianz Bank.
La convenuta non ha nemmeno allegato circostanze idonee ad escludere in radice la sua possibilità di trovare un'occupazione.
È ben vero che la convenuta non ha maturato una lunga esperienza specifica nel suo settore di formazione
(avendo lavorato pochi anni prima di lasciare il lavoro nel 1994, come si evince dall'estratto contributivo pagina 8 di 10 INPS prodotto dalla sua difesa), ma è altrettanto vero che, all'epoca della separazione, la stessa aveva 52 anni e conviveva con i figli che, allora, avevano rispettivamente 21 e 15 anni e, pertanto, non necessitavano di essere costantemente accuditi dalla madre.
Si ritiene, di conseguenza, che l'assegno divorzile non possa compensare anche quel minimo reddito che la richiedente potrebbe comunque percepire autonomamente, non avendo fornito elementi idonei a giustificare la propria inerzia, né avendo allegato impedimenti oggettivi alla ricerca e reperimento di un lavoro.
Per quanto sopra e tenuto conto della circostanza che è venuto meno l'obbligo di di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio nonché del valore economico dell'assegnazione della Persona_2
casa familiare (cfr. Cass. 7961/2024), nonché della durata del matrimonio (32 anni, atteso che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “ai fini della durata del matrimonio deve farsi riferimento all'intera durata del vincolo che si esaurisce con la pronuncia del divorzio e non con la separazione personale..”; cfr. Cass.21805/2006), il Collegio ritiene congruo riconoscere a un assegno Controparte_1 divorzile di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi alla convenuta entro il giorno 10 di ogni mese.
3.
L'assegnazione della casa sita in SE EN Via Vasari n.1, acquistata - come concordemente allegato dalle parti - da in seguito alla vendita della casa familiare, già assegnata a parte Parte_1
convenuta in sede di separazione, va disposta a favore di;
è circostanza pacifica in atti che Controparte_1
il figlio non ancora economicamente autosufficiente, continui a vivere presso tale Parte_2 abitazione con la madre, ciò che costituisce il fondamento dell'assegnazione a quest'ultima ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
4.
Con riguardo al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non Parte_2
autosufficiente, il Collegio, alla luce di quanto sopra rilevato in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, in accoglimento della domanda di parte convenuta, conferma l'obbligo di Parte_1
di versare a , entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo di € 700,00 mensili,
[...] Controparte_1
annualmente rivalutabili secondi gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Padova.
Va confermata la revoca del contributo al mantenimento del figlio in quanto divenuto Persona_2
pacificamente autosufficiente in corso di causa, secondo le concordi allegazioni delle parti.
5.
pagina 9 di 10 Attesa la soccombenza dell'attore, quest'ultimo va condannato a rifondere a le spese del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano, tenendo conto dei criteri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022, in complessivi € 7.616,00, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n.364, parte II, serie A,
[...]
anno 1993;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone a carico di a titolo di assegno divorzile. l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese, a la somma mensile di € 600,00, rivalutabili annualmente in base agli indici Controparte_1
ISTAT;
4) assegna l'abitazione di via Vasari n.1, SE EN (Padova) a affinché ci abiti Controparte_1
con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Parte_2
5) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 Parte_2
l'obbligo di versare a , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di €
[...] Controparte_1
700,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova;
6) revoca il contributo a carico di per il mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 Per_2
[...]
7) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di , liquidate Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 7.616,00, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
RI Di PA
Il Presidente
AR De MU
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