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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/02/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 164/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Portici, alla via Diaz n. 58, presso lo studio legale dell'avv. Stefano
Palomba, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/01/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito notificatogli.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto notifica di un provvedimento di indebito;
b) Di aver presentato ricorso amministrativo;
c) Che il comportamento dell' è illegittimo e che comunque l'indebito sarebbe CP_2
irripetibile alla luce della normativa speciale che regola la materia.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione di cui è beneficiario il ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell' da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura assistenziale. CP_2
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Rispetto a tale principio di ordine generale, che dunque collega la ripetibilità alle prestazioni erogate in seguito alla comunicazione di un provvedimento formale da parte dell' , differisce CP_2
l'ipotesi oggetto del presente giudizio, in relazione alla quale viene a considerarsi la diversa fattispecie in cui la parte abbia perso il requisito sanitario a seguito nuova visita sanitaria in sede amministrativa e ne sia a conoscenza, per esserle stato comunicato l'esito di tale visita.
Nell'ipotesi in cui la parte ha perso il requisito sanitario a seguito di visita di revisione devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI,
19/12/2019, n.34013), ciò in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca.
Ebbene, la tutela dell'affidamento, evidentemente, non può esistere ove non vi sia affidamento, situazione soggettiva che certamente non può configurarsi quando la parte è messa a conoscenza dell'aver perso uno dei requisiti per l'ottenimento della prestazione, come avviene nel caso in cui le venga comunicato un verbale sanitario in cui si accerta l'insussistenza del requisito sanitario. È quanto avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio, avendo l' dato prova di aver CP_2
comunicato i verbali sanitari al ricorrente, circostanza pacifica alla luce della proposizione da parte dello stesso ricorrente del giudizio volto a contestare le risultanze dell'accertamento sanitario.
Altresì inconferente il richiamo alla decadenza operato da parte ricorrente, in quanto in relazione all'indebito assistenziale non trova applicazione la normativa richiamata, facendosi applicazione dei principi generali in tema di indebito, letti sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dall'art. 38 della Costituzione.
Nessun rilievo ha poi la contestazione, operata solo in sede di note di trattazione scritta, relativa allo stato di indigenza del ricorrente: non è provato, infatti, che il ricorrente si trovasse in uno stato di incapacità mentale, circostanza che peraltro determinerebbe la necessità della nomina almeno di un amministratore di sostegno e che farebbe dubitare anche della capacità di proporre il giudizio instaurato.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in €. 2.697,00, oltre accessori, se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 08.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 164/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Portici, alla via Diaz n. 58, presso lo studio legale dell'avv. Stefano
Palomba, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/01/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito notificatogli.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto notifica di un provvedimento di indebito;
b) Di aver presentato ricorso amministrativo;
c) Che il comportamento dell' è illegittimo e che comunque l'indebito sarebbe CP_2
irripetibile alla luce della normativa speciale che regola la materia.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione di cui è beneficiario il ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell' da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura assistenziale. CP_2
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Rispetto a tale principio di ordine generale, che dunque collega la ripetibilità alle prestazioni erogate in seguito alla comunicazione di un provvedimento formale da parte dell' , differisce CP_2
l'ipotesi oggetto del presente giudizio, in relazione alla quale viene a considerarsi la diversa fattispecie in cui la parte abbia perso il requisito sanitario a seguito nuova visita sanitaria in sede amministrativa e ne sia a conoscenza, per esserle stato comunicato l'esito di tale visita.
Nell'ipotesi in cui la parte ha perso il requisito sanitario a seguito di visita di revisione devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI,
19/12/2019, n.34013), ciò in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca.
Ebbene, la tutela dell'affidamento, evidentemente, non può esistere ove non vi sia affidamento, situazione soggettiva che certamente non può configurarsi quando la parte è messa a conoscenza dell'aver perso uno dei requisiti per l'ottenimento della prestazione, come avviene nel caso in cui le venga comunicato un verbale sanitario in cui si accerta l'insussistenza del requisito sanitario. È quanto avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio, avendo l' dato prova di aver CP_2
comunicato i verbali sanitari al ricorrente, circostanza pacifica alla luce della proposizione da parte dello stesso ricorrente del giudizio volto a contestare le risultanze dell'accertamento sanitario.
Altresì inconferente il richiamo alla decadenza operato da parte ricorrente, in quanto in relazione all'indebito assistenziale non trova applicazione la normativa richiamata, facendosi applicazione dei principi generali in tema di indebito, letti sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dall'art. 38 della Costituzione.
Nessun rilievo ha poi la contestazione, operata solo in sede di note di trattazione scritta, relativa allo stato di indigenza del ricorrente: non è provato, infatti, che il ricorrente si trovasse in uno stato di incapacità mentale, circostanza che peraltro determinerebbe la necessità della nomina almeno di un amministratore di sostegno e che farebbe dubitare anche della capacità di proporre il giudizio instaurato.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in €. 2.697,00, oltre accessori, se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 08.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo