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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 20779/2024 R.G.
Oggi 20/05/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol ad ore 13:27 sono comparsi l'Avv. ZULIANI
MARCO per parte attrice, presente personalmente;
nessuno per parte convenuta.
L'Avv. Zuliani si riporta agli atti, insistendo per le istanze e conclusioni ivi spiegate.
Il Giudice, ritenuta la causa documentale, visto l'art. 281-sexies c.p.c., ordina che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, rinunciando ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 20779/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 20779/2024 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZULIANI MARCO, elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_2
in Padova, Via San Pietro n. 80
ATTORE contro
(C.F. ) e, per essa quale mandataria, da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti SCHIAVONE ANTONIO e CP_2 P.IVA_2
MENGHINI STEFANO, e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. PERISSINOTTO
MICHELA, in San Donà di Piave (VE), Via Vittorio Cian n. 50
CONVENUTO
OGGETTO: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di (c.f. e p.iva Controparte_1
e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi e P.IVA_1
dichiararsi l'infondatezza della domanda avversaria.
In via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del credito avversario, pagina 2 di 7 anche in forza dell'estinzione per intervenuta prescrizione, oltre che per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo R.G. n. 13442/2024; D.I. n. 1432/2024 del 26/07/2024 pronunciato dal Tribunale di Venezia.
In principalità: accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della domanda avversarie in forza della abusività delle clausole del contratto di conto corrente in oggetto, oltre che per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo R.G. n. 13442/2024; D.I. n.
1432/2024 del 26/07/2024 pronunciato dal Tribunale di Venezia.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertata e dichiarata la abusività / nullità / inefficacia delle clausole del contratto di finanziamento in oggetto, revocarsi il decreto ingiuntivo R.G. n. 13442/2024; D.I. n. 1432/2024 del 26/07/2024 pronunciato dal Tribunale di Venezia e limitare la condanna alla minor somma effettivamente provata ed accertata in corso di giudizio.
In ogni caso: spese e competenze integralmente rifuse” per parte convenuta
“Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione proposta dal sig. in Parte_1
quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo, per qualsiasi ragione, dovesse essere revocato, accertare la sussistenza del credito della convenuta opposta nella misura di € 30.147,83 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi di dalla domanda al saldo effettivo, spese e compensi professionali e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della somma Parte_1
sopra indicata.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge”
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo N. 1432/2024 del 26/07/2024 R.G. N. 13442/2024, notificato il
22/08/2024, il Tribunale di Venezia ha ingiunto al sig. di pagare ad Parte_1 [...] la somma di € 30.147,83, oltre interessi e spese, quale restituzione di debiti CP_1 pagina 3 di 7 originariamente contratti con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
Con atto di citazione notificato in data 10/10/2024, il sig. ha opposto il decreto Pt_1
ingiuntivo.
Con comparsa depositata in data 26/02/2025 si è costituita in giudizio Controparte_1
rappresentata dalla mandataria , chiedendo la conferma del titolo monitorio. Controparte_2
***
L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
L'opponente ha eccepito la mancata prova della cessione del credito in favore dei CP_1
l'omessa notifica delle stessa al debitore;
la prescrizione del credito;
la presenza di clausole abusive nel contratto.
Quanto al primo aspetto, ha fornito la prova della titolarità del credito, poiché ha CP_1
depositato:
- il titolo azionato, cioè il contratto originariamente stipulato tra e Parte_1
MPS (cfr. doc. 1 monitorio), e la certificazione ex art. 50 T.U.B. rilasciata dall'originaria titolare del credito (cfr. doc. 3 monitorio)
Trattasi, con tutta evidenza, di documenti consegnati dalla cedente alla cessionaria nel momento in cui venne perfezionato il contratto di cessione in blocco di credito, rispetto alla quale, dunque, tali documenti costituiscono idoneo supporto probatorio
- avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno
163° - Numero 128 – Parte II del 3 novembre 2022, in cui si legge che CP_1
nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti, in data 04/08/2022 sottoscrisse
[...] con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”), Controparte_3
(“MPSCS”) e (“ e,
[...] Controparte_4 CP_5
congiuntamente a BMPS e MPSCS), un contratto di cessione di crediti pecuniari, avente efficacia dal 23/10/2022 alle ore 23.59 (cfr. doc. C monitorio)
Il testo dell'avviso fornisce chiare e univoche indicazioni in ordine alle caratteristiche dei crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione e consente di ritenere che il credito oggi controverso fosse ricompreso nella operazione.
Si legge, infatti, nel predetto avviso che sono stati oggetto di cessione: “A. I crediti pagina 4 di 7 derivanti da concessioni creditizie di qualsiasi natura anche oggetto di coobbligazione
(ivi inclusi gli sconfinamenti di conto corrente) con i relativi accessori (…), di cui
BMPS era titolare alle ore 00.01 della Data di Sottoscrizione (i “Crediti BMPS”) in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative:
(1) crediti denominati in Euro
(2) crediti regolati dalla legge italiana
(3) crediti, se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia
(4) crediti classificati alla Data di Valutazione come “sofferenze” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia n.139/1991 e n. 272/2008”.
- documentazione estratta al link https://gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, relativo al sito web della cedente, da cui è possibile verificare la ricomprensione del credito nell'operazione di cessione tramite il numero del Servizio Fidi e Garanzie (FG). Il codice FG associato al credito oggetto di causa è riportato nell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. agli atti del fascicolo monitorio, nonché nella lettera di messa in mora di cui al doc. 5 del fascicolo monitorio: 2458011
- dichiarazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. attestante che la posizione intestata al sig. , individuata con ndg n. 100916010 e con ID pratica Parte_1
200715234533001 dalla cedente, originato dalla linea di credito di conto corrente fil.
00631 rap. 000000927, rientrava nel perimetro dei crediti ceduti dal Gruppo Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. alla Società Alicudi SPV S.r.l., pubblicizzata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II n. 128 del
03/11/2022 (cfr. doc. 3 convenuta)
Quanto alla asserita mancata notificazione della cessione, si evidenzia che tale attività non costituisce presupposto per il perfezionamento della cessione stessa, ma requisito di opponibilità del contratto al debitore ceduto. Infatti, l'eventuale mancata notifica della cessione ha effetti esclusivamente in ordine all'opponibilità del pagamento eseguito, in buona fede, dal debitore in favore del Cedente anziché del Cessionario, ma non ha alcuna rilevanza ai fini del perfezionamento della cessione. Nel caso di specie, peraltro, è pacifico che il pagamento non sia avvenuto e, in ogni caso, la notifica della cessione sarebbe avvenuta, al più tardi, con la pagina 5 di 7 notifica del decreto ingiuntivo.
Si evidenzia, del resto, che in allegato alla prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. ha CP_1
prodotto comunicazione inviata al sig. a mezzo raccomandata a/r, consegnata il Pt_1
24/03/2023, che lo informava che le ragioni di credito vantate da Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. nei suoi confronti in relazione alla posizione indicata oggetto di causa, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione erano state cedute, con efficacia giuridica dal 23/10/2022 ad (cfr. doc. 6 convenuta). Controparte_1
Quanto alla prescrizione, si evidenzia che trattandosi di credito derivante da scoperto di conto corrente, il calcolo del termine prescrizionale decennale non decorre dalla data di apertura del conto, ma dalla chiusura del rapporto, in quanto è solo allora che il credito costituito dal saldo negativo diviene esigibile. Come si evince dall'estratto certificato ex art. 50 T.U.B., nonché dall'estratto conto al giugno 2007, il conto venne chiuso in data 11/06/2007.
Ebbene, è emerso che con lettera del 14/11/2015 (cfr. doc. 2 monitorio) il sig. Pt_1
riconobbe espressamente il proprio debito. L'opponente non ha disconosciuto la firma apposta a tale lettera, ma ne ha solo contestato la rilevanza nel presente giudizio.
Nella menzionata lettera, cui è allegato anche il documento di identità, il Sig. Pt_1
menzionava espressamente la posizione N. 2458011, con la conseguenza che il riconoscimento di debito può dirsi circoscritto e riferito con univocità all'insoluto di cui si discute.
Quanto, poi, alla discrasia tra l'importo proposto in pagamento dal Sig. e l'importo Pt_1 oggi richiesto dal creditore, si evidenzia che l'opponente, nella predetta lettera, aveva formulato una mera ipotesi transattiva, tenendo evidentemente conto delle proprie capacità economiche;
pertanto, appare ragionevole che si tratti di somma inferiore alle pretese della finanziatore.
Infine, in data 24/03/2023 è stata consegnata all'opponente raccomandata in cui la cessionaria del credito, per il tramite di chiedeva il pagamento ed interrompeva, così, la Controparte_2
prescrizione (cfr. doc. 6 convenuta).
Quanto alla censura di abusività delle clausole contrattuali, si evidenzia che si tratta di doglianza formulata in via del tutto generica (cfr. atto di citazione p. 8 “Dal momento che il
Giudice in sede monitoria ha effettuato solamente una sommaria verifica circa la natura abusiva o meno delle predette clausole con la presente opposizione si chiede all'intestato Tribunale di pagina 6 di 7 volersi pronunciare in modo analitico sul punto), con la conseguenza che va confermata la delibazione sommaria in ordine alla non manifesta abusività delle clausole già condotta dal
Giudice del monitorio.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano – ai sensi del D.M. n.
55/2014, scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori minimi della fase di studio ed introduttiva, stante l'assenza di questioni di fatto o di diritto complesse, la natura documentale della controversia e la decisione in esito a discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., nonché la mancata comparizione in udienza della convenuta – in € 1.453 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- RIGETTA l'opposizione
- DICHIARA la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo N. 1432/2024 del
26/07/2024 R.G. N. 13442/2024
- CONDANNA parte opponente alla rifusione delle spese di Parte_1
costituzione e patrocinio sostenute nella fase di opposizione da parte opposta
[...]
e, per essa quale mandataria, da liquidate in € CP_1 Controparte_2
1.453 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 20/05/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 7 di 7
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 20779/2024 R.G.
Oggi 20/05/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol ad ore 13:27 sono comparsi l'Avv. ZULIANI
MARCO per parte attrice, presente personalmente;
nessuno per parte convenuta.
L'Avv. Zuliani si riporta agli atti, insistendo per le istanze e conclusioni ivi spiegate.
Il Giudice, ritenuta la causa documentale, visto l'art. 281-sexies c.p.c., ordina che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, rinunciando ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 20779/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 20779/2024 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZULIANI MARCO, elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_2
in Padova, Via San Pietro n. 80
ATTORE contro
(C.F. ) e, per essa quale mandataria, da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti SCHIAVONE ANTONIO e CP_2 P.IVA_2
MENGHINI STEFANO, e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. PERISSINOTTO
MICHELA, in San Donà di Piave (VE), Via Vittorio Cian n. 50
CONVENUTO
OGGETTO: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di (c.f. e p.iva Controparte_1
e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi e P.IVA_1
dichiararsi l'infondatezza della domanda avversaria.
In via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del credito avversario, pagina 2 di 7 anche in forza dell'estinzione per intervenuta prescrizione, oltre che per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo R.G. n. 13442/2024; D.I. n. 1432/2024 del 26/07/2024 pronunciato dal Tribunale di Venezia.
In principalità: accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della domanda avversarie in forza della abusività delle clausole del contratto di conto corrente in oggetto, oltre che per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo R.G. n. 13442/2024; D.I. n.
1432/2024 del 26/07/2024 pronunciato dal Tribunale di Venezia.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertata e dichiarata la abusività / nullità / inefficacia delle clausole del contratto di finanziamento in oggetto, revocarsi il decreto ingiuntivo R.G. n. 13442/2024; D.I. n. 1432/2024 del 26/07/2024 pronunciato dal Tribunale di Venezia e limitare la condanna alla minor somma effettivamente provata ed accertata in corso di giudizio.
In ogni caso: spese e competenze integralmente rifuse” per parte convenuta
“Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione proposta dal sig. in Parte_1
quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo, per qualsiasi ragione, dovesse essere revocato, accertare la sussistenza del credito della convenuta opposta nella misura di € 30.147,83 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi di dalla domanda al saldo effettivo, spese e compensi professionali e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della somma Parte_1
sopra indicata.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge”
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo N. 1432/2024 del 26/07/2024 R.G. N. 13442/2024, notificato il
22/08/2024, il Tribunale di Venezia ha ingiunto al sig. di pagare ad Parte_1 [...] la somma di € 30.147,83, oltre interessi e spese, quale restituzione di debiti CP_1 pagina 3 di 7 originariamente contratti con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
Con atto di citazione notificato in data 10/10/2024, il sig. ha opposto il decreto Pt_1
ingiuntivo.
Con comparsa depositata in data 26/02/2025 si è costituita in giudizio Controparte_1
rappresentata dalla mandataria , chiedendo la conferma del titolo monitorio. Controparte_2
***
L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
L'opponente ha eccepito la mancata prova della cessione del credito in favore dei CP_1
l'omessa notifica delle stessa al debitore;
la prescrizione del credito;
la presenza di clausole abusive nel contratto.
Quanto al primo aspetto, ha fornito la prova della titolarità del credito, poiché ha CP_1
depositato:
- il titolo azionato, cioè il contratto originariamente stipulato tra e Parte_1
MPS (cfr. doc. 1 monitorio), e la certificazione ex art. 50 T.U.B. rilasciata dall'originaria titolare del credito (cfr. doc. 3 monitorio)
Trattasi, con tutta evidenza, di documenti consegnati dalla cedente alla cessionaria nel momento in cui venne perfezionato il contratto di cessione in blocco di credito, rispetto alla quale, dunque, tali documenti costituiscono idoneo supporto probatorio
- avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno
163° - Numero 128 – Parte II del 3 novembre 2022, in cui si legge che CP_1
nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti, in data 04/08/2022 sottoscrisse
[...] con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”), Controparte_3
(“MPSCS”) e (“ e,
[...] Controparte_4 CP_5
congiuntamente a BMPS e MPSCS), un contratto di cessione di crediti pecuniari, avente efficacia dal 23/10/2022 alle ore 23.59 (cfr. doc. C monitorio)
Il testo dell'avviso fornisce chiare e univoche indicazioni in ordine alle caratteristiche dei crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione e consente di ritenere che il credito oggi controverso fosse ricompreso nella operazione.
Si legge, infatti, nel predetto avviso che sono stati oggetto di cessione: “A. I crediti pagina 4 di 7 derivanti da concessioni creditizie di qualsiasi natura anche oggetto di coobbligazione
(ivi inclusi gli sconfinamenti di conto corrente) con i relativi accessori (…), di cui
BMPS era titolare alle ore 00.01 della Data di Sottoscrizione (i “Crediti BMPS”) in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative:
(1) crediti denominati in Euro
(2) crediti regolati dalla legge italiana
(3) crediti, se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia
(4) crediti classificati alla Data di Valutazione come “sofferenze” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia n.139/1991 e n. 272/2008”.
- documentazione estratta al link https://gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, relativo al sito web della cedente, da cui è possibile verificare la ricomprensione del credito nell'operazione di cessione tramite il numero del Servizio Fidi e Garanzie (FG). Il codice FG associato al credito oggetto di causa è riportato nell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. agli atti del fascicolo monitorio, nonché nella lettera di messa in mora di cui al doc. 5 del fascicolo monitorio: 2458011
- dichiarazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. attestante che la posizione intestata al sig. , individuata con ndg n. 100916010 e con ID pratica Parte_1
200715234533001 dalla cedente, originato dalla linea di credito di conto corrente fil.
00631 rap. 000000927, rientrava nel perimetro dei crediti ceduti dal Gruppo Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. alla Società Alicudi SPV S.r.l., pubblicizzata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II n. 128 del
03/11/2022 (cfr. doc. 3 convenuta)
Quanto alla asserita mancata notificazione della cessione, si evidenzia che tale attività non costituisce presupposto per il perfezionamento della cessione stessa, ma requisito di opponibilità del contratto al debitore ceduto. Infatti, l'eventuale mancata notifica della cessione ha effetti esclusivamente in ordine all'opponibilità del pagamento eseguito, in buona fede, dal debitore in favore del Cedente anziché del Cessionario, ma non ha alcuna rilevanza ai fini del perfezionamento della cessione. Nel caso di specie, peraltro, è pacifico che il pagamento non sia avvenuto e, in ogni caso, la notifica della cessione sarebbe avvenuta, al più tardi, con la pagina 5 di 7 notifica del decreto ingiuntivo.
Si evidenzia, del resto, che in allegato alla prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. ha CP_1
prodotto comunicazione inviata al sig. a mezzo raccomandata a/r, consegnata il Pt_1
24/03/2023, che lo informava che le ragioni di credito vantate da Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. nei suoi confronti in relazione alla posizione indicata oggetto di causa, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione erano state cedute, con efficacia giuridica dal 23/10/2022 ad (cfr. doc. 6 convenuta). Controparte_1
Quanto alla prescrizione, si evidenzia che trattandosi di credito derivante da scoperto di conto corrente, il calcolo del termine prescrizionale decennale non decorre dalla data di apertura del conto, ma dalla chiusura del rapporto, in quanto è solo allora che il credito costituito dal saldo negativo diviene esigibile. Come si evince dall'estratto certificato ex art. 50 T.U.B., nonché dall'estratto conto al giugno 2007, il conto venne chiuso in data 11/06/2007.
Ebbene, è emerso che con lettera del 14/11/2015 (cfr. doc. 2 monitorio) il sig. Pt_1
riconobbe espressamente il proprio debito. L'opponente non ha disconosciuto la firma apposta a tale lettera, ma ne ha solo contestato la rilevanza nel presente giudizio.
Nella menzionata lettera, cui è allegato anche il documento di identità, il Sig. Pt_1
menzionava espressamente la posizione N. 2458011, con la conseguenza che il riconoscimento di debito può dirsi circoscritto e riferito con univocità all'insoluto di cui si discute.
Quanto, poi, alla discrasia tra l'importo proposto in pagamento dal Sig. e l'importo Pt_1 oggi richiesto dal creditore, si evidenzia che l'opponente, nella predetta lettera, aveva formulato una mera ipotesi transattiva, tenendo evidentemente conto delle proprie capacità economiche;
pertanto, appare ragionevole che si tratti di somma inferiore alle pretese della finanziatore.
Infine, in data 24/03/2023 è stata consegnata all'opponente raccomandata in cui la cessionaria del credito, per il tramite di chiedeva il pagamento ed interrompeva, così, la Controparte_2
prescrizione (cfr. doc. 6 convenuta).
Quanto alla censura di abusività delle clausole contrattuali, si evidenzia che si tratta di doglianza formulata in via del tutto generica (cfr. atto di citazione p. 8 “Dal momento che il
Giudice in sede monitoria ha effettuato solamente una sommaria verifica circa la natura abusiva o meno delle predette clausole con la presente opposizione si chiede all'intestato Tribunale di pagina 6 di 7 volersi pronunciare in modo analitico sul punto), con la conseguenza che va confermata la delibazione sommaria in ordine alla non manifesta abusività delle clausole già condotta dal
Giudice del monitorio.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano – ai sensi del D.M. n.
55/2014, scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori minimi della fase di studio ed introduttiva, stante l'assenza di questioni di fatto o di diritto complesse, la natura documentale della controversia e la decisione in esito a discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., nonché la mancata comparizione in udienza della convenuta – in € 1.453 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- RIGETTA l'opposizione
- DICHIARA la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo N. 1432/2024 del
26/07/2024 R.G. N. 13442/2024
- CONDANNA parte opponente alla rifusione delle spese di Parte_1
costituzione e patrocinio sostenute nella fase di opposizione da parte opposta
[...]
e, per essa quale mandataria, da liquidate in € CP_1 Controparte_2
1.453 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 20/05/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 7 di 7