Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1054
Articolo 2
Versione
14 gennaio 1971
Art. 1.
Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, che si trovino in analoghe condizioni di impiego, spettano in ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse all'espletamento dei servizi di istituto; con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso dell'indennita' di servizio speciale e della indennita' speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si applica ai funzionari di pubblica sicurezza.
L'indennita' mensile per servizio di istituto, risultante dall' articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 , e' determinata nelle misure fissate nelle annesse tabelle 1 e 2, ferma restando la quota pensionabile di lire quindicimila.
Con effetto dal 1 luglio 1970 l'indennita' suddetta esclude l'attribuzione di quella di impiego operativo di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 192 , e successive modificazioni.
Con effetto dalla stessa data del 1 luglio 1970, l'indennita' di cui al secondo comma non e' cumulabile, salva l'opzione per il trattamento piu' favorevole, con quelle di aeronavigazione e di volo, con l'assegno personale di cui all' articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , e successive modificazioni, con il premio speciale di cui all' articolo 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628 , e successive modificazioni, con l'assegno mensile di cui alla legge 7 novembre 1961, n. 1162 , e successive modificazioni, con l'indennita' di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1441 , e con il premio industriale di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ; al personale gia' in godimento dei trattamenti predetti e' corrisposta l'eventuale differenza tra la misura dell'aumento dell'indennita' di cui al secondo comma disposto con la presente legge e i trattamenti predetti.
Le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365 , concernenti il personale dei reparti di aerei leggeri ed elicotteri dell'Esercito si applicano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei brevetti militari di pilota, osservatore e specialista.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1971
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