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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 2912/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CORTICCHIA ALESSIA Parte_1
- PARTE RICORRENTE – contro
Controparte_1
, ass.ti ex art. 417 bis cpc dalla dott.ssa e dalla dott.ssa
[...] Persona_1
CP_2
- PARTE CONVENUTA -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire, quale docente assunta a tempo determinato, del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla CP_1
corresponsione dell'importo nominale di € 1.000,00. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 per i già menzionati anni pagina 1 di 3 scolastici, condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo di CP_1
risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.;
parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziava che parte ricorrente non aveva stipulato contratti nell'a.s. 2024/2025 e non risultava inserita nelle GSP
2024/2026 e nemmeno nel biennio precedente;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”, sent. n. 29961 del 27/10/2023;
sussiste il diritto ad ottenere la carta docente con riferimento alle supplenze annuali (art. 4, co. 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 4, co. 2, legge n. 124/1999). Nel periodo oggetto di causa parte ricorrente stipulava contratti fino al 30 giugno ed ha pertanto diritto di fruire del predetto beneficio;
con provvedimento del dirigente scolastico in data 13 settembre 2023 la sig.ra era stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di Pt_1
lavoro, sulla base dei soli titoli professionali, per esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria, con contratto fino al termine delle attività didattiche per un posto su sostegno psicofisico, con decorrenza dal 13 settembre 2023 e cessazione al 30 giugno 2024, per l'a.s. 2024/2025
pagina 2 di 3 documentava il deposito dell'istanza di disponibilità / avviso di interpello per supplenze di docente nella scuola dell'infanzia e primaria, per cui deve ritenersi tuttora interna al sistema scolastico;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della serialità delle controversie in materia, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; condanna il ad erogare in favore Controparte_1
della parte ricorrente l'importo di € 1.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, maggiorati di interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 258,00 oltre rimb. 15% spese generali, CU,IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 16 gennaio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 2912/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CORTICCHIA ALESSIA Parte_1
- PARTE RICORRENTE – contro
Controparte_1
, ass.ti ex art. 417 bis cpc dalla dott.ssa e dalla dott.ssa
[...] Persona_1
CP_2
- PARTE CONVENUTA -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire, quale docente assunta a tempo determinato, del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla CP_1
corresponsione dell'importo nominale di € 1.000,00. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 per i già menzionati anni pagina 1 di 3 scolastici, condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo di CP_1
risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.;
parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziava che parte ricorrente non aveva stipulato contratti nell'a.s. 2024/2025 e non risultava inserita nelle GSP
2024/2026 e nemmeno nel biennio precedente;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”, sent. n. 29961 del 27/10/2023;
sussiste il diritto ad ottenere la carta docente con riferimento alle supplenze annuali (art. 4, co. 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 4, co. 2, legge n. 124/1999). Nel periodo oggetto di causa parte ricorrente stipulava contratti fino al 30 giugno ed ha pertanto diritto di fruire del predetto beneficio;
con provvedimento del dirigente scolastico in data 13 settembre 2023 la sig.ra era stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di Pt_1
lavoro, sulla base dei soli titoli professionali, per esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria, con contratto fino al termine delle attività didattiche per un posto su sostegno psicofisico, con decorrenza dal 13 settembre 2023 e cessazione al 30 giugno 2024, per l'a.s. 2024/2025
pagina 2 di 3 documentava il deposito dell'istanza di disponibilità / avviso di interpello per supplenze di docente nella scuola dell'infanzia e primaria, per cui deve ritenersi tuttora interna al sistema scolastico;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della serialità delle controversie in materia, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; condanna il ad erogare in favore Controparte_1
della parte ricorrente l'importo di € 1.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, maggiorati di interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 258,00 oltre rimb. 15% spese generali, CU,IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 16 gennaio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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