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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/06/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. Rg. 49-1/2023 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Settore Procedure Concorsuali
Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura n. 49-1/2023 rg. PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCII) promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/12/1969 e (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._2
Catanzaro (CZ) il 19/07/1970.
Con ricorso depositato in data 13.9.2023 i ricorrenti, premesso di rivestire la qualifica di
“consumatori” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c),
CCII, hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;
è stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso Ordine degli Avvocati di Catanzaro, avv. Danilo Sorrenti, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza dei debitori nel contrarle, nonché della loro attuale incapacità di adempiere;
il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCII;
con decreto interlocutorio depositato in data 9.2.2024 venivano chieste, da un lato, precisazioni al difensore dei debitori istanti circa lo strumento di regolazione della crisi cui intendevano
Pag. 1 di 6 accedere, dall'altro, al Gestore incaricato dall'OCC, integrazioni alla propria relazione, con precipuo riferimento alla necessità di fornire la dettagliata indicazione delle cause dell'indebitamento e dell'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte e alla necessità dell'attestazione prescritta dall'art. 68 co. 4 CCII;
in data 21.2.2024 il Gestore depositava l'integrazione alla propria relazione;
in data 26.2.2024 il difensore dei debitori forniva i chiarimenti richiesti dal G.d.; con decreto del 15.4.2024 venivano date dal Giudice le disposizioni ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII;
con atto depositato in data 8.5.2024 il Gestore dichiarava non essere pervenute da parte dei creditori osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti e documentava di aver effettuato le notifiche;
rilevato che tale deposito telematico non veniva posto in visione al G.D., né veniva altrimenti segnalata la pendenza della procedura, considerato il lasso di tempo di trascorso, con ulteriore decreto interlocutorio del 19.5.2025 questo G.D. chiedeva aggiornamenti al Gestore circa (i) la perdurante fattibilità del piano proposto alle medesime condizioni;
(ii) la contrazione di eventuali nuovi debiti da parte dei ricorrenti;
(iii) l'indicazione della sussistenza di creditori che nelle more fossero stati parzialmente o totalmente soddisfatti;
con atto depositato in data 4.6.2025 il Gestore forniva i chiarimenti richiesti, evidenziando la perdurante fattibilità del piano alle condizioni proposte e, quindi, la non necessità di apportare modifiche allo stesso;
tanto premesso;
quanto alla proposta di regolazione della crisi, stando alla situazione aggiornata illustrata dal
Gestore nella propria relazione di aggiornamento depositata in data 4.6.2025, i debitori hanno maturato un'esposizione debitoria complessiva di € 168.423,16 (pag. 4, relazione di aggiornamento cit.);
i debitori, mettendo a diposizione la somma complessiva di € 99.910,82, hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:
- Il pagamento integrale della prededuzione (i.e. del compenso spettante all'OCC, per €
10.029,94);
- Il pagamento nella misura del 65% del creditore ipotecario SA SA AO (per l'importo complessivo di € 83.974,56)
- il pagamento nella misura del 65 % del creditore ipotecario per l'importo di € Pt_3
€ 3.536,00);
Pag. 2 di 6 - Il pagamento nella misura del 30 % dei creditori con privilegio generale (ADER e Soget);
- il pagamento nella misura del 8 % di tutti i creditori chirografari.
I debitori hanno quindi proposto di effettuare i pagamenti entro il termine di 8 anni e 4 mesi (n.
99 rate mensili) dall'omologa, mediante versamento di ratei mensili di € 1.000,00 da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
in particolare, i debitori hanno proposto il pagamento nei primi 10 mesi a decorrere dall'omologa del compenso dell'OCC (sul punto si vedano le necessarie e ineludibili precisazioni infra); il pagamento dei creditori privilegiati dal decimo mese al novantasettesimo mese (quindi dalla rata
10 alla rata 97), come dettagliato nel prospetto analitico dei singoli pagamenti riportato a pag. 5 della relazione di aggiornamento del gestore;
il pagamento dei restanti creditori privilegiati a partire dal novantottesimo mese (con la rata 98); infine, il pagamento dei creditori chirografari, a partire dal novantanovesimo mese e fino al termine del piano.
Tanto rilevato, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetti consumatori ex art. 2, I comma, lett. e), CCII, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitati, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII. Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCII, in quanto i ricorrenti non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti, né hanno già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e, secondo quanto agli atti, risulta che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Quanto al pagamento del compenso spettante all'OCC, di cui il Gestore ha esposto esser stato già stato pagato un acconto di € 200,00, e la previsione di pagamento immediato (si deve desumere al momento dell'intervento della sentenza di omologa) “di un ulteriore acconto pari al 30% del dovuto”, deve rilevarsi quanto segue.
L'inclusione del compenso spettante all'OCC, tra i crediti prededucibili, è conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCII, così come modificato dall'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024
(ai sensi del quale: “oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi
a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”); tale previsione va, tuttavia, necessariamente coordinata con l'art. 71, IV comma, CCII, in base al quale “Il giudice,se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito,
Pag. 3 di 6 procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”.
Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito formatosi a riguardo (cfr.
Trib. Bologna, 21 ottobre 2024, Est. Mirabelli;
Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024;
Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi;
Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio infra illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, debba essere liquidato e (pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti,. il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico
Pertanto, al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCII, le somme che il debitore ha già corrisposto all'OCC, dovranno considerarsi come meramente accantonate presso il predetto Organismo fino alla completa esecuzione della procedura.
Di conseguenza ove, al termine della procedura, il compenso liquidato dal G.D. sia inferiore a quello già accantonato, al fine di non incorrere in violazione di legge, il predetto Organismo dovrà restituire le somme eventualmente eccedenti, secondo le disposizioni che verranno impartite dal
G.D.
Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 e sulla quale il giudice delegato potrà provvedere dopo l'omologa e l'esecuzione dei riparti (cfr. art. 71 comma 4 CCII come modificato dal recente correttivo al Codice della Crisi).
In conclusione, ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCII.
Per quanto riguarda le modalità esecutive, i debitori provvederanno ad effettuare mensilmente i pagamenti in favore dei creditori beneficiari, sotto la vigilanza del Gestore, fatto salvo quanto sopra precisato in ordine all'accantonamento del compenso spettante all'OCC.
Pag. 4 di 6 Il presente provvedimento dovrà essere, a cura del Gestore, comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro i 2 giorni successivi sul sito web istituzionale del Tribunale di
Catanzaro, ex art. 70, comma 8, CCII.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII:
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/12/1969 e (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._2
Catanzaro (CZ) il 19/07/1970, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, depositata in data 13.9.2023 da ultimo aggiornata al 4.6.2025;
DISPONE:
a. che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
b. che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
c. che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;
d. che eventuali somme trattenute dal datore di lavoro dovranno essere versate al debitore per l'attuazione del piano;
e. il divieto per i ricorrenti di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
f. dispone che il Gestore:
i) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice;
ii) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano;
iii) terminata l'esecuzione, presenti – sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso, mentre le somme destinate al pagamento dell'OCC secondo le previsioni del piano dovranno ritenersi accantonate fino a che il giudice delegato non ne autorizzerà il pagamento, e fatta salva la percezione di acconti che dovrà, comunque, essere previamente autorizzata dal Giudice;
Pag. 5 di 6 iv) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori– le modifiche e gli atti necessari al completamento;
g. l'attribuzione al Gestore del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;
h. che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti i debitori di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine sia comunicata a tutti i creditori.
DICHIARA chiusa la presente procedura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Catanzaro, 16.6.2025
IL GIUDICE
Chiara Di Credico
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Settore Procedure Concorsuali
Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura n. 49-1/2023 rg. PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCII) promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/12/1969 e (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._2
Catanzaro (CZ) il 19/07/1970.
Con ricorso depositato in data 13.9.2023 i ricorrenti, premesso di rivestire la qualifica di
“consumatori” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c),
CCII, hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;
è stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso Ordine degli Avvocati di Catanzaro, avv. Danilo Sorrenti, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza dei debitori nel contrarle, nonché della loro attuale incapacità di adempiere;
il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCII;
con decreto interlocutorio depositato in data 9.2.2024 venivano chieste, da un lato, precisazioni al difensore dei debitori istanti circa lo strumento di regolazione della crisi cui intendevano
Pag. 1 di 6 accedere, dall'altro, al Gestore incaricato dall'OCC, integrazioni alla propria relazione, con precipuo riferimento alla necessità di fornire la dettagliata indicazione delle cause dell'indebitamento e dell'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte e alla necessità dell'attestazione prescritta dall'art. 68 co. 4 CCII;
in data 21.2.2024 il Gestore depositava l'integrazione alla propria relazione;
in data 26.2.2024 il difensore dei debitori forniva i chiarimenti richiesti dal G.d.; con decreto del 15.4.2024 venivano date dal Giudice le disposizioni ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII;
con atto depositato in data 8.5.2024 il Gestore dichiarava non essere pervenute da parte dei creditori osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti e documentava di aver effettuato le notifiche;
rilevato che tale deposito telematico non veniva posto in visione al G.D., né veniva altrimenti segnalata la pendenza della procedura, considerato il lasso di tempo di trascorso, con ulteriore decreto interlocutorio del 19.5.2025 questo G.D. chiedeva aggiornamenti al Gestore circa (i) la perdurante fattibilità del piano proposto alle medesime condizioni;
(ii) la contrazione di eventuali nuovi debiti da parte dei ricorrenti;
(iii) l'indicazione della sussistenza di creditori che nelle more fossero stati parzialmente o totalmente soddisfatti;
con atto depositato in data 4.6.2025 il Gestore forniva i chiarimenti richiesti, evidenziando la perdurante fattibilità del piano alle condizioni proposte e, quindi, la non necessità di apportare modifiche allo stesso;
tanto premesso;
quanto alla proposta di regolazione della crisi, stando alla situazione aggiornata illustrata dal
Gestore nella propria relazione di aggiornamento depositata in data 4.6.2025, i debitori hanno maturato un'esposizione debitoria complessiva di € 168.423,16 (pag. 4, relazione di aggiornamento cit.);
i debitori, mettendo a diposizione la somma complessiva di € 99.910,82, hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:
- Il pagamento integrale della prededuzione (i.e. del compenso spettante all'OCC, per €
10.029,94);
- Il pagamento nella misura del 65% del creditore ipotecario SA SA AO (per l'importo complessivo di € 83.974,56)
- il pagamento nella misura del 65 % del creditore ipotecario per l'importo di € Pt_3
€ 3.536,00);
Pag. 2 di 6 - Il pagamento nella misura del 30 % dei creditori con privilegio generale (ADER e Soget);
- il pagamento nella misura del 8 % di tutti i creditori chirografari.
I debitori hanno quindi proposto di effettuare i pagamenti entro il termine di 8 anni e 4 mesi (n.
99 rate mensili) dall'omologa, mediante versamento di ratei mensili di € 1.000,00 da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
in particolare, i debitori hanno proposto il pagamento nei primi 10 mesi a decorrere dall'omologa del compenso dell'OCC (sul punto si vedano le necessarie e ineludibili precisazioni infra); il pagamento dei creditori privilegiati dal decimo mese al novantasettesimo mese (quindi dalla rata
10 alla rata 97), come dettagliato nel prospetto analitico dei singoli pagamenti riportato a pag. 5 della relazione di aggiornamento del gestore;
il pagamento dei restanti creditori privilegiati a partire dal novantottesimo mese (con la rata 98); infine, il pagamento dei creditori chirografari, a partire dal novantanovesimo mese e fino al termine del piano.
Tanto rilevato, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetti consumatori ex art. 2, I comma, lett. e), CCII, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitati, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII. Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCII, in quanto i ricorrenti non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti, né hanno già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e, secondo quanto agli atti, risulta che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Quanto al pagamento del compenso spettante all'OCC, di cui il Gestore ha esposto esser stato già stato pagato un acconto di € 200,00, e la previsione di pagamento immediato (si deve desumere al momento dell'intervento della sentenza di omologa) “di un ulteriore acconto pari al 30% del dovuto”, deve rilevarsi quanto segue.
L'inclusione del compenso spettante all'OCC, tra i crediti prededucibili, è conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCII, così come modificato dall'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024
(ai sensi del quale: “oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi
a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”); tale previsione va, tuttavia, necessariamente coordinata con l'art. 71, IV comma, CCII, in base al quale “Il giudice,se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito,
Pag. 3 di 6 procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”.
Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito formatosi a riguardo (cfr.
Trib. Bologna, 21 ottobre 2024, Est. Mirabelli;
Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024;
Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi;
Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio infra illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, debba essere liquidato e (pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti,. il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico
Pertanto, al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCII, le somme che il debitore ha già corrisposto all'OCC, dovranno considerarsi come meramente accantonate presso il predetto Organismo fino alla completa esecuzione della procedura.
Di conseguenza ove, al termine della procedura, il compenso liquidato dal G.D. sia inferiore a quello già accantonato, al fine di non incorrere in violazione di legge, il predetto Organismo dovrà restituire le somme eventualmente eccedenti, secondo le disposizioni che verranno impartite dal
G.D.
Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 e sulla quale il giudice delegato potrà provvedere dopo l'omologa e l'esecuzione dei riparti (cfr. art. 71 comma 4 CCII come modificato dal recente correttivo al Codice della Crisi).
In conclusione, ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCII.
Per quanto riguarda le modalità esecutive, i debitori provvederanno ad effettuare mensilmente i pagamenti in favore dei creditori beneficiari, sotto la vigilanza del Gestore, fatto salvo quanto sopra precisato in ordine all'accantonamento del compenso spettante all'OCC.
Pag. 4 di 6 Il presente provvedimento dovrà essere, a cura del Gestore, comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro i 2 giorni successivi sul sito web istituzionale del Tribunale di
Catanzaro, ex art. 70, comma 8, CCII.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII:
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/12/1969 e (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._2
Catanzaro (CZ) il 19/07/1970, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, depositata in data 13.9.2023 da ultimo aggiornata al 4.6.2025;
DISPONE:
a. che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
b. che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
c. che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;
d. che eventuali somme trattenute dal datore di lavoro dovranno essere versate al debitore per l'attuazione del piano;
e. il divieto per i ricorrenti di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
f. dispone che il Gestore:
i) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice;
ii) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano;
iii) terminata l'esecuzione, presenti – sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso, mentre le somme destinate al pagamento dell'OCC secondo le previsioni del piano dovranno ritenersi accantonate fino a che il giudice delegato non ne autorizzerà il pagamento, e fatta salva la percezione di acconti che dovrà, comunque, essere previamente autorizzata dal Giudice;
Pag. 5 di 6 iv) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori– le modifiche e gli atti necessari al completamento;
g. l'attribuzione al Gestore del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;
h. che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti i debitori di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine sia comunicata a tutti i creditori.
DICHIARA chiusa la presente procedura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Catanzaro, 16.6.2025
IL GIUDICE
Chiara Di Credico
Pag. 6 di 6