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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. De Martino Arianna Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 162/2022 r.g.,
proposto da
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lara Greco e Francesca Parte_3
Scoppetta; - appellanti contro
in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Prof. Lucio Ghia;
- appellata
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
18/04/2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello avverso la Sentenza n.
[...] Parte_3
1181/2021 emessa dal Tribunale di Perugia il 02.09.2021, con la quale è stata
Contr rigettata l'opposizione all'atto di precetto notificato dalla per la somma di euro 123.594,08, di cui 82.200,06 per debito capitale e il resto per interessi e spese maturati al 23 gennaio 2018. Il credito precettato traeva origine dal contratto di mutuo per l'importo originario di euro 222.076,47, stipulato ai rogiti del Notaio in Assisi il 26 novembre 2001, rep. 1412, racc. n. 743, Per_1
fra la e la signora quale mutuataria, con l'intervento dei signori CP_1 Pt_3
ed quali garanti e datori di ipoteca. Parte_1 Pt_2
Con il primo motivo gli appellanti hanno eccepito l'erronea e carente motivazione della sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di
Contr inesistenza del titolo esecutivo. La ha infatti trattenuto l'importo concesso a mutuo a titolo di “deposito cauzionale” infruttifero, a garanzia dell'espletamento degli obblighi posti a carico del mutuatario in occasione della stipula del finanziamento. Dunque il successivo svincolo in favore del mutuatario delle somme erogate, era subordinato all'adempimento di tali obblighi. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il “deposito cauzionale” delle somme erogate presso la banca e i connessi adempimenti a carico del mutuatario, fungerebbero da condizione sospensiva del perfezionamento del contratto e porterebbero ad escludere la concreta disponibilità degli importi da parte del medesimo. In sostanza, con la stipula del contratto di mutuo non si realizza la traditio delle somme, le quali solo formalmente vengono erogate, ma rimangono giacenti presso la banca, e
2 sottratte alla disponibilità del mutuatario. Con la costituzione del deposito cauzionale, dunque, la somma resterebbe nella disponibilità del mutuante, tanto che lo stesso potrebbe appropriarsene, in caso di mancato adempimento degli obblighi da parte del finanziato senza ulteriori attività, motivo per cui il contratto di mutuo non prova la sussistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile (Cfr. Trib. Ancona 5 agosto 2019; Trib. Vallo della Lucania 23
luglio 2019; Trib. Cassino 16 maggio 2019; Trib. Tivoli 5 aprile 2019; Trib.
Tivoli 23 luglio 2018; Trib. Pescara 24 luglio2018; Trib. Lagonegro 20 marzo
2018; Trib. Chieti 27 ottobre 2018; Trib. Teramo 12 giugno 2018; Trib.
Campobasso 25 luglio 2017; Trib. Pescara 5 aprile 2017; Trib. Chieti 19 luglio
2017; Trib. Roma 13 maggio 2015; Corte di Cassazione n. 17194/2015). Il
Giudice di primo grado si è limitato a sostenere che “si tratterebbe di una condizione risolutiva” senza aggiungere un minimo di motivazione a sostegno della propria conclusione. Inoltre, non risultando agli atti alcuna quietanza a saldo, né prove documentali di accredito della somma mutuata sui conti degli appellanti, né prove aventi i requisiti richiesti dall'art 474 c.p.c., a parere di costoro lo stesso non può costituire valido titolo esecutivo.
Con il secondo motivo si è eccepita l'erronea motivazione della sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda di accertamento e declaratoria
“d'illegittimità delle somme indicate in precetto, anche per l'illegittima
applicazione degli interessi anatocistici ed usurai e quindi l'infondatezza della
pretesa dell'opposta con eventuale riquantificazione delle somme, in virtù della
nullità delle clausole anatocistiche applicate con il contratto di mutuo”.
3 Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda in considerazione della genericità delle contestazioni e della mancanza di prova, sia in relazione al mutuo, sia in relazione al contratto di conto corrente intestato alla sig.ra . Pt_3
Il Giudice di primo grado non fa alcun cenno alle due consulenze tecniche, che gli opponenti avevano depositato a supporto delle proprie argomentazioni.
Dalle stesse emergeva l'applicazione di interessi anatocistici e usurari e che ad oggi sussisterebbe addirittura un credito in capo al debitore opponente.
L'analisi tecnico contabile del contratto di mutuo, elaborata dal consulente tecnico incaricato dalla debitrice principale, “rivela violazioni delle norme di legge sia sotto il profilo della disciplina anti-usura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate. Nello specifico, la clausola contrattuale che disciplina la risoluzione del contratto per decadenza dal beneficio del termine, se esercitata prevede di fatto l'applicazione di un tasso di costo usurario a carico del contraente. Tale illegittimità determina di per se stessa l'usurarietà "ab origine"
della pattuizione e la nullità di ogni clausola tramite la quale siano convenuti interessi, a qualunque titolo, ex art. 1815 c.c. Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 19/11/2001, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente sono superiori al limite di legge (tasso soglia) pari al 9,420% . Sulla scorta di tali considerazioni, si è provveduto a rideterminare il piano di ammortamento azzerando qualsiasi interesse, sia corrispettivo che moratorio e si è provveduto
4 infine a valutare la differenza tra gli importi effettivamente corrisposti e gli importi previsti dal piano di ammortamento ricalcolato”.
All'esito dell'analisi sopra riportata il TP ha rilevato un credito in favore del presunto debitore, pari ad euro 106.400,78, a titolo di interessi corrisposti, e da recuperare, in considerazione dell'illegittimità degli stessi. La perizia di parte ha altresì dimostrato che qualunque sia la base di calcolo, gli interessi di mora applicati superano la soglia di usura.
Inoltre la banca ha indicato nel precetto un capitale dovuto dal cliente pari ad €
82.200,06 mentre dal piano di ammortamento prodotto e allegato al mutuo dalla stessa banca, non appare alcun debito residuo di tale importo che corrisponda alla somma richiesta. Dall'importo richiesto dalla banca, si presuppone (in quanto non è mai stata indicata una data certa che certifichi il momento dell'ultimo pagamento effettuato regolarmente dalla parta mutuataria), che i pagamenti siano stati effettuati fino alla rata n. 130 o al massimo fino alla rata n. 131. Ma né il debito residuo alla rata n. 130 (€ 83.448,32), né il debito residuo alla rata n. 131 (€ 81.981,37), corrisponde al debito residuo richiesto dall'istituto di credito. Per gli interessi di mora richiesti non risulta poi indicata né la base di calcolo, sulla quale gli stessi sono stati calcolati, né tantomeno è
stata indicata la percentuale applicata per il calcolo stesso. In questo modo la parte mutuataria, non può risalire ai calcoli effettuati, né verificarne la correttezza. Il C.T.P. ha affermato che, affinché non si verifichi che il tasso convenzionale superi il c.d. tasso soglia, non deve accadere che il T.A.E.G. sia superiore al T.E.G.M. aumentato del 50%. Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso
5 Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (si veda anche il Comunicato
del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011). Il C.T.P. nell'accertare se il tasso applicato abbia superato il tasso soglia, ha riscontrato che tale violazione
è avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto, momento in cui, per la categoria di appartenenza del presente finanziamento, il Tasso Effettivo
Globale Medio (T.E.G.M.) pubblicato dalla Banca d'Italia nel trimestre ottobre
- dicembre era pari a 6,28%, per cui seguendo le disposizioni dettate dalla stessa
Banca Centrale si otteneva un tasso soglia pari al 9,420%. La banca, in data 26
novembre 2001, concedeva a titolo di mutuo la somma di € 222.076,47,
fissando un tasso nominale annuo pari al 6,20%, e prevedendo un tasso di mora testualmente “stabilito semestralmente (...) maggiorando di tre punti, il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario/edilizio agevolate stabilito con
Decreto del Ministro del Tesoro rispettivamente il primo e il settimo mese di ogni anno ”. In caso di estinzione anticipata il contratto prevedeva una commissione pari al 3%. Ai fini della verifica dell'usura contrattuale il consulente ha provveduto a valutare la conformità dei seguenti parametri rispetto ai limiti imposti dalla legge: - TAEG dell'operazione, determinato includendo le spese iniziali e le spese per rata pattuite - - Valore alla stipula del tasso di interesse da applicare in caso di ritardato pagamento della rata (anche detto tasso di mora) - - TAEG risultante in caso di risoluzione contrattuale e rimborso immediato delle rate a scadere. Determinazione e verifica del TAEG.
Il contratto prevede un piano di ammortamento della durata di 180 mesi e il
6 pagamento di 12 rate posticipate per anno. Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al 6,680%. Ai fini della corretta e completa determinazione sono state considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc.) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano ad un totale di euro
3.993,47, mentre le seconde sono nulle.
Il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta da contratto, è pari al tasso corrispettivo maggiorato di 3,00 punti percentuali e, poiché il TAEG è pari a
6,680%, si deduce che il risultato è pari a 9,680%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 19/11/2001, risulta superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati pari al 9,420%. Il totale ricalcolato in favore del cliente è di € 106.400,78.
La verifica dell'usura va ricondotta, inoltre, al costo complessivo che il credito concesso subisce a seguito dell'eventuale rimborso anticipato che possa intervenire nel rapporto contrattuale che lega l'istituto di credito con il proprio cliente. Nel caso specifico la commissione di estinzione prevista in contratto è
pari a 3,00% del debito da estinguere, per cui il Consulente ha potuto verificare che se il cliente decidesse di rimborsare in modo anticipato il capitale ricevuto in prestito dalla banca il T.E.G. risulterebbe superiore al tasso soglia. Appare
logico che più lontano nel tempo il cliente deciderà di estinguere il finanziamento e minore sarà il valore del T.E.G. del contratto. Questo valore risulta essere superiore al tasso soglia stabilito al momento della sottoscrizione
7 del contratto, per cui si può affermare facilmente che il costo totale del finanziamento indicato nel contratto di finanziamento è superiore al tasso soglia al momento della stipula. Di conseguenza al cliente non spettava la corresponsione degli interessi già versati, i quali andranno ricalcolati dalla
Banca.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano insufficiente ed erronea motivazione circa il rigetto della richiesta di ctu e della successiva istanza,
considerato che l'opportunità di disporre la CTU tecnico contabile al fine di quantificare gli interessi anatocistici ed eventualmente usurari applicati al contratto di mutuo fondiario, emergeva in maniera univoca proprio dalle TP,
le quali erano tutt'altro che generiche. Non solo, la CTU si rendeva necessaria anche per l'elevato tecnicismo delle questioni oggetto di causa, quali il ricalcolo degli interessi moratori e le clausole del contratto di mutuo e/ o di conto corrente bancario;
tali elementi dimostrano che l'unico strumento a disposizione delle parti per verificare la legittimità del credito vantato dalla banca è ricorrere ad una consulenza tecnica, tanto che gli odierni attori, prima del Giudizio, facevano redigere le perizie di parte, in quanto strumento utile per esprimere tecnicamente al Giudice le proprie ragioni di opposizione. Il Giudice
di prima cure non fa alcuna menzione di tali consulenze, neppure al fine di contestarne il contenuto;
al contrario, asserisce, incomprensibilmente, la carenza di prova circa la contestata illegittimità del credito preteso da controparte. Pertanto, in questa sede, gli appellanti reiterano la richiesta di
CTU, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte,
che con la sentenza n. 5091/16 ha disposto che in materia contabile, anche
8 quando la C.T.U. possa essere considerata meramente esplorativa, deve comunque essere ammessa perché è l'unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto che si è dipanato in molti anni e non può essere ricostruito con la semplice produzione di documenti.
Contr Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto del primo motivo d'appello perché il giudice di prime cure ha correttamente inquadrato la condizione posta nel contratto di mutuo come risolutiva. Inoltre la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la quietanza, come parte integrante del contenuto del contratto, costituisce prova documentale e confessione stragiudiziale, con efficacia di prova piena a carico della parte confitente che dichiara di aver ricevuto il pagamento delle somme quietanzate” (cfr. Cassazione del 14
febbraio 2006, n. 3186; 22 febbraio 2006, n. 3921; Cassazione del 19 giugno
2018, n. 16104; Cassazione del 27 ottobre 2017, n. 25632).
Contr La ha chiesto il rigetto del secondo motivo di appello perché né l'atto di opposizione, né la perizia tecnica di controparte (la quale non fa alcun cenno al lamentato fenomeno anatocistico) chiariscono se e quando si sarebbe verificata la asserita capitalizzazione degli interessi, dedotta in modo del tutto generico,
senza indicazione delle rate di riferimento e/o della quantificazione dell'asserito plusvalore illegittimo. Il mutuo per cui è causa non implica alcuna capitalizzazione di interessi, così che le doglianze avversarie sul punto non potranno trovare accoglimento. Il TP di parte avversa giunge poi alle seguenti conclusioni: a) TAEG pari al 9,68%, e pertanto superiore al tasso soglia (i.e.
9,42%); b) Interessi moratori pari al 9,68%, e pertanto superiori al tasso soglia
(i.e. 9,42%); c) Clausola penale sino alla rata n. 54 superiore al tasso soglia (i.e.
9 9,42%). Il TP sostiene che “il contratto prevede un piano di ammortamento della durata di 180 mesi e il pagamento di 12 rate posticipate per anno. Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al 6,680%.
Sono state considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie,
di polizze, ecc..) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata.
Le prime ammontano ad un totale di euro 3.993,47, mentre le seconde sono nulle. Impiegando la formula sopra riportata si perviene ad un TAEG pari al
9,680%. Il TAEG così determinato risulta superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/10/2001 - 31/12/2001 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO FISSO pari al
9,420%” (cfr. perizia mutuo di controparte, p. 10).
Per l'appellata l'affermazione del tecnico di controparte è infondata in quanto lo stesso elaborato tecnico afferma, ripetutamente, che “dallo sviluppo del piano di ammortamento di verifica si rileva che il TAE (Tasso Effettivo
Annuale) del mutuo è pari al 6,38%, mentre il TAEG è pari al 6,680%” (cfr.
perizia mutuo di controparte, pp. 15 - 29). Ciò considerato non vi è alcuna traccia della “formula sopra riportata (???)” dalla cui applicazione “si perviene ad un TAEG pari al 9,680%”, essendo peraltro il risultato di tale calcolo identico a quello rilevato per il tasso moratorio (cfr. infra) per cui tale dato è
verosimilmente un “refuso” sfuggito al consulente avversario.
Quanto agli interessi di mora, la prevalente giurisprudenza ha equiparato gli interessi moratori alla c.d. clausola penale, escludendo la loro rilevabilità ai fini del superamento del tasso soglia, avendo affermato che “deve ritenersi che il
10 tasso di mora (che invero nella pressoché totalità dei casi di mutui bancari è
l'artefice del superamento del tasso soglia, laddove venga raffrontato a quest'ultimo) non possa ricomprendersi nel calcolo del T.E.G. al fine della verifica del superamento del tasso soglia corrispettivo;
(…) si consideri come la possibilità di applicare la norma sull'usura agli interessi di mora non appaia pacifica, non essendo il dato normativo certamente univoco (ed anzi andando lo stesso in senso contrario all'applicazione in questione)” (cfr. Tribunale
Rimini del 6 febbraio 2015. Nello stesso senso Tribunale Rimini del 28 aprile
2018, n. 396). Ancora, è stato autorevolmente ribadito dal Tribunale di Roma
che “gli oneri che, come gli interessi di mora, non partecipano di questa natura
“corrispettiva”, non rilevano ai fini dell'individuazione del tasso “effettivo” da raffrontare alla soglia. A ben guardare gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni “accidentali” (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion finalizzata alla realizzazione del rite adimpletum contracte” (Tribunale Roma del 19 settembre 2016, n. 17164).
Deve quindi concludersi per l'irrilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento della c.d. soglia usura, essendo questi soggetti – ove manifestamente eccessivi – alla riduzione equitativa della clausola penale, di cui all'art. 1384 c.c. Ad ogni modo, ferma restando l'irrilevanza degli interessi di mora ai fini del calcolo del TAEG, pur volendo ritenere che essi rilevino ai fini del superamento della soglia usura, è pacifico che tale tasso non possa coincidere tout court con quello individuato per gli interessi corrispettivi, ai sensi della L. 108/1996, alla luce delle rilevazioni trimestrali della Banca
11 d'Italia, e ciò in quanto tali rilevazioni necessarie al calcolo del TEGM, prima,
e del Tasso Soglia, poi, non tengono conto degli interessi moratori, così che appare del tutto illogico verificare il superamento del tasso soglia da parte di un costo (meramente eventuale) quale gli interessi moratori, quando la rilevazione di detto tasso soglia non contempla una simile voce di costo (cfr., in tal senso,
Tribunale Milano del 29 gennaio 2015 – disponibile su www.expartecreditoris.it).
Infine, quanto all'asserita usurarietà della penale di estinzione anticipata,
emerge ictu oculi che le doglianze avversarie attengono del tutto pretestuosamente a mere ipotesi mai verificatesi nello svolgimento del rapporto contrattuale e pertanto prive di rilievo come chiarito, innanzitutto, dalla Banca
d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni citate anche da controparte, ha statuito che “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica” (cfr. Istruzioni della
Banca d'Italia 2009, p. 14 - disponibile su www.bancaditalia.it; cfr. in giurisprudenza Tribunale Cosenza del 6 marzo 2017; Tribunale Trani dell'11
gennaio 2017; Tribunale Roma del 16 giugno 2016, n. 12284 – disponibile su www.expartecreditoris.it).
Contr La ha chiesto da ultimo il rigetto della richiesta di CTU poiché meramente esplorativa e la condanna delle controparti al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 283, comma secondo, c.p.c.
12 La Corte d'Appello ha fissato l'udienza del 18.04.2024 per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza sono stati concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Il primo motivo di appello non è fondato perché il contratto di mutuo stipulato tra le parti contiene tutti i requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c. per costituire titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata.
Invero, secondo l'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale, rientra nella nozione di “consegna”, di cui all'art. 1813 c.c., il conferimento al mutuatario della disponibilità giuridica della somma mutuata.
“Il momento perfezionativo del negozio di mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la cd. "traditio" - con la consegna, cioè,
del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà
- ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della "res" da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. È pertanto infondato, l'argomento centrale della motivazione del decreto impugnato secondo cui la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, non possa considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte della banca mutuante perché la costituzione del deposito, oltre a non
13 essere provata, non aveva comunque realizzato quella piena disponibilità
giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma”
(cfr. Cassazione del 27 ottobre 2017, n. 25632).
Di recente il contrasto giurisprudenziale è stato composto dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025, che si sono espresse sulla configurabilità giuridica quale mutuo condizionato, e quindi della sua validità quale titolo esecutivo, del contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante.
La prestazione della quietanza e la costituzione della somma mutuata in pegno irregolare infruttifero provano inequivocabilmente il perfezionamento del negozio di mutuo e la conseguente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 474
c.p.c. ai fini della idoneità di tale contratto a costituire titolo esecutivo.
Il motivo viene quindi rigettato.
2) Circa il secondo motivo d'appello, valgano le seguenti considerazioni.
Innanzitutto questa Corte ritiene di non poter esaminare le doglianze afferenti il contratto di conto corrente intestato alla sig.ra , sia perché Parte_3
non è stata depositata un'analisi tecnico contabile relativamente a tale contratto,
sia e soprattutto perché non è stata formulata una domanda riconvenzionale tendente ad accertare un credito a favore della correntista, con il correlativo onere a carico di quest'ultima di produrre tutti gli estratti conto bancari.
14 Occorre dunque esaminare solo la domanda di accertamento dell'usurarietà dei tassi previsti nel contratto di mutuo stipulato tra le parti il 26.11.2001, svolta in sede di opposizione all'atto di precetto.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo:
in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito. Esso quindi non può essere equiparato ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione alla distribuzione degli oneri probatori (Cass.
Civ. Sez. III n. 5635/2017).
Ciò posto gli opponenti hanno prodotto:
Contr 1) il contratto di mutuo ipotecario stipulato con la il 26.11.2001 con il relativo piano di rimborso (in esso si prevede il prestito di £430.000.000 da restituire in 15 anni con rate mensili costanti pari a £ 3.675.220 al tasso del
6,2% annuo (TAN) e con previsione di interessi di mora semestralmente,
maggiorando di tre punti il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario/edilizio agevolate, stabilito con decreto del Ministero del Tesoro
rispettivamente il primo e il settimo mese di ogni anno. In caso di restituzione anticipata del mutuo è previsto un compenso pari al 3% del capitale rimborsato anticipatamente). Il TAEG/ISC non è stato indicato. Sono previsti costi per €
1.731,94;
2) "perizia extragiudiziaria finalizzata alla rilevazione di cause di nullità del contratto di mutuo del 26.11.2001", a firma (con allegati Persona_2
15 la rinegoziazione del mutuo, il documento di sintesi, la gazzetta ufficiale, la comunicazione tassi Banca d'Italia) ;
3) "perizia econometrica sul contratto di mutuo", del 24.06.2019, a firma Dr.
Commercialista (perizia depositata in appello). Persona_3
Occorre dunque esaminare le consulenze di parte al fine di verificare le questioni prospettate, posto che il Tribunale di Perugia ha omesso ogni motivazione al riguardo.
A) Circa la verifica del TAEG, il TP Dr. ha affermato che il tasso Per_2
di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al 6,680%
(pagg.22-29 TP). Esso dunque non supera il tasso soglia rilevato da Banca
d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto, pari al 9.42%.
Egli perviene al superamento del tasso soglia, sommando agli interessi pattuiti in contratto le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse) e considerati gli interessi di mora.
In particolare ha verificato che il TAEG in caso di conclusione anticipata,
diviene del 9.813%, ipotizzando l'estinzione alla rata n. 54.
Tale ragionamento non è condivisibile sia perché sia perché il calcolo si fonda su scenari astratti mai verificati (“ipotesi di estinzione alla rata n. 54”), sia perché sono state illegittimamente incluse le commissioni e le spese per l'estinzione anticipata. Si è affermato infatti che, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non
è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo
16 quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass.
Civ. Sez. I n 18497/2024; Corte Appello Ancona, sez. I, 17/01/2024, n. 98).
La commissione per l'estinzione anticipata, non è collegata -se non indirettamente- all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, aumentato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Quindi, non si tratta di una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (ex art. 2 bis, D.L. 185/2008,
conv. in l. n. 2 del 28/1/2009), atteso che -al contrario- si tratta del corrispettivo stabilito per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento (Corte appello
Palermo, sez. II, 28/09/2023, n. 1672; n. 1447/2023; Corte appello Brescia, sez.
I, 21/03/2023, n. 485).
In particolare si è specificato che “la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendo una spesa meramente ipotetica in quanto volta ad indennizzare la Banca per il mancato pagamento degli ulteriori interessi che sarebbero maturati nel corso del tempo sul capitale residuo anticipatamente restituito, non rientra nel calcolo del TAEG contrattuale. L'inserimento di tale voce nel calcolo del TEG considererebbe unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi operando una sorta di “sommatoria” fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori.
Pertanto, atteso che la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisce una remunerazione in favore della banca per la durata
17 dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, non deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell'usura” (Corte appello Firenze, sez.
II, 16/03/2023, n. 561).
Analoghe considerazioni valgono per l'ipotesi di estinzione anticipata (ad esempio dopo 3 rate), formulata dal TP . Controparte_2
B) Anche la rilevazione del tasso di mora convenuto, che secondo il TP risulta superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati pari al 9,420%, non può essere condivisa.
Il tasso di mora è pari al tasso corrispettivo maggiorato del 3% e il TP ha dedotto che il risultato è pari al 9,680%.
Sul punto la costante giurisprudenza afferma che, non essendo possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono, è necessario procedere sempre al calcolo separato della loro relativa incidenza;
cosa che va fatta, per i primi, ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996 e, per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (v. Cass.
Sez. 1 n. 14214-22, Cass. Sez. 1 n. 7872-22, Cass. Sez. 1 n. 10250-21; e poi anche Cass. Sez. 2 n. 2798723; Cass. Civ. n. 9201/2024; Cass. Sez. unite n.
19597/2020).
Nel caso di specie, il calcolo effettuato dai periti di parte tiene conto di spese che non possono essere conteggiate ai fini del superamento del tasso soglia.
18 C) Nella c.d. "perizia econometrica" del 24.06.2019, il TP Dr. Per_3
ha poi evidenziato la mancanza del requisito d'indeterminatezza con
[...]
violazione degli artt. 1284, 1346 c.c., 117 TUB e legge n. 154/1992 e violazione del principio dell'equivalenza, che sarebbero dovute al fatto che la banca ha indicato un tasso annuo pari al 6,20%, mentre in realtà avrebbe a applicato un tasso effettivo annuo pari al 6,380%.
Altro elemento di indeterminatezza sarebbe dovuto al fatto che nel contratto manca l'indicazione del tipo di piano di ammortamento che verrà utilizzato per il calcolo delle rate. Egli sostiene che nel contratto non è stato indicato il valore del tasso effettivo, cioè il valore effettivo del taso realmente applicato al piano di ammortamento (TAE). Inoltre afferma che l'ammortamento adottato dall'istituto di credito induce alla trasformazione mediante formule di matematica attuariale, del tasso da capitalizzazione semplice a quello di capitalizzazione composta, per cui alla fine il tasso d'interesse reale applicato risulta più elevato di quello stipulato.
Al riguardo si precisa che il contratto di mutuo è determinato in quanto sono chiaramente individuati il tasso d'interesse e la metodologia di calcolo. La
Suprema Corte ha affermato che il contratto di mutuo è nullo per indeterminatezza solo se il tasso d'interesse variabile è legato a parametri esterni non specificati (Cass. Civ. n. 36026/2023). Le sezioni Unite hanno in particolare stabilito che in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi
19 debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. Civ, Sez. Unite n. 15130/2024).
3) Per le motivazioni sopra esposte non può essere accolta la richiesta di CTU
contabile in quanto meramente esplorativa.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio, in considerazione delle continue oscillazioni giurisprudenziali in materia bancaria.
In ragione della soccombenza degli appellanti, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del cit. art. 13,
comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando;
- rigetta l'appello;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Perugia il 10/02/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini
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