Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 630/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. BAIO PAOLO;
Parte_1
contro
– con Avv. Controparte_1
PEREGO NADIA;
oggi 12/03/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. MARCO BRUSADELLI in sostituzione dell'Avv.
BAIO PAOLO ed il sig. personalmente;
Pt_1
per la parte resistente l' Avv. PEREGO NADIA.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti alla discussione.
L'Avv. BRUSADELLI ribadisce il valore certificativo del documento, trattandosi di ECOCERT emesso dall'Istituto e non di un semplice estratto contributivo estraibile da sito. Quanto alla domanda di accredito del periodo del servizio militare, rileva che solo al momento del rigetto del ricorso amministrativo l ha CP_2
spiegato le ragioni della riduzione delle settimane contributive ed ovviamente, a quella data, la domanda di pensione era già stata fatta. Osserva che la domanda di accredito del servizio militare era risalente al 2004.
L'Avv. PEREGO rileva che non si vuole negare il valore certificativo dell'ECOCERT, ma si vuole ribadire l'onere di collaborazione e di vigilanza del ricorrente soprattutto ove l'errore sia palesemente riconoscibile.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 630/2024, avente per oggetto “risarcimento dei danni derivati da erronea certificazione contributiva”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
BAIO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 15/10/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
C davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
[...]
allegando: Controparte_1
- di avere ottenuto dall in data 20.12.2021 l'Estratto Conto Certificativo ai sensi CP_2
dell'art. 54 L.1989/88, dal quale emergeva che, alla data del 31.10.2021, egli vantava accrediti per 2081 settimane e sul quale egli aveva fatto affidamento, essendo in possesso del requisito anagrafico, per fare domanda di pensione anticipata flessibile ex art. 1, co. 283, l. n. 197/2022 nella gestione commercianti e nel fondo commercianti, con decorrenza dal 1.6.2023;
- di avere pertanto trasmesso all in data 6.3.2023 la domanda per il riconoscimento del CP_2
predetto trattamento pensionistico, dopo avere presentato le dimissioni dalla società di cui era 3 dipendente, in quanto la cessazione del rapporto di lavoro era un presupposto del diritto alla pensione anticipata flessibile;
- di avere invece ricevuto in data 8.6.2023 il rigetto della domanda di pensione da parte dell per insussistenza del requisito contributivo, egli possedendo, secondo l'Istituto CP_2
2077 settimane contributive;
- di avere appreso da un nuovo estratto conto previdenziale del 13.6.2023 che l aveva CP_2
rettificato l'accredito contributivo per il servizio militare, riducendolo da 99 a 22 settimane e che ciò aveva fatto d'ufficio (senza alcuna preventiva domanda dell'interessato) con provvedimento del 8.6.2023, che era successivo alla domanda di pensione;
- di essere pertanto rimasto senza lavoro e senza pensione fino al 1.8.2023, quando aveva cominciato a percepire l'assegno ordinario di invalidità.
Lamentando la responsabilità contrattuale dell per il danno conseguito dall'inesattezza CP_2
dei dati fornitigli, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Ente a risarcirgli il danno quantificato in € 8.744,04, a titolo di spettanze retributive, che gli sarebbero state pagate nei mesi di giugno e luglio 2023, se egli non fosse stato indotto erroneamente a rassegnare le dimissioni.
Si è costituito in giudizio l assumendo che l'errore della certificazione contributiva CP_2
fosse palese e quindi di immediata comprensione e che la rettifica fosse corrispondente al periodo di servizio militare che proprio l'interessato aveva indicato nella richiesta di accredito del 18.3.2004.
2. La domanda attorea è fondata.
La più recente giurisprudenza di legittimità, confermando l'orientamento richiamato dalla difesa attorea, ha ribadito che nell'ipotesi in cui l abbia fornito al lavoratore un'erronea CP_2
indicazione della posizione contributiva e lo stesso sia stato collocato in mobilità sulla base di detto erroneo presupposto, l'Ente previdenziale è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'interessato per il mancato conseguimento del diritto a pensione, a titolo di responsabilità contrattuale, fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante sugli enti pubblici, dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.), ancorché le informazioni erronee siano state fornite mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi non
4 richiesti dall'interessato e inidonei a rivestire efficacia certificativa (sent. Cass. 3/10/2017 - Rv.
645874).
Nella più risalente sentenza del 19.9.2013 n. 21454, la Corte di Cassazione aveva chiarito che l risponde per le errate comunicazioni dei periodi contributivi a titolo di CP_2
inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo. Trattasi di obbligazione di origine legale, ma attinente ad un rapporto intercorrente tra due parti, per cui -secondo la Suprema Corte- la responsabilità per inosservanza della stessa
è di natura contrattuale, sicchè colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di tale obbligazione ha l'onere di provare unicamente la fonte del suo diritto e di allegare la circostanza dell'inadempimento o del non esatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dell'impedimento rappresentato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui l abbia comunicato all'assicurato una indicazione erronea CP_2
del numero dei contributi versati, il danneggiato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore dell'illecito. Nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha poi sottolineato la necessità di tutelare il legittimo affidamento ingenerato da comunicazioni provenienti dalla
Pubblica Amministrazione, anche quando siano prive di valore certificativo, sul punto così argomentando: “Al riguardo è sufficiente osservare che gli estratti contributivi su moduli a stampa rilasciati dall sono la riproduzione di un documento elettronico e come tali non CP_2
abbisognano, per spiegare i loro effetti, di alcuna sottoscrizione, per cui, ancorchè privi di firma del funzionario che ne attesti la provenienza, fanno piena prova dei fatti in essi CP_2
rappresentati, ossia della corrispondenza tra i dati ivi riportati e le registrazioni risultanti dagli archivi elettronici”. Non può inoltre omettersi di considerare che -nel rimettere al giudice di merito la verifica del contenuto dichiarativo dell'estratto conto assicurativo, al fine di vagliare se esso recasse espressioni tali da ingenerare nel destinatario un ragionevole dubbio circa l'esattezza e/o la definitività dei dati esposti, sì da determinare un concorso di responsabilità del creditore- la Corte di Cassazione ha significativamente indicato al giudice del rinvio un rigoroso principio di diritto, così enunciato: “La buona fede quale criterio di comportamento opera non
5 soltanto in rapporti obbligatori di diritto privato ma anche in quelli tra pubblici poteri e cittadini. Essa infatti esprime un principio costituzionale non scritto ma ricavato dall'art. 3 cpv.
Cost., e vincola la pubblica amministrazione a rispettare, così nell'esercizio dei poteri autoritativi come nell'ambito dei rapporti contrattuali, l'affidamento e l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Sussiste perciò l'obbligo, a carico dell'Amministrazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, tra l'altro fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Queste ultime, in particolare, non sono conformi a correttezza in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonchè incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come quelli garantiti. La provvisorietà o comunque incertezza dei dati raccolti deve distogliere l'ente pubblico dal comunicarli in qualsiasi forma, fino al sollecito perfezionamento dei necessari accertamenti. Il cittadino, che riceve un danno ingiusto da dichiarazioni non veritiere rese da una pubblica amministrazione, deve essere risarcito in misura diminuita ai sensi dell'art. 1227 cpv. c.c., qualora abbia trascurato le espressioni cautelative usate dalla medesima e idonee a far dubitare dell'esattezza dei dati esposti”.
2.1. In applicazione di tali principi deve quindi ritenersi che l'errore contenuto nell'estratto contributivo in esame non fosse di tale evidenza da far insorgere una responsabilità concorrente del destinatario: il periodo contributivo oggetto di erroneo conteggio è comunque riferibile all'excursus lavorativo del ricorrente e riguarda un arco temporale molto limitato. Trattasi senz'altro di un errore che si prestava a non essere rilevato -soprattutto a distanza di molti anni dalla domanda di accredito figurativo del servizio militare- e che va tenuto distinto da irregolarità più eclatanti, in cui giustamente la Corte di Cassazione ha ritenuto ricorrere l'ipotesi del concorso colposo del creditore (si veda ad esempio la recente sentenza della Corte di
Cassazione n. 23114/2019, che ha ravvisato la fattispecie dell'art. 1227, comma primo c.c., nella mancata rilevazione dell'errore consistente nell'esposizione di un periodo di ben cinque anni di contribuzione da apprendista artigiano estranei al curriculum lavorativo dell'interessato). Vero è che la domanda di pensione, come anche l'istanza di emissione dell'estratto conto certificativo, sono state presentate tramite Patronato, ma va valorizzata la circostanza che ciò è avvenuto rispettivamente nel 2021 e nel 2023, mentre la domanda di
6 accredito dei contributi figurativi per il servizio di leva era stata presentata molti anni addietro, nel 2004, sicchè appare del tutto giustificabile il fatto che anche il Patronato non si sia avveduto dell'errore commesso dall nell'ecocert. CP_1
2.2. Merita infine di essere considerata la circostanza che nella produzione del danno subito dal ha avuto un peso determinante la successione temporale degli eventi. Infatti le Pt_1
dimissioni sono state rassegnate soltanto dopo che il ricorrente aveva ottenuto l'estratto conto certificativo.
3. Spetta pertanto al l'integrale risarcimento del danno subito, quantificabile Pt_1
nell'importo lordo delle voci retributive che avrebbe percepito nei mesi di giugno e luglio 2023, come quantificate in ricorso (ossia € 8.744,04), sulla base delle buste paga, non essendovi peraltro contestazione dell resistente in ordine al quantum delle richieste azionate. CP_1
Trattandosi di credito risarcitorio, spettano interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Dette spese vanno distratte a favore del Procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti dell ,
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, condanna l a corrispondere a l'importo di € 8.744,00 a titolo di CP_2 Parte_1
risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
condanna l a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in € 1.800,00 CP_2 Parte_1
per compensi professionali, € 43,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 12 marzo 2025. Il Giudice
Federica Trovò
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