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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SE NG IO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2253/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Belvedere Marittimo - Via M. Mistorni N. 1 87021 Belvedere Marittimo CS
Email_2elettivamente domiciliato presso
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 633/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 1 e pubblicata il 13/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente/Appellante: , a mezzo dei propri difensori, così rassegna le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II Grado adita, previa fissazione della pubblica udienza, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 546/1992, per la discussione del proprio ricorso: 1
– In riforma della sentenza n. 633/2023, annullare l'avviso di accertamento n. 57/INT del 27/12/2019, impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, per i motivi esposti in narrativa;
2 – con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Resistente/Appellato: Area s.r.l., in persona del suo amministratore delegato e l.r.p.t., chiede “il rigetto dell'appello principale, confermando la sentenza impugnata e con conseguente vittoria di spese, competenze ed onorari oltre Iva e contributo per la cassa di previdenza come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 3462/2020 ritualmente notificato al Comune di Belvedere Marittimo ed alla società
Ricorrente_1incaricata della riscossione, ha impugnato l'avviso di accertamento 57/INT datato 27.12.2019, notificato al ricorrente il 09.01.2020, a mezzo del quale la società Area S.r.l. intimava il pagamento della somma totale di € 712,10, a titolo di mancato versamento dell'imposta
TARI per l'anno 2014, comprensiva di sanzioni per omessa denuncia, omesso versamento ed interessi.
A sostegno del proprio ricorso il contribuente, innanzitutto, eccepiva la carenza assoluta di legittimazione passiva, per non essere egli il proprietario dei predetti immobili, precisando che non
Nominativo_1fossero nella propria disponibilità, avendoli alienati, nell'anno 2012, al figlio .
Nel merito, in ogni caso, contestava la fondatezza della pretesa creditoria, per i seguenti motivi di indirizzo_1fatto: il locale identificato al era locale sottotetto, inagibile ed insuscettibile di produrre rifiuti;
il locale magazzino (cat. C3) era dismesso, non più suscettibile di utilizzo, sfornito di corrente elettrica e idrica e di entrata autonoma. Eccepiva, in ogni caso,
l'intervenuta prescrizione del credito preteso atteso che con l'avviso di accertamento impugnato l'ente richiedeva il pagamento della TARI per l'anno 2014 ma avrebbe notificato il relativo avviso oltre il termine prescrizionale, e cioè oltre il 31.12.2019. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento per i motivi esposti, con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio la società Area S.r.l. contestando l'eccezione di carenza di legittimazione, perché il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova sul punto. Contestava altresì l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione dell'imposta per aver notificato l'avviso di accertamento nei termini.
Il Comune di Belvedere restava, invece, contumace.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, sez. 1, con sentenza n. 633/2023 depositata in data 13.02.2023, rigettava il ricorso con la seguente motivazione: “Ed invero, quanto alla questione di carenza di legittimazione passiva per avere il contribuente donato gli immobili che interessano, si
Nominativo_2 numero_1osserva che nell'atto di donazione per notaio del 13/08/2012, n. rep. , allegato al ricorso, si legge che la donazione è effettuata con riserva per i donanti del diritto di abitazione per tutta la durata della loro esistenza. Incombeva sul ricorrente, allora, l'onere di provare la mancata utilizzazione di quel bene su cui conservava il diritto di abitazione, cosa non provata. Del pari, come rileva la società concessionaria, è provato che l'immobile iscritto al Catasto Edilio Urbano al indirizzo_2 è classificato in categoria A3 e pertanto non può essere considerato come una pertinenza. Correttamente si è proceduto, quindi, a recuperare la tassazione sull'immobile. Si rileva, infine, che l'avviso di accertamento che qui si impugna è stato notificato nel rispetto dei termini, previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Ed infatti, la società convenuta ha documentalmente dimostrato che l'avviso risulta essere stato consegnato e preso in carico dal centro di accettazione di Torino delle Poste Italiane in data 31 dicembre 2019, come da timbro postale, e pertanto nel rispetto del termine di decadenza del 31 dicembre 2019”.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello, depositato in data 12.10.2023, Ricorrente_1, lamentando nullità della sentenza per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione. In particolare, ha eccepito la mancanza di legittimazione passiva per aver donato gli immobili al figlio
Nominativo_1 in data 13.08.2012, insistendo nella distinzione tra diritto di abitazione e diritto di usufrutto e che, comunque, il credito sarebbe inesistente per essere il locale soggetto a tassazione non abitabile e non utilizzabile. Deduceva inoltre nullità della sentenza per omessa ed insufficiente motivazione;
prescrizione del credito richiesto.
Si è costituita in giudizio AREA S.R.L., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
4. All'udienza pubblica del 03.10.2025 le Parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei propri atti difensivi. Indi, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Non ha pregio l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente, in quanto la
TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e quindi anche per essere titolare del diritto di abitazione.
Deve osservarsi, inoltre, che l'immobile in relazione al quale è stato richiesto il tributo è quello iscritto al Catasto Edilio Urbano al indirizzo_2, classificato in categoria A3 e non l'immobile censito al indirizzo_1, che è stato classificato come pertinenza.
In merito all'eccepito mancato utilizzo dell'immobile iscritto al Catasto Edilio Urbano al indirizzo_1 , si rileva come il ricorrente avrebbe dovuto dichiarare la suddetta circostanza all'Ente – creditore (Comune di Belvedere Marittimo), ma non risulta fornita alcuna prova in merito a quanto argomentato. La dichiarazione di mancato utilizzo è difatti necessaria per l'esenzione dall'imposta.
Quanto all'onere della prova in materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (cfr. ex multis Cass., sent. n. 22130/2017 e sent. n. 12979/2019).
Anche il motivo sulla presunta prescrizione del diritto alla riscossione deve andare disatteso, dovendosi fare dichiamo al principio della scissione degli effetti della notifica, ed essendo dimostrato documentalmente che la raccomandata è stata presa in carico dall'Ufficio Postale in data 31.12.2019.
A tanto consegue il rigetto dell'appello.
Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 300,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SE NG IO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2253/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Belvedere Marittimo - Via M. Mistorni N. 1 87021 Belvedere Marittimo CS
Email_2elettivamente domiciliato presso
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 633/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 1 e pubblicata il 13/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente/Appellante: , a mezzo dei propri difensori, così rassegna le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II Grado adita, previa fissazione della pubblica udienza, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 546/1992, per la discussione del proprio ricorso: 1
– In riforma della sentenza n. 633/2023, annullare l'avviso di accertamento n. 57/INT del 27/12/2019, impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, per i motivi esposti in narrativa;
2 – con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Resistente/Appellato: Area s.r.l., in persona del suo amministratore delegato e l.r.p.t., chiede “il rigetto dell'appello principale, confermando la sentenza impugnata e con conseguente vittoria di spese, competenze ed onorari oltre Iva e contributo per la cassa di previdenza come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 3462/2020 ritualmente notificato al Comune di Belvedere Marittimo ed alla società
Ricorrente_1incaricata della riscossione, ha impugnato l'avviso di accertamento 57/INT datato 27.12.2019, notificato al ricorrente il 09.01.2020, a mezzo del quale la società Area S.r.l. intimava il pagamento della somma totale di € 712,10, a titolo di mancato versamento dell'imposta
TARI per l'anno 2014, comprensiva di sanzioni per omessa denuncia, omesso versamento ed interessi.
A sostegno del proprio ricorso il contribuente, innanzitutto, eccepiva la carenza assoluta di legittimazione passiva, per non essere egli il proprietario dei predetti immobili, precisando che non
Nominativo_1fossero nella propria disponibilità, avendoli alienati, nell'anno 2012, al figlio .
Nel merito, in ogni caso, contestava la fondatezza della pretesa creditoria, per i seguenti motivi di indirizzo_1fatto: il locale identificato al era locale sottotetto, inagibile ed insuscettibile di produrre rifiuti;
il locale magazzino (cat. C3) era dismesso, non più suscettibile di utilizzo, sfornito di corrente elettrica e idrica e di entrata autonoma. Eccepiva, in ogni caso,
l'intervenuta prescrizione del credito preteso atteso che con l'avviso di accertamento impugnato l'ente richiedeva il pagamento della TARI per l'anno 2014 ma avrebbe notificato il relativo avviso oltre il termine prescrizionale, e cioè oltre il 31.12.2019. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento per i motivi esposti, con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio la società Area S.r.l. contestando l'eccezione di carenza di legittimazione, perché il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova sul punto. Contestava altresì l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione dell'imposta per aver notificato l'avviso di accertamento nei termini.
Il Comune di Belvedere restava, invece, contumace.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, sez. 1, con sentenza n. 633/2023 depositata in data 13.02.2023, rigettava il ricorso con la seguente motivazione: “Ed invero, quanto alla questione di carenza di legittimazione passiva per avere il contribuente donato gli immobili che interessano, si
Nominativo_2 numero_1osserva che nell'atto di donazione per notaio del 13/08/2012, n. rep. , allegato al ricorso, si legge che la donazione è effettuata con riserva per i donanti del diritto di abitazione per tutta la durata della loro esistenza. Incombeva sul ricorrente, allora, l'onere di provare la mancata utilizzazione di quel bene su cui conservava il diritto di abitazione, cosa non provata. Del pari, come rileva la società concessionaria, è provato che l'immobile iscritto al Catasto Edilio Urbano al indirizzo_2 è classificato in categoria A3 e pertanto non può essere considerato come una pertinenza. Correttamente si è proceduto, quindi, a recuperare la tassazione sull'immobile. Si rileva, infine, che l'avviso di accertamento che qui si impugna è stato notificato nel rispetto dei termini, previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Ed infatti, la società convenuta ha documentalmente dimostrato che l'avviso risulta essere stato consegnato e preso in carico dal centro di accettazione di Torino delle Poste Italiane in data 31 dicembre 2019, come da timbro postale, e pertanto nel rispetto del termine di decadenza del 31 dicembre 2019”.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello, depositato in data 12.10.2023, Ricorrente_1, lamentando nullità della sentenza per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione. In particolare, ha eccepito la mancanza di legittimazione passiva per aver donato gli immobili al figlio
Nominativo_1 in data 13.08.2012, insistendo nella distinzione tra diritto di abitazione e diritto di usufrutto e che, comunque, il credito sarebbe inesistente per essere il locale soggetto a tassazione non abitabile e non utilizzabile. Deduceva inoltre nullità della sentenza per omessa ed insufficiente motivazione;
prescrizione del credito richiesto.
Si è costituita in giudizio AREA S.R.L., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
4. All'udienza pubblica del 03.10.2025 le Parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei propri atti difensivi. Indi, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Non ha pregio l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente, in quanto la
TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e quindi anche per essere titolare del diritto di abitazione.
Deve osservarsi, inoltre, che l'immobile in relazione al quale è stato richiesto il tributo è quello iscritto al Catasto Edilio Urbano al indirizzo_2, classificato in categoria A3 e non l'immobile censito al indirizzo_1, che è stato classificato come pertinenza.
In merito all'eccepito mancato utilizzo dell'immobile iscritto al Catasto Edilio Urbano al indirizzo_1 , si rileva come il ricorrente avrebbe dovuto dichiarare la suddetta circostanza all'Ente – creditore (Comune di Belvedere Marittimo), ma non risulta fornita alcuna prova in merito a quanto argomentato. La dichiarazione di mancato utilizzo è difatti necessaria per l'esenzione dall'imposta.
Quanto all'onere della prova in materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (cfr. ex multis Cass., sent. n. 22130/2017 e sent. n. 12979/2019).
Anche il motivo sulla presunta prescrizione del diritto alla riscossione deve andare disatteso, dovendosi fare dichiamo al principio della scissione degli effetti della notifica, ed essendo dimostrato documentalmente che la raccomandata è stata presa in carico dall'Ufficio Postale in data 31.12.2019.
A tanto consegue il rigetto dell'appello.
Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 300,00 per compensi, oltre accessori di legge.