Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 4
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva

    La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, anche per essere titolare del diritto di abitazione. L'immobile in questione è classificato come A3 e non come pertinenza. Il contribuente avrebbe dovuto dichiarare la mancata utilizzazione dell'immobile per ottenere esenzioni.

  • Rigettato
    Inesistenza del credito per immobile inagibile/non utilizzabile

    Il contribuente avrebbe dovuto dichiarare la mancata utilizzazione all'Ente creditore, ma non ha fornito alcuna prova in merito. La dichiarazione di mancato utilizzo è necessaria per l'esenzione dall'imposta.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta nel rispetto dei termini, essendo stato dimostrato documentalmente che la raccomandata è stata presa in carico dall'Ufficio Postale in data 31.12.2019, applicandosi il principio della scissione degli effetti della notifica.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione

    La Corte ha rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata e ritenendo infondate le eccezioni sollevate dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 4
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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