Articolo 3 della Legge 29 luglio 1949, n. 450
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 luglio 1949
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Versione
27 dicembre 1950
Art. 3.

Non e' punibile per i reati preveduti dal testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184 , chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1950, n. 1004 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del testo unico approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184 , e quelle degli articoli 2 , 3 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450 , continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952."
Entrata in vigore il 27 dicembre 1950