Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4791 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 14/05/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 25641/ 2024 R.G. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. DI MARTINO MARIA (c.f.: C.F._1
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da C.F._2 procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. MOSCARIELLO CP_1
CARMEN, (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Via A. De C.F._3
Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25/11/2024, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa in data 25.10.2022, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, nonché lo status di portatore di handicap grave ex art.3, co.3, l.104/92; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste, spese vinte. L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso. Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva
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accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori delle parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati. La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo. Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.:
Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-
02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783). Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696). La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc). Cont Tanto premesso, si rileva che il ctu, dott. Dirigente Medico Per_1
[...] ha motivato in maniera puntuale e aderente all'esame clinico, le proprie Parte_2 conclusioni, all'esito delle operazioni peritali, alla quale non risulta presente il CTP.
Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu.
In particolare, il CTU si è espresso nei seguenti termini:
“… di anni 78 all'epoca della domanda risulta affetta Parte_1 dalle seguenti fondamentali infermità:
• Malattia cerebrovascolare cronica con moderato rallentamento ideo motorio;
• Spondilopoliartrosi con moderato impegno funzionale;
• Cardiopatia ipertensiva”. Il riconoscimento della indennità di accompagnamento passa attraverso la valutazione del livello di autosufficienza del soggetto, nel dettaglio dei deficit motori e/o cognitivi. Nella fattispecie per quanto attiene alle autonomie motorie si evidenzia che la
deambula in autonomia, senza appoggio, cambia postura in autonomia per Parte_1 cui non necessita dell'assistenza permanente di un accompagnatore per muoversi. Per quanto attiene alle funzioni superiori, in atti risulta una sola relazione geriatrica in cui lo specialista accredita alla perizianda una demenza degenerativa tale da rendere
2 la paziente non autosufficiente. A tal proposito si evidenzia quanto segue:
-lo specialista neurologo di pubblica struttura sospende il giudizio in ordine alla sussistenza e alla gravità della demenza;
-non sono allegati alle citate relazioni esami strumentali (RMN, TAC PET) che confermino sussistenza e gravità della patologia cerebrale;
-l'obiettività clinica invero evidenzia un discreto orientamento spazio-temporale, fatte salve sporadiche lacune della memoria di fissazione, per altro pressoché fisiologiche in un soggetto 80enne. Non è un caso che l'anamnesi personale e patologica della perizianda sia stata raccolta dalle informazioni fornite dalla stessa.
Il ctu ha concluso, quindi, nei seguenti termini:
“… si ritiene che non sussistano gli elementi clinici e documentali pregiudiziali al riconoscimento della indennità di accompagnamento e/o della connotazione di gravità dell'handicap”. Dalla documentazione in atti non si evince del resto una diagnosi di demenza , in quanto si richiama una pregressa diagnosi, ma nei certificati prodotti non c'è una chiara diagnosi al momento della firma del certificato.
Come evidenziato dal ctu, inoltre, la parte ricorrente non ha depositato nessun esame strumentale. Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, nonché sull'analisi clinica, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate. Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU, il quale ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine. Si osserva inoltre che l'orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento è molto rigoroso ( cfr: Cass. N. 9176 del 2010).
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. L'assenza di ulteriori esami strumentali, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile (nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei)”. Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc.
3 Pone, pertanto, le spese della ctu disposta nella fase ATP, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi.
Napoli, il 14.05.2025 – 13 giugno 2025 Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 13/06/2025 in
Cancelleria
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