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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/06/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 963/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Antonio Terranova che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
-ATTORE OPPONENTE-
CONTRO
con sede legale Controparte_1
in Torino nella Via Aldo Barbaro n. 15, in persona del procuratore speciale, dott. CP_2
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Marsala presso lo studio
[...]
legale dell'Avv. Francesco Virgilio che la rappresenta e difende tanto congiuntamente quanto disgiuntamente con l'Avv. Simona Chiolo del Foro di Torino giusta procura dell'11 gennaio
2022 allegata alla busta contenente la comparsa di risposta
- CONVENUTA OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio in opposizione al D.I. n. 216/2022 chiedendone la la revoca in ragione dell'eccepita prescrizione della pretesa creditoria.
A tal uopo, ha esposto in premessa che: - in data 24 ottobre 2007 ebbe a stipulare con la il contratto di finanziamento Controparte_3
riconoscendosi debitore dell'importo di €.17.220,00 (sommatoria di capitale erogato, commissioni, spese, premio assicurativo ed interessi), da restituirsi in n. 84 rate mensili di €.
205,00; - con comunicazione del 23 dicembre 2008 veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
- con lettera A/R recapitata il 30/06/2021 veniva comunicata la cessione del credito tra la e la e la diffida al Controparte_4 Controparte_5
pagamento del credito pari ad €. 17.434,95; - in data 08/03/2022 veniva notificato all'opponente il decreto ingiuntivo n. 216/2022; indi, ha eccepito la prescrizione del credito per non essere stata interrotta dalla comunicazione della richiesta di pagamento poiché la lettera di messa in mora datata 11/07/2018, prodotta in sede monitoria dalla controparte, non
è stata mai recapitata all'odierno opponente “tant'è che l'addetto alla consegna SBARRAVA
L'INDIRIZZO E CONTRASSEGNAVA CHE IL DESTINATARIO ERA SCONOSCIUTO”, evidenziando conseguentemente che la suddetta missiva non essendo stata notificata al sig.
non ha interrotto il termine decennale di prescrizione che decorreva dall'ultima Pt_1
comunicazione recapitata in data 09/01/2009.
Parte opposta nel costituirsi in giudizio ha contestato il motivo di opposizione spiegato premettendo che: a) la pretesa creditoria nascente dal contratto stipulato dall'opponente con la , poi passata in capo alla 24/7 – per effetto del trasferimento di ramo CP_3 CP_6
d'azienda, è stata da quest'ultima trasferita con contratto di cessione pro soluto del
16.12.2011, reso noto grazie all'avviso pubblicato in G.U. parte seconda n. 148 del
24.12.2011, in favore di , contratto di cessione pro-soluto avente ad Controparte_4
oggetto un portafoglio di crediti pecuniari costituito da tutti i crediti in essere alla data di riferimento vantati dalla sorti da finanziamenti erogati dalla cedente Controparte_7
tramite la rete agenziale della tra i quali era compreso il credito vantato nei CP_3
confronti del sig. ; b) allegando che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Pt_1 suddetta cessione dei crediti ha effetto interruttivo della prescrizione assumendo che l'art. 4 della L. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti prevede che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti derivanti da operazioni di cartolarizzazione produca gli stessi effetti indicati dall'art. 1264 c.c., indi, ha dedotto “ atteso che “ l'art. 2935
c.c. dispone che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (giorno che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione della cessione dei crediti del 16.12.2011 in favore di pubblicata in G.U. parte seconda n. Controparte_4
148 del 24.12.2011), ne consegue che in base al combinato disposto dell'art. 4 L. 130/1999 e degli artt. 1264 e 2935 c.c. la pubblicazione della cessione in favore di del Controparte_4
24.12.2011 ha efficacia interruttiva della prescrizione” conformemente al principio di diritto affermato dalla Cassazione a tenore del quale “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del Testo
Unico Bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.”-
Orbene, la presente opposizione, documentalmente istruita, con le produzioni già riversate in atti in sede monitoria, è fondata e pertanto va accolta per quanto di seguito osservato.
“Ex art. 1219 c.c., il debitore è costituito in mora con intimazione o richiesta per iscritto.
L'atto di costituzione in mora è giuridico in senso stretto, unilaterale e recettizio, che non richiede, per la validità, l'uso di formule solenni, dovendosi solo evincere in modo univoco la volontà del creditore di fare valere il proprio credito.
Per produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo).” ( Cass. 31 maggio 2021 n.
15140). Nella fattispecie, la pubblicazione in G.U. della cessione del credito in favore di non può essere qualificato come atto di costituzione in mora, mancando CP_4 un'intimazione di pagamento, la pubblicazione ha, infatti, avuto la sola funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.”- Nell'ipotesi di cessione dei crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale sostituisce, ex art. 58 del T.U.B., la notificazione dell'atto ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, adempimenti previsti, invece, dalla disciplina generale ex art. 1264 c.c.-
Questa pubblicazione, infatti, sostituisce la notifica tradizionale, rendendo la cessione opponibile ai debitori senza bisogno di comunicazioni personalizzate ma non ha l'effetto di interrompere la prescrizione del credito stesso.
La prescrizione è un istituto giuridico che determina l'estinzione del diritto di un creditore di agire per ottenere il pagamento di un credito dopo un certo periodo di tempo. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, invece, è un adempimento di pubblicità legale che serve a rendere nota la cessione ai terzi, in particolare ai debitori ceduti, in modo che siano a conoscenza del cambio del soggetto creditore. “ In tema di prescrizione, l'effetto, sia interruttivo che sospensivo è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1,c.c., al compimento di atti tipici e specificamente enumerati. (
Cass. Civ. Sez. VI-lavoro, ordinanza n. 18305/2020).
L'opposizione va dunque accolta e conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, applicando i minimi tariffari per essere stata l'opposizione fondata su una sola questione di facile soluzione e considerata altresì l'attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 216/2022; condanna la convenuta-opposta alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.540,00 per compensi oltre il rimborso forfettario e accessori come per legge disponendone il pagamento in favore dell'erario attesa l'avvenuta ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Agrigento il 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 963/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Antonio Terranova che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
-ATTORE OPPONENTE-
CONTRO
con sede legale Controparte_1
in Torino nella Via Aldo Barbaro n. 15, in persona del procuratore speciale, dott. CP_2
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Marsala presso lo studio
[...]
legale dell'Avv. Francesco Virgilio che la rappresenta e difende tanto congiuntamente quanto disgiuntamente con l'Avv. Simona Chiolo del Foro di Torino giusta procura dell'11 gennaio
2022 allegata alla busta contenente la comparsa di risposta
- CONVENUTA OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio in opposizione al D.I. n. 216/2022 chiedendone la la revoca in ragione dell'eccepita prescrizione della pretesa creditoria.
A tal uopo, ha esposto in premessa che: - in data 24 ottobre 2007 ebbe a stipulare con la il contratto di finanziamento Controparte_3
riconoscendosi debitore dell'importo di €.17.220,00 (sommatoria di capitale erogato, commissioni, spese, premio assicurativo ed interessi), da restituirsi in n. 84 rate mensili di €.
205,00; - con comunicazione del 23 dicembre 2008 veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
- con lettera A/R recapitata il 30/06/2021 veniva comunicata la cessione del credito tra la e la e la diffida al Controparte_4 Controparte_5
pagamento del credito pari ad €. 17.434,95; - in data 08/03/2022 veniva notificato all'opponente il decreto ingiuntivo n. 216/2022; indi, ha eccepito la prescrizione del credito per non essere stata interrotta dalla comunicazione della richiesta di pagamento poiché la lettera di messa in mora datata 11/07/2018, prodotta in sede monitoria dalla controparte, non
è stata mai recapitata all'odierno opponente “tant'è che l'addetto alla consegna SBARRAVA
L'INDIRIZZO E CONTRASSEGNAVA CHE IL DESTINATARIO ERA SCONOSCIUTO”, evidenziando conseguentemente che la suddetta missiva non essendo stata notificata al sig.
non ha interrotto il termine decennale di prescrizione che decorreva dall'ultima Pt_1
comunicazione recapitata in data 09/01/2009.
Parte opposta nel costituirsi in giudizio ha contestato il motivo di opposizione spiegato premettendo che: a) la pretesa creditoria nascente dal contratto stipulato dall'opponente con la , poi passata in capo alla 24/7 – per effetto del trasferimento di ramo CP_3 CP_6
d'azienda, è stata da quest'ultima trasferita con contratto di cessione pro soluto del
16.12.2011, reso noto grazie all'avviso pubblicato in G.U. parte seconda n. 148 del
24.12.2011, in favore di , contratto di cessione pro-soluto avente ad Controparte_4
oggetto un portafoglio di crediti pecuniari costituito da tutti i crediti in essere alla data di riferimento vantati dalla sorti da finanziamenti erogati dalla cedente Controparte_7
tramite la rete agenziale della tra i quali era compreso il credito vantato nei CP_3
confronti del sig. ; b) allegando che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Pt_1 suddetta cessione dei crediti ha effetto interruttivo della prescrizione assumendo che l'art. 4 della L. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti prevede che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti derivanti da operazioni di cartolarizzazione produca gli stessi effetti indicati dall'art. 1264 c.c., indi, ha dedotto “ atteso che “ l'art. 2935
c.c. dispone che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (giorno che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione della cessione dei crediti del 16.12.2011 in favore di pubblicata in G.U. parte seconda n. Controparte_4
148 del 24.12.2011), ne consegue che in base al combinato disposto dell'art. 4 L. 130/1999 e degli artt. 1264 e 2935 c.c. la pubblicazione della cessione in favore di del Controparte_4
24.12.2011 ha efficacia interruttiva della prescrizione” conformemente al principio di diritto affermato dalla Cassazione a tenore del quale “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del Testo
Unico Bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.”-
Orbene, la presente opposizione, documentalmente istruita, con le produzioni già riversate in atti in sede monitoria, è fondata e pertanto va accolta per quanto di seguito osservato.
“Ex art. 1219 c.c., il debitore è costituito in mora con intimazione o richiesta per iscritto.
L'atto di costituzione in mora è giuridico in senso stretto, unilaterale e recettizio, che non richiede, per la validità, l'uso di formule solenni, dovendosi solo evincere in modo univoco la volontà del creditore di fare valere il proprio credito.
Per produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo).” ( Cass. 31 maggio 2021 n.
15140). Nella fattispecie, la pubblicazione in G.U. della cessione del credito in favore di non può essere qualificato come atto di costituzione in mora, mancando CP_4 un'intimazione di pagamento, la pubblicazione ha, infatti, avuto la sola funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.”- Nell'ipotesi di cessione dei crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale sostituisce, ex art. 58 del T.U.B., la notificazione dell'atto ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, adempimenti previsti, invece, dalla disciplina generale ex art. 1264 c.c.-
Questa pubblicazione, infatti, sostituisce la notifica tradizionale, rendendo la cessione opponibile ai debitori senza bisogno di comunicazioni personalizzate ma non ha l'effetto di interrompere la prescrizione del credito stesso.
La prescrizione è un istituto giuridico che determina l'estinzione del diritto di un creditore di agire per ottenere il pagamento di un credito dopo un certo periodo di tempo. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, invece, è un adempimento di pubblicità legale che serve a rendere nota la cessione ai terzi, in particolare ai debitori ceduti, in modo che siano a conoscenza del cambio del soggetto creditore. “ In tema di prescrizione, l'effetto, sia interruttivo che sospensivo è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1,c.c., al compimento di atti tipici e specificamente enumerati. (
Cass. Civ. Sez. VI-lavoro, ordinanza n. 18305/2020).
L'opposizione va dunque accolta e conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, applicando i minimi tariffari per essere stata l'opposizione fondata su una sola questione di facile soluzione e considerata altresì l'attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 216/2022; condanna la convenuta-opposta alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.540,00 per compensi oltre il rimborso forfettario e accessori come per legge disponendone il pagamento in favore dell'erario attesa l'avvenuta ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Agrigento il 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò