Articolo 2 della Legge 6 febbraio 1963, n. 96
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 marzo 1963
Art. 2.
Al concorso di cui all'articolo precedente sono ammessi a partecipare i capitani di complemento della Arma dei carabinieri che si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti alle armi da non meno di 10 anni siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e non abbiano superato alla data del bando di concorso, il 15 anno di eta'.
Entrata in vigore il 13 marzo 1963