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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2024, n. 39128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39128 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi di TI VI, nato a [...] il [...], NO IA, nata ad [...] il [...], avverso la sentenza in data 10/05/2023 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per gli imputati l'avv. Giovanni Lomonaco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 10 maggio 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 15 giugno 2021 del Tribunale di Agrigento che aveva condannato VI TI e IA NO alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39128 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 05/03/2024 2. L'avv. Giovanni Lomonaco nell'interesse dei suoi assistiti presenta due separati ricorsi per cassazione. Per IA NO eccepisce con il primo motivo l'eccesso di pena, pari ad anni 4 di reclusione, e il riconoscimento delle generiche in misura inferiore al terzo, e con il secondo motivo la nullità della notifica del decreto -di citazione in appello. Per VI TI contesta con il primo motivo il concorso nel reato, perché la compagna e coimputata NO si era assunta la responsabilità esclusiva del fatto e con il secondo motivo l'eccesso di pena e il diniego delle generiche nella massima estensione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. E' fondato il secondo motivo di ricorso presentato da IA NO. Come desumibile dagli atti processuali a disposizione, all'udienza del 1° marzo 2023, la Corte di appello di Palermo ha disposto la correzione del decreto di citazione a giudizio, errato nell'indicazione della data di nascita, e ha rinviato all'udienza del 10 maggio 2023. La notifica del decreto di citazione corretto non è andata a buon fine, perché l'atto non è stato ritirato e per giunta non risulta la prova della ricezione della raccomandata informativa. Ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., si è verificata una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo, perché attiene alla conoscenza del processo da parte dell'imputato che dev'essere messo in grado di parteciparvi. L'accoglimento di tale eccezione solleva il Collegio dall'esame del primo motivo di ricorso per cassazione e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sua posizione con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per la celebrazione del processo. Il ricorso di TI è invece manifestamente infondato. Dal punto di vista della responsabilità, i Giudici di merito hanno accertato in fatto che l'imputato, arrestato in flagranza di reato e processato per direttissima, era stato trovato in possesso di 0,6 grammi lordi di cocaina nel calzino nonché di un cellulare nel quale gli operanti avevano letto i messaggi relativi all'attività di cessione. Estesa la perquisizione anche al domicilio, era stata trovata altra cocaina per circa 60 grammi, pari a 255,41 dosi, e materiale per il confezionamento. Sebbene il TI abbia sostenuto l'uso personale e la convivente NO si sia assunta la responsabilità esclusiva della detenzione dello stupefacente, la Corte territoriale ha reso una motivazione logica e razionale in risposta all'eccezione della connivenza non punibile, in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, 2 mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (tra le più recenti, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02). Infatti, la Corte territoriale ha valorizzato i seguenti decisivi elementi: entrambi i prevenuti erano stati osservati dalla polizia giudiziaria, prima dell'intervento, parcheggiare più volte le rispettive autovetture nell'immediata prossimità della villetta e, al momento della perquisizione, TI era in arrivo, mentre NO era già dentro;
nei cellulari di entrambi gli imputati gli operanti avevano rinvenuto messaggi relativi all'attività di spaccio;
sia nel calzino indossato dall'uomo che nella borsa della donna vi erano dosi di stupefacente confezionate allo stesso modo delle altre rinvenute nell'abitazione ove vi era il restante stupefacente e il materiale di confezionamento, tra cui la macchina per il sottovuoto in corso di utilizzo. Sotto il profilo sanzionatorio, la scelta, dopo aver qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, di partire dalla pena base di anni 4 di reclusione è stata ampiamente giustificata dalla quantità di cocaina rinvenuta, pari a 255 dosi, dal grado di purezza della cocaina, dall'organizzazione dell'attività domiciliare, che andava dal taglio della sostanza alla vendita, dal rinvenimento dei contatti sui cellulari e di un corposo registro clienti. Anche il diniego delle generiche nella massima estensione è stato adeguatamente giustificato in ragione di un precedente penale, della quantità di cocaina detenuta e pronta per la commercializzazione e della gravità del pericolo cagionato. Il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione e non ha allegato alcun elemento specifico in favore della pretesa riduzione integrale per il riconoscimento delle generiche. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio nei confronti di IA NO con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, mentre il ricorso di TI VI debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NO IA e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso di TI VI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 5 marzo 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per gli imputati l'avv. Giovanni Lomonaco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 10 maggio 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 15 giugno 2021 del Tribunale di Agrigento che aveva condannato VI TI e IA NO alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39128 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 05/03/2024 2. L'avv. Giovanni Lomonaco nell'interesse dei suoi assistiti presenta due separati ricorsi per cassazione. Per IA NO eccepisce con il primo motivo l'eccesso di pena, pari ad anni 4 di reclusione, e il riconoscimento delle generiche in misura inferiore al terzo, e con il secondo motivo la nullità della notifica del decreto -di citazione in appello. Per VI TI contesta con il primo motivo il concorso nel reato, perché la compagna e coimputata NO si era assunta la responsabilità esclusiva del fatto e con il secondo motivo l'eccesso di pena e il diniego delle generiche nella massima estensione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. E' fondato il secondo motivo di ricorso presentato da IA NO. Come desumibile dagli atti processuali a disposizione, all'udienza del 1° marzo 2023, la Corte di appello di Palermo ha disposto la correzione del decreto di citazione a giudizio, errato nell'indicazione della data di nascita, e ha rinviato all'udienza del 10 maggio 2023. La notifica del decreto di citazione corretto non è andata a buon fine, perché l'atto non è stato ritirato e per giunta non risulta la prova della ricezione della raccomandata informativa. Ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., si è verificata una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo, perché attiene alla conoscenza del processo da parte dell'imputato che dev'essere messo in grado di parteciparvi. L'accoglimento di tale eccezione solleva il Collegio dall'esame del primo motivo di ricorso per cassazione e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sua posizione con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per la celebrazione del processo. Il ricorso di TI è invece manifestamente infondato. Dal punto di vista della responsabilità, i Giudici di merito hanno accertato in fatto che l'imputato, arrestato in flagranza di reato e processato per direttissima, era stato trovato in possesso di 0,6 grammi lordi di cocaina nel calzino nonché di un cellulare nel quale gli operanti avevano letto i messaggi relativi all'attività di cessione. Estesa la perquisizione anche al domicilio, era stata trovata altra cocaina per circa 60 grammi, pari a 255,41 dosi, e materiale per il confezionamento. Sebbene il TI abbia sostenuto l'uso personale e la convivente NO si sia assunta la responsabilità esclusiva della detenzione dello stupefacente, la Corte territoriale ha reso una motivazione logica e razionale in risposta all'eccezione della connivenza non punibile, in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, 2 mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (tra le più recenti, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02). Infatti, la Corte territoriale ha valorizzato i seguenti decisivi elementi: entrambi i prevenuti erano stati osservati dalla polizia giudiziaria, prima dell'intervento, parcheggiare più volte le rispettive autovetture nell'immediata prossimità della villetta e, al momento della perquisizione, TI era in arrivo, mentre NO era già dentro;
nei cellulari di entrambi gli imputati gli operanti avevano rinvenuto messaggi relativi all'attività di spaccio;
sia nel calzino indossato dall'uomo che nella borsa della donna vi erano dosi di stupefacente confezionate allo stesso modo delle altre rinvenute nell'abitazione ove vi era il restante stupefacente e il materiale di confezionamento, tra cui la macchina per il sottovuoto in corso di utilizzo. Sotto il profilo sanzionatorio, la scelta, dopo aver qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, di partire dalla pena base di anni 4 di reclusione è stata ampiamente giustificata dalla quantità di cocaina rinvenuta, pari a 255 dosi, dal grado di purezza della cocaina, dall'organizzazione dell'attività domiciliare, che andava dal taglio della sostanza alla vendita, dal rinvenimento dei contatti sui cellulari e di un corposo registro clienti. Anche il diniego delle generiche nella massima estensione è stato adeguatamente giustificato in ragione di un precedente penale, della quantità di cocaina detenuta e pronta per la commercializzazione e della gravità del pericolo cagionato. Il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione e non ha allegato alcun elemento specifico in favore della pretesa riduzione integrale per il riconoscimento delle generiche. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio nei confronti di IA NO con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, mentre il ricorso di TI VI debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NO IA e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso di TI VI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 5 marzo 2024