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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/07/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 786/2022 vertente tra
, C.F. IN PROPRIO E NELLA Parte_1 CodiceFiscale_1
QUALITA' DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' SUL FIGLIO
MINORE , nato a [...] il [...], Persona_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Puntarello e Paola Saladino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Via Libertà n. 39 per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
1 con sede in Controparte_1 Controparte_1
Piazza Della Libertà n. 1, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Barresi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Marchese Ugo n. 26,
RESISTENTE
OGGETTO: spese trasporto disabili
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 15.03.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il di chiedendone la CP_1 Controparte_1
condanna al rimborso delle spese sostenute per il trasporto effettuato in favore del figlio minore , affetto da disabilità grave, da e per i centri Persona_1
di fisioterapia e riabilitazione, da liquidarsi nella misura prevista dal Decreto
dell'Assessore della Regione Sicilia agli Enti Locali del 25.06.2006.
Il convenuto, regolarmente citato in giudizio, si costituiva eccependo CP_1
gradatamente il difetto di giurisdizione del giudice adito, il difetto di
9 competenza per materia in favore della Sezione Civile, lo stato di dissesto del convenuto e nel merito l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa istruita a mezzo CTU contabile all'udienza del 27.05.2024 celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo 127 ter c.p.c. veniva posta in decisione.
Preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito la stessa è infondata e deve essere rigettata.
Il presente giudizio è stato promosso nei confronti della Pubblica
Amministrazione per il pagamento di corrispettivi previsti dalla legge che non coinvolgono profili autoritativi della P.A.
La Corte di Cassazione Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui “Ai
sensi dell'art. 6 della Legge reg. siciliana n. 68 del 1981, i comuni della Sicilia
hanno l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, i servizi di trasporto gratuito per la frequenza di asili, scuole, corsi di formazione professionale e centri educativo - riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno;
l'effettuazione di tale servizio non è subordinata alla concessione da parte della
Regione del contributo di cui agli art. 5 e 6 della legge reg. n. 16 del 1986,
essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali;
pertanto la controversia avente ad oggetto il pagamento da parte del del corrispettivo per il trasporto effettuato da un privato di soggetti CP_1
9 disabili all'interno del territorio comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento del contributo regionale” (cfr. Sez. Un. Sentenza n. 1235/2000; sentenza n.
8345/2017)
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di competenza per materia in favore della Sezione Civile in adesione al principio espresso dalla giurisprudenza di merito in una analoga fattispecie per cui l'anzidetta eccezione “…non può trovare
accoglimento alla luce della natura assistenziale della prestazione di cui si discute che
emerge chiaramente ove si rilevi che con i servizi sociali cui alle disposizioni contenute
nell'art. 6 L.R. 68/81, il legislatore ha voluto garantire la rimozione o il superamento di
situazioni di svantaggio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico
della persona, a prescindere dalla sua occupazione lavorativa e dalla costituzione di un
rapporto assicurativo, correlazione di per sé idonea alla definizione di una prestazione
come di natura assistenziale, intesa alla tutela dei diritti sociali dei cittadini (art. 38
Cost.) e, più in generale, all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale
finalizzati, ai sensi dell'art. 2 Cost., alla garanzia dei diritti inviolabili della persona”
(cfr. sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 640/2018).
In ultimo non può trovare accoglimento l'eccezione relativa allo stato di dissesto del Comune resistente non avendo la ricorrente titolo per chiedere l'ammissione al passivo e sul rilievo che si tratta di un servizio obbligatorio che il Comune di
9 avrebbe dovuto attivare con l'entrata in vigore della L.R. n. Controparte_1
68/1981.
Nel merito la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
L'art. 6 L.R. Sicilia n° 68/81 prevede che i comuni, singoli o associati, sono tenuti all'istituzione dei seguenti servizi: - comma 1, lett. c) servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili - nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo - riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno.
E' evidente la natura assistenziale della prestazione di cui si discute, che emerge chiaramente ovi si rilevi che con i servizi sociali di cui alle disposizioni contenute nell'art. 6 L.R. 68/81, il legislatore ha voluto garantire la rimozione o il superamento di situazioni di svantaggio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico della persona, a prescindere dalla sua occupazione lavorativa e dalla costituzione di un rapporto assicurativo, correlazione di per sé idonea alla definizione di una prestazione come di natura assistenziale,
intesa alla tutela dei diritti sociali dei cittadini (art. 38 Cost.) e, più in generale,
all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale finalizzati, ai sensi dell'art. 2 Cost., alla garanzia dei diritti inviolabili della persona.
In applicazione di detti principi deve ritenersi che il costo del trasporto da e per i centri di riabilitazione e di fisioterapia non possa gravare sulle famiglie dei
9 disabili, sicché il comune, ove non organizzi servizi di trasporto gratuiti, sarà
obbligato a rimborsare le spese a tal fine sostenute dalla famiglia.
Rilevato che è risultato provato che il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza del minore in , Via De Gasperi n. 65 alla sede del Controparte_1
Centro di Fisioterapia Spazio Vitale sito in Pioppo Monreale Via Provinciale n.
46 è pari a Km. 33 (il percorso A/R sarà pari a Km 66/die Km) (v. CTU in atti) e che ha frequentato il Centro di Fisioterapia Spazio Vitale, Persona_1
dal mese di dicembre 2015 al mese di settembre 2021 nelle giornate indicate dalle certificazioni prodotte agli atti, va dichiarato che il Comune di CP_1
è obbligato al rimborso nei confronti della ricorrente della spesa
[...]
sostenuta per il trasporto del figlio disabile in relazione ad un percorso giornaliero di Km 66 die per il totale delle giornate risultanti dalle certificazioni del Centro di Fisioterapia Spazio Vitale per il periodo 2015/2021 depositate in atti.
Quanto alla liquidazione del rimborso, nel caso in esame, deve trovare applicazione l'art. 8 della L.R. 219/78 che fissa la misura dell'indennità
kilometrica di cui all'art. 15 della L. n. 863/73 in 1/5 del costo di un litro di benzina, come già stabilito da questo Tribunale nella sentenza n. 640/2018.
Ciò posto il CTU nominato, Dr. esaminata la Persona_2
documentazione versata in atti, in replica alle osservazioni di parte ricorrente,
9 ha concluso la sua relazione ritenendo che: “….Il CTU prende atto dell'errore
materiale effettuato dalla parte e del fatto che la stessa ha chiesto autorizzazione al G.I.
per il deposito dei certificati di presenza corretti. Il CTU conferma i calcoli effettuati
nella reazione inviata alle parti e non contestati. Calcoli che sono stati effettuati in base
ai certificati dei fogli di presenza presenti nel fascicolo telematico. Il CTU, in via del
tutto subordinata, in attesa di una eventuale autorizzazione del G.I., elabora un calcolo
alternativo che tiene conto del foglio di presenza comunicato dalla parte. Nell'allegato 2
si riporta il calcolo effettuato. In definitiva, solo nel caso di accoglimento dell'istanza di
parte dal G.I., “l'importo dovuto dal alla ricorrente, Controparte_1
calcolato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 219/1978, è pari ad € 18.176,55”.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni contabili (v.
relazione ed integrazione in atti).
Sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il CTU e tenuto conto che il giudice,
così come previsto dall'art. 112 c.p.c., non può pronunciare oltre i limiti della domanda che parte ricorrente ha contenuto in € 17.935,30, il Controparte_2
deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente
[...]
nella spiegata qualità della somma di € 17.935,30 oltre Parte_1
interessi come per legge.
Precisa questo decidente che ha ritenuto di accogliere la richiesta formulata con
9 note dell'11.03.2024 di autorizzazione al deposito delle certificazioni di presenza del minore presso il centro di fisioterapia Spazio Persona_1
Vitale relativi al periodo dal mese di dicembre 2015 al mese di mese di giugno
2021, atteso che i certificati di presenza relativi al trimestre luglio-agosto-
settembre 2021 risultano regolarmente depositati in atti e che, per mero errore materiale nel fascicolo telematico con il documento n. 1), sono stati erroneamente depositati i certificati di presenza di un altro minore disabile. Le
anzidette certificazioni risultano, infatti, richiamate e poste a base del prospetto di calcolo (cfr. pagg. 11, 12 e 13 ricorso).
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e Controparte_1
vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si pongono ad integrale carico del le spese Controparte_1
della CTU liquidate con separato decreto,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore
[...] Persona_1
9 della somma di € 17.935,30, oltre interessi come per legge;
Per_1
- condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
che liquida in complessivi € 3.549,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e oltre rimborso contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Giovanni Puntarello e Paola Saladino;
- pone ad integrale carico del le spese di CTU Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 13 luglio 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 786/2022 vertente tra
, C.F. IN PROPRIO E NELLA Parte_1 CodiceFiscale_1
QUALITA' DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' SUL FIGLIO
MINORE , nato a [...] il [...], Persona_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Puntarello e Paola Saladino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Via Libertà n. 39 per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
1 con sede in Controparte_1 Controparte_1
Piazza Della Libertà n. 1, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Barresi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Marchese Ugo n. 26,
RESISTENTE
OGGETTO: spese trasporto disabili
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 15.03.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il di chiedendone la CP_1 Controparte_1
condanna al rimborso delle spese sostenute per il trasporto effettuato in favore del figlio minore , affetto da disabilità grave, da e per i centri Persona_1
di fisioterapia e riabilitazione, da liquidarsi nella misura prevista dal Decreto
dell'Assessore della Regione Sicilia agli Enti Locali del 25.06.2006.
Il convenuto, regolarmente citato in giudizio, si costituiva eccependo CP_1
gradatamente il difetto di giurisdizione del giudice adito, il difetto di
9 competenza per materia in favore della Sezione Civile, lo stato di dissesto del convenuto e nel merito l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa istruita a mezzo CTU contabile all'udienza del 27.05.2024 celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo 127 ter c.p.c. veniva posta in decisione.
Preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito la stessa è infondata e deve essere rigettata.
Il presente giudizio è stato promosso nei confronti della Pubblica
Amministrazione per il pagamento di corrispettivi previsti dalla legge che non coinvolgono profili autoritativi della P.A.
La Corte di Cassazione Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui “Ai
sensi dell'art. 6 della Legge reg. siciliana n. 68 del 1981, i comuni della Sicilia
hanno l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, i servizi di trasporto gratuito per la frequenza di asili, scuole, corsi di formazione professionale e centri educativo - riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno;
l'effettuazione di tale servizio non è subordinata alla concessione da parte della
Regione del contributo di cui agli art. 5 e 6 della legge reg. n. 16 del 1986,
essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali;
pertanto la controversia avente ad oggetto il pagamento da parte del del corrispettivo per il trasporto effettuato da un privato di soggetti CP_1
9 disabili all'interno del territorio comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento del contributo regionale” (cfr. Sez. Un. Sentenza n. 1235/2000; sentenza n.
8345/2017)
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di competenza per materia in favore della Sezione Civile in adesione al principio espresso dalla giurisprudenza di merito in una analoga fattispecie per cui l'anzidetta eccezione “…non può trovare
accoglimento alla luce della natura assistenziale della prestazione di cui si discute che
emerge chiaramente ove si rilevi che con i servizi sociali cui alle disposizioni contenute
nell'art. 6 L.R. 68/81, il legislatore ha voluto garantire la rimozione o il superamento di
situazioni di svantaggio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico
della persona, a prescindere dalla sua occupazione lavorativa e dalla costituzione di un
rapporto assicurativo, correlazione di per sé idonea alla definizione di una prestazione
come di natura assistenziale, intesa alla tutela dei diritti sociali dei cittadini (art. 38
Cost.) e, più in generale, all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale
finalizzati, ai sensi dell'art. 2 Cost., alla garanzia dei diritti inviolabili della persona”
(cfr. sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 640/2018).
In ultimo non può trovare accoglimento l'eccezione relativa allo stato di dissesto del Comune resistente non avendo la ricorrente titolo per chiedere l'ammissione al passivo e sul rilievo che si tratta di un servizio obbligatorio che il Comune di
9 avrebbe dovuto attivare con l'entrata in vigore della L.R. n. Controparte_1
68/1981.
Nel merito la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
L'art. 6 L.R. Sicilia n° 68/81 prevede che i comuni, singoli o associati, sono tenuti all'istituzione dei seguenti servizi: - comma 1, lett. c) servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili - nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo - riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno.
E' evidente la natura assistenziale della prestazione di cui si discute, che emerge chiaramente ovi si rilevi che con i servizi sociali di cui alle disposizioni contenute nell'art. 6 L.R. 68/81, il legislatore ha voluto garantire la rimozione o il superamento di situazioni di svantaggio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico della persona, a prescindere dalla sua occupazione lavorativa e dalla costituzione di un rapporto assicurativo, correlazione di per sé idonea alla definizione di una prestazione come di natura assistenziale,
intesa alla tutela dei diritti sociali dei cittadini (art. 38 Cost.) e, più in generale,
all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale finalizzati, ai sensi dell'art. 2 Cost., alla garanzia dei diritti inviolabili della persona.
In applicazione di detti principi deve ritenersi che il costo del trasporto da e per i centri di riabilitazione e di fisioterapia non possa gravare sulle famiglie dei
9 disabili, sicché il comune, ove non organizzi servizi di trasporto gratuiti, sarà
obbligato a rimborsare le spese a tal fine sostenute dalla famiglia.
Rilevato che è risultato provato che il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza del minore in , Via De Gasperi n. 65 alla sede del Controparte_1
Centro di Fisioterapia Spazio Vitale sito in Pioppo Monreale Via Provinciale n.
46 è pari a Km. 33 (il percorso A/R sarà pari a Km 66/die Km) (v. CTU in atti) e che ha frequentato il Centro di Fisioterapia Spazio Vitale, Persona_1
dal mese di dicembre 2015 al mese di settembre 2021 nelle giornate indicate dalle certificazioni prodotte agli atti, va dichiarato che il Comune di CP_1
è obbligato al rimborso nei confronti della ricorrente della spesa
[...]
sostenuta per il trasporto del figlio disabile in relazione ad un percorso giornaliero di Km 66 die per il totale delle giornate risultanti dalle certificazioni del Centro di Fisioterapia Spazio Vitale per il periodo 2015/2021 depositate in atti.
Quanto alla liquidazione del rimborso, nel caso in esame, deve trovare applicazione l'art. 8 della L.R. 219/78 che fissa la misura dell'indennità
kilometrica di cui all'art. 15 della L. n. 863/73 in 1/5 del costo di un litro di benzina, come già stabilito da questo Tribunale nella sentenza n. 640/2018.
Ciò posto il CTU nominato, Dr. esaminata la Persona_2
documentazione versata in atti, in replica alle osservazioni di parte ricorrente,
9 ha concluso la sua relazione ritenendo che: “….Il CTU prende atto dell'errore
materiale effettuato dalla parte e del fatto che la stessa ha chiesto autorizzazione al G.I.
per il deposito dei certificati di presenza corretti. Il CTU conferma i calcoli effettuati
nella reazione inviata alle parti e non contestati. Calcoli che sono stati effettuati in base
ai certificati dei fogli di presenza presenti nel fascicolo telematico. Il CTU, in via del
tutto subordinata, in attesa di una eventuale autorizzazione del G.I., elabora un calcolo
alternativo che tiene conto del foglio di presenza comunicato dalla parte. Nell'allegato 2
si riporta il calcolo effettuato. In definitiva, solo nel caso di accoglimento dell'istanza di
parte dal G.I., “l'importo dovuto dal alla ricorrente, Controparte_1
calcolato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 219/1978, è pari ad € 18.176,55”.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni contabili (v.
relazione ed integrazione in atti).
Sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il CTU e tenuto conto che il giudice,
così come previsto dall'art. 112 c.p.c., non può pronunciare oltre i limiti della domanda che parte ricorrente ha contenuto in € 17.935,30, il Controparte_2
deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente
[...]
nella spiegata qualità della somma di € 17.935,30 oltre Parte_1
interessi come per legge.
Precisa questo decidente che ha ritenuto di accogliere la richiesta formulata con
9 note dell'11.03.2024 di autorizzazione al deposito delle certificazioni di presenza del minore presso il centro di fisioterapia Spazio Persona_1
Vitale relativi al periodo dal mese di dicembre 2015 al mese di mese di giugno
2021, atteso che i certificati di presenza relativi al trimestre luglio-agosto-
settembre 2021 risultano regolarmente depositati in atti e che, per mero errore materiale nel fascicolo telematico con il documento n. 1), sono stati erroneamente depositati i certificati di presenza di un altro minore disabile. Le
anzidette certificazioni risultano, infatti, richiamate e poste a base del prospetto di calcolo (cfr. pagg. 11, 12 e 13 ricorso).
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e Controparte_1
vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si pongono ad integrale carico del le spese Controparte_1
della CTU liquidate con separato decreto,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore
[...] Persona_1
9 della somma di € 17.935,30, oltre interessi come per legge;
Per_1
- condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
che liquida in complessivi € 3.549,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e oltre rimborso contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Giovanni Puntarello e Paola Saladino;
- pone ad integrale carico del le spese di CTU Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 13 luglio 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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