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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 778 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 tra
, elettivamente domiciliato in Foggia, via Piave n. 10, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Grazia Pennella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
elettivamente domiciliato in Cerignola, via Controparte_1
Giovanni Falcone n. 22, presso lo studio dell'avv. Stefania Panunzio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellato
Conclusioni: all'udienza del 3 marzo 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo Con sentenza n. 557/21 del 4.3.21, il Tribunale di Foggia, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 184/05 del 15.9.05, emesso nei suoi confronti su ricorso della per il pagamento di €28.257,52, a titolo di CP_1 corrispettivo per la campagna pubblicitaria svolta in occasione delle elezioni regionali del 2005, revocato il provvedimento monitorio, ha condannato l'opponente a corrispondere la somma di €17.244,69, oltre iva, ha inoltre rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall'opponente e lo ha condannato alla rifusione delle spese processuali.
Con citazione del 10.5.21, ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, Pt_1 Pt_1 accertarsi il quantum dovuto, con condanna dell'appellato alla restituzione della maggior somma corrisposta, nonché accogliersi la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in misura pari a
€635.000,00, con vittoria di spese.
Si è costituito il concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello, con vittoria di spese.
Dopo l'espletamento di una c.t.u., le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 3 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi di decisione
Con distinti ma connessi motivi di appello, da trattarsi congiuntamente per via della loro stretta relazione, si censura la condanna del al Pt_1 pagamento della somma di €17.244,69, oltre iva, per omessa motivazione ed errata valutazione delle risultanze istruttorie, per aver il giudice - secondo l'appellante erroneamente - ritenuto provato l'adempimento della società alle obbligazioni assunte nei suoi confronti.
La censura è solo in parte fondata e va, nei termini di cui appresso, accolta.
E' documentato che la realizzò la campagna pubblicitaria del CP_1
in occasione delle elezioni regionali del 2005, pacificamente su Pt_1 commissione del candidato, occupandosi, in particolare, della stampa di manifesti e poster elettorali, del servizio di “logistica” (comprendente la prenotazione degli spazi di affissione, l'impacchettamento e la consegna dei plichi contenenti i medesimi manifesti) e di anticipare le imposte di affissione nei diversi Comuni della Provincia di Foggia.
D'altronde, non è in contestazione l'an del credito, ma la sua misura, di cui l'appellante chiede l'accertamento, sul presupposto che non vi sia corrispondenza tra quanto riconosciuto dal primo giudice e “quanto effettivamente fornito dalla 1. CP_1
A tal fine è stata espletata in appello una c.t.u. volta a ricostruire esattamente i costi sostenuti dall'appellato per la campagna pubblicitaria del de Perna, da cui è emerso quanto segue.
Le spese di affissione risultano documentate per un importo complessivo di €6.362,91 (al netto dell'iva), tramite la produzione di n. 68 bollettini di c/c postali (esclusi i doppioni) e di fatture emesse da agenzie pubblicitarie esterne di cui la si avvalse, considerando però “solo le voci di CP_1 costo contenenti la specifica indicazione che tali imposte sono state pagate per la campagna elettorale dell'avv. ”, quindi, “a lui Pt_1 riconducibili” e “con il suo specifico riferimento (es. “camp. pub.
[...]
” o “ ”)” (pg. 11 bozza peritale e pg. 4 relazione finale). Pt_1 Pt_1
Quanto ai costi di stampa, vanno riconosciuti quelli sostenuti per n.
1.800 manifesti di dimensione 70 x 100 (€560,48) e per n. 520 manifesti di dimensione 100 x 140 (€575,22), di cui si è provata la riconducibilità Pa alla campagna elettorale del peraltro in mancanza di specifiche Pt_1 contestazioni da entrambe le parti.
Va, inoltre, aggiunta la spesa di €806,00 relativa alla stampa di n. 13
“poster f.to 6x3” (€ 62,00 cad. x 13), non potendo, al riguardo, condividersi le conclusioni del consulente, che l'ha esclusa, erroneamente ritenendola non documentata, quando è vero il contrario, giacché la pagò le tasse di affissione per il medesimo numero di poster 6x3, CP_1 come d'altronde verificato dallo stesso consulente (cfr. file excel allegato alla perizia), che le ha, perciò, comprese nella voce “spese di affissione”.
Infine, per la logistica, la spesa ammonta a €2.401,00, avendo il ctu correttamente considerato i “dati relativi alle varie spedizioni” (quantità e formati) e ricollegato ad ognuna di esse “tutte le singole lettere di vettura dei corrieri Trasporti e Sda” contenenti le firme o i timbri e Parte_2 le date di consegna dei vari responsabili dei vari uffici comunali, per poi calcolare i relativi costi “in modo conforme al “tariffario concordato” tra le parti” 2 (pg. 14 bozza peritale;
pg. 6 relazione finale), fatta eccezione per la voce “compenso” (pg. 5 relazione finale) e per lo sconto del 30% richiesto dal de Perna, di cui è rimasta indimostrata l'effettiva pattuizione.
Risulta, quindi, documentato un credito dell'appellato verso il Pt_1 per €10.705,61 (oltre iva), che, però, al netto dell'acconto di €6.000,00
(versato dall'appellante a mezzo assegno bancario n. 5001517383 tratto su Banca Carime), scende a €4.705,61 (€10.705,61 – €6.000,00) oltre iva.
Sulla somma di €5.646,73 (comprensiva di iva al 20%) devono riconoscersi all'appellato gli interessi legali dalla costituzione in mora
(14.6.05) alla data (del 10.5.21) del pagamento – non contestato – del minor importo di €5.424,493, per un totale di €6.936,39 (€5.646,73
+€1.289,66 per interessi).
Si impone, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del dell'importo residuo di €1.511,90 Controparte_1
(pari alla differenza tra €6.936,39 e €5.424,49), da maggiorarsi di interessi legali dal 10.5.21 all'effettivo soddisfo.
Con un ulteriore distinto motivo di appello, si censura il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per aver il Tribunale errato nel ritenere indimostrato il nesso causale tra l'esito negativo delle elezioni regionali e la minor quantità di manifesti elettorali stampati ed affissi dalla CP_1
Il motivo è infondato e va rigettato.
Correttamente il giudice ha ritenuto non provata la domanda risarcitoria, anzitutto perché il non ha dimostrato quale fosse la quantità di Pt_1 manifesti elettorali che la ra tenuta a stampare ed affiggere, tanto CP_1 non potendo desumersi dal fax del 28.01.05, col quale essa mirava solo ad informare il de dei costi dei manifesti stampati e affissi sino a Pt_1 quella data (“i costi sostenuti ad oggi sono i seguenti […] €22.947,91 oltre IVA”) e del preventivo di spesa “dei vari formati” possibili.
Inoltre, non si vede come possa ragionevolmente affermarsi la responsabilità della per la mancata nomina del a CP_1 Pt_1 consigliere regionale sulla base delle sole dichiarazioni dei testi, i quali si sono limitati a riferire di una campagna pubblicitaria basata su una
“immagine giovane, nuova e pulita” dell'appellante, favorito secondo i sondaggi, e dello “scarto minimo di voti rispetto agli due candidati”, ben altri potendo essere i fattori causali che incisero sull'esito negativo delle elezioni.
Altrettanto indimostrata è rimasta la spesa sostenuta per “aver dovuto raggiungere personalmente i Comuni non coperti (o coperti inadeguatamente) dalla campagna di affissione”, come pure la voce di danno conseguente alla “forte situazione di stress psico fisico”.
Resta assorbita la censura inerente alla regolazione delle spese di lite, attesa l'automatica caducazione del relativo capo, in conseguenza della riforma della decisione di merito, ex articolo 336 c.p.c.
Le spese di primo e secondo grado, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri minimi fissati dal DM 147/22 in relazione al valore compreso tra €520.001,00 ed €1.000.000,00, attesa la collocazione del credito all'interno dello scaglione di riferimento), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione Parte_1 del 10.5.21, avverso la sentenza n. 557/21 del 4.3.21 emessa dal
Tribunale di Foggia, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, revocato il decreto ingiuntivo n. 184/05 del 15.9.05, accerta il debito di in €6.936,39 e lo condanna, al Parte_1 netto di quanto corrisposto in corso di causa, al pagamento, in favore del della somma €1.511,90, oltre interessi Controparte_1 legali dal 10.5.21 all'effettivo soddisfo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante;
3. condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1 spese giudiziali, liquidate in €14.598,00 per il primo grado ed
€13.078,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. pone le spese di ctu (liquidate come in atti) definitivamente a carico di
Parte_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. conclusioni dell'atto di appello: “[…] 3) Revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accertare la somma eventualmente ritenuta come dovuta dal e Pt_1 disporre, altresì, la restituzione in favore di quest'ultimo della maggior somma corrisposta anche in seguito alla concessione della provvisoria esecuzione del D.I., determinata in
€6.786,65 oppure in quella maggiore o minore somma ritenuta giusta dall'Eccellentissima Corte adita […]”. 2 Con tali dati, cioè con le spedizioni effettuate e coperte da lettere di vettura, ho sviluppato il prospetto “costi per logistica”, con le stesse modalità applicate dalla per il loro CP_1 calcolo: costo di prenotazione (euro 3,00), costo di conferma (euro 3,00), realizzazione bollettino c.c. (euro 2,50), costo confezionamento ed etichettatura (euro 6,00 ogni 30 manifesti), consegna corriere (euro 20,00 ogni 30 manifesti) 3 Il pagamento è avvenuto nelle more del procedimento, in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 184/05 del 15.9.05, giusta ordinanza del 2.3.07.