Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5530/2020 R.G., avente per oggetto:
“responsabilità extra-contrattuale”;
TRA
, c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
c.f. , entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dagli avv.ti Fabio Distefano e Riccardo Jansiti, giusta procura in atti;
PARTI ATTRICI CONTRO
, c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'avv. Rosario Leotta, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
all'udienza del 25 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.5.2020 e Parte_1
, quale erede di , hanno convenuto in Parte_2 Persona_1
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, al fine di sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento del danno in forma specifica in conseguenza
1
contrada Carruba, via Messina e dei relativi manufatti.
Hanno dedotto, a tal fine, di essere proprietari della metà indivisa del richiamato piccolo pozzo di acqua sorgiva di modestissima portata,
nonché della metà indivisa di nove metri quadrati del terreno adiacente,
raggiungibile attraverso un viottolo, della larghezza di centimetri cinquanta, attraverso la limitrofa corte dell'abitazione di proprietà della convenuta, in virtù di atto di compravendita del 16.12.1977 a rogito del
Notaio . Persona_2
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 7.10.2020 si è costituita la quale, in Controparte_1
via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione, il difetto di procura e la litispendenza con altro giudizio tra le stesse parti avente il medesimo oggetto. Nel merito, ha contestato l'esistenza di alcun titolo di proprietà in capo agli attori, l'intervenuta prescrizione di ogni loro diritto ivi compresa la servitù e la carenza di prova in ordine alla demolizione delle opere perite, a suo dire, in ragione della mancata manutenzione spettante a parte attrice.
Istruita la causa mediante consulenza tecnica e rigettate le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti, all'udienza del 25
febbraio 2025, previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, in via preliminare,
occorre valutare le eccezioni sollevate dalla convenuta.
2 In primo luogo, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Trattasi, invero, di azione di carattere essenzialmente personale da ricomprendersi nella categoria dell'azione di risarcimento di danni mediante reintegrazione in forma specifica, danni derivanti da fatto illecito (demolizione opere), a nulla rilevando che la chiesta eliminazione dell'attività materiale e asseritamente lesiva realizzata dalla convenuta sia conseguenza della lesione dolosa o colposa di un diritto reale.
La domanda, pertanto, non è soggetta, alla mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs 28/2010, di talché l'eccezione sul punto va respinta.
Parimenti infondata è l'eccepita litispendenza giacché è accaduto,
in altro procedimento, che l'attore, pur tenuto ex art. 165 c.p.c., a costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto del 27.2.2020, rendendosi così giuridicamente presente nel processo, ha omesso le formalità previste per il codice di rito,
determinando, in tal modo, uno stato di quiescenza del giudizio connotato dall'assenza di alcun rapporto formale tra agente e soggetto giudicante.
Indi, nessuna litispendenza tra le due cause;
peraltro, la già avvenuta estinzione della prima – a prescindere da una pronuncia formale – non preclude la riproposizione della domanda nel caso in cui, come nella specie, siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale.
Analoghe considerazioni vanno espresse con riguardo all'eccepito difetto di procura poiché l'affermazione della valida instaurazione del procedimento giudiziario e della sussistenza dei
3 presupposti dell'accertamento della domanda in contraddittorio con il convenuto, presuppone la regolarità della procura rilasciata dalle parti e versata telematicamente in atti in data 4.6.2020.
Sul punto, “La procura alle liti - ove rilasciata in calce o margine della citazione o su foglio congiunto materialmente all'atto
introduttivo, tanto in assenza, quanto in presenza di timbri di
congiunzione - è valida ed è riferibile al processo cui accede, non
rilevando la diversità dei caratteri a stampa dei due atti, né altri
requisiti di forma, nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità, né la eventuale mancanza di data” (Cass. civ., sez. II, n. 799/2024).
Sempre in via preliminare, parte convenuta ha dedotto che la Pt_2
«non ha prodotto alcuna successione che legittima l'azione oggi proposta e non ha fornito alcuna prova della inesistenza di altri eredi
del sig » (cfr. comparsa di costituzione). Parte_3
Anche questa eccezione appare infondata;
ed infatti, la parte convenuta non ha mai contestato il legame sussistente tra l'attrice e il
de cuius, legame che, comunque, emerge dalla documentazione prodotta in atti (cfr. in particolare procura speciale prodotta in atti), da cui appunto emerge che l'attrice era la moglie del de Parte_2
cuius , di guisa che «La parte che ha un titolo legale Persona_1
che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a
dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio
domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è
quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario,
gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la
mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare
4 l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (Cass. n. 390/2025).
Quanto, poi, all'eventuale sussistenza di altri eredi, le azioni a tutela della proprietà non richiedono un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, essendo che ciascuno di essi ha la legittimazione ad agire a tutela della cosa comune.
Detto ciò e passando all'esame del merito della controversia, in diritto, la domanda è fondata nei limiti che seguono.
Dall'atto rogato a firma del Notaio , in data Persona_2
16.12.1977 (all. 1 atto di citazione) risulta pacificamente, che l'attore
, unitamente all'altro acquirente , è Parte_1 Persona_1
comproprietario della metà indivisa di un piccolo pozzo di acqua sorgiva nonché della metà indivisa di nove metri quadrati di terreno adiacente a detto pozzo. Risulta, altresì, dal medesimo atto che faceva parte della vendita anche il diritto di servitù di passaggio da esercitarsi attraverso un viottolo della lunghezza di cinquanta centimetri al fine di arrivare presso il detto pozzo.
Le evidenze documentali, pertanto, smentiscono la tesi della convenuta circa l'inesistenza del pozzo e del relativo titolo di proprietà così come pure inconsistente è la dedotta prescrizione dei diritti dell'attore atteso che il diritto di proprietà è connotato da pienezza, elasticità, autonomia, indipendenza, esclusività, perpetuità e imprescrittibilità.
Del pari, anche la prescrizione del diritto di servitù non può dirsi realizzata, innanzitutto, dalla pacifica ammissione di , Controparte_1
la quale, nella comparsa conclusionale asserisce: “oggetto della
controversia è solo la servitù di passaggio di circa 50 cm che come
5 risulta dalla CTU non è stata mai negata e comunque ancora oggi
esiste, alla quale si accede da un cancello posto sul confine del
condominio limitrofo” (cfr. pag. 1 comparsa conclusionale parte convenuta).
E poi, in ogni caso, l'esercizio della servitù emerge evidentemente dal processo esecutivo iniziato appunto da Parte_1
per l'esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 2019/2007 e dall'attività espletata da cui si evince appunto che in data 23 luglio 2008 si constatava la realizzazione di un muro ai confini del viottolo che conduceva al pozzo, in modo appunto di permettere ai Per_1
l'attraversamento in sicurezza del fondo della controparte.
Indi, dal 2008 all'inizio del presente giudizio, in ogni caso, non
è trascorso il tempo necessario alla perdita del diritto di servitù per non uso ventennale.
Orbene, va osservato che l'attore, in citazione ha prospettato l'avvenuta illegittima distruzione e/o demolizione del pozzo e di tutti i manufatti ad opera di . Controparte_1
Quanto al pozzo, dalla consulenza tecnica espletata dal nominato ausiliario, le cui conclusioni vanno pienamente condivise, emerge che
“Si tratta di un pozzo freatico ricadente come detto nella particella
1385, posto nell'area arredata a giardino annessa alla villa
d'abitazione (della convenuta), a circa 10 metri dal confine sud, costituita da specie vegetali ornamentali diverse, con piscina nella
estrema parte nord/est della particella stessa… Il pozzo presenta un'apertura a livello del terreno, che ne consente l'ispezione interna, allo stato attuale coperta da un chiusino (o tombino) quadrato in ghisa
di cm 50 di lato… Lo scorrimento dell'acqua avviene a pelo libero e
6 non raggiunge mai la superficie. È quindi necessario l'uso di una pompa sommersa per il sollevamento dell'acqua in superficie.” (pagg.
4 e 5 relazione di c.t.u.). Ed ancora:” si tratta di un'antica struttura a sezione circolare in muratura con diametro di circa due metri, con
pareti rivestite in pietrame e con laterizi nella parte superiore, per un'altezza di circa metri 0,80-1,00, intervento quest'ultimo eseguito verosimilmente in epoca più recente. Lo stesso può dirsi per il cordolo
di cemento a sezione quadrata realizzato immediatamente al disotto della copertura del pozzo. Nella parte interna di quest'ultimo, poco al disotto del piano di campagna e lungo il suo diametro è installata una
vecchia e grossa trave in legno, certamente utilizzata un tempo come attacco dell'argano per la installazione della pompa sommersa, ecc..
Infissa nella parete si trova altresì una scaletta in ferro per consentire
eventuali ispezioni del pozzo stesso. Le condizioni interne del pozzo
sembrano integre, almeno in apparenza, nella parte più superficiale
priva di acqua. È bene però sottolineare che si tratta di una struttura
antica ed è quindi certo che occorrano indagini più approfondite da
affidare a personale tecnico e ditte specializzate in materia. All'epoca
del sopralluogo di cui sopra, eseguito dopo giornate di piogge intense
e durature, sono state effettuate misurazioni, in maniera empirica e
quindi da considerarsi approssimative, che hanno comunque consentito
di accertare il livello statico dell'acqua (livello del pelo libero dell'acqua nella canna del pozzo), allora pari a metri 9,00 circa dalla bocca del pozzo stesso, mentre la sua profondità è stata misurata intorno a metri 19,00 circa.” (pag. 6 relazione di c.t.u.).
Il consulente tecnico, quindi, ha constatato l'esistenza del pozzo confutandone in sostanza l'avvenuta demolizione ad opera di [...]
[...]
[...] che, in effetti, ha ricondotto su un unico livello (quello più Parte_4
alto attuale) il terreno prima posto su due livelli altimetrici oggi adibito ad area arredata a giardino, annessa alla propria villa d'abitazione.
In conseguenza di dette opere, l'apertura del pozzo, in origine fuori terra, risulta collocata a pari livello del giardino della convenuta e coperta da una botola.
Quanto alla richiesta di ripristino del casotto, dalla menzionata ctu resa dal dott. nella procedura esecutiva iscritta al n. 2390/2007 Per_3
r.g.e.-Tribunale di Catania, posta a sostegno della tesi difensiva attorea,
e, in particolare nella fotografia alla stessa allegata, si evidenzia che nell'anno 2008 e, dunque, entro il ventennio antecedente all'instaurazione del presente giudizio, insisteva esattamente al di sopra dell'apertura del pozzo una struttura sovrastante che appunto delimitava la comproprietà dell'area circostante al pozzo di cui all'originario atto di proprietà, oggi demolita analogamente a quanto avvenuto alla struttura muraria che delimitava il percorso di cinquanta centimetri di larghezza e circa metri sette di lunghezza che dalla zona estrema sud/est della particella 1385 conduceva al casotto pozzo.
Rispetto al dedotto crollo, parte convenuta nulla ha provato nonostante l'onere della prova posto a suo carico di dimostrare i fatti posti a sostegno della propria difesa;
indi, demolendo il casotto, la si è anche appropriata in modo definitivo della proprietà CP_1
comune.
Né colgono nel segno le considerazioni relative alla mancanza di funzionalità, allo stato di abbandono, all'inefficienza della struttura e alle lacune autorizzative del pozzo in questione, e il suo assoluto diniego alla riattivazione del pozzo;
si tratta, infatti, quanto alle
8 autorizzazioni, di implicazioni amministrative relative solo all'uso del pozzo e non anche al diritto di proprietà dello stesso e dell'area circostante. Quanto, poi, alla decisione sull'uso dello stesso, valgono le norme sull'amministrazione della cosa comune da adottarsi, anche in caso di impossibilità di formare una maggioranza, e in presenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 1105 c.c.
Di talché, deve essere condannata, a propria cura Controparte_1
e spese, al rispristino dell'apertura del pozzo fuori terra e alla realizzazione del casotto menzionato nella relazione di c.t.u. del dott.
, secondo le modalità indicate a pag. 11 dell'elaborato peritale Per_3
redatto a firma del nominato ausiliario, dott. . Per_4
In particolare, il predetto manufatto dovrà essere realizzato a sezione quadrata con lati di m 2,00, altezza di m 2,20 circa, copertura con tegole e porticina di accesso, da realizzare con adeguato cordolo di fondazione, blocchi prefabbricati in calcestruzzo, rifinito con intonaco e tinteggiatura (cfr. pag. 11 relazione di c.t.u.).
Rispetto, infine, alla servitù di passaggio, va innanzi tutto rimarcato che parte convenuta non ne disconosce, in favore dell'attore, il contenuto, e comunque il detto diritto, da esercitarsi mediante un percorso di larghezza di cinquanta centimetri, che dalla proprietà
consentiva di raggiungere il pozzo attraversando la proprietà di Per_1
parte convenuta, v'è da dire che, oggi, detto diritto non può dirsi in alcun modo compromesso nonostante l'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi attraverso la demolizione dei muri di delimitazione del passaggio medesimo.
Infatti, i detti muri erano stati realizzati per garantire il passaggio in sicurezza a causa della presenza di cani di grossa taglia e, pertanto, in
9 assenza del detto pericolo, l'eliminazione dei detti muri non è di ostacolo all'esercizio del diritto di servitù; infatti, come evidenziato nella relazione di consulenza tecnica di ufficio, il passaggio che consente di raggiungere il pozzo oggetto di controversia può più
agevolmente rinvenirsi nella scala in muratura di accesso al giardino della convenuta che presenta nella parte più bassa una porticina in ferro.
Detta porta «è posta in cima ad una scaletta alla quale si accede, appunto dall'esterno, attraverso una scivola facente parte dell'area condominiale che porta ai garage di uno stabile posto a sud/est della particella 1385. Tale porticina, quando funzionante, consentirebbe ai
Signori l'ingresso alla proprietà della Sig.ra e di Per_1 CP_1
esercitare il loro diritto di passaggio attraverso la prima parte del giardino fino al pozzo in comproprietà”.
Poiché detta porta è risultata quasi del tutto deteriorata per mancanza di uso e manutenzione, non addebitabile alla convenuta considerato che la manutenzione deve essere fatta dal lato degli attori
(la porta non si apre dal lato della convenuta), sarà sufficiente, per gli stessi, provvedere semplicemente al relativo ripristino, mediante riparazione e/o sostituzione dei perni e dei cardini della porta dal proprio lato, al fine di raggiungere il pozzo in comproprietà.
L'avvenuto mutamento dei luoghi consente, comunque, la conservazione delle condizioni originarie della servitù senza rendere più gravoso l'onere del fondo servente e senza svantaggio del fondo dominante.
Esula dalla presente controversia ogni questione relativa alla sicurezza dell'immobile della convenuta e alla tutela del diritto alla
10 privacy (spostamento servitù, o modifica delle modalità esecutive o altro), in assenza di alcuna domanda di regolamentazione del diritto.
Le spese di lite, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio,
seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 (valore della causa da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5530/2020 R.G.,
in accoglimento della domanda promossa da e Parte_1 [...]
, condanna alla realizzazione dell'apertura Parte_2 Controparte_1
del pozzo fuori terra e al ripristino del casotto collocato al di sopra dell'apertura del pozzo, sito in Catania, contrada Carruba, via Messina, secondo le modalità meglio indicate a pag. 11 della relazione di consulenza tecnica.
Condanna parte convenuta alla refusione, in favore degli attori,
delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 5.637,00,
di cui euro 560,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti con decreto del 17 aprile 2025.
Così deciso in Catania il 22 aprile 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
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