CA
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/08/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Intermediazione finanziaria (S.I.M.)
- Contratti di Borsa” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1301 dell'anno 2022
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dagli Parte_1 avv.ti Michele de Palma e Umberto Violante ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via A.
Gimma n. 140, presso lo studio del secondo;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e Controparte_1 difesa giusta procura in atti, dall'avv. Benedetto Gargani ed elettivamente domiciliata in
Roma al viale di Villa Grazioli n. 15, presso il suo studio;
APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE
N O N C H E'
in LCA;
P_
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi in data 7 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Trani, la , onde ottenere la declaratoria di nullità del Controparte_3 contratto quadro del 25 maggio 2011 e dei successivi e collegati ordini di acquisto per la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni Vento Banca, P_ consigliati ed eseguiti da rispettivamente in data 26 maggio 2011, 23 marzo CP
2012, 20 giugno 2012, 11 gennaio 2013 ed in data 16 luglio 2014, per la violazione dell'art. 23 TUF e, per l'effetto la condanna della convenuta alla restituzione in suo favore P_ di €. 110.356.00, pari al capitale complessivamente investito nella sottoscrizione delle azioni , oltre agli interessi legali dal dì di ciascun investimento ed oltre al P_ maggior danno ex art. 1224 c.c. con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto;
ovvero, in subordine, la declaratoria di grave inadempimento dell'intermediario
[...]
agli obblighi previsti dall'art. 21 TUF. e dell'art. 31 e 34 della delibera Consob CP
n. 16190 del 29.10.2007 (c.d. Regolamento intermediari) ed anche alle prescrizioni previste dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 Marzo 2009, e per l'effetto, la risoluzione del contratto quadro del 25 maggio 2011 e dei collegati ordini di acquisto, con condanna di alla restituzione del capitale volta per volta investito, oltre agli interessi CP legali e al maggior danno ex art. 1224 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, la restituzione della stessa somma di € 110.356,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre agli interessi legali dal dì di ciascun investimento, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c.; in tutti i casi con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la , eccepiva, in via preliminare, il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva, per essere la in liquidazione coatta CP_4 amministrativa unica legittimata passivamente in relazione alle domande di parte attrice
(chiedendo eventualmente la sua estromissione) e, nel merito, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettare tutte le domande di parte attrice, incluse quelle risarcitorie e/o restitutorie, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva che la parte attrice fosse condannata a restituire i titoli in contestazione e i rendimenti nelle more incassati, il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con comparsa di costituzione, interveniva in giudizio la liquidazione Parte_2 coatta amministrativa, che, aderendo alle difese di , chiedeva riconoscersi la CP
2 propria unica legittimazione passiva in relazione alle domande di parte attrice, di cui chiedeva dichiararsi l'improponibilità e/o improcedibilità, stante la sottoposizione della alla procedura di liquidazione coatta;
nel merito, chiedeva il rigetto dalla Parte_2 domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze.
In assenza di approfondimenti istruttori, la causa – sulla base dei documenti depositati in atti - veniva decisa con sentenza n. 394/2022, del 27 febbraio 2022, con la quale il
Tribunale di Trani, esclusa la legittimazione passiva di , e rilevato che gli P_ inadempimenti dedotti non avrebbero potuto condurre alla nullità del contratto quadro e degli ordini, ha ritenuto che non fossero state dimostrate le dedotte inadempienze relativamente agli obblighi informativi, rigettando le domande attoree e quelle riconvenzionali subordinate, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese sostenute da e con compensazione delle spese legali nel rapporto tra e CP CP
P_
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. chiedendo, per i motivi di seguito indicati Parte_1 ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'intermediario , oggi Controparte_3 incorporato nella , agli obblighi previsti dall'art. 21 T.u.f. e Controparte_5 dell'art. 31 e 34 della delibera Consob n. 16190 del 29.10.2007 (c.d. Regolamento intermediari) ed anche alle prescrizioni previste dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del
2 Marzo 2009, per tutte le ragioni in dettaglio esposte al punto
1.1, 1.2 e 1.3 della narrativa dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, e per l'effetto dichiarare risolto il contratto quadro del 25.05.2011 denominato “Contratto disciplinante i servizi di collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, mediazione e consulenza” e “Contratto disciplinante i depositi di strumenti finanziari a custodia e amministrazione” ed i successivi
e collegati ordini di acquisto impartiti dall'odierno appellante, per la sottoscrizione di azioni
, consigliati ed eseguiti da , oggi incorporata in P_ CP CP_5
, rispettivamente in data 26.05.2011, in data 23.03.2012, in data 20.06.2012,
[...] in data 11.01.2013 (nr. 2 ordini), ed in data 16.07.14 (nr. 2 ordini), tutti in esecuzione dei contratti-quadro sopra indicati, con condanna di , quale Controparte_5 incorporante la , alla restituzione del capitale volta per volta investito e così Controparte_3
3 complessivamente a restituire l'importo di € 110.356,00 oltre agli interessi legali dal dì di ciascun investimento e oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (se si considera che dovrà quanto meno presumersi che l'attore avrebbe destinato le somme investite in azioni all'acquisto di BTP a medio o lungo termine);
1.A In via gradata, qualora nelle inadempienze esposte ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 della narrativa dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, difettasse il requisito della non scarsa importanza, condannare , quale Controparte_5 incorporante la , alla restituzione della stessa somma di € 110.356,00 a Controparte_3 titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre agli interessi legali dal dì di ciascun investimento, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (se si considera che dovrà quanto meno presumersi che l'attore avrebbe destinato le somme investite in azioni all'acquisto di
BTP a medio o lungo termine);
2. In ogni caso accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'intermediario CP
, oggi incorporato in , agli obblighi previsti dall'art. 21 T.u.f.
[...] Controparte_5
e dal Regolamento intermediari, per le ragioni in dettaglio esposte sub 3 e 3.1 della narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e per l'effetto del grave inadempimento imputabile a , oggi incorporata in Controparte_3 Controparte_5
dichiarare risolto il contratto quadro del 25.05.2011 denominato “Contratto
[...] disciplinante i servizi di collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, mediazione e consulenza” e “Contratto disciplinante i depositi di strumenti finanziari a custodia e amministrazione” nonché i successivi e collegati ordini di acquisto impartiti dall'attore per la sottoscrizione di azioni , consigliati ed eseguiti da P_ CP
, oggi incorporata in , rispettivamente in data 26.05.2011,
[...] Controparte_5 in data 23.03.2012, in data 20.06.2012, in data 11.01.2013 (nr. 2 ordini), ed in data
16.07.14 (nr. 2 ordini), tutti in esecuzione dei contratti-quadro sopra indicati, con condanna di , quale incorporante , alla Controparte_5 Controparte_3 restituzione del capitale volta per volta investito e così complessivamente a restituire
l'importo di € 110.356,00 oltre agli interessi legali dal dì di ciascun investimento ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (se si considera che dovrà quanto meno presumersi che l'attore avrebbe destinato le somme investite in azioni all'acquisto di BTP);
4
2.B In via gradata, qualora nelle inadempienze esposte ai punti 3) e 3.1) della narrativa dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, difettasse il requisito della non scarsa importanza, la , quale incorporante , Controparte_5 Controparte_3 andrà condannata al pagamento della stessa somma di € 110.356,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre agli interessi legali dal dì di ciascun investimento ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (se si considera che dovrà quanto meno presumersi che l'attore avrebbe destinato le somme investite in azioni all'acquisto di BTP).
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, previa, anche sotto questo profilo, riforma della Sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della CP
oggi incorporata nell'appellata .
[...] Controparte_5
Si è costituita in giudizio la , quale incorporante di Controparte_5 CP
, contestando gli avversi assunti e concludendo, in rito, per la inammissibilità
[...] dell'appello ai sensi dell'art. 348 e 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, ed, in via incidentale, nel caso di accoglimento dell'appello principale, ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ed, in ulteriore subordine, la condanna Controparte_3 dell'appellante alla restituzione dei titoli e delle cedole sugli stessi riscosse;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, la causa all'udienza del 7 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di gravame, il sig. censura la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto che le risultanze istruttorie e la documentazione acquisita agli atti del primo grado consentivano di ritenere che l'intermediario finanziario
[...]
avesse assolto agli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. CP
21 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. vigente – obblighi di cui l'attore CP_6 aveva specificamente lamentato l'inadempimento.
Al contrario, secondo l'appellante, né con riferimento agli investimenti azionari effettuati nell'arco temporale 2011-2012, né con riferimento agli investimenti successivi in obbligazioni convertibili in azioni ed in azioni della stessa banca, le P_
5 emergenze documentali conducevano a ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla banca convenuta.
Sul punto va ricordato che, per giurisprudenza ormai consolidata, “in tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va
a compiere) previsti dagli articoli 21, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 58/1998, 28, comma
2, e 29 del Regolamento n. 11522 del 1998 e facenti capo ai soggetti abilitati a CP_6 compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cosiddetta suitability rule). Ciò perché l'informazione che la banca intermediaria ha l'obbligo di fornire all'investitore prima di effettuare operazioni deve essere adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, con la conseguenza che a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (Cassazione civile sez. I,
15/05/2020, n.9018; nello stesso senso App. Bari, sez. II, 8 febbraio 2023, n.181).
Sul punto, il Tribunale, pur consapevole dell'onere probatorio ricadente per legge sull'intermediario, aveva assunto che “la violazione del dovere di informazione nel caso concreto non può apprezzarsi, in quanto l'attore ha omesso di indicare quali informazioni non sono state fornite nel caso di specie, né quali violazioni della direttiva MiFid sarebbero state commesse da parte della in relazione alla profilatura del cliente. Del pari, nessuna P_ allegazione è ritraibile in ordine alla asserita inadeguatezza del prodotto acquistato, né tantomeno è dato sapere sulla base di quali parametri le informazioni fornite spontaneamente dall'attore non avrebbero dovuto considerarsi sufficienti e, conseguentemente, quali ulteriori informazioni avrebbe dovuto acquisire l'Istituto di credito e
a quali diversi risultati tali informazioni avrebbero dovuto portare. Appare invece evidente che l'attore è stato posto nelle condizioni di assumere una consapevole decisione
d'investimento, alla luce: (a) dell'informativa resa da in occasione di ogni CP acquisto, unita a quella resa dalla medesima in sede di sottoscrizione dei CP contrattiquadro;
(b) delle conoscenze che la controparte ha dichiarato di avere in materia finanziaria;
(c) della verifica dell'esperienza e della conoscenza, da parte del cliente, in tema
6 di strumenti finanziari, nonché del relativo profilo di rischio;
(d) della verifica della adeguatezza o non adeguatezza effettuata dalla . P_
In particolare, il Tribunale, anche sulla scorta di giurisprudenza più risalente, aveva individuato un onere di allegazione – non assolto – a carico dell'investitore; in pratica, il nel caso di specie, non aveva illustrato della mancanza di quali specifiche Pt_1 informazioni avesse inteso dolersi e di come le stesse avrebbero potuto altrimenti determinarlo;
sicché, in definitiva, la dedotta violazione del dovere di informazione, corollario del dovere di comportarsi con diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, era rimasta indimostrata.
Ritiene la Corte, al contrario, che l'attore aveva indicato espressamente quali informazioni avrebbe dovuto ricevere – e non ha ricevuto – in sede di collocamento del prodotto ed in una fase successiva (v. in particolare pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione in primo grado ed i punti da a) ad f)), aveva lamentato espressamente non aver ricevuto neppure il prospetto informativo con la precisa illustrazione del prodotto oggetto dell'investimento (azioni illiquide).
A fronte delle corrette allegazioni, dunque, era onere dalla banca intermediaria provare che le informazioni erano state fornite.
Sul punto, la prova è mancata.
Infatti, la ha ritenuto di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi CP esclusivamente attraverso la documentazione prodotta in atti, senza fare ricorso ad una prova testimoniale.
Secondo il primo giudice, l'obbligo informativo sarebbe stato rispettato alla luce “(a) dell'informativa resa da in occasione di ogni acquisto, unita a quella resa dalla CP medesima in sede di sottoscrizione dei contratti-quadro; (b) delle conoscenze CP che la controparte ha dichiarato di avere in materia finanziaria;
(c) della verifica dell'esperienza e della conoscenza, da parte del cliente, in tema di strumenti finanziari, nonché del relativo profilo di rischio;
(d) della verifica della adeguatezza o non adeguatezza effettuata dalla ”. P_
La documentazione richiamata dal Tribunale, dunque, consiste a) nel contratto-quadro e relativo documento di sintesi, che certamente risulta sottoscritto dall'investitrice ma nulla dice circa lo specifico ordine di acquisto di azioni (ed in generale dei prodotti P_ acquistati), che è, ovviamente, successivo e nelle informazioni sulle conoscenze del Pt_1 come dallo stesso dichiarate.
7 Da nessuno dei documenti in atti, in altre parole, si evince che la banca intermediaria, attraverso i suoi funzionari, avesse spiegato esattamente all'investitore la natura e le caratteristiche, oltre che i rischi specifici, del prodotto che andava a collocare.
D'altro canto è illuminante il fatto che il giudice di prime cure (pur avendo qualificato l'investimento come “di semplice ed immediata comprensione”) abbia ritenuto non dimostrata la natura “illiquida” delle azioni, ponendo il relativo onere a carico dell'attore investitore1.
In parole povere, l'errore in cui è incorso il primo giudice è consistito nel porre a carico dell'investitore la impossibilità di fornire una chiara descrizione delle caratteristiche del prodotto oggetto di investimento e dei rischi ad esso connessi, mentre proprio nella mancata prospettazione di tali specifiche informazioni risiede l'inadempimento dell'intermediario.
Non era, cioè, il UT a dover dimostrare che si trattava di “azioni illiquide” (e, come tali, inadeguate al suo profilo di rischio), bensì all'intermediario di dimostrare di avere ben spiegato all'investitore – e prima dell'ordine – di che tipo di azioni si trattava, a quali rischi andava incontro e se si trattava di operazione adeguata o meno al profilo cliente del
UT.
Non va trascurato, peraltro, che la stessa banca appellata, precisa che nell'ordine del 16 luglio 2014 vi era la “disclosure sulla illiquidità del titolo”, sicché la illiquidità dell'investimento era certa, ma non altrettanto la specifica illustrazione delle sue caratteristiche all'investitore.
Sul punto, va ribadito che non è accoglibile la tesi dell'appellata, secondo cui la circostanza che un dato strumento finanziario (nella fattispecie, azioni della ) non quotato P_ su mercati regolamentati presenti un minor grado di liquidità rispetto ai titoli quotati, non implica necessariamente che lo stesso debba essere qualificato come a rischio elevato, facendo leva sulla differenza tra il “rischio di liquidità” - che sarebbe la possibilità che un titolo sia meno trasformabile in moneta – e la “illiquidità” – che corrisponderebbe ad una situazione di fatto, per la quale, in un dato momento storico, un titolo non incontra una corrispondente offerta di acquisto.
Pertanto, a dire della banca appellata, tenuto conto della solidità della , al P_ momento dell'investimento (antecedente alla sottoposizione della stessa alla Liquidazione
Coatta Amministrativa), l'investimento medesimo, all'epoca, non sarebbe stato “illiquido”, ma semplicemente sottoposto al rischio di liquidità, rischio che si sarebbe aggravato soltanto in epoca successiva alla sua sottoscrizione.
Ritiene la Corte, al contrario, che la naturale rischiosità dell'investimento azionario, legata alla oscillazione dei rendimenti delle azioni, a loro volta condizionati dalla solidità e dalle prospettive della banca emittente, appare particolarmente accentuata dalla caratteristica intrinseca delle azioni acquistate.
Il fatto che i titoli avessero delle limitazioni nella negoziazione aumenta oggettivamente la probabilità che gli stessi non possano essere trasformati, al momento della richiesta dell'investitore, in moneta liquida, e ciò indipendentemente dal valore che essi possano avere al momento della negoziazione.
Per questa ragione, è irrilevante la solidità dell'istituto emittente al momento dell'acquisto ovvero il rischio concreto verificatosi in epoca successiva.
Si tratta, in altre parole, di una caratteristica intrinseca dei titoli azionari in questione, che li rende “oggettivamente” più rischiosi e di tale maggior rischio l'investitore doveva essere edotto in modo specifico prima dell'acquisto.
In conclusione, la documentazione prodotta dalla banca, in assenza di ulteriori riscontri
(come ad es. una prova testimoniale, mai richiesta né in primo e né in secondo grado) deve ritenersi insufficiente a dimostrare il rispetto degli obblighi informativi.
Ciò comporta l'accoglimento del primo motivo d'appello, con assorbimento degli ulteriori profili responsabilità dell'intermediario, e la riforma della sentenza di primo grado, con affermazione dell'inadempimento da parte della convenuta degli obblighi CP informativi legislativamente previsti.
Inoltre, l'attore aveva dimostrato – ma il fatto è documentale – che le azioni acquistate, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'emittente , P_ avevano azzerato il loro valore, sicchè il danno può dirsi accertato (né, peraltro, sul punto si è espresso il primo giudice, avendo arrestato la propria verifica alla sussistenza della responsabilità da inadempimento in capo alla convenuta).
9 Ebbene, una volta accertato l'inadempimento della banca con riguardo a tutte le operazioni di investimento per cui è causa, deve farsi retta applicazione del princìpio, ormai acquisito al diritto vivente, secondo cui al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione che gravano sull'intermediario consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore. Presunzione che spetta all'intermediario vincere attraverso la prova di aver correttamente adempiuto
(in termini, Cass. 19322/23; 18293/23; 31497/21; 29353/18; 14166/17; 12544/17, che cita Cass. 23417/16, per cui il mancato rispetto degli obblighi di informazione «comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria: non nel senso che il danno dall'inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità»; 2123/14).
Questo perché l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario costituisce, di per sé, un fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento: tale condotta omissiva è, cioè, normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore.
Resta salva la prova contraria, gravante sull'intermediario, circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa (Cass. 2464/19, che cita Cass. 3914/18 e 4727/18), ma tale prova - nel caso di specie - non è stata fornita.
Inoltre, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed i clienti non rientrino in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, come nel caso dell'appellato, non è configurabile alcun concorso di colpa di costui nella produzione del danno (Cass. 26064/17, § 17), né, a fortiori, può ascriversi efficacia interruttiva del nesso di causalità alle sue scelte.
Accertato, dunque, in via presuntiva il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il dato patito dagli investitori, consistito nella perdita del capitale investito, pari ad €. 110.356,00, al netto dei frutti derivati dalle cedole e dai dividendi – pari ad €. 1.800,24 -, in dipendenza della dichiarazione di responsabilità della intermediaria, la stessa va condannata al pagamento della predetta somma, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, in mancanza di prova della circostanza, dedotta dall'appellante per la
10 prima volta in sede di appello, secondo cui gli appellati avrebbero percepito l'indennizzo erogato dal Fondo Indennizzo Risparmiatori ex l. n. 145/18.
Ciò comporta la condanna della banca al risarcimento del danno, consistente nel capitale investito e totalmente venuto meno, pari ad €. 108.555,00, oltre rivalutazione monetaria
(tenuto conto della natura di credito di valore) ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla domanda al soddisfo.
Non è stato dimostrato, al contrario, il maggior danno ex art. 1224 cod. civ., che non può affatto ritenersi presunto.
Prima di affrontare l'appello incidentale condizionato, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione riproposta da (ora ), in Controparte_3 Controparte_5 quanto formulata con generico richiamo all'eccezione articolata in primo grado in modo altrettanto generico, senza neppure l'indicazione del dies a quo di decorrenza della stessa.
Quanto all'appello incidentale, esso riguarda esclusivamente la parte della sentenza di primo grado in cui ha erroneamente affermato la legittimazione passiva di “ CP
quale intermediario relativamente ai titoli in questione emessi dalla ,
[...] P_ per il fatto che la prima fosse, all'epoca dei fatti di causa, controllata da quest'ultima”.
Ebbene, l'appellante si limita a riproporre l'eccezione di carenza di titolarità nel rapporto controverso formulata in primo grado (ed accompagnata da una eccezione di improponibilità della azione per essere stato posto il soggetto reale titolare del rapporto –
coatta amministrativa) facendo leva sui confini della Parte_3 cessione di rapporti in blocco intervenuta tra e . P_ CP_5
L'appellante, però, non mette in discussione, il ragionamento del primo giudice posto a base del rigetto dell'eccezione e che, sostanzialmente, si fonda sull'affermazione – condivisa dalla Corte – per cui la cessione intervenuta tra e , pur avendo P_ CP_5 trasferito la posizione di controllo su dalla prima alla seconda, non ha CP comportato affatto la cessione dei rapporti originariamente in capo alla , CP soggetto del tutto autonomo, ancorchè controllato;
di modo che la legittimazione attuale di deriva non dalla cessione dei rapporti, bensì dalla successiva incorporazione CP_5 di . CP
In conclusione, l'appello incidentale appare inammissibile (per non essere stato speso un argomento di specifico contrasto rispetto alla ratio decidendi del primo giudice) oltre che infondato, condividendo nel merito la Corte le argomentazioni del Tribunale di Trani sul punto.
11 Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione dell'esito complessivo della controversia, seguono la soccombenza della e vengono liquidate in dispositivo;
mentre nel CP rapporto con le stesse vanno compensate in primo grado – atteso il rigetto P_ dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da - e nulla per CP le stesse va disposto in appello, stante la contumacia della stessa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1 avverso la sentenza n. 394/2022, depositata il 27 febbraio 2022, del Tribunale di Trani, in composizione monocratica :
1) Accoglie l'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata,
a) Dichiara la responsabilità contrattuale di e condanna Controparte_3
l'incorporante al pagamento in favore di Controparte_5 Parte_1 dell'importo di €.108.555,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dalla domanda al soddisfo;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_5 delle spese legali del doppio grado di giudizio che liquida, quanto Parte_1 al primo grado, in complessivi €. 14.103,00, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e
CAP come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 14.317,00, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado nel rapporto con in LCA;
P_
5) Nulla per le spese del secondo grado nel rapporto con , Parte_4
6) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale;
Controparte_5
Così decisa il 27 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Afferma il Tribunale “Ciò posto, vi è tuttavia che nel caso di specie l'omessa descrizione, corredata dalla relativa documentazione, delle caratteristiche del prodotto nel quale l'attore ha investito i propri risparmi non consente di stabilirne la natura, tantomeno di valutarne l'indice di rischio di liquidità per il fatto di non essere quotato e, quindi, insuscettibile di essere scambiato in un mercato regolamentato, con conseguente difficoltosa monetizzazione e recupero della somma investita. In breve, nella vicenda in esame l'attività di interpretazione del contatto non è possibile in quanto l'attore non ha depositato la documentazione esplicativa del prodotto, né si è premurata di depositare una propria c.t.p.,
e non è quindi provato da parte di questi che le azioni compravendute fossero realmente illiquide e, conseguentemente, assimilabili ai derivati Otc piuttosto che alle azioni quotate. Ciò, peraltro, in mancanza della ulteriore dimostrazione che, in astratto (ossia ex ante, al momento della relativa stipula) non vi fosse alcuna possibilità, per l'intermediario, di vendere le dette azioni (sia pure in un non mercato non regolamentato, non trattandosi di azioni quotate in borsa) e, dunque, per l'acquirente, di ottenerne la relativa liquidità”. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Intermediazione finanziaria (S.I.M.)
- Contratti di Borsa” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1301 dell'anno 2022
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dagli Parte_1 avv.ti Michele de Palma e Umberto Violante ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via A.
Gimma n. 140, presso lo studio del secondo;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e Controparte_1 difesa giusta procura in atti, dall'avv. Benedetto Gargani ed elettivamente domiciliata in
Roma al viale di Villa Grazioli n. 15, presso il suo studio;
APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE
N O N C H E'
in LCA;
P_
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi in data 7 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Trani, la , onde ottenere la declaratoria di nullità del Controparte_3 contratto quadro del 25 maggio 2011 e dei successivi e collegati ordini di acquisto per la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni Vento Banca, P_ consigliati ed eseguiti da rispettivamente in data 26 maggio 2011, 23 marzo CP
2012, 20 giugno 2012, 11 gennaio 2013 ed in data 16 luglio 2014, per la violazione dell'art. 23 TUF e, per l'effetto la condanna della convenuta alla restituzione in suo favore P_ di €. 110.356.00, pari al capitale complessivamente investito nella sottoscrizione delle azioni , oltre agli interessi legali dal dì di ciascun investimento ed oltre al P_ maggior danno ex art. 1224 c.c. con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto;
ovvero, in subordine, la declaratoria di grave inadempimento dell'intermediario
[...]
agli obblighi previsti dall'art. 21 TUF. e dell'art. 31 e 34 della delibera Consob CP
n. 16190 del 29.10.2007 (c.d. Regolamento intermediari) ed anche alle prescrizioni previste dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 Marzo 2009, e per l'effetto, la risoluzione del contratto quadro del 25 maggio 2011 e dei collegati ordini di acquisto, con condanna di alla restituzione del capitale volta per volta investito, oltre agli interessi CP legali e al maggior danno ex art. 1224 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, la restituzione della stessa somma di € 110.356,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre agli interessi legali dal dì di ciascun investimento, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c.; in tutti i casi con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, la , eccepiva, in via preliminare, il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva, per essere la in liquidazione coatta CP_4 amministrativa unica legittimata passivamente in relazione alle domande di parte attrice
(chiedendo eventualmente la sua estromissione) e, nel merito, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettare tutte le domande di parte attrice, incluse quelle risarcitorie e/o restitutorie, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva che la parte attrice fosse condannata a restituire i titoli in contestazione e i rendimenti nelle more incassati, il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con comparsa di costituzione, interveniva in giudizio la liquidazione Parte_2 coatta amministrativa, che, aderendo alle difese di , chiedeva riconoscersi la CP
2 propria unica legittimazione passiva in relazione alle domande di parte attrice, di cui chiedeva dichiararsi l'improponibilità e/o improcedibilità, stante la sottoposizione della alla procedura di liquidazione coatta;
nel merito, chiedeva il rigetto dalla Parte_2 domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze.
In assenza di approfondimenti istruttori, la causa – sulla base dei documenti depositati in atti - veniva decisa con sentenza n. 394/2022, del 27 febbraio 2022, con la quale il
Tribunale di Trani, esclusa la legittimazione passiva di , e rilevato che gli P_ inadempimenti dedotti non avrebbero potuto condurre alla nullità del contratto quadro e degli ordini, ha ritenuto che non fossero state dimostrate le dedotte inadempienze relativamente agli obblighi informativi, rigettando le domande attoree e quelle riconvenzionali subordinate, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese sostenute da e con compensazione delle spese legali nel rapporto tra e CP CP
P_
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. chiedendo, per i motivi di seguito indicati Parte_1 ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'intermediario , oggi Controparte_3 incorporato nella , agli obblighi previsti dall'art. 21 T.u.f. e Controparte_5 dell'art. 31 e 34 della delibera Consob n. 16190 del 29.10.2007 (c.d. Regolamento intermediari) ed anche alle prescrizioni previste dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del
2 Marzo 2009, per tutte le ragioni in dettaglio esposte al punto
1.1, 1.2 e 1.3 della narrativa dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, e per l'effetto dichiarare risolto il contratto quadro del 25.05.2011 denominato “Contratto disciplinante i servizi di collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, mediazione e consulenza” e “Contratto disciplinante i depositi di strumenti finanziari a custodia e amministrazione” ed i successivi
e collegati ordini di acquisto impartiti dall'odierno appellante, per la sottoscrizione di azioni
, consigliati ed eseguiti da , oggi incorporata in P_ CP CP_5
, rispettivamente in data 26.05.2011, in data 23.03.2012, in data 20.06.2012,
[...] in data 11.01.2013 (nr. 2 ordini), ed in data 16.07.14 (nr. 2 ordini), tutti in esecuzione dei contratti-quadro sopra indicati, con condanna di , quale Controparte_5 incorporante la , alla restituzione del capitale volta per volta investito e così Controparte_3
3 complessivamente a restituire l'importo di € 110.356,00 oltre agli interessi legali dal dì di ciascun investimento e oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (se si considera che dovrà quanto meno presumersi che l'attore avrebbe destinato le somme investite in azioni all'acquisto di BTP a medio o lungo termine);
1.A In via gradata, qualora nelle inadempienze esposte ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 della narrativa dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, difettasse il requisito della non scarsa importanza, condannare , quale Controparte_5 incorporante la , alla restituzione della stessa somma di € 110.356,00 a Controparte_3 titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre agli interessi legali dal dì di ciascun investimento, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (se si considera che dovrà quanto meno presumersi che l'attore avrebbe destinato le somme investite in azioni all'acquisto di
BTP a medio o lungo termine);
2. In ogni caso accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'intermediario CP
, oggi incorporato in , agli obblighi previsti dall'art. 21 T.u.f.
[...] Controparte_5
e dal Regolamento intermediari, per le ragioni in dettaglio esposte sub 3 e 3.1 della narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e per l'effetto del grave inadempimento imputabile a , oggi incorporata in Controparte_3 Controparte_5
dichiarare risolto il contratto quadro del 25.05.2011 denominato “Contratto
[...] disciplinante i servizi di collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, mediazione e consulenza” e “Contratto disciplinante i depositi di strumenti finanziari a custodia e amministrazione” nonché i successivi e collegati ordini di acquisto impartiti dall'attore per la sottoscrizione di azioni , consigliati ed eseguiti da P_ CP
, oggi incorporata in , rispettivamente in data 26.05.2011,
[...] Controparte_5 in data 23.03.2012, in data 20.06.2012, in data 11.01.2013 (nr. 2 ordini), ed in data
16.07.14 (nr. 2 ordini), tutti in esecuzione dei contratti-quadro sopra indicati, con condanna di , quale incorporante , alla Controparte_5 Controparte_3 restituzione del capitale volta per volta investito e così complessivamente a restituire
l'importo di € 110.356,00 oltre agli interessi legali dal dì di ciascun investimento ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (se si considera che dovrà quanto meno presumersi che l'attore avrebbe destinato le somme investite in azioni all'acquisto di BTP);
4
2.B In via gradata, qualora nelle inadempienze esposte ai punti 3) e 3.1) della narrativa dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, difettasse il requisito della non scarsa importanza, la , quale incorporante , Controparte_5 Controparte_3 andrà condannata al pagamento della stessa somma di € 110.356,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre agli interessi legali dal dì di ciascun investimento ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (se si considera che dovrà quanto meno presumersi che l'attore avrebbe destinato le somme investite in azioni all'acquisto di BTP).
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, previa, anche sotto questo profilo, riforma della Sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della CP
oggi incorporata nell'appellata .
[...] Controparte_5
Si è costituita in giudizio la , quale incorporante di Controparte_5 CP
, contestando gli avversi assunti e concludendo, in rito, per la inammissibilità
[...] dell'appello ai sensi dell'art. 348 e 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, ed, in via incidentale, nel caso di accoglimento dell'appello principale, ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ed, in ulteriore subordine, la condanna Controparte_3 dell'appellante alla restituzione dei titoli e delle cedole sugli stessi riscosse;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, la causa all'udienza del 7 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di gravame, il sig. censura la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto che le risultanze istruttorie e la documentazione acquisita agli atti del primo grado consentivano di ritenere che l'intermediario finanziario
[...]
avesse assolto agli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. CP
21 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. vigente – obblighi di cui l'attore CP_6 aveva specificamente lamentato l'inadempimento.
Al contrario, secondo l'appellante, né con riferimento agli investimenti azionari effettuati nell'arco temporale 2011-2012, né con riferimento agli investimenti successivi in obbligazioni convertibili in azioni ed in azioni della stessa banca, le P_
5 emergenze documentali conducevano a ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla banca convenuta.
Sul punto va ricordato che, per giurisprudenza ormai consolidata, “in tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va
a compiere) previsti dagli articoli 21, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 58/1998, 28, comma
2, e 29 del Regolamento n. 11522 del 1998 e facenti capo ai soggetti abilitati a CP_6 compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cosiddetta suitability rule). Ciò perché l'informazione che la banca intermediaria ha l'obbligo di fornire all'investitore prima di effettuare operazioni deve essere adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, con la conseguenza che a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (Cassazione civile sez. I,
15/05/2020, n.9018; nello stesso senso App. Bari, sez. II, 8 febbraio 2023, n.181).
Sul punto, il Tribunale, pur consapevole dell'onere probatorio ricadente per legge sull'intermediario, aveva assunto che “la violazione del dovere di informazione nel caso concreto non può apprezzarsi, in quanto l'attore ha omesso di indicare quali informazioni non sono state fornite nel caso di specie, né quali violazioni della direttiva MiFid sarebbero state commesse da parte della in relazione alla profilatura del cliente. Del pari, nessuna P_ allegazione è ritraibile in ordine alla asserita inadeguatezza del prodotto acquistato, né tantomeno è dato sapere sulla base di quali parametri le informazioni fornite spontaneamente dall'attore non avrebbero dovuto considerarsi sufficienti e, conseguentemente, quali ulteriori informazioni avrebbe dovuto acquisire l'Istituto di credito e
a quali diversi risultati tali informazioni avrebbero dovuto portare. Appare invece evidente che l'attore è stato posto nelle condizioni di assumere una consapevole decisione
d'investimento, alla luce: (a) dell'informativa resa da in occasione di ogni CP acquisto, unita a quella resa dalla medesima in sede di sottoscrizione dei CP contrattiquadro;
(b) delle conoscenze che la controparte ha dichiarato di avere in materia finanziaria;
(c) della verifica dell'esperienza e della conoscenza, da parte del cliente, in tema
6 di strumenti finanziari, nonché del relativo profilo di rischio;
(d) della verifica della adeguatezza o non adeguatezza effettuata dalla . P_
In particolare, il Tribunale, anche sulla scorta di giurisprudenza più risalente, aveva individuato un onere di allegazione – non assolto – a carico dell'investitore; in pratica, il nel caso di specie, non aveva illustrato della mancanza di quali specifiche Pt_1 informazioni avesse inteso dolersi e di come le stesse avrebbero potuto altrimenti determinarlo;
sicché, in definitiva, la dedotta violazione del dovere di informazione, corollario del dovere di comportarsi con diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, era rimasta indimostrata.
Ritiene la Corte, al contrario, che l'attore aveva indicato espressamente quali informazioni avrebbe dovuto ricevere – e non ha ricevuto – in sede di collocamento del prodotto ed in una fase successiva (v. in particolare pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione in primo grado ed i punti da a) ad f)), aveva lamentato espressamente non aver ricevuto neppure il prospetto informativo con la precisa illustrazione del prodotto oggetto dell'investimento (azioni illiquide).
A fronte delle corrette allegazioni, dunque, era onere dalla banca intermediaria provare che le informazioni erano state fornite.
Sul punto, la prova è mancata.
Infatti, la ha ritenuto di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi CP esclusivamente attraverso la documentazione prodotta in atti, senza fare ricorso ad una prova testimoniale.
Secondo il primo giudice, l'obbligo informativo sarebbe stato rispettato alla luce “(a) dell'informativa resa da in occasione di ogni acquisto, unita a quella resa dalla CP medesima in sede di sottoscrizione dei contratti-quadro; (b) delle conoscenze CP che la controparte ha dichiarato di avere in materia finanziaria;
(c) della verifica dell'esperienza e della conoscenza, da parte del cliente, in tema di strumenti finanziari, nonché del relativo profilo di rischio;
(d) della verifica della adeguatezza o non adeguatezza effettuata dalla ”. P_
La documentazione richiamata dal Tribunale, dunque, consiste a) nel contratto-quadro e relativo documento di sintesi, che certamente risulta sottoscritto dall'investitrice ma nulla dice circa lo specifico ordine di acquisto di azioni (ed in generale dei prodotti P_ acquistati), che è, ovviamente, successivo e nelle informazioni sulle conoscenze del Pt_1 come dallo stesso dichiarate.
7 Da nessuno dei documenti in atti, in altre parole, si evince che la banca intermediaria, attraverso i suoi funzionari, avesse spiegato esattamente all'investitore la natura e le caratteristiche, oltre che i rischi specifici, del prodotto che andava a collocare.
D'altro canto è illuminante il fatto che il giudice di prime cure (pur avendo qualificato l'investimento come “di semplice ed immediata comprensione”) abbia ritenuto non dimostrata la natura “illiquida” delle azioni, ponendo il relativo onere a carico dell'attore investitore1.
In parole povere, l'errore in cui è incorso il primo giudice è consistito nel porre a carico dell'investitore la impossibilità di fornire una chiara descrizione delle caratteristiche del prodotto oggetto di investimento e dei rischi ad esso connessi, mentre proprio nella mancata prospettazione di tali specifiche informazioni risiede l'inadempimento dell'intermediario.
Non era, cioè, il UT a dover dimostrare che si trattava di “azioni illiquide” (e, come tali, inadeguate al suo profilo di rischio), bensì all'intermediario di dimostrare di avere ben spiegato all'investitore – e prima dell'ordine – di che tipo di azioni si trattava, a quali rischi andava incontro e se si trattava di operazione adeguata o meno al profilo cliente del
UT.
Non va trascurato, peraltro, che la stessa banca appellata, precisa che nell'ordine del 16 luglio 2014 vi era la “disclosure sulla illiquidità del titolo”, sicché la illiquidità dell'investimento era certa, ma non altrettanto la specifica illustrazione delle sue caratteristiche all'investitore.
Sul punto, va ribadito che non è accoglibile la tesi dell'appellata, secondo cui la circostanza che un dato strumento finanziario (nella fattispecie, azioni della ) non quotato P_ su mercati regolamentati presenti un minor grado di liquidità rispetto ai titoli quotati, non implica necessariamente che lo stesso debba essere qualificato come a rischio elevato, facendo leva sulla differenza tra il “rischio di liquidità” - che sarebbe la possibilità che un titolo sia meno trasformabile in moneta – e la “illiquidità” – che corrisponderebbe ad una situazione di fatto, per la quale, in un dato momento storico, un titolo non incontra una corrispondente offerta di acquisto.
Pertanto, a dire della banca appellata, tenuto conto della solidità della , al P_ momento dell'investimento (antecedente alla sottoposizione della stessa alla Liquidazione
Coatta Amministrativa), l'investimento medesimo, all'epoca, non sarebbe stato “illiquido”, ma semplicemente sottoposto al rischio di liquidità, rischio che si sarebbe aggravato soltanto in epoca successiva alla sua sottoscrizione.
Ritiene la Corte, al contrario, che la naturale rischiosità dell'investimento azionario, legata alla oscillazione dei rendimenti delle azioni, a loro volta condizionati dalla solidità e dalle prospettive della banca emittente, appare particolarmente accentuata dalla caratteristica intrinseca delle azioni acquistate.
Il fatto che i titoli avessero delle limitazioni nella negoziazione aumenta oggettivamente la probabilità che gli stessi non possano essere trasformati, al momento della richiesta dell'investitore, in moneta liquida, e ciò indipendentemente dal valore che essi possano avere al momento della negoziazione.
Per questa ragione, è irrilevante la solidità dell'istituto emittente al momento dell'acquisto ovvero il rischio concreto verificatosi in epoca successiva.
Si tratta, in altre parole, di una caratteristica intrinseca dei titoli azionari in questione, che li rende “oggettivamente” più rischiosi e di tale maggior rischio l'investitore doveva essere edotto in modo specifico prima dell'acquisto.
In conclusione, la documentazione prodotta dalla banca, in assenza di ulteriori riscontri
(come ad es. una prova testimoniale, mai richiesta né in primo e né in secondo grado) deve ritenersi insufficiente a dimostrare il rispetto degli obblighi informativi.
Ciò comporta l'accoglimento del primo motivo d'appello, con assorbimento degli ulteriori profili responsabilità dell'intermediario, e la riforma della sentenza di primo grado, con affermazione dell'inadempimento da parte della convenuta degli obblighi CP informativi legislativamente previsti.
Inoltre, l'attore aveva dimostrato – ma il fatto è documentale – che le azioni acquistate, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'emittente , P_ avevano azzerato il loro valore, sicchè il danno può dirsi accertato (né, peraltro, sul punto si è espresso il primo giudice, avendo arrestato la propria verifica alla sussistenza della responsabilità da inadempimento in capo alla convenuta).
9 Ebbene, una volta accertato l'inadempimento della banca con riguardo a tutte le operazioni di investimento per cui è causa, deve farsi retta applicazione del princìpio, ormai acquisito al diritto vivente, secondo cui al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione che gravano sull'intermediario consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore. Presunzione che spetta all'intermediario vincere attraverso la prova di aver correttamente adempiuto
(in termini, Cass. 19322/23; 18293/23; 31497/21; 29353/18; 14166/17; 12544/17, che cita Cass. 23417/16, per cui il mancato rispetto degli obblighi di informazione «comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria: non nel senso che il danno dall'inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità»; 2123/14).
Questo perché l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario costituisce, di per sé, un fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento: tale condotta omissiva è, cioè, normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore.
Resta salva la prova contraria, gravante sull'intermediario, circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa (Cass. 2464/19, che cita Cass. 3914/18 e 4727/18), ma tale prova - nel caso di specie - non è stata fornita.
Inoltre, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed i clienti non rientrino in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, come nel caso dell'appellato, non è configurabile alcun concorso di colpa di costui nella produzione del danno (Cass. 26064/17, § 17), né, a fortiori, può ascriversi efficacia interruttiva del nesso di causalità alle sue scelte.
Accertato, dunque, in via presuntiva il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il dato patito dagli investitori, consistito nella perdita del capitale investito, pari ad €. 110.356,00, al netto dei frutti derivati dalle cedole e dai dividendi – pari ad €. 1.800,24 -, in dipendenza della dichiarazione di responsabilità della intermediaria, la stessa va condannata al pagamento della predetta somma, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, in mancanza di prova della circostanza, dedotta dall'appellante per la
10 prima volta in sede di appello, secondo cui gli appellati avrebbero percepito l'indennizzo erogato dal Fondo Indennizzo Risparmiatori ex l. n. 145/18.
Ciò comporta la condanna della banca al risarcimento del danno, consistente nel capitale investito e totalmente venuto meno, pari ad €. 108.555,00, oltre rivalutazione monetaria
(tenuto conto della natura di credito di valore) ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla domanda al soddisfo.
Non è stato dimostrato, al contrario, il maggior danno ex art. 1224 cod. civ., che non può affatto ritenersi presunto.
Prima di affrontare l'appello incidentale condizionato, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione riproposta da (ora ), in Controparte_3 Controparte_5 quanto formulata con generico richiamo all'eccezione articolata in primo grado in modo altrettanto generico, senza neppure l'indicazione del dies a quo di decorrenza della stessa.
Quanto all'appello incidentale, esso riguarda esclusivamente la parte della sentenza di primo grado in cui ha erroneamente affermato la legittimazione passiva di “ CP
quale intermediario relativamente ai titoli in questione emessi dalla ,
[...] P_ per il fatto che la prima fosse, all'epoca dei fatti di causa, controllata da quest'ultima”.
Ebbene, l'appellante si limita a riproporre l'eccezione di carenza di titolarità nel rapporto controverso formulata in primo grado (ed accompagnata da una eccezione di improponibilità della azione per essere stato posto il soggetto reale titolare del rapporto –
coatta amministrativa) facendo leva sui confini della Parte_3 cessione di rapporti in blocco intervenuta tra e . P_ CP_5
L'appellante, però, non mette in discussione, il ragionamento del primo giudice posto a base del rigetto dell'eccezione e che, sostanzialmente, si fonda sull'affermazione – condivisa dalla Corte – per cui la cessione intervenuta tra e , pur avendo P_ CP_5 trasferito la posizione di controllo su dalla prima alla seconda, non ha CP comportato affatto la cessione dei rapporti originariamente in capo alla , CP soggetto del tutto autonomo, ancorchè controllato;
di modo che la legittimazione attuale di deriva non dalla cessione dei rapporti, bensì dalla successiva incorporazione CP_5 di . CP
In conclusione, l'appello incidentale appare inammissibile (per non essere stato speso un argomento di specifico contrasto rispetto alla ratio decidendi del primo giudice) oltre che infondato, condividendo nel merito la Corte le argomentazioni del Tribunale di Trani sul punto.
11 Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione dell'esito complessivo della controversia, seguono la soccombenza della e vengono liquidate in dispositivo;
mentre nel CP rapporto con le stesse vanno compensate in primo grado – atteso il rigetto P_ dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da - e nulla per CP le stesse va disposto in appello, stante la contumacia della stessa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1 avverso la sentenza n. 394/2022, depositata il 27 febbraio 2022, del Tribunale di Trani, in composizione monocratica :
1) Accoglie l'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata,
a) Dichiara la responsabilità contrattuale di e condanna Controparte_3
l'incorporante al pagamento in favore di Controparte_5 Parte_1 dell'importo di €.108.555,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dalla domanda al soddisfo;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_5 delle spese legali del doppio grado di giudizio che liquida, quanto Parte_1 al primo grado, in complessivi €. 14.103,00, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e
CAP come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 14.317,00, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado nel rapporto con in LCA;
P_
5) Nulla per le spese del secondo grado nel rapporto con , Parte_4
6) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale;
Controparte_5
Così decisa il 27 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Afferma il Tribunale “Ciò posto, vi è tuttavia che nel caso di specie l'omessa descrizione, corredata dalla relativa documentazione, delle caratteristiche del prodotto nel quale l'attore ha investito i propri risparmi non consente di stabilirne la natura, tantomeno di valutarne l'indice di rischio di liquidità per il fatto di non essere quotato e, quindi, insuscettibile di essere scambiato in un mercato regolamentato, con conseguente difficoltosa monetizzazione e recupero della somma investita. In breve, nella vicenda in esame l'attività di interpretazione del contatto non è possibile in quanto l'attore non ha depositato la documentazione esplicativa del prodotto, né si è premurata di depositare una propria c.t.p.,
e non è quindi provato da parte di questi che le azioni compravendute fossero realmente illiquide e, conseguentemente, assimilabili ai derivati Otc piuttosto che alle azioni quotate. Ciò, peraltro, in mancanza della ulteriore dimostrazione che, in astratto (ossia ex ante, al momento della relativa stipula) non vi fosse alcuna possibilità, per l'intermediario, di vendere le dette azioni (sia pure in un non mercato non regolamentato, non trattandosi di azioni quotate in borsa) e, dunque, per l'acquirente, di ottenerne la relativa liquidità”. 8