Articolo 2 della Legge 31 luglio 1956, n. 988
Articolo 1
Versione
20 settembre 1956
Art. 2.
Alla copertura della spesa di lire 100 milioni, prevista dall'art. 1, sara' provveduto con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1954-55, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 20 settembre 1956