Sentenza 5 giugno 1976
Massime • 4
La disciplina fallimentare, collegandosi a quella della compensazione ordinaria, nel dichiarare l'operativita della vicenda estintiva tra i debiti che i creditori hanno nei confronti del fallito e i loro crediti verso lo stesso 'ancorche non scaduti prima della dichiarazione di fallimento', mostra di voler consentire la vicenda in Mancanza dell'esigibilita del credito verso il fallito, ma di richiedere, implicitamente, gli altri requisiti indicati nell'art 1243 cod civ, e, cioe, l'esigibilita del credito del fallito verso il debitore-creditore in bonis.*
Nella procedura di amministrazione controllata i contratti non ancora eseguiti, in tutto o in parte, da entrambi i contraenti debbono ricevere esecuzione, senza che vi sia per il debitore e per il Commissario giudiziale una facolta di scelta come quella prevista per il curatore del fallimento (art 72 segg, legge fallimentare). Quindi, tranne i casi in cui l'insolvenza non concreti una causa di Estinzione del rapporto prevista dal codice civile, e salva la sospensione della prestazione a norma dell'art 1461 cod civ, il rapporto gia costituito esige l'adempimento, sempre che questo non consista nel pagamento di un creditore. ( V 1588/69, mass n 340488).*
I crediti anteriori alla data di ammissione all'amministrazione controllata, ancorche scadenti in data successiva, non possono essere soddisfatti, dovendosi anzi ritenere inefficace l'eventuale pagamento che ne sia stato eseguito dal Commissario giudiziale: ne consegue che non puo essere consentito nemmeno operare con essi la compensazione, la quale, costituendo un modo di Estinzione dell'obbligazione, soddisfa, al pari del pagamento, l'interesse del creditore, dando luogo ad una violazione della par condicio a cui sono soggetti tutti i creditori anteriori (i quali o dovranno essere tutti pagati per intero, se l'imprenditore tornera in bonis, o essere tutti soggetti al concorso nel caso di fallimento dello stesso), a vantaggio del creditore il quale possa utilizzare la compensazione.*
La compensazione estingue ope legis i debiti contrapposti per effetto del fatto oggettivo della loro coesistenza, sicche la dichiarazione giudiziale della parte che oppone la compensazione legale equivale ad una manifestazione di volonta diretta a giovarsi di un effetto gia verificatori e la pronuncia del giudice non fa che accertare l'avvenuta Estinzione per compensazione legale dei contrapposti debiti e crediti con effetto ex tunc. Tuttavia tale operativita, in un momento anteriore a quello in cui la dichiarazione medesima viene emessa, fa risalire l'effetto estintivo non gia alla data in cui coesistevano i fatti giuridici da cui sorgono i crediti e i debiti contrapposti, bensi a quella in cui coesistono crediti liquidi ed esigibili, dato che la compensazione legale ha per presupposti la liquidita e l'esigibilita dei crediti, a differenza della compensazione giudiziale, per la quale e sufficiente che il debito opposto sia di facile e pronta liquidazione. ( V 2697/62).*
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/1976, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1976 |
Testo completo
Nella procedura di amministrazione controllata i contratti non ancora eseguiti, in tutto o in parte, da entrambi i contraenti debbono ricevere esecuzione, senza che vi sia per il debitore e per il Commissario giudiziale una facolta di scelta come quella prevista per il curatore del fallimento (art 72 segg, legge fallimentare). Quindi, tranne i casi in cui l'insolvenza non concreti una causa di Estinzione del rapporto prevista dal codice civile, e salva la sospensione della prestazione a norma dell'art 1461 cod civ, il rapporto gia costituito esige l'adempimento, sempre che questo non consista nel pagamento di un creditore. ( V 1588/69, mass n 340488).*