Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/06/2025, n. 5202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5202 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05202/2025REG.PROV.COLL.
N. 02733/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2733 del 2024, proposto da
IO AR PI, AN TI e EL AR LE PI, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Micheletti e Cristian Marzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
IO EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Liberto Losa e Fiorella Losa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comunità Montana del Piambello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicoletta Gabardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 3/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, di IO EN e della Comunità Montana del Piambello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. IO Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Cristian Marzetta anche in sostituzione dell'avv. Matteo Micheletti, Nicoletta Gabardini e Liberto Losa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I signori IO AR PI, AN TI e EL AR LE PI chiedono la riforma della sentenza del Tar per la Lombardia n. 3/2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’originario ricorso proposto dai ridetti signori volto ad ottenere l’annullamento:
- in parte qua [dove limita la propria efficacia alla superficie di circa mq. 1.207 afferente a parte dei mappali 1030, 1299, 1029 del Comune Censuario di Clivio (VA)], del decreto n. 5/2020, datato 4.5.2020, avente ad oggetto « L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i., R. R. 20 luglio 2007 n. 5 e s.m.i. Ripristino dei luoghi » della Comunità montana del Piambello;
- nonché, per quanto occorrer possa: della comunicazione della Comunità Montana del Piambello in data 7.5.2020 avente quale oggetto « Stato forestale e procedimenti amministrativi assunti sulle aree in Clivio Via Cantello 41/a »;
- nei soli limiti di competenza, del verbale amministrativo n. 1/2020 in data 30.12.2019 dei Carabinieri Forestale stazione di Arcisate a carico di EN IO e del verbale di sopralluogo;
- di ogni atto altro atto presupposto, consequenziale, connesso e/o comunque collegato.
1.1 In primo grado veniva chiesto:
- per quanto di necessità, l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza del 23.7.2019, proposta dai signori IO AR PI, AN TI e EL AR LE PI, per il tramite del proprio legale di fiducia, anche per quanto riguarda l’intera superficie dei mappali 1029, 1299, 1030, 1032, 1033, 1040, 1301, 1038, 1183 del Comune Censuario di Clivio (VA);
- e la conseguente condanna della Comunità montana del Piambello a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni; con nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale inadempimento.
1.2 In subordine all’accoglimento delle domande proposte in primo grado, in appello si chiede rimettere la causa al giudice di I grado ex art. 105 c.p.a.
2. Gli appellanti si dolgono di atti aventi ad oggetto aree limitrofe a quella di loro proprietà che appartengono al controinteressato signor IO EN.
2.1 La sentenza impugnata ha così sintetizzato le premesse in fatto:
- i ricorrenti in primo grado, in quanto nucleo familiare residente in [...] – hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto n. 5 del 4 maggio 2020 con il quale la Comunità montana del Piambello disponeva l’obbligo per IO EN – proprietario di terreni boschivi attigui – di presentare un progetto di rinnovazione artificiale a seguito di distruzione di una parte di bosco insistente sui suoi terreni (catastalmente identificati ai mappali n. 1040, 1301, 1038, 1183);
- specificamente, i ricorrenti hanno contestato il provvedimento nella parte in cui limita la propria efficacia - imponendo il ripristino del bosco – alla superficie di circa mq. 1.207 afferente a parte dei mappali 1030, 1299, 1029 del Comune Censuario di Clivio, invece di considerare l’intera superficie dei mappali 1029, 1299, 1030, 1032, 1033, 1040, 1301, 1038, 1183 del Comune Censuario di Clivio, asseritamente interessati da problematiche analoghe;
- i citati ricorrenti hanno esposto: (i) di voler vivere in mezzo alla natura; (ii) che il contesto di Clivio si caratterizza per un’ampia naturalità e diffusa presenza di boschi; (iii) che i fondi confinanti la via Cantello (ove è la dimora familiare) sono stati storicamente caratterizzati dalla presenza di boschi di alto fusto; (iv) che sui terreni di proprietà di IO EN, vicini alla proprietà dei ricorrenti, è stato progressivamente eliminato il bosco; (v) che, a seguito di sopralluogo nell’ottobre 2017, veniva accertato da parte dei carabinieri forestali che erano state tagliate senza autorizzazione piante per 2.200 mq; (vi) di avere presentato alla Comunità montana un’istanza, in data 23 luglio 2019, perché disponesse la rinnovazione artificiale; (vii) di aver subito pregiudizi consistenti nella “minor vivibilità dell’immobile”, per eccessiva insolazione e crolli di alberi nella proprietà, asseritamente per effetto delle correnti ventose non più trattenute da barriere naturali; (viii) che con decreto n. 5/2020 la Comunità montana imponeva la rinnovazione artificiale di una porzione di area, ritenuta non soddisfacente dai PI-TI;
- unitamente all’annullamento del decreto predetto, i ricorrenti hanno domandato che venisse accertato il silenzio inadempimento della Comunità montana sulla istanza del 23 luglio 2019, con conseguente condanna della Comunità a provvedere anche relativamente alle altre aree oggetto di segnalazione.
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso.
I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento; perplessità e irragionevolezza. Violazione di legge: art. 19, 25 e 96 PIF Comunità montana Piambello, artt. 19 e 25 del r.r. 5/2007, artt. 41, 43, 47, 48 e 61 della l.r. 31/2008. Violazione degli artt. 2, 6 e 10 della l. 7.8.1990, n. 241.
Si sosteneva l’illegittimità del decreto della Comunità montana impugnato per carenza di istruttoria e travisamento, in quanto avrebbe erroneamente omesso di considerare tutte le aree su cui doveva essere imposto il ripristino/rinnovazione artificiale del bosco.
II. Violazione di legge: art. 2 l. 7.8.1990, n. 241. Violazione dell’obbligo di concludere il procedimento in maniera espressa. Violazione art. 25, r.r. 5/2007, art. 25, nonché artt. 19 e 96, PIF Comunità montana, art. 61, l.r. 31/2008.
Si sosteneva che il decreto della Comunità montana impugnato, unitamente alla nota del 7.5.2020, sono illegittimi anche nella misura in cui hanno valenza sostanzialmente ed illegittimamente soprassessoria, nella serie procedimentale in cui si inseriscono, nella parte in cui il primo omette l’adozione di provvedimenti per il ripristino del bosco nelle aree diverse da quelle prese in considerazione con riferimento al sopralluogo dei Carabinieri forestali, e la seconda precisa che eventuali sopralluoghi e conseguenti atti per le aree diverse non vengono adottati, ma rinviati senza nemmeno precisa indicazione di termini e garanzie sulla loro emanazione.
III. Eccesso di potere per contrasto con precedente manifestazione di volontà. Irragionevolezza ed illogicità. Violazione del legittimo affidamento e della buona fede. Violazione dei principi di economicità e di efficacia e di buon andamento. Violazione di legge: art. 1 della l. n. 241/1990 e 97 Cost. Violazione art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si lamentavano gli ulteriori profili di illegittimità sintetizzati nella rubrica del motivo.
IV. Violazione di legge: art. 97 Cost.; art. 10 della l. n. 241/1990; artt. 7 e 11 della l.r. Lombardia 1/2012. Violazione dei principi in materia di partecipazione procedimentale. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione di legge: art. 3 l. n. 241/1990.
Si sosteneva che:
- gli apporti partecipativi dei ricorrenti non sarebbero stati debitamente presi in considerazione;
- non vi è alcuna indicazione delle ragioni per cui l’Ente ha ritenuto di respingere le osservazioni contenute negli atti partecipativi dei ricorrenti;
- se i contributi partecipativi fossero stati realmente presi in considerazione avrebbero determinato un esito diverso del procedimento.
V. Violazione di legge: art. 19 del r.r. Lombardia 5/2007 e degli artt. 40, 61 della l.r. Lombardia 31/2008 e del d.lgs. 34/2018.
Si lamentava la violazione della normativa regionale e statale in materia di boschi, oltre a quanto già indicato nel motivo I.
VI. Violazione artt. 19, 25 della normativa di cui al regolamento attuativo del PIF della Comunità montana del Piambello.
Si lamentava la violazione delle norme che impongono il ripristino e recupero ambientale delle aree interessate.
VII. Violazione dell’art. 9 Cost. Violazione degli artt. 142 e ss. d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere e travisamento.
Si sosteneva che la mancata adozione di adeguati provvedimenti che tutelino tutte le aree interessate contrastava anche con la normativa appena indicata, e la scelta attendista dell’Amministrazione era connotata da eccesso di potere e travisamento della reale situazione e delle sue esigenze di tutela.
VIII. Ulteriore invalidità della nota del 7.5.2020.
Si sosteneva che la nota del 7.5.2020, nella parte in cui debba intendersi confermativa del decreto del 4.5.2020, è illegittima per tutti i motivi dedotti contro tale atto.
4. Nel giudizio di primo grado si sono costituiti, per resistere al ricorso, il controinteressato EN, la Comunità montana del Piambello e il Ministero della Difesa.
5. Con sentenza n. 3/2024 il Tar per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
5.1 Dopo aver richiamato i principi affermati nella sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2021, il Tar ha sostenuto che:
- il pregiudizio asseritamente lamentato dai ricorrenti non è idoneo a fondare l’interesse al ricorso;
- la domanda di annullamento è ampiamente estesa alla contestazione dell’agire discrezionale dell’Amministrazione in relazione all’estensione (per migliaia di mq) delle aree oggetto di rinfoltimento boschivo di proprietà di EN e non è invece in alcun modo ancorata all’interesse concreto della piccola porzione di suolo – se effettivamente immediatamente attigua – confinante con la propria abitazione, porzione sulla quale solo gli alberi potrebbero avere l’effetto di proteggere l’abitazione dal sole;
- la prospettazione dei ricorrenti – meramente affermata e non dimostrata, né collocata cronologicamente nella sequenza procedimentale del provvedimento in esame – di avere ricevuto più luce per effetto del taglio nel corso degli anni degli alberi vicini all’abitazione, non è idonea a fondare una domanda di annullamento formulata in tali termini di estensione;
- nemmeno è chiarito nel ricorso se le aree su cui la Comunità montana ha già imposto il rimboschimento siano quelle immediatamente attigue all’abitazione di proprietà e se quelle su cui invece i ricorrenti vorrebbero un ulteriore provvedimento siano o meno attigue e idonee a incidere su luce e insolazione dell’abitazione;
- l’asserita caduta di alberi di proprietà PI è generica e indimostrata, ben potendo essere causalmente collegata a molteplici fattori, inclusa l’incuria, e quindi non è un argomento seriamente idoneo a fondare l’interesse a una domanda di annullamento nei termini formulati;
- il requisito dell’attualità dell’interesse non è rilevabile allorché – come nel caso di specie – il pregiudizio derivante dall’atto amministrativo impugnato è meramente eventuale, incerto, genericamente allegato e non collegato all’estensione degli effetti dell’atto impugnato.
5.2 Il Tar, in ragione delle considerazioni esposte, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di annullamento, e ha rigettato la domanda sul silenzio, atteso che – per insussistenza di un interesse sostanziale procedimentale – non può dichiararsi un obbligo di provvedere della Comunità montana circa l’istanza del 2019.
6. Avverso la sentenza del Tar per la Lombardia n. 3/2024 hanno proposto appello i signori IO AR PI, AN TI e EL AR LE PI per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si sono costituiti in giudizio il controinteressato EN, la Comunità montana del Piambello e il Ministero della Difesa, chiedendo che l’appello venga dichiarato inammissibile ovvero infondato nel merito.
8. All’udienza del 22 maggio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio dichiara:
- inammissibile la memoria del Ministero della Difesa depositata in vista dell’udienza di merito il giorno 19.04.2025 alle ore 13:20. Il deposito è tardivo e quindi inammissibile, in quanto è avvenuto oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile;
- inammissibile la relazione dell’arch. IG prodotta da parte appellante perché prodotta per la prima volta in appello in violazione dell’art. 104 c.p.a.
2. Il primo motivo di appello è rubricato: « Violazione degli art. 24 e 111 Cost., 2, 35, 37, 39 e 73 c.p.a., nonché 100, 112, 115 c.p.c.; errore e travisamento; motivazione illogica e carente ».
Parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l‘inammissibilità dell’originario ricorso per carenza di interesse, sostenendo che:
- contrariamente a quanto indicato nella sentenza, sono documentali la TA e la rappresentazione delle circostanze relative all’indebita eliminazione del bosco ed alla sua rappresentazione spaziale;
- le aree di cui si discute sono individuate nel ricorso sin dall’inizio;
- in plurimi documenti prodotti in I grado vi è la rappresentazione delle aree con i relativi mappali ed è documentata la progressiva eliminazione del bosco;
- il riferimento alla asserita grande superficie, che escluderebbe l’interesse, è privo di fondamento, atteso che: (i) la giurisprudenza rileva come le contestazioni possono attenere agli interventi nella “zona” e non sui terreni meramente confinanti e (ii) la notevole estensione è elemento costitutivo del bosco in senso normativo [estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento, secondo l’art. 3, comma 3, d.lgs. 34/2018; per la normativa regionale, oltre agli altri requisiti, la larghezza non deve essere inferiore a 25 metri: art. 42, comma 1, lett. a), l.r. 31/2018];
- emerge pure la violazione dell’art. 112 c.p.c.: era comunque dovere del giudice individuare al più tali aree più limitate, e per esse pronunziarsi nel merito, ma non certo dichiarare che non vi era alcun interesse per tutta la domanda;
- la Comunità montana ha sempre riconosciuto i ricorrenti come interlocutori e vi era comunque titolo ad ottenere una risposta, essendosi di fatto la Comunità montana comunque autovincolata a ciò;
- la sentenza impugnata ha ricostruito in maniera erronea i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie. In particolare: (i) il Tar non ha preso in considerazione la giurisprudenza richiamata negli atti difensivi, pur dichiaratamente operando un richiamo ad essa; (ii) il Tar ha dato atto che Ad. Plen. 22/2021 fa riferimento anche al pregiudizio economico, ma ha artatamente omesso di considerare che esso era stato dedotto nei vari atti difensivi dei ricorrenti; (iii) la stessa Ad. Plen. citata fa riferimento per l’interesse a ricorrere, tra l’altro, alla fattispecie della “compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata”: nel ricorso si è lamentata per l’appunto la compromissione dell’ambiente mentre il riferimento del Tar alla sola caduta alberi è artatamente riduttivo; (iv) il Tar non ha utilizzato nessuno dei poteri previsti dalla normativa ed evocati dalla stessa Adunanza Plenaria, non avendo fatto nessuna applicazione dell’art. 73, comma 3, del c.p.a., né avendo segnalato la questione, né avendo dato termine per memorie o documenti; (v) non sono state esposte le ragioni per cui è stata disattesa la relazione del Dott. Riva sul deprezzamento ambientale e i danni del patrimonio arboreo della proprietà né è stata motivata l’affermazione secondo cui la caduta degli alberi di proprietà appellante sarebbe generica e indimostrata: se non convinto il giudice avrebbe dovuto disporre verificazione o CTU; (vi) essendo il ricorso di primo grado anteriore alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria, dovevano applicarsi i principi di cui al c.d. prospective overruling , per i quali non si può pronunziare un’inammissibilità sulla base di un indirizzo giurisprudenziale posteriore alla proposizione del ricorso: nella specie è stato frustrato il diritto di difesa e al giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 2 c.p.a.) dei ricorrenti, ora appellanti; quantomeno doveva essere segnalata d’ufficio la questione e consentito ai ricorrenti di effettuare anche le produzioni del caso;
- il Tar non ha considerato che venivano in rilievo problematiche in materia ambientale, in cui la TA è sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell'interesse a ricorrere, senza necessità di prova di uno specifico pregiudizio per effetto dell’attività;
- le considerazioni di cui sopra valgono anche ove il ricorso fosse da trattare con il rito del silenzio.
3. Il motivo è infondato.
Nell’atto di appello si legge testualmente:
« Sui terreni ora EN è stato tuttavia progressivamente eliminato il bosco (di fatto sino al confine con la proprietà PI - TI), e distrutta la rinnovazione naturale …. Ad oggi la superficie a bosco sulle aree di cui si tratta …. si trova con quasi completa assenza di piante …. Gli appellanti, in quanto vicini confinanti …. subiscono gravi pregiudizi. La loro abitazione è diventata infatti complessivamente meno vivibile (a causa della eccessiva insolazione del lato sud di tutta l’abitazione, con notevole aumento della temperatura specie al piano superiore), ha perso di valore (non si trova più in una zona a significativa naturalità, cfr. anche doc. 21 fasc. I g, p. 10 e ss. e 23, che fa riferimento al deprezzamento ambientale della proprietà; v. anche doc. B con calcolo perdita di valore), si sono verificate cadute degli alberi nella loro proprietà per effetto delle correnti ventose non più trattenute da barriere naturali e danni da eccesso di insolazione (cfr. anche doc. 21, pp. 10 e ss., 17, 18, 20), l’insediamento di ristoranti nella proprietà EN (su cui gli Enti competenti non hanno mai concluso i controlli di legge che erano stati richiesti) genera rumori (anche notturni) e fumi con ulteriore disagio egualmente amplificato dalla mancanza del bosco (tanto più che alcuni componenti della famiglia dei Sigg.ri PI hanno problematiche legate a fenomeni asmatici) ».
Dalla lettura della citata prospettazione di parte emerge che gli appellanti sostengono di subire dei pregiudizi economici per il fatto che su tutta l’estensione della proprietà confinante non esiste più il bosco che esisteva in passato.
Gli appellanti ritengono che detti pregiudizi sarebbero eliminati se venisse imposto al vicino di piantare alberi per tutta l’estensione della sua proprietà (e non solo per un numero limitato di particelle, come previsto dal provvedimento censurato che è stato impugnato proprio perché limita la propria efficacia - imponendo il ripristino del bosco – alla superficie di circa mq. 1.207 afferente a parte dei mappali 1030, 1299, 1029 del Comune Censuario di Clivio, invece di considerare l’intera superficie dei mappali 1029, 1299, 1030, 1032, 1033, 1040, 1301, 1038, 1183 del Comune Censuario di Clivio, interessati da problematiche analoghe).
Parte appellante àncora l’interesse a ricorrere alla asserita esistenza di un pregiudizio economico che sparirebbe se tutta l’area di proprietà del controinteressato (anche quella molto lontana dal confine comune) venisse sottoposta a rimboschimento.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che nel giudizio amministrativo non è consentito, ad eccezione di ipotesi specifiche, adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico ed argomentato beneficio in favore di chi propone l'azione giudiziaria; l'interesse a ricorrere è infatti condizione dell'azione e corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente. Sussiste, pertanto, interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento; interesse che deve comunque essere caratterizzato dai predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell'attualità (l'interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest'ultimo l'eventualità o l'ipotesi di una lesione) e della concretezza (l'interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente) (Cons. Stato, sez. III, 03/08/2021, n. 5732).
Corollario di detto principio è che la TA da sola non basta a fondare anche l'interesse al ricorso, dovendo il ricorrente fornire la prova concreta di un pregiudizio sofferto.
Come chiarito, ex multis da Cons. Stato, sez. II, 21/07/2021, n. 5505 (in un caso in materia edilizia ma sovrapponibile, come schema concettuale, al caso di specie) la TA , cioè lo stabile collegamento con la zona interessata dall'intervento, può fondare la legittimazione ad agire a condizione che ad essa si accompagni la lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva di chi impugna il provvedimento; in altri termini, lo stabile collegamento con l'area interessata dall'intervento edilizio non è sufficiente a comprovare anche l'interesse a ricorrere che è, invece, derivante da un concreto pregiudizio per l'interessato. La TA , pertanto, non rappresenta un dato decisivo per riconoscere l'interesse ad agire (che nel giudizio di legittimità davanti al giudice amministrativo si identifica con l'interesse ad impugnare), nel senso che di per sé non è sufficiente, dovendosi dimostrare che l'intervento contestato abbia capacità di determinare una lesione attuale e concreta in capo al ricorrente.
Il primo giudice ha ritenuto che parte appellante non abbia fornito la prova del pregiudizio lamentato: il Collegio ritiene che detta conclusione sia corretta.
3.1 Gli argomenti esposti da parte appellante non meritano condivisione.
3.1.1 La critica rivolta alla sentenza secondo la quale le aree (i.e.: i numeri di mappale) sono state indicate nel ricorso non rende erronea la conclusione raggiunta dal Tar: il primo giudice ha posto in evidenza che « la domanda di annullamento è ampiamente estesa alla contestazione dell’agire discrezionale dell’amministrazione in relazione all’estensione (per migliaia di mq) delle aree oggetto di rinfoltimento boschivo di proprietà di EN e non è invece in alcun modo ancorata all’interesse concreto della piccola porzione di suolo – se effettivamente immediatamente attigua – confinante con la propria abitazione, porzione sulla quale solo gli alberi potrebbero avere l’effetto di proteggere l’abitazione dal sole ». Il Tar ha voluto sottolineare esattamente il punto prima esposto: se la lamentela avesse riguardato la porzione di suolo di proprietà del controinteressato immediatamente vicina al suolo di proprietà dell’appellante, sarebbe stato quasi intuitivo cogliere un nesso di causalità tra il taglio degli alberi e gli effetti pregiudizievoli prodotti da tale taglio. Ma siccome l’esistenza del pregiudizio viene ancorata al mancato rimboschimento di aree molto distanti dal confine della proprietà di parte appellante, il pregiudizio medesimo rimane indimostrato.
Parte appellante sostiene che l’abitazione sarebbe diventata meno vivibile e avrebbe perso di valore a causa dell’eccessiva insolazione del lato sud di tutta l’abitazione e dell’aumento di temperatura. Ma è difficile credere che la maggiore insolazione di una casa derivi dal fatto che siano stati tagliati alberi a centinaia di metri di distanza. Se, come sostiene parte appellante, i terreni di cui si parla rappresentano l’unico corridoio ecologico fra la Città di Varese e i terreni del Canton Ticino, si potrebbe arrivare a sostenere che parte appellante avrebbe un interesse giuridicamente tutelato a non veder tagliati gli alberi nel raggio di chilometri dalla propria abitazione: ma questo non sarebbe possibile anche perché si dilaterebbe il concetto di TA fino a renderlo inutile.
Gli appellanti sostengono che si sarebbero verificate cadute degli alberi nella loro proprietà per effetto delle correnti ventose non più trattenute da barriere naturali. Anche per questo tipo di pregiudizio vale il discorso già fatto: è indimostrato che il taglio di alberi su terreni distanti dalla propria abitazione abbia influito sui venti che colpiscono l’abitazione stessa e che il taglio di alberi provochi la caduta di altri alberi a grande distanza.
Ancora gli appellanti sostengono che l’insediamento di ristoranti nella proprietà EN genererebbe rumori (anche notturni) e fumi con ulteriore disagio egualmente amplificato dalla mancanza del bosco. Per questa voce di danno prospettato, il pregiudizio e il nesso di causalità con il taglio di alberi diventano addirittura evanescenti. L’immissione di rumori e fumi è un tema risolvibile con il rimedio accordato dall’art. 844 del codice civile, ove sussistano i presupposti per la sua applicazione. Ma non si vede come il taglio di alberi a grande distanza possa essere la causa prima di questo tipo di pregiudizio.
3.1.2 Privo di fondamento è il tentativo di ricostruire un regime giuridico del concetto di “grande superficie” ovvero di “bosco”. Nella specie non si tratta di allargare la nozione di TA . Occorreva dimostrare il pregiudizio e tale pregiudizio non è stato dimostrato con riferimento a suoli molto distanti dal terreno di proprietà degli appellanti.
3.1.3 Infondata è la censura che fa leva sull’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.
A tacere del fatto che l’atto impugnato prevedeva specifici numeri di mappali (ed è stato impugnato perché non ne prevedeva molti di più), non è “dovere” del giudice “individuare aree più limitate”. È onere del ricorrente dimostrare di essere legittimato all’azione e tale legittimazione non sussiste se si fa leva su un pregiudizio indimostrato. In primo grado è stato contestato il provvedimento nella parte in cui limita la propria efficacia ai mappali 1030, 1299, 1029, invece di considerare l’intera superficie dei mappali 1029, 1299, 1030, 1032, 1033, 1040, 1301, 1038, 1183. Sono stati i ricorrenti ad individuare le aree che avrebbero voluto fossero rimboschite, ed è proprio tale individuazione estesa che porta a concludere che il pregiudizio non sia stato dimostrato.
Il discorso sarebbe stato diverso se, come rilevato dal Tar, la domanda di annullamento fosse stata « ancorata all’interesse concreto della piccola porzione di suolo – se effettivamente immediatamente attigua – confinante con la propria abitazione ».
3.1.4 Il fatto che la Comunità montana abbia riconosciuto i ricorrenti come interlocutori non sposta il ragionamento dianzi svolto.
3.1.5 Il Tar non ha fatto malgoverno dei principi giurisprudenziali: al contrario li ha applicati in maniera corretta. La pronuncia dell’Ad. Plen. 22/2021 è stata citata per fornire un quadro alla tematica dell’interesse a ricorrere e per ricordare un assioma noto da tempo, ovvero che la TA non è da sola idonea a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso.
Ma poi il primo giudice, come detto, ha assunto la propria decisione in ragione del criterio del tipo di contestazione rivolto all’agire discrezionale dell’amministrazione, per giungere alla conclusione che la domanda era stata ancorata a un pregiudizio non dimostrato.
3.1.5.1 Parte appellante sostiene che avrebbero dovuto essere applicati i principi di cui al c.d. prospective overruling , in base ai quali non si può pronunziare un’inammissibilità sulla base di un indirizzo giurisprudenziale posteriore alla proposizione del ricorso. L’argomento non convince perché il principio della necessità di dimostrare il pregiudizio per fondare l’interesse (principio su cui il Tar ha fondato la decisione) è accolto dalla giurisprudenza già da prima dell’emanazione della pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021 .
3.1.6 La censura secondo la quale il Tar (i) non avrebbe applicato l’art. 73, comma 3, del c.p.a., (ii) non avrebbe segnalato la questione né (iii) avrebbe dato termine per memorie o documenti, cade di fronte alla considerazione che dalla sentenza impugnata risulta (v. punto 8) pregiudizialmente esaminata la specifica eccezione di parte (nella specie, di inammissibilità della domanda di annullamento per difetto di interesse).
3.1.7 Priva di pregio è la tesi per la quale la TA sarebbe sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell'interesse a ricorrere. Si è già detto che la TA da sola non basta a fondare anche l'interesse al ricorso, dovendo il ricorrente fornire la prova concreta di un pregiudizio sofferto, prova che nella specie è mancata.
4. Parte appellante ripropone i motivi di ricorso non esaminati in primo grado.
Il rigetto del primo motivo di appello comporta l’assorbimento dei motivi riproposti.
Devono considerarsi assorbite anche le eccezioni proposte dal Ministero (inammissibilità dell’impugnativa di atto endoprocedimentale) e dal signor EN (improcedibilità per difetto di interesse sopravvenuto, inammissibilità dell’impugnazione del verbale dei Carabinieri Forestali n. 1/2020 del 30.12.2019 per difetto di giurisdizione, irricevibilità ed inammissibilità dell’impugnazione del silenzio dell’Amministrazione).
5. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN VO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
IO Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Pascuzzi | IN VO |
IL SEGRETARIO