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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/03/2024, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1271/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Mariano Carella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1271/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ortona Francesco Saverio, che li C.F._2
rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. e per essa Controparte_1 P.IVA_1
la procuratrice speciale (P.I. ), quale Controparte_2 P.IVA_2
cessionaria di (P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele CP_3 P.IVA_3
Lucia, per procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione del 13.10.2023;
In fatto ed in diritto
1.Con atto di citazione in riassunzione con querela di falso, e Parte_1 Parte_3
premettevano di aver citato in data 16.06.2016 innanzi al Tribunale di Reggio e, per CP_3 essa quale mandataria la al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di precetto CP_4
notificato agli attori e l'insussistenza del diritto delle aziende convenute ad agire per l'esecuzione forzata nei loro confronti.
Esponevano che, in data 30.05.2016, era stato loro notificato atto di precetto per l'importo di Euro
64.732,96 in forza di titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1909/2012 emesso dal
Tribunale di Perugia il 18.02.2013 e notificato in data 29.04.2013 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 30.04.2013; che nell'atto di precetto veniva fatto riferimento all'iscrizione in data
1.07.2015 da parte di dell'ipoteca giudiziale (reg. gen. 10680 reg. p. 943) sui beni di CP_3
proprietà dei debitori per la somma di Euro 58.900,00.
Pertanto, gli attori, deducevano:
- l'omessa notifica del titolo esecutivo;
- l'illegittima dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1909/2012 emesso dal
Tribunale di Perugia;
- la mancata notifica del decreto ingiuntivo n. 1909/2012 emesso dal Tribunale di Perugia in data
18.02.2013, con conseguente nullità dell'atto di precetto notificato;
- la mancata notifica nei termini del decreto ingiuntivo, emesso in data 18.02.2013 in quanto asseritamente notificato in data 29.04.2013 (quando il termine ultimo era il 19.04.2013);
-la mancata individuazione dei debitori nel decreto ingiuntivo richiamato nell'atto di precetto;
- la mancata sottoscrizione del precetto da parte del difensore;
-l'illegittimità delle somme intimate in precetto e, in particolare il compenso richiesto per la redazione del precetto, il quale non risulta coerente con le tabelle professionali vigenti;
- il difetto di legittimazione ad agire del soggetto giuridico e difetto di procura alle liti, in quanto: a)
l'atto di precetto è stato notificato ad istanza di e per essa la quale CP_3 CP_4
mandataria, da parte dell'Avv. Raffaele Lucia in forza di procura generale alle liti, ma nell'intestazione sembrerebbe che la nascita di nuova denominazione di CP_4 [...]
sia di Ottobre 2015 e la procura di mandataria sia stata conferita da Controparte_5
nel 2008; b) il soggetto che intima precetto alla sig.ra inoltre, non CP_3 Parte_1
è il soggetto giuridico che si legge nell'intestazione dell'atto; c) manca nel precetto l'intimazione ad uno dei due debitori nella copia notificata a;
d) nella procura generale inserita Parte_3
nel corpo dell'atto al difensore del giudizio non vi è la menzione del soggetto fisico che in virtù della sua qualifica di legale rappresentante o rappresentante delegato conferisce il mandato alla rappresentanza e difesa processuale all'Avv. Raffaele Lucia ed al suo domiciliatario in Reggio
Calabria Avv. Antonio Chirico;
-l'incompetenza del tribunale adito nell'atto di precetto;
-l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sui beni degli opponenti.
Esponeva che:
- , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta, rilevando, tra CP_3
l'altro, che “le notifiche del decreto ingiuntivo appaiono essere del tutto regolari, tant'è che gli odierni opponenti risultano essere residenti tutt'ora nel Comune di Galatro alla Via Madonna 77, dove gli è stata recapitata la notifica del decreto ingiuntivo nel 2013, così come in data 30.05.2016 gli veniva notificato l'odierno atto di precetto opposto, per cui nessun dubbio può essere sollevato sulla regolarità delle notifiche del decreto ingiuntivo…”.
- con memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. e Parte_1 Parte_3 depositavano querela di falso in ordine alle attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario in ordine alla notifica effettuata a mezzo servizio postale del decreto ingiuntivo n. 1909/2012 emesso dal
Tribunale di Perugia.
- all'udienza del 15.02.2017 il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e decisione;
- con sentenza n. 662/2017 R.S. depositata il 3.05.2017, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava la propria incompetenza funzionale per territorio in favore del Tribunale di Palmi, fissando termine perentorio di giorni 90 per la riassunzione.
Pertanto, gli attori e , riassumevano il giudizio innanzi Parte_1 Parte_3 all'intestato Tribunale di Palmi, insistendo nelle medesime conclusioni già rassegnate ovvero:
l'accoglimento dell'opposizione proposta, di accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato e/o l'inesistenza del diritto da parte della e, per essa, della quale CP_3 CP_4
mandataria di procedere ad esecuzione forzata, con condanna anche ex art. 96 c.p.c., nonché
l'illegittima iscrizione d'ipoteca sui beni di proprietà degli attori.
Anche innanzi all'intestato Tribunale di Palmi si costituiva e, per essa quale CP_3
mandataria la la quale insisteva nelle medesime conclusioni già rassegnate. CP_4
Espletate le formalità prescritte dagli artt. 221 e 222 c.p.c., veniva disposta la sospensione del giudizio avente ad oggetto l'invalidità del decreto ingiuntivo e del pedissequo precetto ed aperto il procedimento n. 139/2019 (R.G.) relativo alla querela di falso proposta da e Parte_1
. Parte_3
Con sentenza n. 190/2023 R.S., pubblicata il 16.03.2023, il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliendo parzialmente la querela di falso così provvedeva:
“1) dichiara la falsità delle attestazioni dell'ufficiale giudiziario sugli avvisi di ricevimento delle
CAD a mezzo posta nei quali è stato dichiarato l'immissione dell'avviso nella cassetta dell'abitazione di e , apposte su: Parte_3 Parte_1
- l'avviso di ricevimento n. 76567420053-2 datato 29.04.2013 della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n°76590502451-8;
- l'avviso di ricevimento n. 76567420052-1 relativo alla comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n. 76590502452-9;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) fissa alle parti termini di legge per la riassunzione del giudizio principale n. 1271/2017 R.G.;”
Con ricorso in riassunzione del 3.05.2023 e riassumevano il Parte_1 Controparte_6
giudizio in epigrafe, insistendo nelle conclusioni già rassegnate;
anche in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. e per essa la procuratrice speciale Controparte_2
quale cessionaria di , si costituivano in riassunzione per la prosecuzione del
[...] CP_3
procedimento.
Pertanto, la causa veniva assegnata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1 Con un primo motivo di opposizione, gli attori lamentano la mancata notifica del decreto ingiuntivo, e dunque del titolo esecutivo.
Orbene, nella fattispecie in esame, non si rinviene un vizio di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, ma al più di nullità.
Nel caso di specie deve darsi atto che con sentenza n. 190/2023 R.S. di questo Tribunale di Palmi, pubblicata il 16.03.2023 è stata dichiarata la falsità delle attestazioni rese dall'ufficiale giudiziario sugli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito delle notifiche ex art. 140
c.p.c. (rectius ex art. 8 della L. 890/1982) del decreto ingiuntivo n. 1909/2012 emesso dal Tribunale di Perugia nei confronti di e di . Parte_1 Parte_3
Va ricordato che, secondo le previsioni di cui all'art. 140 c.p.c. (ed anche dell'art. 8 della L.
890/1992), il soggetto notificante è tenuto a svolgere tutti gli adempimenti del caso: in particolare,
l'art. 140 c.p.c. prevede che “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento". Sul punto la giurisprudenza è assolutamente tassativa: gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. devono essere tutti eseguiti a pena di nullità della notifica stessa;
in particolare, qualora manchi l'adempimento dell'affissione del deposito alla porta dell'abitazione o l'immissione nella cassetta postale, la notifica in oggetto deve considerarsi tamquam non esset ovvero affetta da nullità radicale: “La notificazione di un atto, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (che, per la sua effettuazione, richiede il deposito della copia dell'atto nella casa del comune, l'affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e la spedizione della raccomandata), non può considerarsi perfezionata quando l'ufficiale giudiziario non dia atto, nella relata, dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito.” Cassazione civile sez. I, 04/06/1997, n.4981); nello stesso senso: “La notificazione eseguita a noma dell'art. 140 c.p.c. esige, per la sua validità, che dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge per il suo perfezionamento, con la conseguenza che l'omessa menzione nella relata dell'avvenuta affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del notificando rende nulla la notificazione stessa.
Né la nullità può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente che confermi l'avvenuta affissione dell'avviso e la mera materiale omissione nella relazione della menzione di tale adempimento, posto che la fede pubblica assiste solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risulti dall'atto da lui redatto con le richieste formalità nel luogo in cui l'atto è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dall'ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche, che a lui sono commesse. Ne consegue che il destinatario dell'atto deve proporre querela di falso solo per contestare l'avvenuta affissione risultante dalla relazione di notificazione e di tutti gli atti conseguenti al provvedimento invalidamente notificato, senza che il notificante possa fornire con altri mezzi la prova di circostanze che, per espresso disposto di legge, devono emergere dall'atto pubblico.” (Cassazione civile sez. I, 04/09/1996, n.8071); ancora: "Nell'ipotesi prevista dall'art. 140
c.p.c., il perfezionamento della notificazione richiede, a pena di nullità, il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento). Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della notificazione nel caso in cui dalle attestazioni dell'ufficiale giudiziario risulti il deposito dell'atto nella casa comunale, ma non l'affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione del destinatario, e neppure risulti validamente attestato l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il timbro a secco con la filma per sigla dell'ufficiale giudiziario precede questa ulteriore attestazione” (Cassazione civile sez. I, 04/09/1996, n.8071); e ancora “In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 29/10/2020, n.23921).
Come precisato dalla Corte di Cassazione, invece, l'inesistenza della notifica “ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23903 del 02/10/2018).
Nel caso di specie, pertanto, alla luce della sentenza n. 190/2023 R.S., pubblicata il 16.03.2023, deve ritenersi che non risultano adempiuti tutti i passaggi procedurali di cui all'art. 140 c.p.c.
(rectius ex art. 8 della L. 890/1982) con conseguente nullità (e non inesistenza) della notifica effettuata.
Ebbene, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ricevuta la notifica di un precetto basato su un decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. solo in ipotesi di inesistenza della notificazione del decreto stesso, mentre ove la fattispecie concreta prospettata dall'ingiunto integri gli estremi del vizio di nullità della notificazione, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma (ex plurimis, cfr. Cass., 1 giugno 2004 n.10495; Cass., 14 giugno 1999 n.
5884; Cass., 28 settembre 1996 n.8582; Cass., 12 febbraio 1998 n. 1202; Cass., sez. III, 07 luglio
2009, n. 15892; Cass., sez. III, 02 aprile 2009, n. 8011; Cass., sez. III, 09 luglio 2008, n. 18847).
Ed anche più recentemente la giurisprudenza ha affermato che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650
c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio (cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/11/2019, n.29729; Cassazione civile sez. VI, 04/12/2014, n.25713).
Pertanto, il giudice dell'opposizione a precetto, in quanto giudice funzionalmente diverso da quello competente a conoscere l'opposizione al decreto ingiuntivo, non può essere investito della cognizione inerente alla efficacia/inefficacia del provvedimento monitorio. Dunque, anche le eccezioni sollevate dagli attori in merito all'efficacia del provvedimento monitorio
(mancata notifica nei 60 giorni dall'emissione del decreto ingiuntivo) non possono essere scrutinate dal giudice dell'opposizione a precetto.
Sulla base della giurisprudenza richiamata, la doglianza in esame, fatta valere come motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 ed art. 617 c.p.c. è inammissibile, avendo dovuto essere proposta con l'opposizione ex art. 645, o 650 c.p.c. davanti al Tribunale funzionalmente competente
(il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Perugia).
2.2. Ciò detto, l'opposizione risulta fondata con riferimento al seguente motivo di censura.
Infatti, con un ulteriore motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto la nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione del provvedimento che dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo in violazione dell'art. 654, comma 2, c.p.c. nonché di mancata indicazione della formula esecutiva del decreto ingiuntivo (“si rileva che non vi è specificazione della data e del provvedimento del
Giudice che ha disposto l'esecutorietà e della data e del provvedimento della cancelleria dell'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo”, attori e Parte_1
). In particolare, gli attori hanno ulteriormente specificato tale motivo di censura Parte_3 evidenziando come il precetto riporti la dicitura “il decreto ingiuntivo 1909/2012 è stato emesso dal
Tribunale di Perugia il 18.02.2013, è stato notificato in data 29.04.2013 ed è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 30.04.2013”; tuttavia gli attori evidenziano come tale indicazione sulla provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio sia errata, in considerazione della circostanza che la notifica (ai fini dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.) è stata effettuata in data
29.04.2013, mentre la provvisoria esecutorietà ex art. 654 c.p.c. risulterebbe dichiarata addirittura il giorno successivo.
Tale motivo di opposizione ex art. 617, co. 1 c.p.c. (tempestivamente promosso dagli attori) va accolto.
Sul punto, si ricorda, in adesione al consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, come in ipotesi di esecuzione promossa in virtù di decreto ingiuntivo, il combinato disposto degli artt.
654, secondo comma, e 480 c.p.c., allo scopo di semplificare l'inizio della azione esecutiva, consenta al creditore di limitarsi a fare menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva, menzione che sostituisce la formalità – e quindi la necessità - di una nuova notificazione del titolo esecutivo (cioè del decreto ingiuntivo munito del provvedimento che gli conferisce esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva) ed integra la precedente notificazione del decreto stesso, eseguita quando questo non aveva ancora la qualità di titolo esecutivo. L'art. 654 c.p.c. stabilisce che, in caso di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non vi è necessità di procedere a nuova notifica del decreto ingiuntivo stesso;
purché nel precetto sia fatta menzione del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e la apposizione della formula.
Si tratta, invero, di due menzioni distintamente previste dal legislatore, entrambe necessarie, poiché corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo (Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n.24226).
Inoltre, la menzione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà non si può evincere dall'indicazione di apposizione della formula esecutiva, e ciò per plurime ragioni: a) si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicché l'opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante come tale inammissibile;
b) le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo (cfr. la summenzionata
Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n.24226).
La disposizione dell'art. 654, secondo comma, c.p.c. - applicabile in tutte le situazioni in cui il decreto ingiuntivo acquisiti efficacia esecutiva in un momento successivo alla sua adozione (per effetto del decreto ex art. 647 c.p.c., dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. oppure della sentenza di rigetto della opposizione ex art.653 c.p.c.) – impone, pertanto, requisiti di contenuto-forma dell'atto di precetto, teleologicamente finalizzati ad informare il debitore della conseguita esecutorietà del provvedimento monitorio azionato, e quindi essenziali per il raggiungimento dello scopo del precetto (sull'argomento, cfr., ex plurimis, Cass., 5 maggio 2009 n.10294; Cass., 30 maggio 2007
n.12731; Cass., 16 gennaio 2007 n.839; Cass., 2 marzo 2006 n.4649; Cass., 21 novembre 2001
n.14730; Cass. 5 giugno 2000 n.7454).
Nel caso de quo, la doglianza dell'attore riguarda proprio la mancata/errata indicazione nell'atto di precetto, del provvedimento che ha dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Va rammentato che la sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione, promosso ai sensi dell'art. 645 o dell'art. 650 c.p.c., ovvero nel giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d'impugnazione avverso il relativo decreto, e non essendo proponibile il ricorso per cassazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/09/2009, n.19119; Cassazione civile sez. II, 23/11/2021,
n.36196).
Orbene, nel caso di specie, parte convenuta ha riconosciuto che la data del 30.04.2013 riportata in precetto (““il decreto ingiuntivo 1909/2012 è stato emesso dal Tribunale di Perugia il 18.02.2013,
è stato notificato in data 29.04.2013 ed è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in data
30.04.2013”) sia errata e che essa (da intendersi correttamente come 30.04.2015) sia riferibile esclusivamente all''apposizione della formula esecutiva (“In data 30.04.2015, il decreto ingiuntivo, regolarmente notificato e non opposto, veniva dotato di formula esecutiva…Solo per mero errore materiale veniva indicato nell'atto di precetto la data del 30.04.2013, in ragione del 30.04.2015, quale data di apposizione della formula esecutiva….”cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Tale dato, essenziale per i debitori per comprendere se vi è un decreto ingiuntivo suscettibile di essere portato ad esecuzione, oltre a risultare pacificamente omesso nel precetto (così integrandosi il vizio di cui all'art. 617 c.p.c.) non risulta neppure evincibile dalle difese di parte convenuta (che come detto nulla riferisce al riguardo, riconoscendo l'errata indicazione), ma neppure dal compendio documentale in atti, ove non risulta prodotto il provvedimento ex art. 654 c.p.c. che avrebbe disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1909/2012 emesso dal Tribunale di Perugia il 18.02.2013.
Trattasi, quello dell'art. 654 II comma c.p.c., di adempimento volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo - già avvenuta ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione - ed integrandola se il titolo in quel momento non era ancora munito di esecutività (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/04/2015,
n.8402).
Pertanto, il precetto su decreto ingiuntivo deve indicare le parti, la data di notifica del monitorio, nonché il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce la notifica dello stesso sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce l'atto di precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, n.31226), considerato, peraltro, per come sopra detto, che neppure vi è stata la possibilità aliunde per gli attori di conoscere il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
d'altro canto, si tratta di condizione necessaria per il creditore per procedere all'esecuzione nei confronti dei debitori, ovviamente non potendosi azionare un titolo che esecutivo non è.
Ne consegue la nullità del precetto notificato agli attori e in Parte_1 Parte_3
data 30.05.2016. Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto.
Invero, “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e dichiarata la nullità del precetto notificato agli attori e in data 30.05.2016 da Parte_1 Parte_3
e, per essa, CP_3 CP_4
2.3 Deve ritenersi inammissibile in questa sede l'ulteriore domanda articolata dagli attori circa l'illegittimità dell'iscrizione d'ipoteca giudiziale in relazione al citato decreto ingiuntivo, nonché di risarcimento del danno derivante dalla illegittima iscrizione.
Sul punto va ricordato che, a mente dell'art. 655 c.p.c., i decreti dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione, costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Ne consegue che, considerato che, stante che gli attori neppure hanno promosso in questa sede direttamente opposizione avverso il decreto ingiuntivo (in ogni caso inammissibile, posto che altri è il Giudice funzionalmente competente), neppure è scrutinabile la legittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria in relazione al predetto decreto. Infatti, l'iscrizione d'ipoteca ex art. 655 c.p.c. è atto posto a garanzia del credito destinata a cedere a fronte soltanto di un accertamento negativo del diritto di credito fatto valere con la domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile sez. III,
21/11/2006, n.24746).
3. Stante la peculiarità della controversia non si ritiene invece accoglibile la domanda attorea risarcitoria ex art. 96 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste, in favore degli attori e Parte_1
, in solido tra loro, e a carico della convenuta e per essa la Parte_3 Controparte_1
procuratrice speciale quale cessionaria di . Le stesse Controparte_2 CP_3
vengono liquidate come da dispositivo, secondo il valore dichiarato della causa (€ 64.732,96), solo fase di studio, introduttiva e decisionale (non essendosi svolta attività istruttoria), parametri compresi tra i minimi e i medi in considerazione delle difese esplicate dalle parti e della durata del processo.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile il motivo di opposizione relativo alla notifica del decreto ingiuntivo n.
1909/2012 emesso dal Tribunale di Perugia il 18.02.2013;
- dichiara inammissibile il motivo di opposizione relativo alla illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e conseguente risarcimento del danno;
- per il resto, accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del precetto notificato agli attori
[...]
e in data 30.05.2016 da e, per essa, Parte_1 Parte_3 CP_3 CP_4
- condanna la convenuta e per essa la procuratrice speciale Controparte_1 CP_2
quale cessionaria di , alla refusione delle spese di lite in favore
[...] CP_3
degli attori e , in solido tra loro, che si liquidano in Euro Parte_1 Parte_3
5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, in data 12/03/2024
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Mariano Carella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1271/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ortona Francesco Saverio, che li C.F._2
rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. e per essa Controparte_1 P.IVA_1
la procuratrice speciale (P.I. ), quale Controparte_2 P.IVA_2
cessionaria di (P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele CP_3 P.IVA_3
Lucia, per procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione del 13.10.2023;
In fatto ed in diritto
1.Con atto di citazione in riassunzione con querela di falso, e Parte_1 Parte_3
premettevano di aver citato in data 16.06.2016 innanzi al Tribunale di Reggio e, per CP_3 essa quale mandataria la al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di precetto CP_4
notificato agli attori e l'insussistenza del diritto delle aziende convenute ad agire per l'esecuzione forzata nei loro confronti.
Esponevano che, in data 30.05.2016, era stato loro notificato atto di precetto per l'importo di Euro
64.732,96 in forza di titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1909/2012 emesso dal
Tribunale di Perugia il 18.02.2013 e notificato in data 29.04.2013 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 30.04.2013; che nell'atto di precetto veniva fatto riferimento all'iscrizione in data
1.07.2015 da parte di dell'ipoteca giudiziale (reg. gen. 10680 reg. p. 943) sui beni di CP_3
proprietà dei debitori per la somma di Euro 58.900,00.
Pertanto, gli attori, deducevano:
- l'omessa notifica del titolo esecutivo;
- l'illegittima dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1909/2012 emesso dal
Tribunale di Perugia;
- la mancata notifica del decreto ingiuntivo n. 1909/2012 emesso dal Tribunale di Perugia in data
18.02.2013, con conseguente nullità dell'atto di precetto notificato;
- la mancata notifica nei termini del decreto ingiuntivo, emesso in data 18.02.2013 in quanto asseritamente notificato in data 29.04.2013 (quando il termine ultimo era il 19.04.2013);
-la mancata individuazione dei debitori nel decreto ingiuntivo richiamato nell'atto di precetto;
- la mancata sottoscrizione del precetto da parte del difensore;
-l'illegittimità delle somme intimate in precetto e, in particolare il compenso richiesto per la redazione del precetto, il quale non risulta coerente con le tabelle professionali vigenti;
- il difetto di legittimazione ad agire del soggetto giuridico e difetto di procura alle liti, in quanto: a)
l'atto di precetto è stato notificato ad istanza di e per essa la quale CP_3 CP_4
mandataria, da parte dell'Avv. Raffaele Lucia in forza di procura generale alle liti, ma nell'intestazione sembrerebbe che la nascita di nuova denominazione di CP_4 [...]
sia di Ottobre 2015 e la procura di mandataria sia stata conferita da Controparte_5
nel 2008; b) il soggetto che intima precetto alla sig.ra inoltre, non CP_3 Parte_1
è il soggetto giuridico che si legge nell'intestazione dell'atto; c) manca nel precetto l'intimazione ad uno dei due debitori nella copia notificata a;
d) nella procura generale inserita Parte_3
nel corpo dell'atto al difensore del giudizio non vi è la menzione del soggetto fisico che in virtù della sua qualifica di legale rappresentante o rappresentante delegato conferisce il mandato alla rappresentanza e difesa processuale all'Avv. Raffaele Lucia ed al suo domiciliatario in Reggio
Calabria Avv. Antonio Chirico;
-l'incompetenza del tribunale adito nell'atto di precetto;
-l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sui beni degli opponenti.
Esponeva che:
- , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta, rilevando, tra CP_3
l'altro, che “le notifiche del decreto ingiuntivo appaiono essere del tutto regolari, tant'è che gli odierni opponenti risultano essere residenti tutt'ora nel Comune di Galatro alla Via Madonna 77, dove gli è stata recapitata la notifica del decreto ingiuntivo nel 2013, così come in data 30.05.2016 gli veniva notificato l'odierno atto di precetto opposto, per cui nessun dubbio può essere sollevato sulla regolarità delle notifiche del decreto ingiuntivo…”.
- con memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. e Parte_1 Parte_3 depositavano querela di falso in ordine alle attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario in ordine alla notifica effettuata a mezzo servizio postale del decreto ingiuntivo n. 1909/2012 emesso dal
Tribunale di Perugia.
- all'udienza del 15.02.2017 il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e decisione;
- con sentenza n. 662/2017 R.S. depositata il 3.05.2017, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava la propria incompetenza funzionale per territorio in favore del Tribunale di Palmi, fissando termine perentorio di giorni 90 per la riassunzione.
Pertanto, gli attori e , riassumevano il giudizio innanzi Parte_1 Parte_3 all'intestato Tribunale di Palmi, insistendo nelle medesime conclusioni già rassegnate ovvero:
l'accoglimento dell'opposizione proposta, di accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato e/o l'inesistenza del diritto da parte della e, per essa, della quale CP_3 CP_4
mandataria di procedere ad esecuzione forzata, con condanna anche ex art. 96 c.p.c., nonché
l'illegittima iscrizione d'ipoteca sui beni di proprietà degli attori.
Anche innanzi all'intestato Tribunale di Palmi si costituiva e, per essa quale CP_3
mandataria la la quale insisteva nelle medesime conclusioni già rassegnate. CP_4
Espletate le formalità prescritte dagli artt. 221 e 222 c.p.c., veniva disposta la sospensione del giudizio avente ad oggetto l'invalidità del decreto ingiuntivo e del pedissequo precetto ed aperto il procedimento n. 139/2019 (R.G.) relativo alla querela di falso proposta da e Parte_1
. Parte_3
Con sentenza n. 190/2023 R.S., pubblicata il 16.03.2023, il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliendo parzialmente la querela di falso così provvedeva:
“1) dichiara la falsità delle attestazioni dell'ufficiale giudiziario sugli avvisi di ricevimento delle
CAD a mezzo posta nei quali è stato dichiarato l'immissione dell'avviso nella cassetta dell'abitazione di e , apposte su: Parte_3 Parte_1
- l'avviso di ricevimento n. 76567420053-2 datato 29.04.2013 della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n°76590502451-8;
- l'avviso di ricevimento n. 76567420052-1 relativo alla comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n. 76590502452-9;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) fissa alle parti termini di legge per la riassunzione del giudizio principale n. 1271/2017 R.G.;”
Con ricorso in riassunzione del 3.05.2023 e riassumevano il Parte_1 Controparte_6
giudizio in epigrafe, insistendo nelle conclusioni già rassegnate;
anche in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. e per essa la procuratrice speciale Controparte_2
quale cessionaria di , si costituivano in riassunzione per la prosecuzione del
[...] CP_3
procedimento.
Pertanto, la causa veniva assegnata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1 Con un primo motivo di opposizione, gli attori lamentano la mancata notifica del decreto ingiuntivo, e dunque del titolo esecutivo.
Orbene, nella fattispecie in esame, non si rinviene un vizio di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, ma al più di nullità.
Nel caso di specie deve darsi atto che con sentenza n. 190/2023 R.S. di questo Tribunale di Palmi, pubblicata il 16.03.2023 è stata dichiarata la falsità delle attestazioni rese dall'ufficiale giudiziario sugli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito delle notifiche ex art. 140
c.p.c. (rectius ex art. 8 della L. 890/1982) del decreto ingiuntivo n. 1909/2012 emesso dal Tribunale di Perugia nei confronti di e di . Parte_1 Parte_3
Va ricordato che, secondo le previsioni di cui all'art. 140 c.p.c. (ed anche dell'art. 8 della L.
890/1992), il soggetto notificante è tenuto a svolgere tutti gli adempimenti del caso: in particolare,
l'art. 140 c.p.c. prevede che “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento". Sul punto la giurisprudenza è assolutamente tassativa: gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. devono essere tutti eseguiti a pena di nullità della notifica stessa;
in particolare, qualora manchi l'adempimento dell'affissione del deposito alla porta dell'abitazione o l'immissione nella cassetta postale, la notifica in oggetto deve considerarsi tamquam non esset ovvero affetta da nullità radicale: “La notificazione di un atto, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (che, per la sua effettuazione, richiede il deposito della copia dell'atto nella casa del comune, l'affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e la spedizione della raccomandata), non può considerarsi perfezionata quando l'ufficiale giudiziario non dia atto, nella relata, dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito.” Cassazione civile sez. I, 04/06/1997, n.4981); nello stesso senso: “La notificazione eseguita a noma dell'art. 140 c.p.c. esige, per la sua validità, che dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge per il suo perfezionamento, con la conseguenza che l'omessa menzione nella relata dell'avvenuta affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del notificando rende nulla la notificazione stessa.
Né la nullità può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente che confermi l'avvenuta affissione dell'avviso e la mera materiale omissione nella relazione della menzione di tale adempimento, posto che la fede pubblica assiste solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risulti dall'atto da lui redatto con le richieste formalità nel luogo in cui l'atto è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dall'ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche, che a lui sono commesse. Ne consegue che il destinatario dell'atto deve proporre querela di falso solo per contestare l'avvenuta affissione risultante dalla relazione di notificazione e di tutti gli atti conseguenti al provvedimento invalidamente notificato, senza che il notificante possa fornire con altri mezzi la prova di circostanze che, per espresso disposto di legge, devono emergere dall'atto pubblico.” (Cassazione civile sez. I, 04/09/1996, n.8071); ancora: "Nell'ipotesi prevista dall'art. 140
c.p.c., il perfezionamento della notificazione richiede, a pena di nullità, il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento). Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della notificazione nel caso in cui dalle attestazioni dell'ufficiale giudiziario risulti il deposito dell'atto nella casa comunale, ma non l'affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione del destinatario, e neppure risulti validamente attestato l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il timbro a secco con la filma per sigla dell'ufficiale giudiziario precede questa ulteriore attestazione” (Cassazione civile sez. I, 04/09/1996, n.8071); e ancora “In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 29/10/2020, n.23921).
Come precisato dalla Corte di Cassazione, invece, l'inesistenza della notifica “ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23903 del 02/10/2018).
Nel caso di specie, pertanto, alla luce della sentenza n. 190/2023 R.S., pubblicata il 16.03.2023, deve ritenersi che non risultano adempiuti tutti i passaggi procedurali di cui all'art. 140 c.p.c.
(rectius ex art. 8 della L. 890/1982) con conseguente nullità (e non inesistenza) della notifica effettuata.
Ebbene, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ricevuta la notifica di un precetto basato su un decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. solo in ipotesi di inesistenza della notificazione del decreto stesso, mentre ove la fattispecie concreta prospettata dall'ingiunto integri gli estremi del vizio di nullità della notificazione, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma (ex plurimis, cfr. Cass., 1 giugno 2004 n.10495; Cass., 14 giugno 1999 n.
5884; Cass., 28 settembre 1996 n.8582; Cass., 12 febbraio 1998 n. 1202; Cass., sez. III, 07 luglio
2009, n. 15892; Cass., sez. III, 02 aprile 2009, n. 8011; Cass., sez. III, 09 luglio 2008, n. 18847).
Ed anche più recentemente la giurisprudenza ha affermato che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650
c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio (cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/11/2019, n.29729; Cassazione civile sez. VI, 04/12/2014, n.25713).
Pertanto, il giudice dell'opposizione a precetto, in quanto giudice funzionalmente diverso da quello competente a conoscere l'opposizione al decreto ingiuntivo, non può essere investito della cognizione inerente alla efficacia/inefficacia del provvedimento monitorio. Dunque, anche le eccezioni sollevate dagli attori in merito all'efficacia del provvedimento monitorio
(mancata notifica nei 60 giorni dall'emissione del decreto ingiuntivo) non possono essere scrutinate dal giudice dell'opposizione a precetto.
Sulla base della giurisprudenza richiamata, la doglianza in esame, fatta valere come motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 ed art. 617 c.p.c. è inammissibile, avendo dovuto essere proposta con l'opposizione ex art. 645, o 650 c.p.c. davanti al Tribunale funzionalmente competente
(il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Perugia).
2.2. Ciò detto, l'opposizione risulta fondata con riferimento al seguente motivo di censura.
Infatti, con un ulteriore motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto la nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione del provvedimento che dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo in violazione dell'art. 654, comma 2, c.p.c. nonché di mancata indicazione della formula esecutiva del decreto ingiuntivo (“si rileva che non vi è specificazione della data e del provvedimento del
Giudice che ha disposto l'esecutorietà e della data e del provvedimento della cancelleria dell'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo”, attori e Parte_1
). In particolare, gli attori hanno ulteriormente specificato tale motivo di censura Parte_3 evidenziando come il precetto riporti la dicitura “il decreto ingiuntivo 1909/2012 è stato emesso dal
Tribunale di Perugia il 18.02.2013, è stato notificato in data 29.04.2013 ed è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 30.04.2013”; tuttavia gli attori evidenziano come tale indicazione sulla provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio sia errata, in considerazione della circostanza che la notifica (ai fini dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.) è stata effettuata in data
29.04.2013, mentre la provvisoria esecutorietà ex art. 654 c.p.c. risulterebbe dichiarata addirittura il giorno successivo.
Tale motivo di opposizione ex art. 617, co. 1 c.p.c. (tempestivamente promosso dagli attori) va accolto.
Sul punto, si ricorda, in adesione al consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, come in ipotesi di esecuzione promossa in virtù di decreto ingiuntivo, il combinato disposto degli artt.
654, secondo comma, e 480 c.p.c., allo scopo di semplificare l'inizio della azione esecutiva, consenta al creditore di limitarsi a fare menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva, menzione che sostituisce la formalità – e quindi la necessità - di una nuova notificazione del titolo esecutivo (cioè del decreto ingiuntivo munito del provvedimento che gli conferisce esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva) ed integra la precedente notificazione del decreto stesso, eseguita quando questo non aveva ancora la qualità di titolo esecutivo. L'art. 654 c.p.c. stabilisce che, in caso di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non vi è necessità di procedere a nuova notifica del decreto ingiuntivo stesso;
purché nel precetto sia fatta menzione del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e la apposizione della formula.
Si tratta, invero, di due menzioni distintamente previste dal legislatore, entrambe necessarie, poiché corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo (Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n.24226).
Inoltre, la menzione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà non si può evincere dall'indicazione di apposizione della formula esecutiva, e ciò per plurime ragioni: a) si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicché l'opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante come tale inammissibile;
b) le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo (cfr. la summenzionata
Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n.24226).
La disposizione dell'art. 654, secondo comma, c.p.c. - applicabile in tutte le situazioni in cui il decreto ingiuntivo acquisiti efficacia esecutiva in un momento successivo alla sua adozione (per effetto del decreto ex art. 647 c.p.c., dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. oppure della sentenza di rigetto della opposizione ex art.653 c.p.c.) – impone, pertanto, requisiti di contenuto-forma dell'atto di precetto, teleologicamente finalizzati ad informare il debitore della conseguita esecutorietà del provvedimento monitorio azionato, e quindi essenziali per il raggiungimento dello scopo del precetto (sull'argomento, cfr., ex plurimis, Cass., 5 maggio 2009 n.10294; Cass., 30 maggio 2007
n.12731; Cass., 16 gennaio 2007 n.839; Cass., 2 marzo 2006 n.4649; Cass., 21 novembre 2001
n.14730; Cass. 5 giugno 2000 n.7454).
Nel caso de quo, la doglianza dell'attore riguarda proprio la mancata/errata indicazione nell'atto di precetto, del provvedimento che ha dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Va rammentato che la sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione, promosso ai sensi dell'art. 645 o dell'art. 650 c.p.c., ovvero nel giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d'impugnazione avverso il relativo decreto, e non essendo proponibile il ricorso per cassazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/09/2009, n.19119; Cassazione civile sez. II, 23/11/2021,
n.36196).
Orbene, nel caso di specie, parte convenuta ha riconosciuto che la data del 30.04.2013 riportata in precetto (““il decreto ingiuntivo 1909/2012 è stato emesso dal Tribunale di Perugia il 18.02.2013,
è stato notificato in data 29.04.2013 ed è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in data
30.04.2013”) sia errata e che essa (da intendersi correttamente come 30.04.2015) sia riferibile esclusivamente all''apposizione della formula esecutiva (“In data 30.04.2015, il decreto ingiuntivo, regolarmente notificato e non opposto, veniva dotato di formula esecutiva…Solo per mero errore materiale veniva indicato nell'atto di precetto la data del 30.04.2013, in ragione del 30.04.2015, quale data di apposizione della formula esecutiva….”cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Tale dato, essenziale per i debitori per comprendere se vi è un decreto ingiuntivo suscettibile di essere portato ad esecuzione, oltre a risultare pacificamente omesso nel precetto (così integrandosi il vizio di cui all'art. 617 c.p.c.) non risulta neppure evincibile dalle difese di parte convenuta (che come detto nulla riferisce al riguardo, riconoscendo l'errata indicazione), ma neppure dal compendio documentale in atti, ove non risulta prodotto il provvedimento ex art. 654 c.p.c. che avrebbe disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1909/2012 emesso dal Tribunale di Perugia il 18.02.2013.
Trattasi, quello dell'art. 654 II comma c.p.c., di adempimento volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo - già avvenuta ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione - ed integrandola se il titolo in quel momento non era ancora munito di esecutività (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/04/2015,
n.8402).
Pertanto, il precetto su decreto ingiuntivo deve indicare le parti, la data di notifica del monitorio, nonché il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce la notifica dello stesso sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce l'atto di precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, n.31226), considerato, peraltro, per come sopra detto, che neppure vi è stata la possibilità aliunde per gli attori di conoscere il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
d'altro canto, si tratta di condizione necessaria per il creditore per procedere all'esecuzione nei confronti dei debitori, ovviamente non potendosi azionare un titolo che esecutivo non è.
Ne consegue la nullità del precetto notificato agli attori e in Parte_1 Parte_3
data 30.05.2016. Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto.
Invero, “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e dichiarata la nullità del precetto notificato agli attori e in data 30.05.2016 da Parte_1 Parte_3
e, per essa, CP_3 CP_4
2.3 Deve ritenersi inammissibile in questa sede l'ulteriore domanda articolata dagli attori circa l'illegittimità dell'iscrizione d'ipoteca giudiziale in relazione al citato decreto ingiuntivo, nonché di risarcimento del danno derivante dalla illegittima iscrizione.
Sul punto va ricordato che, a mente dell'art. 655 c.p.c., i decreti dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione, costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Ne consegue che, considerato che, stante che gli attori neppure hanno promosso in questa sede direttamente opposizione avverso il decreto ingiuntivo (in ogni caso inammissibile, posto che altri è il Giudice funzionalmente competente), neppure è scrutinabile la legittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria in relazione al predetto decreto. Infatti, l'iscrizione d'ipoteca ex art. 655 c.p.c. è atto posto a garanzia del credito destinata a cedere a fronte soltanto di un accertamento negativo del diritto di credito fatto valere con la domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile sez. III,
21/11/2006, n.24746).
3. Stante la peculiarità della controversia non si ritiene invece accoglibile la domanda attorea risarcitoria ex art. 96 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste, in favore degli attori e Parte_1
, in solido tra loro, e a carico della convenuta e per essa la Parte_3 Controparte_1
procuratrice speciale quale cessionaria di . Le stesse Controparte_2 CP_3
vengono liquidate come da dispositivo, secondo il valore dichiarato della causa (€ 64.732,96), solo fase di studio, introduttiva e decisionale (non essendosi svolta attività istruttoria), parametri compresi tra i minimi e i medi in considerazione delle difese esplicate dalle parti e della durata del processo.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile il motivo di opposizione relativo alla notifica del decreto ingiuntivo n.
1909/2012 emesso dal Tribunale di Perugia il 18.02.2013;
- dichiara inammissibile il motivo di opposizione relativo alla illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e conseguente risarcimento del danno;
- per il resto, accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del precetto notificato agli attori
[...]
e in data 30.05.2016 da e, per essa, Parte_1 Parte_3 CP_3 CP_4
- condanna la convenuta e per essa la procuratrice speciale Controparte_1 CP_2
quale cessionaria di , alla refusione delle spese di lite in favore
[...] CP_3
degli attori e , in solido tra loro, che si liquidano in Euro Parte_1 Parte_3
5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, in data 12/03/2024
Il Giudice dott. Mariano Carella