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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/04/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1063/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 16.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela D'ambra. attore-opponente
contro
CF: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Alfano. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 174/2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 6.3.2023 con cui gli veniva ingiunto, su richiesta della
[...]
il pagamento di € 130.150,81, oltre interessi e spese, per Controparte_1
l'omesso pagamento della fattura n. 21 del 2.11.2022, per il parziale mancato pagamento della fattura n. 6 (I SAL) del 17.11.2020 (saldata parzialmente per € 9.952,50), nonché per il mancato pagamento della fattura n. 2 (II SAL) del 21.1.2022. Tali fatture derivano dal contratto avente ad oggetto “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNALE DEL ALBANESE COMPRESO Parte_1
FORNITURA MANUTENZIONE Controparte_2
ORDINARIA E STRAORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG 79778688EF – CUP B68H18014050005.”, stipulato in data 19.6.2020 per la durata di anni 15, che prevedeva il pagamento del canone periodico da parte del Comune concedente in favore della società opposta/concessionaria su base mensile pari ad € 15.813,07, nonché un importo stabilito per l'esecuzione dei lavori del progetto POR-FESR finanziato dalla Regione Calabria pari ad € 136.763,24, da corrispondersi dietro relativa rendicontazione. La parte opponente ha eccepito:
- che alcuna somma è dovuta per come quantificata dalla società opposta in quanto la fattura n. 21 del 2.11.2022 sarebbe stata pagata (c. iva e degli oneri di legge per un totale di € 19.051,57) come da mandato di pagamento n. 89 del 17.02.23 dietro determina di liquidazione n. 25 del 19.01.23;
- che la fattura emessa a seguito del I SAL (fatt. n. 6 del 17.11.2020), riporta un importo errato, differente da quello risultante dal certificato di pagamento rata n. 1 in cui la somma da pagare sarebbe pari ad € 67.798,81 a fronte di € 69.365,24 fatturati e richiesti. Ha, così, concluso chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti e così decidere: in via preliminare-pregiudiziale ed in ogni caso, negare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per incertezza assoluta del credito ingiunto, stante l'intervenuto pagamento della fattura n. 21 del 2.11.22 nonché la contestazione della fattura emessa a titolo di pagamento I sal poiché di importi differenti, valutando la buona fede dell'ente nei pagamenti a fronte degli accrediti dei fondi provenienti dalla Regione Calabria, ricorrendone così i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., che sono insiti non solo nella fondatezza dei motivi di opposizione ma anche nel presumibile pregiudizio che una esecuzione ingiusta cagionerebbe alla parte opponente;
nel merito accertare e dichiarare non dovuta la somma nella misura ingiunta e revocare per l'effetto e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto per carenza di prova del credito siccome errato, ingiusto ed illegittimo, per le causali come indicate nella parte motiva e soprattutto in quanto nulla è dovuto e comunque non dovuto nella misura ingiunta. In subordine, ed in rito, ove non espletata la mediazione obbligatoria dichiarare la improcedibilità della domanda con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via subordinata, stante l'incertezza del credito ingiunto revocare il decreto ingiuntivo emesso e determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di causa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarre al procuratore antistatario”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1 riconosciuto che, a seguito del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il Comune ha proceduto al saldo della fattura n. 21 del 2.11.2022, residuando, pertanto, un credito, pari ad € 114.377,74.
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Ha concluso chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: In via preliminare: rigettare le eccezioni di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Nel merito: condannare al pagamento il Parte_1
- dell'importo pari a € 114.377,74, di cui alle insolute fatture n. 6 del 17/11/20 e n. 2 del 21/01/2022, oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002 e della rivalutazione dovuti, dalla scadenza all'effettivo saldo. tutto oltre spese e competenze legali della presente procedura e successive occorrende. CONTESTUALMENTE SI INSISTE affinché, tenuto conto che risulta documentalmente provata l'esistenza del credito, che questo è stato espressamente riconosciuto dal e che, per converso, l'opposizione non risulta fondata su Pt_1 prova scritta né, tantomeno, di pronta soluzione, questo Onorevole Giudice voglia concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art 648, comma 1 c.p.c., per l'intera somma richiesta. In via meramente subordinata: Tenuto conto che le uniche contestazioni di Controparte in merito al quantum debeatur riguardano la discrepanza tra l'importo indicato nel certificato di pagamento e quello indicato nella fattura n. 6 del 17/11/20, riconoscendo integralmente la debenza di quanto indicato nel certificato di pagamento, si chiede a Codesto On.le Tribunale di voler concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art 648, comma 1 c.p.c., per la somma di € 112.811,39 , derivante dalla decurtazione dal certificato di pagamento n. 1 dell'acconto già versato dal Pt_1
a cui si somma l'intero importo di cui alla fattura 2/2022, espressamente riconosciuto da parte opponente, oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002 e della rivalutazione dovuti, dalla scadenza all'effettivo saldo.”.
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3. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda.
La presente controversia verte in materia di contratto di concessione non ricompresa tra quelle per cui è previsto l'obbligo di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 28/2010.
4. Nel merito, va premesso che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il
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quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Ciò premesso, nel caso di specie la ha fornito Controparte_1 prova dell'esistenza del credito azionato in sede monitoria, avendo prodotto: -la Determina a contrarre n. 259 del 12.07.2019 (doc. n. 2 fasciolo parte opposta), con cui il disponeva l'avvio della procedura di gara, ai Parte_1 sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata all'affidamento del contratto avente ad oggetto “l'efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica del
[...]
compresa fornitura del vettore energetico, manutenzione ordinaria e Parte_1 straordinaria e gestione degli impianti di pubblica illuminazione” - CUP B68H18014050005, CIG 79778688EF - all'esito della quale veniva individuato quale aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle e Parte_2 [...]
-l'atto (doc. n. 3 fascicolo parte opposta) con cui le due richiamate CP_3 società in data 11.5.2020 costituivano la “ , Controparte_1 quale società di progetto deputata all'esecuzione del contratto in parola;
-il contratto Rep. n. 35/2020 sottoscritto in data 19.6.2020 con cui alla Controparte_1 veniva affidata la concessione mista di lavori, forniture e servizi in
[...] relazione all'appalto in parola (doc. n. 4 fascicolo parte opposta); -le fatture azionate in sede di giudizio monitorio n. 6 del 17.11.20 (doc. n. 5 fascicolo parte opposta) per complessivi € 69.365,24; n. 2 del 21.1.2022 (doc. n. 6 fascicolo parte opposta) per complessivi € 54.965,08; -il SAL 1 (doc. n. 14 fascicolo parte opposta); - il certificato di ultimazione dei lavori (doc. n. 15 fascicolo parte opposta). A ciò si aggiunga che il non ha contestato in alcun Parte_1 modo l'esistenza del rapporto contrattuale sotteso all'istanza monitoria, né la corretta esecuzione dei lavori e delle prestazioni da parte dell'opposta. Quanto ai pagamenti parziali che l'Ente ha affermato di avere effettuato, si osserva quanto segue. Con riferimento alla fattura n. 6 del 17.11.20 per complessivi € 69.365,24 e relativa al SAL I, il Comune ha provveduto a versare l'anticipo pari a € 9.952,50 (doc. n. 13 fascicolo parte opposta), così residuando, in relazione a detta fattura, l'importo da saldare pari ad € 59.412,74: si tratta di una circostanza pacifica e non contestata tra le parti neanche per quanto concerne l'ammontare dell'acconto versato. Inoltre, risulta che a seguito del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in questione, il ha provveduto a pagare integralmente Parte_1 la fattura n. 21 del 2.11.2022 (c. iva e degli oneri di legge per un totale di € 19.051,57) come da mandato di pagamento n. 89 del 17.2.2023 dietro determina di liquidazione n. 25 del 19.1.2023 (doc. allegato fasc. parte opponente). Residuerebbe, pertanto, il credito relativo alle sole somme richieste con le fatture n. 6 del 17.11.20 per restanti € 59.412,74 e n. 2 del 21.1.2022 per € 54.965,00, pari a complessivi € 114.377,74. Nelle more del giudizio, per come allegato ed attestato da entrambe le parti in causa, sono intervenuti ulteriori pagamenti da parte dell'opponente
[...]
documentati con mandato di pagamento n. 1673 e n. 1674 del Parte_1
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21.12.2023 e mandato di pagamento n. 61 e n. 62 dell'8.2.2024 -prodotti in allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.-, con cui risultano parzialmente adempiute sia la fattura n. 6 del 17.11.2020 che la fattura n. 2 del 21.1.2022. Nello specifico, con il mandato del 21.12.2023 è stato eseguito il pagamento parziale delle fatture n. 6 del 17 novembre 2020 e n. 2 del 21 gennaio 2022 per un totale di € 91.277,25, che riduce il credito residuo ad € 23.100,49; con il mandato dell'8.2.2024 è stato eseguito il pagamento della somma residua di € 5.413,46 sulla fattura n. 2 del 21 gennaio 2022, portando il credito residuo definitivo ad € 17.687,03, oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2012 dalla scadenza delle fatture sino all'effettivo soddisfo. In definitiva, il fatto che una parte dell'importo azionato in sede monitoria è stata corrisposta prima della notifica del decreto ingiuntivo, impedisce di affermare la legittimità del decreto che va quindi revocato con parziale accoglimento della proposta opposizione. Il va comunque condannato a corrispondere in Parte_1 favore dell'opposta della somma di € 17.687,03, oltre interessi legali. Si consideri infatti che le contestazioni formulate dalla parte opponente sulla non dovutezza del credito risultano generiche e non suffragate da allegazione/documentazione idonea a comprovare le contestazioni sollevate. In particolare il si è limitato ad effettuare un Parte_1 generico riferimento a ritardi nell'erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria, pur tuttavia si ritiene di dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei Pt_1 pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo -finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 21180/2018; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 23628/2016; Cass. civ., sez. I, sent. n. 22580/2014). Nessuna somma è dovuta a titolo di rivalutazione sull'importo capitale sopra indicato, trattandosi di debito di valuta.
5. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE nei termini di cui in motivazione l'opposizione proposta dal Parte_1
e per l'effetto
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REVOCA il decreto ingiuntivo n. 174/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 6.3.2023;
CONDANNA il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in Parte_1 favore della in persona del l.r.p.t., per le causali Controparte_1 di cui in motivazione, del complessivo importo di € 17.687,03, oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2012 dalla scadenza delle fatture sino all'effettivo soddisfo;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 16/04/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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