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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4388/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNLTNLM000142 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: come in ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 come in atti rappresentata e difesa impugna avviso accertamento parziale TNLTNLM000142 emesso da DP I di Milano ai sensi dell'art.41bis DPR 600/1973, con il quale l'Ufficio ha contestato, per l'anno 2020, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, da segnalazione del 17/06/2025 della Divisione Contribuenti, effettuata sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe tributaria, Ricorrente_1risultava essere stato erogato alla SI.ra dall'ex coniuge l'importo relativo ad assegno divorzile di € 24.349,00. Secondo l'Ufficio - concorrendo tale reddito a formare il reddito complessivo (Art. 50, c. 1, lett. i del DPR 917/1986) - esso avrebbe dovuto essere dichiarato e, conseguentemente, accertava una maggiore Irpef di € 4.980,00, una maggiore addizionale regionale all'Irpef di € 332,00 e addizionale comunale all'Irpef di € 195,00 oltre sanzioni. Ricorrente_1La SI.ra , cittadina svizzera (come risulta dal passaporto – doc. n. 3), nel 1994, a seguito del matrimonio, ha trasferito la sua residenza da Ginevra a Milano, salvo poi cancellarsi dall'anagrafe della popolazione residente in Italia e riprendere - a causa della crisi coniugale - la residenza a Ginevra a partire dal 19 ottobre 2006, come risulta dall'Attestation d'etablissement (in cui viene indicato l'indirizzo di Indirizzo_1residenza estera a Ginevra vigente all'epoca dei fatti, – doc. n. 4) e dalla certificazione storica rilasciata dall'Ufficio anagrafe del Comune di Milano (doc. n. 5), in data 13 dicembre 2016, che certifica che la ricorrente non è residente in Italia a partire dal 2006. Parimenti la certificazione storica rilasciata dall'Ufficio Ricorrente_1anagrafe del Comune di Milano in data 20,12. 2024 (doc. n. 6) attesta che non Ricorrente_1risiede in Italia sempre dal 2006. Dal 2006, la SI.ra dimora in modo permanente a Ginevra, dove dispone di una propria abitazione e dove, successivamente alla definitiva separazione dal marito risalente al 2008, ha stabilito il centro dei suoi interessi e affari riscrivendosi all'Ordine degli Avvocati di Ginevra (doc. n. 7) e ricominciando ad esercitare la professione forense. Si premette che l'asserita contestazione di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, è stata sollevata anche per i periodi di imposta precedenti al 2020. Con riferimento al periodo di imposta 2009, si è anche formato il giudicato della sentenza n. 473 del 2018 (doc. n. 8 ) della CGT di secondo Grado della Lombardia che ha annullato l'avviso di accertamento;
in particolare la Corte di secondo grado, in conformità alla pronuncia dei giudici di primo grado (doc. n. 9), ha accertato (a far data dal 2006) la residenza dell'appellata nello Stato estero, sulla base dei certificati prodotti, e la non imponibilità in Italia dei predetti importi ai sensi della Convenzione Italia – Svizzera. Con esito favorevole alla ricorrente, si sono concluse medio tempore anche le controversie per gli anni 2010, 2011, 2016, 2018 e 2019; mentre le annualità dal 2012 al 2015 non sono state mai accertate dall'Ufficio. Per il 2010 e 2011, la sentenza n. 1278/2023 (doc. n. 10) di CGT II Grado della Lombardia, Sezione n. 22, ha rilevato che la documentazione prodotta relativa ai certificati di residenza rilasciati dal Comune di Milano e dal Comune di Ginevra (cfr. doc. nn. 4 e 5), attesta il trasferimento della residenza in Svizzera a partire dal 2006 che era stato compiutamente comunicato all'anagrafe dello Stato italiano e di quello estero Sempre per le predette annualità 2010 e 2011 è stato emesso anche un avviso di intimazione n. 06820229027625972000 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione al quale è intervenuta la sentenza n. 3234/2023 (doc. n. 11). Brevemente la contribuente ritiene di non dovere assoggettare a tassazione al regime fiscale italiano quanto percepito a titolo di assegni periodici di mantenimento dal coniuge separato, per essere fiscalmente residente in [...]. Impugna quindi l'Avviso di accertamento parziale suddetto, per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 6bis della L. n. 212/2000 e dell'art. 2 del DM 24.4.2024 del MEF, con illegittimità nella parte in cui l'avviso non sarebbe stato preceduto dalla notifica dello schema d'atto;
2. Annullabilità dell'Avviso per vizio di motivazione, ex art. 7 L. 212 del 2000;
3. Nullità dell'Avviso per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e 7ter comma 1 della L. 212/2000;
4. Annullabilità dell'avviso per infondatezza della pretesa erariale per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del d.p.r. n. 917 del 1986, dell'art. 7, comma 5-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 e/o dell'art. 2697 c.c. e/o della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni;
5. Responsabilità aggravata dell'ufficio per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
L'Ufficio controdeduce punto per punto alle doglianze di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso vinte le spese. Con riferimento al contraddittorio preventivo esso non è obbligatorio trattandosi di accertamento parziale come previsto dall'art. 2 del DM 24.4.2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'eccepita carenza di motivazione è superata dal fatto che l'avviso indica i motivi della ripresa fiscale e, peraltro, l'esistenza di contenziosi su precedenti annualità per la stessa identica questione, di cui la Controparte, come dimostrato nel ricorso stesso, è ampiamente consapevole e rispetto ai quali si è sempre difesa, dimostra la dilatorietà dell'eccezione. Privo di pregio il richiamo alla Convenzione contro le doppie imposizioni fra l'Italia e Ricorrente_1la Confederazione Svizzera, visto che la SI. ra non ha comunque fornito alcuna prova sul fatto che i proventi ammontanti ad € 24.349,00 percepiti dall'ex coniuge quali assegni periodici di mantenimento siano mai stati dichiarati all'RI VI e – dunque – tassati (almeno) in Svizzera. Quanto all'annualità 2009 vinta in I° ed in II° e non impugnata dall'ente impositore (giudicato definitivo), l'Ufficio rileva che il fatto che la sentenza abbia affermato che la ricorrente era residente in [...]non comporta l'illegittimità dell'accertamento, in quanto ciò che rileva è se vi sia stata o meno la doppia imposizione o “duplice non imposizione” anche perché la Parte avrebbe dovuto esibire la dichiarazione fiscale svizzera da cui evincere l'assegno percepito dall'ex marito e/o eventuali accertamenti notificati dall'autorità svizzera. La ricorrente, dal 2009 al 2020, non ha dichiarato il reddito né in Italia né in Svizzera. A tale proposito l'Ufficio invita la Corte a richiedere alla parte l'esibizione delle dichiarazioni fiscali e/o eventuali atti di accertamento dell'autorità fiscale svizzera. Fa presente, infine, che il giudizio per le annualità 2010-2011 pende in Cassazione mentre le sentenze per gli anni 2016-2017 già sono state impugnate (RGA nn. 1073/2024 e 247/2024) per cui si tratta di sentenze non definitive;
inoltre, pure la sentenza per l'anno 2018 è stata impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, conformemente all'orientamento espresso da numerose altre Corti di Giustizia Tributaria di Milano di I° e II° con riferimento alle annualità precedenti relative ad identica fattispecie e, cioè l'omessa dichiarazione dei redditi in Italia per l'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge, ritiene che il ricorso sia fondato e da accogliere. Ciò in applicazione del principio del giudicato esterno, in quanto per la medesima fattispecie, ma per precedenti annualità, il Giudice Tributario ha accolto il ricorso della ricorrente ritenendo che gli assegni di mantenimento, percepiti dalla stessa (quale cittadina svizzera, residente in [...]), non siano assimilabili a reddito da lavoro dipendente e non siano quindi soggetti a imposizione in Italia. In particolare, la Sentenza n. 473 del 2018, della CTG II Grado Lombardia, ha escluso: “la possibilità di qualificare gli importi percepiti a titolo di assegni di mantenimento quale reddito prodotto nello Stato Italiano ai sensi della normativa di riferimento”. Pure la sentenza n. 2401 del 2024 della CGT I MILANO ha rilevato che la ricorrente
“ha la residenza fiscale in Svizzera, e la conseguente tassazione nel Paese estero dei compensi ricevuti dalla ricorrente, sono circostanze definitivamente accertate con sentenza passata in giudicato” Con la citata sentenza n. 473/2018 la CTR, confermando le conclusioni dei giudici di prime cure, ha statuito che: “[i]l documento in data 13.12.16 rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano – prodotto in sede di gravame – costituisce un certificato storico di residenza il quale attesta in modo inequivoco quanto già evidenziato dalla documentazione prodotta nel precedente grado, ossia, che la contribuente è emigrata in Svizzera sin dal 19.10.06 cancellandosi contestualmente dall'anagrafe (..) Quanto evidenziato osta alla possibilità di qualificare gli importi percepiti a titolo di assegni di mantenimento quale reddito prodotto nello Stato Italiano ai sensi della normativa di riferimento e giustifica l'integrale conferma della decisione (…)”. In tal modo deve ritenersi ampiamente riscontrato il dato fattuale invocato a fondamento della richiesta di annullamento dell'avviso ai sensi dell'art. 2 comma 2 primo periodo del Ricorrente_1TUIR: fin dal periodo d'imposta 2009 la risiedeva in Svizzera avendo ivi l'abitazione ed ivi svolgendo l'attività professionale. Circostanza, quest'ultima, attestata dall'iscrizione all'Ordine degli avvocati di Ginevra giusto documento allegato. Tale motivo è ritenuto assorbente per cui non vengono esaminati gli altri motivi di doglianza e, in particolare, la valutazione dell'argomento - pure evidenziato dalle parti - riguardo alla risoluzione del conflitto nell'eventualità di doppia residenza alla stregua della convenzione stipulata con la Confederazione Elvetica come parimenti l'invito dell'Ufficio alla Corte a richiedere alla parte l'esibizione delle dichiarazioni fiscali e/o eventuali atti di accertamento dell'autorità fiscale svizzera. Il ricorso viene accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio alle spese che liquida in Euro 2.500,00
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4388/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNLTNLM000142 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: come in ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 come in atti rappresentata e difesa impugna avviso accertamento parziale TNLTNLM000142 emesso da DP I di Milano ai sensi dell'art.41bis DPR 600/1973, con il quale l'Ufficio ha contestato, per l'anno 2020, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, da segnalazione del 17/06/2025 della Divisione Contribuenti, effettuata sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe tributaria, Ricorrente_1risultava essere stato erogato alla SI.ra dall'ex coniuge l'importo relativo ad assegno divorzile di € 24.349,00. Secondo l'Ufficio - concorrendo tale reddito a formare il reddito complessivo (Art. 50, c. 1, lett. i del DPR 917/1986) - esso avrebbe dovuto essere dichiarato e, conseguentemente, accertava una maggiore Irpef di € 4.980,00, una maggiore addizionale regionale all'Irpef di € 332,00 e addizionale comunale all'Irpef di € 195,00 oltre sanzioni. Ricorrente_1La SI.ra , cittadina svizzera (come risulta dal passaporto – doc. n. 3), nel 1994, a seguito del matrimonio, ha trasferito la sua residenza da Ginevra a Milano, salvo poi cancellarsi dall'anagrafe della popolazione residente in Italia e riprendere - a causa della crisi coniugale - la residenza a Ginevra a partire dal 19 ottobre 2006, come risulta dall'Attestation d'etablissement (in cui viene indicato l'indirizzo di Indirizzo_1residenza estera a Ginevra vigente all'epoca dei fatti, – doc. n. 4) e dalla certificazione storica rilasciata dall'Ufficio anagrafe del Comune di Milano (doc. n. 5), in data 13 dicembre 2016, che certifica che la ricorrente non è residente in Italia a partire dal 2006. Parimenti la certificazione storica rilasciata dall'Ufficio Ricorrente_1anagrafe del Comune di Milano in data 20,12. 2024 (doc. n. 6) attesta che non Ricorrente_1risiede in Italia sempre dal 2006. Dal 2006, la SI.ra dimora in modo permanente a Ginevra, dove dispone di una propria abitazione e dove, successivamente alla definitiva separazione dal marito risalente al 2008, ha stabilito il centro dei suoi interessi e affari riscrivendosi all'Ordine degli Avvocati di Ginevra (doc. n. 7) e ricominciando ad esercitare la professione forense. Si premette che l'asserita contestazione di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, è stata sollevata anche per i periodi di imposta precedenti al 2020. Con riferimento al periodo di imposta 2009, si è anche formato il giudicato della sentenza n. 473 del 2018 (doc. n. 8 ) della CGT di secondo Grado della Lombardia che ha annullato l'avviso di accertamento;
in particolare la Corte di secondo grado, in conformità alla pronuncia dei giudici di primo grado (doc. n. 9), ha accertato (a far data dal 2006) la residenza dell'appellata nello Stato estero, sulla base dei certificati prodotti, e la non imponibilità in Italia dei predetti importi ai sensi della Convenzione Italia – Svizzera. Con esito favorevole alla ricorrente, si sono concluse medio tempore anche le controversie per gli anni 2010, 2011, 2016, 2018 e 2019; mentre le annualità dal 2012 al 2015 non sono state mai accertate dall'Ufficio. Per il 2010 e 2011, la sentenza n. 1278/2023 (doc. n. 10) di CGT II Grado della Lombardia, Sezione n. 22, ha rilevato che la documentazione prodotta relativa ai certificati di residenza rilasciati dal Comune di Milano e dal Comune di Ginevra (cfr. doc. nn. 4 e 5), attesta il trasferimento della residenza in Svizzera a partire dal 2006 che era stato compiutamente comunicato all'anagrafe dello Stato italiano e di quello estero Sempre per le predette annualità 2010 e 2011 è stato emesso anche un avviso di intimazione n. 06820229027625972000 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione al quale è intervenuta la sentenza n. 3234/2023 (doc. n. 11). Brevemente la contribuente ritiene di non dovere assoggettare a tassazione al regime fiscale italiano quanto percepito a titolo di assegni periodici di mantenimento dal coniuge separato, per essere fiscalmente residente in [...]. Impugna quindi l'Avviso di accertamento parziale suddetto, per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 6bis della L. n. 212/2000 e dell'art. 2 del DM 24.4.2024 del MEF, con illegittimità nella parte in cui l'avviso non sarebbe stato preceduto dalla notifica dello schema d'atto;
2. Annullabilità dell'Avviso per vizio di motivazione, ex art. 7 L. 212 del 2000;
3. Nullità dell'Avviso per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e 7ter comma 1 della L. 212/2000;
4. Annullabilità dell'avviso per infondatezza della pretesa erariale per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del d.p.r. n. 917 del 1986, dell'art. 7, comma 5-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 e/o dell'art. 2697 c.c. e/o della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni;
5. Responsabilità aggravata dell'ufficio per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
L'Ufficio controdeduce punto per punto alle doglianze di parte ricorrente e chiede il rigetto del ricorso vinte le spese. Con riferimento al contraddittorio preventivo esso non è obbligatorio trattandosi di accertamento parziale come previsto dall'art. 2 del DM 24.4.2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'eccepita carenza di motivazione è superata dal fatto che l'avviso indica i motivi della ripresa fiscale e, peraltro, l'esistenza di contenziosi su precedenti annualità per la stessa identica questione, di cui la Controparte, come dimostrato nel ricorso stesso, è ampiamente consapevole e rispetto ai quali si è sempre difesa, dimostra la dilatorietà dell'eccezione. Privo di pregio il richiamo alla Convenzione contro le doppie imposizioni fra l'Italia e Ricorrente_1la Confederazione Svizzera, visto che la SI. ra non ha comunque fornito alcuna prova sul fatto che i proventi ammontanti ad € 24.349,00 percepiti dall'ex coniuge quali assegni periodici di mantenimento siano mai stati dichiarati all'RI VI e – dunque – tassati (almeno) in Svizzera. Quanto all'annualità 2009 vinta in I° ed in II° e non impugnata dall'ente impositore (giudicato definitivo), l'Ufficio rileva che il fatto che la sentenza abbia affermato che la ricorrente era residente in [...]non comporta l'illegittimità dell'accertamento, in quanto ciò che rileva è se vi sia stata o meno la doppia imposizione o “duplice non imposizione” anche perché la Parte avrebbe dovuto esibire la dichiarazione fiscale svizzera da cui evincere l'assegno percepito dall'ex marito e/o eventuali accertamenti notificati dall'autorità svizzera. La ricorrente, dal 2009 al 2020, non ha dichiarato il reddito né in Italia né in Svizzera. A tale proposito l'Ufficio invita la Corte a richiedere alla parte l'esibizione delle dichiarazioni fiscali e/o eventuali atti di accertamento dell'autorità fiscale svizzera. Fa presente, infine, che il giudizio per le annualità 2010-2011 pende in Cassazione mentre le sentenze per gli anni 2016-2017 già sono state impugnate (RGA nn. 1073/2024 e 247/2024) per cui si tratta di sentenze non definitive;
inoltre, pure la sentenza per l'anno 2018 è stata impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, conformemente all'orientamento espresso da numerose altre Corti di Giustizia Tributaria di Milano di I° e II° con riferimento alle annualità precedenti relative ad identica fattispecie e, cioè l'omessa dichiarazione dei redditi in Italia per l'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge, ritiene che il ricorso sia fondato e da accogliere. Ciò in applicazione del principio del giudicato esterno, in quanto per la medesima fattispecie, ma per precedenti annualità, il Giudice Tributario ha accolto il ricorso della ricorrente ritenendo che gli assegni di mantenimento, percepiti dalla stessa (quale cittadina svizzera, residente in [...]), non siano assimilabili a reddito da lavoro dipendente e non siano quindi soggetti a imposizione in Italia. In particolare, la Sentenza n. 473 del 2018, della CTG II Grado Lombardia, ha escluso: “la possibilità di qualificare gli importi percepiti a titolo di assegni di mantenimento quale reddito prodotto nello Stato Italiano ai sensi della normativa di riferimento”. Pure la sentenza n. 2401 del 2024 della CGT I MILANO ha rilevato che la ricorrente
“ha la residenza fiscale in Svizzera, e la conseguente tassazione nel Paese estero dei compensi ricevuti dalla ricorrente, sono circostanze definitivamente accertate con sentenza passata in giudicato” Con la citata sentenza n. 473/2018 la CTR, confermando le conclusioni dei giudici di prime cure, ha statuito che: “[i]l documento in data 13.12.16 rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano – prodotto in sede di gravame – costituisce un certificato storico di residenza il quale attesta in modo inequivoco quanto già evidenziato dalla documentazione prodotta nel precedente grado, ossia, che la contribuente è emigrata in Svizzera sin dal 19.10.06 cancellandosi contestualmente dall'anagrafe (..) Quanto evidenziato osta alla possibilità di qualificare gli importi percepiti a titolo di assegni di mantenimento quale reddito prodotto nello Stato Italiano ai sensi della normativa di riferimento e giustifica l'integrale conferma della decisione (…)”. In tal modo deve ritenersi ampiamente riscontrato il dato fattuale invocato a fondamento della richiesta di annullamento dell'avviso ai sensi dell'art. 2 comma 2 primo periodo del Ricorrente_1TUIR: fin dal periodo d'imposta 2009 la risiedeva in Svizzera avendo ivi l'abitazione ed ivi svolgendo l'attività professionale. Circostanza, quest'ultima, attestata dall'iscrizione all'Ordine degli avvocati di Ginevra giusto documento allegato. Tale motivo è ritenuto assorbente per cui non vengono esaminati gli altri motivi di doglianza e, in particolare, la valutazione dell'argomento - pure evidenziato dalle parti - riguardo alla risoluzione del conflitto nell'eventualità di doppia residenza alla stregua della convenzione stipulata con la Confederazione Elvetica come parimenti l'invito dell'Ufficio alla Corte a richiedere alla parte l'esibizione delle dichiarazioni fiscali e/o eventuali atti di accertamento dell'autorità fiscale svizzera. Il ricorso viene accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio alle spese che liquida in Euro 2.500,00