CASS
Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2023, n. 23538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23538 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL RA RI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale militare, LUIGI RI FLAMINI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23538 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/11/2021 la Corte Militare di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Verona del 15/4/2021, che aveva condannato OR RI IO, Caporale Maggiore Scelto E.I. in servizio presso il Reparto Supporti del Comando per la Formazione e Scuola di Applica- zione dell'Esercito, per il reato di insubordinazione con ingiuria aggravata (artt. 189, comma 2 e 47 n. 2 cod. pen. m.p.), per aver offeso il prestigio e l'onore dei Superiori DO ES e CA di LE, pronunciando in loro presenza le seguenti frasi: "... Siete dei burattini in mano ad un Sergente, che vi comanda a bacchetta ..." e "... Vi fate manipolare come manichini ...". In Torino, il 10/10/2018. L'imputata è stata condannata alla pena di cinque mesi di reclusione, con espressa negazione delle circostanze attenuanti generiche, e con riconoscimento dei doppi benefici di legge. Nell'impugnata sentenza, è stato integralmente confermato il percorso logico-argomentativo della sentenza di primo grado, ritenendo certa la pronuncia delle frasi incriminate da parte della IO, frasi indirizzate ai Superiori presenti con la consapevolezza di offenderne l'onore e il prestigio. È stata ribadita la piena attendibilità delle persone offese, che hanno reso dichiarazioni coerenti e concordanti, senza alcuno specifico interesse alla vicenda in accertamento, non essendosi nemmeno costituiti parte civile nel processo. È stata esclusa la ricorrenza della esimente di avere commesso il fatto per cause estranee al servizio e alla disciplina militare (art. 199 cod. pen. m.p.), trattandosi di vicenda indissolubilmente riconducibile al contesto militare di appartenenza di tutti i soggetti coinvolti. È stata illustrata la ricorrenza del dolo generico dell'accertato reato, ed è stata esclusa l'inquadrabilità della vicenda nel libero esercizio del diritto di critica per assenza del requisito della continenza, oltre che per l'esclusione della verità del fatto storico. È stata esclusa la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., previo minuzioso riesame dei presupposti di detta clausola da parte della Corte militare, nonché la richiesta subordinata di concessione delle circostanze attenuanti generiche con bilanciamento in prevalenza sulla contestata aggravante. Infine, è stata confermata l'entità della sanzione, ritenendo corretti gli aumenti di pena a titolo di concorso formale e per la contestata e riconosciuta aggravante. 2 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen., con riferi- mento al contenuto probatorio attribuibile alle dichiarazioni del Ten. Col. ES DO, e mancanza di motivazione in ordine alle doglianze difensive concernenti dette dichiarazioni. 2.2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen., e correlato vizio di motivazione, con riferimento alla doglianza difensiva che denunciava la "prevenzione" del teste Ten. Col. Di LE CA nei confronti dell'imputata. 2.3. Assoluta carenza motivazionale sulla sussistenza di elementi probatori atti a superare la soglia del ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputata. 2.4. Carenza e manifesta illogicità della motivazione sull'asserita insussi- stenza del requisito della "continenza", atto a ritenere integrato il legittimo esercizio del diritto di critica. 2.5. Manifesta illogicità della motivazione che ha escluso la ricorrenza della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 2.6. Manifesta illogicità della motivazione diretta a negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.7. Con memoria del 26 settembre 2022, trasmessa digitalmente, la difesa dell'imputata ha ribadito i motivi di impugnazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto di natura prettamente rivalutativa e diretto ad una sostanziale riproposizione dei motivi di gravame, che hanno già avuto congrua e corretta trattazione nell'impugnata sentenza, con la quale la difesa dell'imputata non si è confrontata effettivamente. 1.1. Preliminarmente si precisa che ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè di una cosiddetta "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 3 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motiva- zione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Nel caso in esame, l'indagine di legittimità deve dunque limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato e l'assenza di manifesto travisamento delle prove. E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive. 2. Ciò premesso, risultano manifestamente infondati i primi due rilievi. 2.1. Sia la Corte militare che il collegio di primo grado hanno attribuito attendibilità incondizionata alle deposizioni dei Superiori Donningo ES e CA di LE, sottolineando il disinteresse di costoro all'esito del giudizio, nel quale non si costituivano parte civile, ed invece l'interesse al funzionamento e alla regolarità del servizio dei loro reparti. Entrambi i testi hanno reso dichiarazioni concordi e coerenti con l'imputazione di reato, né la circostanza che il Ten. Col. Di LE abbia necessitato di una contestazione in ausilio della memoria potrebbe rivestire qualche forma di patologia processuale. Invero, è assodato il principio che «Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni» (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia e altro, Rv. 273455; Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine, Rv. 270091). 4 2.2. La riproposizione della tesi del "pregiudizio" del teste Ten. Col. Di LE (ma l'illustrazione del motivo si riferisce al Ten. Col. ES) nei confronti dell'imputata è mera ripetizione di quanto già denunciato con esito negativo in grado di appello, nonché nella sentenza di primo grado. In entrambi i casi si è respinta ogni illazione riguardante la "prevenzione" dei testimoni principali, che non potrebbe trarsi dal successivo rapporto informativo redatto dai Superiori, trattandosi di una mera ricognizione degli eventi (pag. 13/14 sentenza di primo grado), e mancando ogni prova del preteso contesto discriminatorio e precon- cetto (pag. 14/15 e pag. 21 dell'impugnata sentenza), anche all'esito dell'esame della copiosa documentazione prodotta dalla difesa. Peraltro, la doglianza - riferita ad inosservanza di norme processuali - non viene agganciata ad alcuna patologia specifica, limitandosi a censurare un indinnostrato atteggiamento di preconcetta prevenzione in danno della IO, così manifestandosi motivo generico, oltre che manifestamente infondato. 3. Parimenti inammissibile è il rilievo di assoluta carenza motivazionale sulla sussistenza di elementi probatori atti a superare la soglia del ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputata. Trattasi di doglianza manifestamente infondata e, peraltro, ingenerosa nei confronti dello scrupolo motivazionale dei giudici di merito, che hanno minuziosamente descritto il compendio probatorio ed i risultati di piena certezza tratti in particolare delle testimonianze delle persone offese. La riproposizione della tesi difensiva che, in ultima analisi, si fonda su un preteso fraintendimento delle frasi rivolte dall'imputata ai Superiori, non scalfisce l'accertamento del fatto come concordemente ricostruito nelle sentenze di ambo i gradi. 4. Viene poi contestata l'esclusione del requisito della continenza delle frasi in rapporto al diritto di critica, sostenendo la ricorrente che le frasi ripor- tate nell'imputazione non dovrebbe ritenersi "eccentriche" in tale prospettiva. Anche sul punto, entrambe le sentenze si sono spese nel motivare con plurime osservazioni l'esclusione di una legittima espressione del diritto di critica, sia per l'oggettiva eccessività delle modalità espressive scelte dalla IO, tanto più in ambito militare, ove risulta essenziale il rispetto delle gerarchie e l'osser- vanza dei ruoli, con esclusione quindi del requisito della continenza espressiva (pag. 21-22 impugnata sentenza), sia con riguardo alla mancata dimostrazione della verità del fatto storico che aveva dato origine allo sfogo dell'imputata verso i Superiori, che è stato diversamente ricostruito dai giudici di merito. Anche tale motivo risulta reiterativo e manifestamente infondato. 5 5. Infine, inammissibili perché reiterativi e diretti a sollecitare un impossibile diverso apprezzamento di circostanze di fatto da parte di questa Corte di legittimità, sono i motivi attinenti al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. proc. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. 5.1. In ordine al primo punto, la Corte ha diffusamente motivato le ragioni dell'esclusione dei requisiti di detta causa di non punibilità, avendo ritenuto di particolare gravità le modalità della condotta della IO e la non esiguità del danno o del pericolo da tale condotta cagionato, trattandosi di un banale episodio dal quale scaturiva la insubordinazione con ingiuria, ritenuta violazione di profonda offensività per il contesto militare in cui si era realizzata e per la necessaria correlazione a cause intranee al servizio e alla disciplina. 5.2. La negazione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. è stata convincentemente motivata - oltre che dalle osservazioni già espresse in ordine al punto precedente - dal rilievo dell'assenza di ogni principio di pentimento e resipiscenza da parte della IO, non nuova a contegni irriguardosi e offensivi verso colleghi e al mancato rispetto dei doveri derivanti dalla dipendenza gerarchica, come attesta il libretto di servizio (pag. 25/26 impugnata sentenza). Trattasi di notazioni del tutto logiche e conformi ai dati istruttori disponibili, sicché esse risultano intangibili nella presente sede di legittimità, anche per questo profilo fondando l'inammissibilità del motivo di ricorso. 6. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale militare, LUIGI RI FLAMINI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23538 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/11/2021 la Corte Militare di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Verona del 15/4/2021, che aveva condannato OR RI IO, Caporale Maggiore Scelto E.I. in servizio presso il Reparto Supporti del Comando per la Formazione e Scuola di Applica- zione dell'Esercito, per il reato di insubordinazione con ingiuria aggravata (artt. 189, comma 2 e 47 n. 2 cod. pen. m.p.), per aver offeso il prestigio e l'onore dei Superiori DO ES e CA di LE, pronunciando in loro presenza le seguenti frasi: "... Siete dei burattini in mano ad un Sergente, che vi comanda a bacchetta ..." e "... Vi fate manipolare come manichini ...". In Torino, il 10/10/2018. L'imputata è stata condannata alla pena di cinque mesi di reclusione, con espressa negazione delle circostanze attenuanti generiche, e con riconoscimento dei doppi benefici di legge. Nell'impugnata sentenza, è stato integralmente confermato il percorso logico-argomentativo della sentenza di primo grado, ritenendo certa la pronuncia delle frasi incriminate da parte della IO, frasi indirizzate ai Superiori presenti con la consapevolezza di offenderne l'onore e il prestigio. È stata ribadita la piena attendibilità delle persone offese, che hanno reso dichiarazioni coerenti e concordanti, senza alcuno specifico interesse alla vicenda in accertamento, non essendosi nemmeno costituiti parte civile nel processo. È stata esclusa la ricorrenza della esimente di avere commesso il fatto per cause estranee al servizio e alla disciplina militare (art. 199 cod. pen. m.p.), trattandosi di vicenda indissolubilmente riconducibile al contesto militare di appartenenza di tutti i soggetti coinvolti. È stata illustrata la ricorrenza del dolo generico dell'accertato reato, ed è stata esclusa l'inquadrabilità della vicenda nel libero esercizio del diritto di critica per assenza del requisito della continenza, oltre che per l'esclusione della verità del fatto storico. È stata esclusa la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., previo minuzioso riesame dei presupposti di detta clausola da parte della Corte militare, nonché la richiesta subordinata di concessione delle circostanze attenuanti generiche con bilanciamento in prevalenza sulla contestata aggravante. Infine, è stata confermata l'entità della sanzione, ritenendo corretti gli aumenti di pena a titolo di concorso formale e per la contestata e riconosciuta aggravante. 2 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen., con riferi- mento al contenuto probatorio attribuibile alle dichiarazioni del Ten. Col. ES DO, e mancanza di motivazione in ordine alle doglianze difensive concernenti dette dichiarazioni. 2.2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen., e correlato vizio di motivazione, con riferimento alla doglianza difensiva che denunciava la "prevenzione" del teste Ten. Col. Di LE CA nei confronti dell'imputata. 2.3. Assoluta carenza motivazionale sulla sussistenza di elementi probatori atti a superare la soglia del ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputata. 2.4. Carenza e manifesta illogicità della motivazione sull'asserita insussi- stenza del requisito della "continenza", atto a ritenere integrato il legittimo esercizio del diritto di critica. 2.5. Manifesta illogicità della motivazione che ha escluso la ricorrenza della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 2.6. Manifesta illogicità della motivazione diretta a negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.7. Con memoria del 26 settembre 2022, trasmessa digitalmente, la difesa dell'imputata ha ribadito i motivi di impugnazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto di natura prettamente rivalutativa e diretto ad una sostanziale riproposizione dei motivi di gravame, che hanno già avuto congrua e corretta trattazione nell'impugnata sentenza, con la quale la difesa dell'imputata non si è confrontata effettivamente. 1.1. Preliminarmente si precisa che ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè di una cosiddetta "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 3 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motiva- zione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Nel caso in esame, l'indagine di legittimità deve dunque limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato e l'assenza di manifesto travisamento delle prove. E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive. 2. Ciò premesso, risultano manifestamente infondati i primi due rilievi. 2.1. Sia la Corte militare che il collegio di primo grado hanno attribuito attendibilità incondizionata alle deposizioni dei Superiori Donningo ES e CA di LE, sottolineando il disinteresse di costoro all'esito del giudizio, nel quale non si costituivano parte civile, ed invece l'interesse al funzionamento e alla regolarità del servizio dei loro reparti. Entrambi i testi hanno reso dichiarazioni concordi e coerenti con l'imputazione di reato, né la circostanza che il Ten. Col. Di LE abbia necessitato di una contestazione in ausilio della memoria potrebbe rivestire qualche forma di patologia processuale. Invero, è assodato il principio che «Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni» (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia e altro, Rv. 273455; Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine, Rv. 270091). 4 2.2. La riproposizione della tesi del "pregiudizio" del teste Ten. Col. Di LE (ma l'illustrazione del motivo si riferisce al Ten. Col. ES) nei confronti dell'imputata è mera ripetizione di quanto già denunciato con esito negativo in grado di appello, nonché nella sentenza di primo grado. In entrambi i casi si è respinta ogni illazione riguardante la "prevenzione" dei testimoni principali, che non potrebbe trarsi dal successivo rapporto informativo redatto dai Superiori, trattandosi di una mera ricognizione degli eventi (pag. 13/14 sentenza di primo grado), e mancando ogni prova del preteso contesto discriminatorio e precon- cetto (pag. 14/15 e pag. 21 dell'impugnata sentenza), anche all'esito dell'esame della copiosa documentazione prodotta dalla difesa. Peraltro, la doglianza - riferita ad inosservanza di norme processuali - non viene agganciata ad alcuna patologia specifica, limitandosi a censurare un indinnostrato atteggiamento di preconcetta prevenzione in danno della IO, così manifestandosi motivo generico, oltre che manifestamente infondato. 3. Parimenti inammissibile è il rilievo di assoluta carenza motivazionale sulla sussistenza di elementi probatori atti a superare la soglia del ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputata. Trattasi di doglianza manifestamente infondata e, peraltro, ingenerosa nei confronti dello scrupolo motivazionale dei giudici di merito, che hanno minuziosamente descritto il compendio probatorio ed i risultati di piena certezza tratti in particolare delle testimonianze delle persone offese. La riproposizione della tesi difensiva che, in ultima analisi, si fonda su un preteso fraintendimento delle frasi rivolte dall'imputata ai Superiori, non scalfisce l'accertamento del fatto come concordemente ricostruito nelle sentenze di ambo i gradi. 4. Viene poi contestata l'esclusione del requisito della continenza delle frasi in rapporto al diritto di critica, sostenendo la ricorrente che le frasi ripor- tate nell'imputazione non dovrebbe ritenersi "eccentriche" in tale prospettiva. Anche sul punto, entrambe le sentenze si sono spese nel motivare con plurime osservazioni l'esclusione di una legittima espressione del diritto di critica, sia per l'oggettiva eccessività delle modalità espressive scelte dalla IO, tanto più in ambito militare, ove risulta essenziale il rispetto delle gerarchie e l'osser- vanza dei ruoli, con esclusione quindi del requisito della continenza espressiva (pag. 21-22 impugnata sentenza), sia con riguardo alla mancata dimostrazione della verità del fatto storico che aveva dato origine allo sfogo dell'imputata verso i Superiori, che è stato diversamente ricostruito dai giudici di merito. Anche tale motivo risulta reiterativo e manifestamente infondato. 5 5. Infine, inammissibili perché reiterativi e diretti a sollecitare un impossibile diverso apprezzamento di circostanze di fatto da parte di questa Corte di legittimità, sono i motivi attinenti al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. proc. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. 5.1. In ordine al primo punto, la Corte ha diffusamente motivato le ragioni dell'esclusione dei requisiti di detta causa di non punibilità, avendo ritenuto di particolare gravità le modalità della condotta della IO e la non esiguità del danno o del pericolo da tale condotta cagionato, trattandosi di un banale episodio dal quale scaturiva la insubordinazione con ingiuria, ritenuta violazione di profonda offensività per il contesto militare in cui si era realizzata e per la necessaria correlazione a cause intranee al servizio e alla disciplina. 5.2. La negazione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. è stata convincentemente motivata - oltre che dalle osservazioni già espresse in ordine al punto precedente - dal rilievo dell'assenza di ogni principio di pentimento e resipiscenza da parte della IO, non nuova a contegni irriguardosi e offensivi verso colleghi e al mancato rispetto dei doveri derivanti dalla dipendenza gerarchica, come attesta il libretto di servizio (pag. 25/26 impugnata sentenza). Trattasi di notazioni del tutto logiche e conformi ai dati istruttori disponibili, sicché esse risultano intangibili nella presente sede di legittimità, anche per questo profilo fondando l'inammissibilità del motivo di ricorso. 6. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente