Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00969/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00713/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2024, proposto da TR EL AL, rappresentato e difeso dall’Avv.to Mariangela Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Grazia Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
D'TI IO, rappresentato e difeso dall'avvocato De Mela Vincenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Di EO NI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria pubblicata in data 12 marzo 2024 sull'Albo Pretorio per la “procedura di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente a tempo indeterminato per la copertura di n.3 posti di istruttore direttivo tecnico – area funzionari e delle elevate qualificazioni (ex D)” approvata dalla Commissione di selezione nominata con Determinazione del Dirigente del 2° settore n. 537del 5/03/2024 e del verbale di valutazione titoli del 5/03/2024, con allegate le relative schede di valutazione di ciascun candidato per detta procedura;
nonché
per l'annullamento del Verbale della Commissione del 5 Marzo 2024 e dei relativi Allegati, e di tutti i relativi atti presupposti e successivi ancorché incogniti, di tutti i verbali, di ignoti estremi, antecedenti e successivi all'approvazione della graduatoria finale con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio, di ogni documento istruttorio sia antecedente che successivo alla graduatoria finale;
nonché ancora
per l'accertamento del diritto del ricorrente affinché venga prodotta la documentazione in copia conforme all'originale come da richiesta prot.24538/2024 prodromica alla corretta attribuzione del punteggio complessivo finale dei concorrenti controinteressati, e conseguente rettifica della graduatoria finale;
per il riconoscimento
del diritto del ricorrente al piazzamento corrispondente al punteggio attribuito e determinato, con conseguente annullamento della suddetta graduatoria definitiva di cui alla determina dirigenziale n. 572 del 12/03/2024 con la conseguente declaratoria di inefficacia fino alla concorrenza alla posizione che il ricorrente verrà ad acquisire con il punteggio effettivamente spettante ai controinteressati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mazara del Vallo e il ricorso incidentale presentato da IO D'TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nella udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso il sig. TR EL AL ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, di una serie di atti, come in epigrafe individuati, concernenti una procedura di selezione interna, bandita dal Comune di Mazara del Vallo, per la progressione verticale del personale dipendente a tempo indeterminato per la copertura di n.3 posti di istruttore direttivo tecnico – area funzionari e delle elevate qualificazioni (ex D), a cui ha partecipato, collocandosi, in posizione non utile per l’assunzione, al quarto posto in graduatoria.
Nelle more del giudizio il Comune di Mazara del Vallo, a seguito di una verifica interna, ha provveduto a rettificare gli esiti della procedura e con determinazione dirigenziale n. 2141 del 23 ottobre 2024, ha approvato la graduatoria definitiva, dichiarando vincitore, tra gli altri, il ricorrente e disponendone l’immissione in servizio nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni.
Con memoria depositata in data 11 novembre 2025, il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa sostanziale, insistendo per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese a titolo di soccombenza virtuale.
Anche il Comune intimato si è associato alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere chiarendo, tuttavia, che al momento della presentazione del ricorso la procedura non fosse ancora conclusa, essendo la graduatoria impugnata non ancora definitiva; ritenendo, pertanto, insussistenti i presupposti per una condanna a titolo di soccombenza virtuale.
Con nota depositata il 20 gennaio 2026 il controinteressato costituito, sig. IO D’TI, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere anche con riferimento al ricorso incidentale, dal medesimo proposto, essendo venuto meno l’interesse alla decisione, con compensazione delle spese di lite.
Per pacifica giurisprudenza, la cessata materia del contendere che definisce il giudizio nel merito, con attitudine al giudicato formale e sostanziale “… consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio a seguito di un provvedimento dell’Amministrazione, posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale ” (Cons. Stato, V, 7 aprile2023, n. 3620; Cons. Stato, VI, 15 giugno 2020, n. 3767).
Nel caso di specie, la rettifica della graduatoria finale costituisce adempimento spontaneo non compulsato dal Tribunale e pienamente satisfattivo dell’interesse azionato, cui consegue la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in conformità a quanto riconosciuto dalle stesse parti in giudizio.
Va dichiarata, pertanto, cessata la materia del contendere.
Tenuto conto dello svolgersi della procedura e della pendenza delle attività di verifica amministrativa al momento della proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene di poter compensare le spese di lite tra tutte le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo ed incidentale, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO NO, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
AN LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | CO NO |
IL SEGRETARIO