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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 741/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENATO BARBARA Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Monteverdi n.16;
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ES IA NO e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Via
Bonetta n.7
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 25/04/1987, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 443, dell'anno 1987; separati consensualmente con verbale in data 08/11/2011 e relativo decreto di omologa del
17/11/2011;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a
Milano il 25.04.1987 iscritto nei Registri del relativo Comune: anno 1987 atto n. 0443 Registro
03 parte 2 serie A
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La parti si danno reciprocamente atto che il figlio ha acquisito una propria Per_1
autonomia economica e che quindi nessun assegno di mantenimento verrà più versato dal padre a far data dal deposito del presente ricorso;
2) Nell'ambito della definitiva e transattiva regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i signori e questi si accordano affinché: Pt_1 Pt_2
- da una parte la signora acquisti dal signor Pt_1 Pt_2
a) - la quota del 50% della casa coniugale cointestata, unitamente a tutto ciò che la arreda, sita in Lacchiarella (MI), via Toscana n.14, Scala C, piano 3, categoria A/3, foglio 14, part. 120, subalterno 705, classe 3, vani 5,5, Rendita € 440,28. Provenienza: atto pubblico del 27.07.1992
Notaio Dr. di Milano registrato a Milano il 3.08.1992 al n. 18033 S. 2V. Salvo Persona_2
errori e come meglio in fatto.
b) la quota del 50% di piena proprietà del box ad uso autorimessa privata sito in Lacchiarella
(MI), Via Toscana n.14 Piano T, categoria C/6, foglio 14, part. 120, subalterno 45, classe 5, consistenza 14 mq, Rendita € 33,57. Provenienza: atto pubblico del 27.07.1992 Notaio Dr. di Milano registrato a Milano il 3.08.1992 al n. 18033 S. 2V. Salvo errori e Persona_2
come meglio in fatto.
c) la quota del 50% di piena proprietà della cantina sita in Lacchiarella (MI), Via Toscana n.14, scala C, piano 3, cat. C/2, foglio 14, part. 120, sub. 706, classe 2, consistenza 4mq, rendita €
5,11. Provenienza: atto pubblico del 27.07.1992 Notaio Dr. di Milano Persona_2
registrato a Milano il 3.08.1992 al n. 18033 S. 2V. Salvo errori e come meglio in fatto. corrispondendo al signor la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) . La predetta Pt_2 complessiva somma di euro 60.000,00 sarà pagata dalla parte acquirente alla Parte_1
parte venditrice mediante assegno circolare derivante dal netto ricavo Parte_2
del contratto di mutuo bancario che la parte acquirente contrarrà con un Istituto di Credito, alla data del rogito (atto pubblico notarile) di esecuzione del trasferimento immobiliare di cui al presente accordo. Con oneri fiscali e notarili a carico della signora . L'acquisto di quanto Pt_1
sopra descritto e, quindi, il pagamento del relativo prezzo è subordinato alla concessione del mutuo da parte della banca alla signora . Pt_1
- e dall'altra la signora , trasferisca senza corrispettivo, al signor la quota del Pt_1 Pt_2
50% di piena proprietà del box ad uso autorimessa privata sito in Lacchiarella (MI), Via Toscana
Pag. 2 di 5 n.14 Piano T, categoria C/6, foglio 14, part. 120, subalterno 52, classe 5, consistenza 14 mq,
Rendita € 33,57. Provenienza: atto pubblico del 19.12.1994 Notaio Dr. di Persona_2
Milano (rep. n. 28251 - racc. 3516) registrato a Milano il 9.01.1995 al n. 800 S. 1V. Salvo errori e come meglio in fatto. Con oneri fiscali e notarili a carico del signor Pt_2
Quanto in accordo sarà ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti gli inerenti diritti, azioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive. Le parti concordano di formalizzare i trasferimenti concordati entro il 30.06.2025, mediante stipula di atto pubblico presso un notaio che verrà incaricato dalla signora . I trasferimenti avverranno con i Pt_1 benefici fiscali connessi al trasferimento immobiliare fra coniugi ex lege n.74/87, chiedendo quindi l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, applicabile in virtù della sentenza della
Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 19 maggio 1999 n. 20, prima serie speciale.
3) la Signora rinuncia alla riscossione del contributo mensile al mantenimento di Pt_1
non versato dal signor sin dal mese di maggio 2024 ad oggi;
Per_1 Pt_2
4) I coniugi, con l'esatto adempimento di quanto sopra, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dunque di rinunciare l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento, dichiarando altresì di non aver più nulla altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione correlato all'intercorso rapporto di coniugio;
5) Le spese ed i compensi legali del giudizio di separazione sono da intendersi integralmente compensati tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 c. 8 NLP.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Pag. 3 di 5 Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 17.11.2011 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 8/11/2011. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Milano il giorno 25/04/1987 (atto n.
[...] Parte_2
443, parte II, serie A, anno 1987);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 5
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 741/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENATO BARBARA Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Monteverdi n.16;
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ES IA NO e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Via
Bonetta n.7
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 25/04/1987, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 443, dell'anno 1987; separati consensualmente con verbale in data 08/11/2011 e relativo decreto di omologa del
17/11/2011;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a
Milano il 25.04.1987 iscritto nei Registri del relativo Comune: anno 1987 atto n. 0443 Registro
03 parte 2 serie A
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La parti si danno reciprocamente atto che il figlio ha acquisito una propria Per_1
autonomia economica e che quindi nessun assegno di mantenimento verrà più versato dal padre a far data dal deposito del presente ricorso;
2) Nell'ambito della definitiva e transattiva regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i signori e questi si accordano affinché: Pt_1 Pt_2
- da una parte la signora acquisti dal signor Pt_1 Pt_2
a) - la quota del 50% della casa coniugale cointestata, unitamente a tutto ciò che la arreda, sita in Lacchiarella (MI), via Toscana n.14, Scala C, piano 3, categoria A/3, foglio 14, part. 120, subalterno 705, classe 3, vani 5,5, Rendita € 440,28. Provenienza: atto pubblico del 27.07.1992
Notaio Dr. di Milano registrato a Milano il 3.08.1992 al n. 18033 S. 2V. Salvo Persona_2
errori e come meglio in fatto.
b) la quota del 50% di piena proprietà del box ad uso autorimessa privata sito in Lacchiarella
(MI), Via Toscana n.14 Piano T, categoria C/6, foglio 14, part. 120, subalterno 45, classe 5, consistenza 14 mq, Rendita € 33,57. Provenienza: atto pubblico del 27.07.1992 Notaio Dr. di Milano registrato a Milano il 3.08.1992 al n. 18033 S. 2V. Salvo errori e Persona_2
come meglio in fatto.
c) la quota del 50% di piena proprietà della cantina sita in Lacchiarella (MI), Via Toscana n.14, scala C, piano 3, cat. C/2, foglio 14, part. 120, sub. 706, classe 2, consistenza 4mq, rendita €
5,11. Provenienza: atto pubblico del 27.07.1992 Notaio Dr. di Milano Persona_2
registrato a Milano il 3.08.1992 al n. 18033 S. 2V. Salvo errori e come meglio in fatto. corrispondendo al signor la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) . La predetta Pt_2 complessiva somma di euro 60.000,00 sarà pagata dalla parte acquirente alla Parte_1
parte venditrice mediante assegno circolare derivante dal netto ricavo Parte_2
del contratto di mutuo bancario che la parte acquirente contrarrà con un Istituto di Credito, alla data del rogito (atto pubblico notarile) di esecuzione del trasferimento immobiliare di cui al presente accordo. Con oneri fiscali e notarili a carico della signora . L'acquisto di quanto Pt_1
sopra descritto e, quindi, il pagamento del relativo prezzo è subordinato alla concessione del mutuo da parte della banca alla signora . Pt_1
- e dall'altra la signora , trasferisca senza corrispettivo, al signor la quota del Pt_1 Pt_2
50% di piena proprietà del box ad uso autorimessa privata sito in Lacchiarella (MI), Via Toscana
Pag. 2 di 5 n.14 Piano T, categoria C/6, foglio 14, part. 120, subalterno 52, classe 5, consistenza 14 mq,
Rendita € 33,57. Provenienza: atto pubblico del 19.12.1994 Notaio Dr. di Persona_2
Milano (rep. n. 28251 - racc. 3516) registrato a Milano il 9.01.1995 al n. 800 S. 1V. Salvo errori e come meglio in fatto. Con oneri fiscali e notarili a carico del signor Pt_2
Quanto in accordo sarà ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti gli inerenti diritti, azioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive. Le parti concordano di formalizzare i trasferimenti concordati entro il 30.06.2025, mediante stipula di atto pubblico presso un notaio che verrà incaricato dalla signora . I trasferimenti avverranno con i Pt_1 benefici fiscali connessi al trasferimento immobiliare fra coniugi ex lege n.74/87, chiedendo quindi l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, applicabile in virtù della sentenza della
Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 19 maggio 1999 n. 20, prima serie speciale.
3) la Signora rinuncia alla riscossione del contributo mensile al mantenimento di Pt_1
non versato dal signor sin dal mese di maggio 2024 ad oggi;
Per_1 Pt_2
4) I coniugi, con l'esatto adempimento di quanto sopra, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dunque di rinunciare l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento, dichiarando altresì di non aver più nulla altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione correlato all'intercorso rapporto di coniugio;
5) Le spese ed i compensi legali del giudizio di separazione sono da intendersi integralmente compensati tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 c. 8 NLP.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Pag. 3 di 5 Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 17.11.2011 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 8/11/2011. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Milano il giorno 25/04/1987 (atto n.
[...] Parte_2
443, parte II, serie A, anno 1987);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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