Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede: quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ravenna e di Ancona", iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990; quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando il medesimo accantonamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991.
Articolo 2
- Legge 23 dicembre 1988, n. 543
Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1988, n. 543
Versione
14 gennaio 1988
14 gennaio 1988
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