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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13219 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21094 R.G.2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CA EL _ con elezione di domicilio in;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.GUIDUCCI MASSIMO , con elezione di CP_1
domicilio in VIA NOMENTANA, 74 00161 ROMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG. 21094/2024, ritualmente notificato all' unitamente al CP_1
pedissequo decreto di fissazione di udienza adiva Parte_2
questo giudice chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che la signora , a causa ed in Parte_1 occasione dell'attività lavorativa svolta, è affetta da “protusioni discali multiple della Colonna ed ernia discale” e/o da altra patologia di derivazione professionale alla colonna;
- accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa della suddetta malattia professionale contratta, ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 11%, ovvero pari alla diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
- conseguentemente condannare l' alla costituzione di una rendita secondo le CP_1 risultanze del giudizio ex art.13 D.Lgsl. n.38/2000, commisurata al riconosciuto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero al pagamento dell'indennizzo in capitale previsto dal succitato decreto, in caso di riconoscimento di un grado di menomazione compreso tra il 6% ed il 15%, nella misura determinata secondo le tabelle previste, con gli accessori di legge, e secondo il computo delle percentuali che verranno riconosciute per le due patologie denunciate, secondo parametri T.U. , anche previo cumulo con precedenti riconoscimenti o CP_1 infortuni già riconosciuti dall'Istituto;
- condannare l' al rimborso delle spese dei compensi di lite, oltre spese CP_1 generali, contributo unificato ove versato, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
- compensare le spese in caso di soccombenza.”
La ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze di fino Parte_3
al 2014 e dal 2014 ad oggi per CHEF EXPRESS;
che aveva lavorato su turni di
8 ore giornaliere con un giorno di riposo settimanale;
che e ra inquadrata come operaio di V livello;
che era addetta al banco bar, serviva i clienti e trasportava anche il materiale necessario per la somministrazione;
che era addetta alla preparazione del cibo, al carco e scarico merci
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso.
Espletata la c.t.u. , la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice che il ricorso è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Vanno, innanzitutto ritenuto superate le eccezioni sollevate dall' avverso i CP_1
termini fissati dal CTU per le osservazioni, atteso che l' è stato posto CP_2
nella condizione di poter fare le osservazioni che sono state esaminate dal ctu che ha risposto , poi, nell' elaborato finale. Quanto alle osservazioni in merito alla patologia lamentata dalla parte ricorrente, il nominato c.t.u. ha specificato :” Il rischio lavorativo è correlato alla prolungata assunzione di posture incongrue sopra menzionate che determinano un sovraccarico biomeccanico a carico della colonna per un periodo di tempo di venti anni consecutivi che nel tempo ha generato un carico biomeccanico sulla colonna ed in particolare dei dischi dischi intervertebrali con la formazione di protrusioni discali. L'esposizione occupazionale, ai fini della produzione della patologia a carico della colonna, infatti appare significativa per natura, durata ed intensità e pur riconoscendo alla patologia in esame un' origine multifattoriale, che utilizza in modo continuo la regione anatomica della colonna cervicale, dorsale e lombare interessata, determinando l' insorgenza della patologia professionale, anche in considerazione della proporzionalità tra la causa (attività lavorativa intensa ed usurante) e l'effetto e del tempo (circa 20 anni) intercorso.” Alla luce di quanto esposto, si ribadisce pertanto che l'evoluzione naturale delle patologie da cui è affetta la sig. ra esaminati gli atti documentali Parte_1 nel fascicolo, valutati quelli esibiti durante le operazioni peritali, ed i successivi rilievi dell' , possiamo concludere che a causa ed in occasione dell'attività CP_1 lavorativa svolta, è affetta dalla malattia professionale: spondilodiscoartrosi del tratto cervico-dorso-lombare della colonna vertebrale ad impegno funzionale.
A causa della suddetta patologia di origine lavorativa ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica con un danno biologico pari al 7% (sette per cento) della totale.”
Le conclusioni del c.t.u., adeguatamente motivate, sono condivisibili e, pertanto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alle prestazioni conseguenti, previste dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Accerta e dichiara che l'infortunio ha determinato un danno biologico permanente nella misura complessiva del 7% e condanna l' al pagamento CP_1
delle prestazioni conseguenti, oltre accessori come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1
complessivamente in € 2500,00 , oltre iva e cpa , da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 18.12.2025 IL GIUDICE
dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21094 R.G.2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CA EL _ con elezione di domicilio in;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.GUIDUCCI MASSIMO , con elezione di CP_1
domicilio in VIA NOMENTANA, 74 00161 ROMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG. 21094/2024, ritualmente notificato all' unitamente al CP_1
pedissequo decreto di fissazione di udienza adiva Parte_2
questo giudice chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che la signora , a causa ed in Parte_1 occasione dell'attività lavorativa svolta, è affetta da “protusioni discali multiple della Colonna ed ernia discale” e/o da altra patologia di derivazione professionale alla colonna;
- accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa della suddetta malattia professionale contratta, ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 11%, ovvero pari alla diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
- conseguentemente condannare l' alla costituzione di una rendita secondo le CP_1 risultanze del giudizio ex art.13 D.Lgsl. n.38/2000, commisurata al riconosciuto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero al pagamento dell'indennizzo in capitale previsto dal succitato decreto, in caso di riconoscimento di un grado di menomazione compreso tra il 6% ed il 15%, nella misura determinata secondo le tabelle previste, con gli accessori di legge, e secondo il computo delle percentuali che verranno riconosciute per le due patologie denunciate, secondo parametri T.U. , anche previo cumulo con precedenti riconoscimenti o CP_1 infortuni già riconosciuti dall'Istituto;
- condannare l' al rimborso delle spese dei compensi di lite, oltre spese CP_1 generali, contributo unificato ove versato, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
- compensare le spese in caso di soccombenza.”
La ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze di fino Parte_3
al 2014 e dal 2014 ad oggi per CHEF EXPRESS;
che aveva lavorato su turni di
8 ore giornaliere con un giorno di riposo settimanale;
che e ra inquadrata come operaio di V livello;
che era addetta al banco bar, serviva i clienti e trasportava anche il materiale necessario per la somministrazione;
che era addetta alla preparazione del cibo, al carco e scarico merci
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso.
Espletata la c.t.u. , la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice che il ricorso è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Vanno, innanzitutto ritenuto superate le eccezioni sollevate dall' avverso i CP_1
termini fissati dal CTU per le osservazioni, atteso che l' è stato posto CP_2
nella condizione di poter fare le osservazioni che sono state esaminate dal ctu che ha risposto , poi, nell' elaborato finale. Quanto alle osservazioni in merito alla patologia lamentata dalla parte ricorrente, il nominato c.t.u. ha specificato :” Il rischio lavorativo è correlato alla prolungata assunzione di posture incongrue sopra menzionate che determinano un sovraccarico biomeccanico a carico della colonna per un periodo di tempo di venti anni consecutivi che nel tempo ha generato un carico biomeccanico sulla colonna ed in particolare dei dischi dischi intervertebrali con la formazione di protrusioni discali. L'esposizione occupazionale, ai fini della produzione della patologia a carico della colonna, infatti appare significativa per natura, durata ed intensità e pur riconoscendo alla patologia in esame un' origine multifattoriale, che utilizza in modo continuo la regione anatomica della colonna cervicale, dorsale e lombare interessata, determinando l' insorgenza della patologia professionale, anche in considerazione della proporzionalità tra la causa (attività lavorativa intensa ed usurante) e l'effetto e del tempo (circa 20 anni) intercorso.” Alla luce di quanto esposto, si ribadisce pertanto che l'evoluzione naturale delle patologie da cui è affetta la sig. ra esaminati gli atti documentali Parte_1 nel fascicolo, valutati quelli esibiti durante le operazioni peritali, ed i successivi rilievi dell' , possiamo concludere che a causa ed in occasione dell'attività CP_1 lavorativa svolta, è affetta dalla malattia professionale: spondilodiscoartrosi del tratto cervico-dorso-lombare della colonna vertebrale ad impegno funzionale.
A causa della suddetta patologia di origine lavorativa ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica con un danno biologico pari al 7% (sette per cento) della totale.”
Le conclusioni del c.t.u., adeguatamente motivate, sono condivisibili e, pertanto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alle prestazioni conseguenti, previste dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Accerta e dichiara che l'infortunio ha determinato un danno biologico permanente nella misura complessiva del 7% e condanna l' al pagamento CP_1
delle prestazioni conseguenti, oltre accessori come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1
complessivamente in € 2500,00 , oltre iva e cpa , da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 18.12.2025 IL GIUDICE
dott.ssa Alfonsina Bellini