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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. 1920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1920/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
, (C.F.: ), rappr.to e difeso dall'avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
Spina, dom.to come in atti;
ricorrente
E
, (C.F. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Giuseppina CP_1 C.F._2
Spina, dom.ta come in atti;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.02.2025; in data 27.08.2024 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2024, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con in in data 07.09.1991, trascritto nel registro di stato civile del CP_1 Controparte_2
Comune di al n. 29, Parte II, Serie A, Anno 1991 e di aver avuto due figli, , CP_2 Persona_1
nata il [...] e , nato il [...], entrambi maggiorenni, premesso, altresì, Persona_2
di essersi separati consensualmente con decreto n. 1097/2010 del Tribunale di Avellino, adiva il
Tribunale perché pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, assegnasse la casa coniugale in favore della resistente, disponesse in favore della stessa un assegno divorzile pari ad euro 150,00 mensili e in favore dei figli un assegno di mantenimento della somma di euro 200,00 mensili.
Si costituiva in prima udienza che chiedeva la pronuncia dello scioglimento degli CP_1
effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 16.01.2025 chiedevano rinvio per il deposito del raggiunto accordo sulle condizioni del divorzio, depositato in data 21.1.2025..
Alla successiva udienza del 14.2.2025 rRichiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 21.01.2025.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa n. 1097/2010 del Tribunale di
Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (29.04.2010) di comparizione della parti dinanzi al Presidente del Tribunale di
Avellino e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e trascritto nel registro di stato civile del Comune di al n. 29,
[...] CP_1 CP_2
Parte II, Serie A, Anno 1991, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 21.01.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di ove il matrimonio fu trascritto, per le Controparte_2
annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1920/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
, (C.F.: ), rappr.to e difeso dall'avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
Spina, dom.to come in atti;
ricorrente
E
, (C.F. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Giuseppina CP_1 C.F._2
Spina, dom.ta come in atti;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.02.2025; in data 27.08.2024 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2024, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con in in data 07.09.1991, trascritto nel registro di stato civile del CP_1 Controparte_2
Comune di al n. 29, Parte II, Serie A, Anno 1991 e di aver avuto due figli, , CP_2 Persona_1
nata il [...] e , nato il [...], entrambi maggiorenni, premesso, altresì, Persona_2
di essersi separati consensualmente con decreto n. 1097/2010 del Tribunale di Avellino, adiva il
Tribunale perché pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, assegnasse la casa coniugale in favore della resistente, disponesse in favore della stessa un assegno divorzile pari ad euro 150,00 mensili e in favore dei figli un assegno di mantenimento della somma di euro 200,00 mensili.
Si costituiva in prima udienza che chiedeva la pronuncia dello scioglimento degli CP_1
effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 16.01.2025 chiedevano rinvio per il deposito del raggiunto accordo sulle condizioni del divorzio, depositato in data 21.1.2025..
Alla successiva udienza del 14.2.2025 rRichiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 21.01.2025.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa n. 1097/2010 del Tribunale di
Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (29.04.2010) di comparizione della parti dinanzi al Presidente del Tribunale di
Avellino e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e trascritto nel registro di stato civile del Comune di al n. 29,
[...] CP_1 CP_2
Parte II, Serie A, Anno 1991, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 21.01.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di ove il matrimonio fu trascritto, per le Controparte_2
annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano